Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 29/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01057/2025REG.PROV.COLL.
N. 01031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2025, proposto dalla Società -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Diego Galluzzo e Oreste Natoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
previa sospensione, della sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 10 marzo 2025 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Siciliana, Sede di Palermo, Seconda Sezione, che ha respinto il ricorso n.-OMISSIS- R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la Consigliera OL La GA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della diffida-ingiunzione a demolire n. -OMISSIS- del 29 marzo 2023 reso dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento.
2. La sentenza gravata ha declinato ogni responsabilità in capo all’amministrazione in ordine alla mancata presentazione da parte della ricorrente di un progetto di recupero ambientale per mancata esibizione della documentazione tecnica inerente agli abusi per cui è causa a seguito della irreperibilità della stessa da parte della società dopo la modifica della propria compagine sociale.
La sentenza ha, inoltre, respinto i motivi di ricorso con i quali la ricorrente aveva lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del legittimo affidamento ingeneratole dal comportamento dell’amministrazione che aveva lasciato decorrere un lungo periodo di tempo dalla realizzazione degli abusi e per difetto di motivazione non ritenendo la necessità di una motivazione rinforzata in casi di gravi atti di abusivismo commessi nella zona A della Valle dei templi di Agrigento.
3. L’atto di appello è stato proposto per i seguenti motivi:
I) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 241/1990, dell’art. 3. L.R. Sicilia 7/2019, dell’art. 64 dlgs 104/2010. Carenza e/o eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, carenza dei presupposti, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione alla mancata valutazione del notevole lasso di tempo tra l’emissione del provvedimento impugnato e la data di esecuzione delle opere nonché in relazione alla mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato. Violazione del principio del ragionevole affidamento ».
In pratica vengono reiterati tutti i motivi di ricorso argomentati in primo grado e non accolti dal T.a.r. in ordine alla buona fede della società sulla natura abusiva delle opere richiamate nel provvedimento impugnato, sul legittimo affidamento ingenerato a seguito del comportamento dell’amministrazione e sul difetto di una motivazione rinforzata.
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 16 della regione siciliana, nonché dell’art. 27 del d.p.r n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti il potere di adottare diffide a demolire ».
Si eccepisce l’illegittimità del provvedimento gravato in primo grado in quanto la Soprintendenza non avrebbe il potere di diffidare alla società la demolizione delle opere abusive a meno che non ricorra la dichiarazione di “monumento nazionale” o “di interesse particolarmente importante”, ovvero “di interesse archeologico.
4. La Soprintendenza, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello essendo la sentenza gravata immune dai vizi e ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo di appello essendo lo stesso un nuovo motivo sollevato per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
5. L’amministrazione ha depositato memorie conclusionali e all’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. di sentenza i n forma semplificata.
6. L’appello è infondato.
6.1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del secondo motivo di appello articolato per la prima volta, in violazione al disposto di cui all’art. 104 c.p.a., con i motivi di appello.
Dall’esame del ricorso di primo grado si evince chiaramente che detta doglianza non è stata sottoposta al T.a.r., sì come anche eccepito dalla difesa dell’amministrazione, per cui la stessa non è esaminabile per la prima volta nel presente grado di appello.
7. Il primo motivo di appello è del tutto infondato.
Nel caso di specie, come si evince dal provvedimento impugnato in primo grado, a seguito di sopralluogo congiunto (carabinieri forestali Calabria, Carabinieri Agrigento, funzionari della Soprintendenza e tecnici del Comune di Agrigento) è stata accertata l’esecuzione abusiva (perché in carenza di autorizzazione o in difformità da essa) delle opere meglio descritte in provvedimento e richiamate nella sentenza di primo grado in un’area facente parte del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
Per alcune di dette opere già durante la loro realizzazione sia il Comune sia la Soprintendenza avevano diffidato la proprietà (1993), segnalato i fatti alla Procura ed emesse le ordinanze comunali di sospensione e ripristino dello stato dei luoghi (1996).
La stessa T.A.S. ha manifestato la propria volontà di ripristinare la legalità dell’area e conseguentemente la Soprintendenza con nota n. 171/2023 l’ha invitata a presentare un progetto di recupero ambientale munendosi delle autorizzazioni di rito e assegnandole il termine di sessanta giorni.
La società, odierna appellante, ha lasciato decorrere il detto termine limitandosi solo a proporre istanza di accesso agli atti per reperire presso l’amministrazione la documentazione necessaria ma senza formalizzare alcuna istanza autorizzativa finalizzata alla redazione del progetto di recupero, nemmeno parzialmente.
Conseguentemente l’amministrazione ha emesso il provvedimento di demolizione.
7.1. La società appellante ritiene che, essendo oggi soggettivamente costituita da una compagine sociale del tutto differente rispetto a quella che, molti anni addietro, ha edificato le opere abusive ed è stata destinataria di diffide e denunce risalenti agli anni 90, sia giustificata la mancata conoscenza degli abusi caratterizzanti i propri immobili e che detta buona fede giustifichi anche l’affidamento riposto sulla legittimità degli stessi considerato il lungo periodo di inerzia trascorso tra la realizzazione degli abusi e il provvedimento repressivo gravato che sarebbe illegittimo anche perché carente di una motivazione rinforzata.
Parte appellante ritiene, pertanto, che l’amministrazione avrebbe dovuto riscontrare le sue richieste consegnandole tutta la documentazione necessaria per consentirle di verificare le anomalie delle opere rispetto ai progetti assentiti onde poter verificare le opere abusive e, fra queste, quelle regolarizzabili o da inserire in un progetto di recupero edilizio.
7.2. La modifica della compagine sociale non determina la nascita di un nuovo soggetto, ma lascia immutata la continuità giuridica della società stessa e conseguentemente, diritti, obblighi, oneri e responsabilità - ivi compresi quelli relativi a eventuali opere edilizie irregolari - permangono in capo alla società.
L’ignoranza soggettiva dei nuovi soci o amministratori circa la presenza di opere abusive non incide sulla situazione oggettiva dell’immobile né sulle conseguenze giuridiche connesse (es. provvedimenti repressivi, inibitori o sanzionatori da parte della Pubblica Amministrazione). Tale ignoranza può rilevare unicamente nei rapporti interni tra cedenti e acquirenti delle partecipazioni sociali, eventualmente come oggetto di garanzia o clausola contrattuale, ma certamente non nei confronti della P.A. o di terzi.
La società costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto ai suoi soci; pertanto, la modifica della compagine sociale non determina la nascita di un nuovo soggetto, ma lascia immutata la continuità giuridica della società stessa.
7.3. Quanto al legittimo affidamento ingenerato sulla società appellante e alla carenza di motivazione, va detto che in materia di abusi edilizi l'ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. Deve, infatti, riconoscersi all'illecito edilizio natura di illecito permanente in quanto un immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva tale per cui l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata è in re ipsa , quindi l'interesse del privato deve intendersi necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio (Consiglio di Stato , sez. VI , 04/06/2018 , n. 3351).
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017 ha rilevato che il decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non priva la P.A. del potere di adottare l'ordinanza di demolizione, in quanto: « L'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 (introdotto dal comma 1, lettera q-bis) dell'art. 17 D.L. 12 settembre 2014, n. 133, e secondo cui "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"), chiarisce che il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva giammai l'Amministrazione del potere di adottare l'ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche - e diverse - conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo ».
La decisione della Plenaria ha ritenuto che un ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo sia legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione (se non quella relativa all'accertata abusività dell'opera) indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell'abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso o al di lui avente causa (Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2016 n. 1774, 17 maggio; Id., Sez. VI, 11 dicembre 2013 n. 5943, C.d.S., 2013, 3498; Id., Sez. V, 11 luglio 2014 n. 4892; Id., IV, 4 maggio 2012 n. 2592; Id., 11 gennaio 2011 n. 79). Più recentemente tale orientamento è stato ribadito: « La repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso. Invero, l'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa . L'interesse del privato al mantenimento dell'opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem» (Consiglio di Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908).
I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali.
Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'individuazione della fattispecie di illecito e dell'applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
7.4. L’appello va, pertanto, respinto.
8. Le e spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000 oltre spese generali e accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de RA, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
OL La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL La GA | AN de RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.