TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 26.6.2025:
Visto il provvedimento del 29.10.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 4265/2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
AT UT
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got AT
UT, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.4265/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
Dott. titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1
con sede in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 110, elettivamente domiciliato in Napoli, via Santa Maria della Libera n. 13, presso lo studio dell'Avv. Mario Guetta che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato all'atto di citazione;
Attore
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Palermo, via Val di Noto n. 6;
Convenuta Contumace
2 OGGETTO: Inadempimento contrattuale e restituzione somme.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la contumacia di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, ritualmente evocata in giudizio e non costituita.
In accoglimento della domanda proposta dal Dott. Parte_1
:
[...]
Dichiara l'inadempimento contrattuale della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione – a titolo di risarcimento del danno - in favore dell'attore della somma di euro
31.720,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del Dott. delle spese del presente giudizio che si liquidano Parte_1
ex DM n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
3 Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Dott. Parte_1
conveniva in giudizio la (di
[...] Controparte_1
seguito instando per la declaratoria di risoluzione del CP_2
contratto inter partes e per la conseguente condanna della convenuta alla restituzione, a titolo di risarcimento dei danni patiti, della somma di € 31.720,00 ovvero nella maggiore o minore somma accertata dal Tribunale, vinte le spese del giudizio.
Allegava l'attore che a seguito del contratto stipulato in data
9.3.2020 con la convenuta accettava di promuovere in esclusiva per la zona territoriale di Napoli – Vomero, Eco Raccoglitori denominati PAANDAA HOUSE per la società con il CP_2
marchio PAANDAA nonché l'incarico relativo al servizio di raccolta dei rifiuti ed il successivo trasporto presso siti di stoccaggio
(la vendita di 4 ecoraccoglitori aveva un costo complessivo di €
38.000,00 oltre iva per un totale di € 46.460,00.
4 Il contratto prevedeva un anticipo di € 9.000,00 alla data di sottoscrizione del contratto (che venivano regolarmente versati alla società, mentre il saldo sarebbe stato trasferito all'esito positivo di un finanziamento).
Il contratto prevedeva, inoltre, all'art. 5, l'assistenza e la consulenza Contr della società per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività quali l'iscrizione all'albo dei gestori
Ambientali e all'albo dei trasportatori per conto terzi nonché
l'obbligo per il concedente di fornire le istruzioni per lo sviluppo delle attività; fornire un servizio di consulenza e supporto per incrementare la raccolta attraverso il posizionamento degli ecoraccoglitori.
Nel mese di Aprile 2021 veniva richiesto dalla società un CP_2
ulteriore acconto di € 10.000,00, non previsto dal contratto, giustificato dal reperimento di materie prime per la costruzione degli ecoraccoglitori e successivamente veniva contrattualizzato un nuovo accordo nel quale venivano commissionati solo due ecoraccoglitori in luogo dei 4 inizialmente contrattualizzati per un costo complessivo di € 26.000,00 oltre Iva per un totale di €
31.720,00.
L'accordo prevedeva che fosse versato il saldo entro il mese di aprile e pertanto il sig. provvedeva a versare la somma di € Pt_1
5 12.720,00 in data 29.04.2022 ma la società convenuta dopo avere comunicato che i due ecoraccoglitori sarebbero stati consegnati dopo 45 giorni interrompeva le comunicazioni con l'attore che in data 05.05.2023 inviava una lettera di costituzione in mora nella quale richiedeva la restituzione della somma: tale missiva, però, rimaneva priva di riscontro.
L'attore instaurava il procedimento di mediazione obbligatoria ma la non si costituiva (cfr. verbale negativo). CP_2
Sebbene ritualmente evocata in giudizio la non si CP_2
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa istruita sulla base della documentazione allegata in atti all'udienza del 26.6.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base del deposito di memorie di trattazione scritta sostitutive della partecipazione all'udienza.
La domanda va accolta.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di inadempimento contrattuale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
6 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del
7 creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (cfr Cass. 13533/2001).
Nel caso di specie l'attore ha prodotto i contratti del 9.3.2020 e
5.5.2022, copia bonifici effettuati, variazione dati Iva, iscrizione albo trasportatori e ha allegato l'inadempimento di che, CP_2
non essendosi costituita in giudizio né essendo comparsa in mediazione, neppure ha provato che l'inadempimento sia dipeso da causa a sé non imputabile, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione.
L'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'attore comporta, ex art. 1453 c.c., il diritto al risarcimento dei danni che lo stesso ha dimostrato di avere sofferto in conseguenza del lamentato inadempimento.
Nel caso di specie, l'inadempimento non scusabile della società convenuta va sanzionato con la risoluzione dei contratti CP_2
inter partes e con la condanna alla restituzione – a titolo di risarcimento del danno - di quanto pagato dall'attore quantificato in
€ 31.720,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza la società convenuta va condannata alla rifusione, in favore CP_2
dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex DM
n. 55/2014, in dispositivo.
8 Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 26.6.2025
Il Got
AT UT
9