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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 682/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MEDANI CAMILLA ed elettivamente domiciliato in Brescia alla
Via Solferino n. 31 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dell'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi
n. 12
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso il Sig. ha chiesto di annullare il Parte_1 provvedimento di diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data 07.11.2023 nei confronti della figlia minore , ordinandone il rilascio;
ha chiesto Persona_1 anche la condanna del resistente al risarcimento dei danni da lesione del rapporto familiare con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, il
[...]
si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo in via preliminare il differimento dell'udienza per poter esaminare la documentazione depositata e, nel merito, il rigetto del ricorso, deducendo la contraffazione dei documenti prodotti nel procedimento amministrativo.
All'esito dell'udienza cartolare del 06 novembre 2024, il Giudice, con ordinanza, ha invitato il ricorrente a produrre il certificato di nascita della minore, munito dei requisiti di legge per il ricongiungimento, e un atto di consenso della madre alla richiesta di visto per ricongiungimento della predetta minore.
1 In data 14 novembre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta, ovvero del certificato di nascita di unitamente alla dichiarazione di consenso della coniuge. Persona_1
In fatto risulta che il sig. , nato a [...] Parte_1
(Pakistan) il 04.04.1982, cittadino pakistano residente in Italia con permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE, ha presentato ricorso avverso il diniego di visto per ricongiungimento familiare per la figlia minore , nata Per_1
a Peshawar il 17.05.2022.
Il ricorrente, sposato con la Sig.ra e padre anche di Controparte_2
, nata in [...] il [...], risiede a Canneto sull'Oglio (MN) e Per_2 lavora come programmatore informatico presso la ICTQUALITY S.P.A. dal
01.06.2016.
Il ricorrente ha ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento familiare della figlia minore dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova in data Persona_1
29 maggio 2023.
L'Ambasciata d'Italia in Islamabad in data 07.11.2023 ha emesso un provvedimento di diniego, sulla scorta della ritenuta falsità o contraffazione della documentazione presentata a supporto della domanda di visto.
Il ricorrente ha inviato una formale istanza di accesso agli atti tramite raccomandata a mezzo PEC il 22 novembre 2023. Successivamente, ha inviato un sollecito urgente il 30 novembre 2023. Entrambi i messaggi di posta elettronica certificata sono stati indirizzati a
" , l'indirizzo PEC fornito dall'Ambasciata Email_1
d'Italia a Islamabad
Il ricorrente sostiene che la documentazione presentata all'Ambasciata è stata regolarmente autenticata e legalizzata dalle autorità competenti e che il diniego del visto è illegittimo, erroneo e illogico, in quanto viola il diritto all'unità familiare sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla direttiva del Consiglio
Europeo 2003/86/CE.
A seguito dell'ordinanza del Giudice ha prodotto il certificato di nascita di Per_1
rilasciato il 22.06.2022, il quale riporta i dati anagrafici della minore e dei
[...] genitori e l'indirizzo di residenza a Peshawar. Sia il certificato di nascita che il certificato di famiglia, rilasciato il 27.07.2022, sono stati legalizzati dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data 15.09.2023. La dichiarazione di consenso della Sig.ra datata 13.11.2024, esprime il Controparte_2 consenso alla richiesta di visto per ricongiungimento familiare per la figlia . Per_1
In diritto va premesso che il ricongiungimento familiare del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo
Pag. 2 di 4 centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."
Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
L'art. 29 TUI stabilisce che il procedimento di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima fase avviene presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si occupa di verificare i requisiti oggettivi, quali il titolo di soggiorno, il reddito e l'idoneità abitativa, e di accertare l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. La seconda fase si svolge presso la
Rappresentanza Consolare, che verifica i requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, in particolare i legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18)
Esaminate le circostanze di fatto ed in applicazione delle richiamate disposizioni di legge, si ritiene emergano gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al figlio minore.
Sono soddisfatti, innanzitutto, i requisiti oggettivi: il richiedente ha presentato il nulla osta, dimostrando così il possesso di un titolo di soggiorno valido, di un reddito adeguato ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 286/1998, e della disponibilità di un alloggio conforme alle normative vigenti. Infatti, il ricorrente risiede regolarmente in Italia dal 2008 e detiene un permesso di soggiorno di lungo periodo UE con validità illimitata, rilasciato dalla Questura di Mantova.
Svolge un'attività lavorativa regolare sufficientemente redditizia per provvedere a sé stesso e alla propria famiglia. Inoltre, è stato documentato il consenso della madre, come richiesto dalla normativa comunitaria.
È altresì accertato il legame di filiazione tra il minorenne e il richiedente, nonché
l'esistenza di un interesse superiore del minore a vivere con entrambi i genitori, come stabilito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e dall'art.
Pag. 3 di 4 8 della CEDU. Va sottolineato che, allorquando si è relazionato con l'Amministrazione, il ricorrente ha sempre presentato documenti autentici per ottenere i permessi di soggiorno per sé e per gli altri membri della sua famiglia, con esito positivo nelle precedenti istanze. Pertanto, non vi sarebbero motivazioni valide per utilizzare un documento contraffatto in questa circostanza, poiché ciò metterebbe a rischio quanto finora ottenuto. Durante il procedimento, il ricorrente ha anche presentato il certificato di nascita del minore debitamente legalizzato, la cui autenticità non è stata messa in discussione.
Inoltre, va evidenziato che l'Amministrazione non ha fornito motivazioni specifiche riguardo alla presunta contraffazione, né ha indicato quali documenti sarebbero falsificati e in quale modo o loro parte. La contestazione è, dunque, generici. Pertanto, come prescritto dall'art. 115 cpc, il giudice è tenuto a fondare la decisione sui i fatti dedotti dal ricorrente e non contestati specificamente dalla resistente.
A favore dell'accoglimento del ricorso depongono poi ulteriori considerazioni che corroborano il quadro sinora tracciato: l'Amministrazione non ha risposto all'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente e non ha depositato nemmeno in giudizio la documentazione che il ricorrente ha presentato per avviare l'iter amministrativo riguardante il visto, che è nella disponibilità della resistente e che eventualmente avrebbe consentito di confutare quanto sostenuto dal ricorrente.
Per i motivi sopra esposti deve dunque essere accolta la domanda di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_3
a ISLAMABAD (PKN) il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento
[...] familiare con il ricorrente in favore della figlia minore , nata a Persona_1
Peshawar il 17.05.2022.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.,
Roma 08-01-25
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 682/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MEDANI CAMILLA ed elettivamente domiciliato in Brescia alla
Via Solferino n. 31 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(C.F. rappresentato e difeso dell'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi
n. 12
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso il Sig. ha chiesto di annullare il Parte_1 provvedimento di diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data 07.11.2023 nei confronti della figlia minore , ordinandone il rilascio;
ha chiesto Persona_1 anche la condanna del resistente al risarcimento dei danni da lesione del rapporto familiare con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, il
[...]
si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo in via preliminare il differimento dell'udienza per poter esaminare la documentazione depositata e, nel merito, il rigetto del ricorso, deducendo la contraffazione dei documenti prodotti nel procedimento amministrativo.
All'esito dell'udienza cartolare del 06 novembre 2024, il Giudice, con ordinanza, ha invitato il ricorrente a produrre il certificato di nascita della minore, munito dei requisiti di legge per il ricongiungimento, e un atto di consenso della madre alla richiesta di visto per ricongiungimento della predetta minore.
1 In data 14 novembre 2024, il procuratore di parte ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta, ovvero del certificato di nascita di unitamente alla dichiarazione di consenso della coniuge. Persona_1
In fatto risulta che il sig. , nato a [...] Parte_1
(Pakistan) il 04.04.1982, cittadino pakistano residente in Italia con permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE, ha presentato ricorso avverso il diniego di visto per ricongiungimento familiare per la figlia minore , nata Per_1
a Peshawar il 17.05.2022.
Il ricorrente, sposato con la Sig.ra e padre anche di Controparte_2
, nata in [...] il [...], risiede a Canneto sull'Oglio (MN) e Per_2 lavora come programmatore informatico presso la ICTQUALITY S.P.A. dal
01.06.2016.
Il ricorrente ha ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento familiare della figlia minore dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova in data Persona_1
29 maggio 2023.
L'Ambasciata d'Italia in Islamabad in data 07.11.2023 ha emesso un provvedimento di diniego, sulla scorta della ritenuta falsità o contraffazione della documentazione presentata a supporto della domanda di visto.
Il ricorrente ha inviato una formale istanza di accesso agli atti tramite raccomandata a mezzo PEC il 22 novembre 2023. Successivamente, ha inviato un sollecito urgente il 30 novembre 2023. Entrambi i messaggi di posta elettronica certificata sono stati indirizzati a
" , l'indirizzo PEC fornito dall'Ambasciata Email_1
d'Italia a Islamabad
Il ricorrente sostiene che la documentazione presentata all'Ambasciata è stata regolarmente autenticata e legalizzata dalle autorità competenti e che il diniego del visto è illegittimo, erroneo e illogico, in quanto viola il diritto all'unità familiare sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla direttiva del Consiglio
Europeo 2003/86/CE.
A seguito dell'ordinanza del Giudice ha prodotto il certificato di nascita di Per_1
rilasciato il 22.06.2022, il quale riporta i dati anagrafici della minore e dei
[...] genitori e l'indirizzo di residenza a Peshawar. Sia il certificato di nascita che il certificato di famiglia, rilasciato il 27.07.2022, sono stati legalizzati dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in data 15.09.2023. La dichiarazione di consenso della Sig.ra datata 13.11.2024, esprime il Controparte_2 consenso alla richiesta di visto per ricongiungimento familiare per la figlia . Per_1
In diritto va premesso che il ricongiungimento familiare del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo
Pag. 2 di 4 centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."
Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a
Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
L'art. 29 TUI stabilisce che il procedimento di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima fase avviene presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si occupa di verificare i requisiti oggettivi, quali il titolo di soggiorno, il reddito e l'idoneità abitativa, e di accertare l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza. La seconda fase si svolge presso la
Rappresentanza Consolare, che verifica i requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, in particolare i legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18)
Esaminate le circostanze di fatto ed in applicazione delle richiamate disposizioni di legge, si ritiene emergano gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al figlio minore.
Sono soddisfatti, innanzitutto, i requisiti oggettivi: il richiedente ha presentato il nulla osta, dimostrando così il possesso di un titolo di soggiorno valido, di un reddito adeguato ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 286/1998, e della disponibilità di un alloggio conforme alle normative vigenti. Infatti, il ricorrente risiede regolarmente in Italia dal 2008 e detiene un permesso di soggiorno di lungo periodo UE con validità illimitata, rilasciato dalla Questura di Mantova.
Svolge un'attività lavorativa regolare sufficientemente redditizia per provvedere a sé stesso e alla propria famiglia. Inoltre, è stato documentato il consenso della madre, come richiesto dalla normativa comunitaria.
È altresì accertato il legame di filiazione tra il minorenne e il richiedente, nonché
l'esistenza di un interesse superiore del minore a vivere con entrambi i genitori, come stabilito dall'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e dall'art.
Pag. 3 di 4 8 della CEDU. Va sottolineato che, allorquando si è relazionato con l'Amministrazione, il ricorrente ha sempre presentato documenti autentici per ottenere i permessi di soggiorno per sé e per gli altri membri della sua famiglia, con esito positivo nelle precedenti istanze. Pertanto, non vi sarebbero motivazioni valide per utilizzare un documento contraffatto in questa circostanza, poiché ciò metterebbe a rischio quanto finora ottenuto. Durante il procedimento, il ricorrente ha anche presentato il certificato di nascita del minore debitamente legalizzato, la cui autenticità non è stata messa in discussione.
Inoltre, va evidenziato che l'Amministrazione non ha fornito motivazioni specifiche riguardo alla presunta contraffazione, né ha indicato quali documenti sarebbero falsificati e in quale modo o loro parte. La contestazione è, dunque, generici. Pertanto, come prescritto dall'art. 115 cpc, il giudice è tenuto a fondare la decisione sui i fatti dedotti dal ricorrente e non contestati specificamente dalla resistente.
A favore dell'accoglimento del ricorso depongono poi ulteriori considerazioni che corroborano il quadro sinora tracciato: l'Amministrazione non ha risposto all'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente e non ha depositato nemmeno in giudizio la documentazione che il ricorrente ha presentato per avviare l'iter amministrativo riguardante il visto, che è nella disponibilità della resistente e che eventualmente avrebbe consentito di confutare quanto sostenuto dal ricorrente.
Per i motivi sopra esposti deve dunque essere accolta la domanda di parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Controparte_3
a ISLAMABAD (PKN) il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento
[...] familiare con il ricorrente in favore della figlia minore , nata a Persona_1
Peshawar il 17.05.2022.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.,
Roma 08-01-25
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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