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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/12/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 864/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
DA (P.E.C.: e EO DA (P.E.C.: Email_1
, con studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3, presso i Email_2 quali ha eletto domicilio fisico digitale (PEC: , come da procura Email_1
in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gimmi Controparte_1 P.IVA_1
Folesani del Foro di Milano, con studio in Milano (MI), Via San Senatore n. 10, CAP 20122, presso il quale ha eletto domicilio fisico e digitale (PEC:
, come da procura in atti. Email_3
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
Per la PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza:
In via preliminare: sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata.
In via principale, nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello proposti, riformare l'impugnata sentenza n. 1736/2024
(Doc.1), resa nel procedimento recante R.G. n. 47796/2022, e, respinta ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, accogliersi le seguenti conclusioni: accertarsi e dichiararsi, per le suesposte ragioni, la nullità parziale ex art. 1419 c.c. e art. 2, comma II, lettera a), della legge n. 287/90 della fideiussione omnibus del 03.02.2012 n.
000136817 sottoscritta a conferma e integrazione della precedente fideiussione omnibus del
16.11.2007 e della fideiussione specifica del 13.04.2018 n. 206533 con particolare riferimento all'art. 6 dei predetti titoli di garanzia;
accertare e dichiarare che la AN convenuta, per le ragioni sopra esposte, è decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. e che nulla è dovuto alla stessa dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria:
In accoglimento del IV motivo d'appello, disporre ex art. 210, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c., l'esibizione dei moduli standard e copia di fideiussioni del medesimo tipo di quelle sottoscritte dall'attore, congiuntamente alle clausole generali, al Monte dei Paschi di Siena,
Generalfianance, AN Carige, Intesa San Paolo, FI e Unicredit o, comunque ad un campione significativo di istituti anche diversi rispetto a quelli menzionati in ampia parte presenti sul territorio nazionale in periodo coevo/successivo a quello durante in quale sono state sottoscritte le garanzie per cui si procede (2007, 2012 e 2018).
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”
Per la PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, in totale rigetto dell'appello proposto dal signor (C.F. Parte_1 [...]
), ed a conferma integrale dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano, C.F._2
Sezione 6^ civile, Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, Giudice Dott. Antonio Stefano
ST e Giudice Relatore Dott. Francesco Ferrari, n. 1736/2024 pubbl. il 15/02/2024 RG n.
pagina 2 di 15 47796/2022 Repert. n. 1305/2024 del 15/02/2024, notificata a mezzo PEC del 15/02/2024, ore 15:38:17, così giudicare:
Respingere integralmente la proposta impugnazione in quanto inammissibile e/o del tutto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa costitutiva in appello di depositata in data 08/07/2024; Controparte_1
Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 6^ civile,
Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, Giudice Dott. Antonio Stefano ST e Giudice
Relatore Dott. Francesco Ferrari, n. 1736/2024 pubbl. il 15/02/2024 RG n. 47796/2022
Repert. n. 1305/2024 del 15/02/2024, notificata a mezzo PEC del 15/02/2024, ore 15:38:17,
e/o comunque accogliere le domande e le eccezioni tutte formulate in Primo Grado dall'esponente ad ogni fine riproposte in questa sede come da foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni dell'08/10/2023.
N OGNI CASO
Condannare l'appellante al pagamento in favore di delle spese e i Controparte_1 compensi del presente giudizio di appello, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Preso atto dell'omessa reiterazione da parte dell'appellante, all'udienza del 18/09/2024, dell'istanza per emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già disattesa in primo grado, alla quale si è opposto, come si oppone, in quanto inammissibile Controparte_1 ex Cass. Civ. n. 10767 del 04/04/2022 e comunque esplorativa e dilatoria, e ferma restando l'opposizione di all'ammissione di eventuali nuove produzioni e/o altri Controparte_1 mezzi istruttori avversari – che sarebbero inammissibili ex art. 345, comma 3°, c.p.c. – anche ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e 163, comma 3, n. 5) c.p.c. si riporta di seguito l'elenco dei documenti finora prodotti dall'appellato Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1736/2024, Parte_1 pubblicata in data 15.02.2024, con la quale – nell'ambito di una causa di opposizione promossa dallo stesso , odierno appellante, contro un decreto ingiuntivo emesso a Parte_1
pagina 3 di 15 favore di con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1 euro 541.107,39 in forza di due fideiussioni dallo stesso rilasciate a garanzia delle obbligazioni della società Sport ME SSD S.p.A. - è stato così deciso:
“- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16226/2022 emesso dal Tribunale di Milano, decreto che va dichiarato definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali”.
Vicende processuali
1) A fondamento della pretesa creditoria azionata dalla creditrice ricorrente CP_1 con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 16226/2022, emesso in data
[...]
29.09.2022, veniva esposto quanto segue:
- che la debitrice principale Sport ME SSD S.p.A. aveva intrattenuto plurimi rapporti con la banca ricorrente;
- che il sig. era garante in via solidale per le obbligazioni assunte da Sport Parte_1
ME SSD S.p.A. con riferimento:
i) a tutti i rapporti, fino alla concorrenza di € 220.000,00, giusta fideiussione generica n.
000136817 sottoscritta il 03/02/2012 (a conferma e integrazione della precedente fideiussione del 16/11/2007);
ii) ad un mutuo chirografario del 20/04/2018, fino alla concorrenza di € 500.000,00, giusta fideiussione specifica n. 206533 del 13/04/2018
- che, dopo aver appreso che il 18/6/2021 la debitrice Sport ME SSD aveva depositato ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. venendo ammessa dal Tribunale di Verona, con decreto del 3.09.2021, alla procedura di concordato preventivo, con lettera via PEC del
24.11.2021 aveva precisato i propri crediti alla data del 18/06/2021 in CP_1 complessivi euro 2.043.176,43, come da estratti conto certificati ex art. 50 TUB;
- che, con lettere raccomandate A/R del 28/03-07/04/2022, aveva informato il CP_1
Sig. delle intervenute risoluzioni dei rapporti intimando l'immediato pagamento di Parte_1 quanto dovuto;
pagina 4 di 15 - che, in assenza di pagamento, era stato costretto ad agire in via monitoria nei CP_1 confronti del Sig. , nei limiti dei massimali garanti, per il complessivo importo di Parte_1 euro 541.107,39, di cui euro 220.000,00 quale credito relativo ai rapporti garantiti con la fideiussione generica ed euro 321.107,39 quale residuo credito relativo al contratto di finanziamento chirografario garantito da fideiussione specifica.
2) Proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunto chiedeva la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo:
- che entrambe le fideiussioni erano nulle relativamente alla clausola di deroga all'art. 1957
c.c. in esse contenuta, in quanto le garanzie erano state rilasciate riportando pedissequamente le tre clausole contenute nel modulo A.B.I., censurate dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005, in quanto lesivo della concorrenza;
- che, pertanto, avendo la parte creditrice atteso a far valere le proprie ragioni ben oltre i sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, l'opponente doveva considerarsi liberato ex art. 1957 c.c.;
- che, invero, la scadenza delle obbligazioni doveva farsi risalire alla data (del 5/10/2020) di presentazione del primo ricorso prenotativo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonostante la stessa fosse stata poi rinunciata e seguita da una nuova domanda
(del 18/6/2021) di ammissione alla procedura concorsuale, poi accolta;
- che, infine, la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. operava senza possibilità di distinguere fra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, contestando gli assunti di Controparte_1 parte opponente, deduceva che le garanzie rilasciate dall'opponente dovessero considerarsi come autonome;
che, in ogni caso, la invocata nullità non si sarebbe potuta estendere fideiussioni specifiche;
che, inoltre, il debitore non aveva provato i presupposti per invocare la nullità delle clausole;
che, infine, la scadenza delle obbligazioni non si sarebbe potuta far retroagire al deposito del primo ricorso prenotativo, essendovi stata, a seguito di rinuncia, soluzione di continuità con la seconda procedura di concordato preventivo.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto infondata l'opposizione proposta dal con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 5 di 15 - ha, anzitutto, ritenuto che, nel caso, la parte opponente non potesse avvalersi dell'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale compiuto dalla AN d'AL con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, reso previo parere dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, sullo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel
2003, posto che la fideiussione per cui era causa era stata rilasciata nel 2012, a conferma di precedente fideiussione del 2007, e, quindi, al di fuori del perimetro temporale interessato dal predetto accertamento;
- al riguardo, dopo aver richiamato, in generale, come “le tre clausole “sanzionate” dalla
AN d'AL siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale”, con la conseguenza che “la presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice, neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, pena, diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa AN d'AL), a pattuizione sempre e comunque illecite”, ha segnalato che “nel 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della AN d'AL, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, facendo venir meno la lesione al mercato in precedenza rilevata in ragione dei precedenti schemi contrattuali proposti”, che, pertanto, per gli anni successivi al 2006 non poteva permanere più l'illecito concorrenziale rilevato nel 2005, con la conseguenza che, salvo il caso di utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005 (ossia di fideiussione omnibus sostanzialmente sovrapponibile al modello esaminato dalla AN d'AL), si poneva “la necessità di accertare ex novo una intesa anticoncorrenziale fra due o più banche”;
- ha rilevato, sotto tale profilo, che “per giungere a tale accertamento non può ritenersi sufficiente verificare il requisito della diffusione, in quanto, come si è detto, questo assume rilievo quale prova della adesione alla delibera dell'associazione di categoria;
viceversa sarà necessario provare un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato o una pratica concordata o, quanto meno, una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui, finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato”;
pagina 6 di 15 - ha, quindi, conclusivamente affermato che “nel caso di specie, a fronte di una differente composizione dello schema negoziale della fideiussione omnibus rilasciata nel 2012 dal Pt_1 rispetto allo schema di contratto predisposto dall'A.B.I. nel 2003, va ribadito come, ai fini auspicati dall'opponente, questi avrebbe dovuto fornire la prova di una nuova intesa anticoncorrenziale intercorsa fra la banca originaria creditrice e altri operatori del mercato;
in difetto di tale prova, quindi, la difesa dell'opponente non può trovare condivisione con riferimento alla fideiussione omnibus e, a maggior ragione, con riferimento alla fideiussione specifica, neppure esaminata a suo tempo dalla AN d'AL con il richiamato provvedimento n. 55/2005”.
5) Contro tale sentenza ha proposto appello l'appellante , il quale, il quale, Parte_1 riproponendo le domande e le contestazioni svolte in primo grado, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) Error in iudicando: erronea applicazione artt. 1419 c.c., 157 c.c. e 2, lettera a), della legge n. 287/90 ed erronea applicazione art. 2697 c.c. contraddittorietà e illogicità.
ii) Error in iudicando: ulteriore erronea applicazione artt. 2697 c.c. art 2, l. 287/90.
iii) Error in iudicando: scorretta applicazione artt. 41 cost, 2967 c.c. 2, comma 2, l. n. 287/90,
101 TFUE – scorretta applicazione principio dell'effetto utile del diritto europeo. iv) Error in iudicando: scorretta applicazione art. 25,111 cost.6 Cedu e 210 c.p.c.
v) Riproposizione di motivo specifico di opposizione proposto contro il secondo D.I. N.
16226/2022 – Motivo non esaminato dal Tribunale di Milano
L'appellante ha, quindi, chiesto in via istruttoria e in accoglimento del IV motivo d'appello, di disporre ex art. 210 “l'esibizione dei moduli standard e copia di fideiussioni del medesimo tipo di quelle sottoscritte dall'attore, congiuntamente alle clausole generali, al Controparte_2
, Generalfianance, AN Carige, Intesa San Paolo, FI e Unicredit o, comunque
[...] ad un campione significativo di istituti anche diversi rispetto a quelli menzionati in ampia parte presenti sul territorio nazionale in periodo coevo/successivo a quello durante in quale sono state sottoscritte le garanzie per cui si procede (2007, 2012 e 2018)”
6) Costituendosi in giudizio, l'appellata contestando la fondatezza dei Controparte_1 motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 15 7) Nel corso dell'udienza di prima comparizione il procuratore di parte appellante ha dichiarato di non insistere sull'istanza di sospensione e la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione.
Motivi della decisione
8) Va richiamato che, con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante, censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'intesa anticoncorrenziale con riferimento alle fideiussioni dallo stesso sottoscritte, ha dedotto che “la contraddittorietà e l'errore di giudizio promanano dal fatto che non è stata compiutamente esaminata la documentazione prodotta sia dalla banca convenuta che dall'attore. Osservando le fideiussioni per cui è causa (Doc.3 e Doc. 4 fascicolo di primo grado), il noto modello ABI e il provvedimento n. 55/2005, anch'essi prodotti in primo grado
(Doc. 8 e 9 fascicolo di primo grado) si percepisce che le clausole da 1 a 13 del modello ABI sono sostanzialmente identiche/uniformi a quelle contenute nelle fideiussioni sottoposte all'appellante in quanto ivi fedelmente riprodotte con l'unica differenza della numerazione delle stesse. Sussiste, quindi, quella sostanziale identità tra fideiussione sottoscritte e modello ABI che il Giudice ha ritenuto non sussistere”.
Secondo l'appellante, invero, “il giudice, applicando lo stesso principio enunciato nel decisum, avrebbe dovuto accertare la sostanziale eguaglianza tra lo schema contrattuale intercorso tra istituto di credito e fideiussore e il già citato Modello ABI. Conseguentemente, l'onere probatorio avrebbe dovuto considerarsi adempiuto e l'azione avrebbe dovuto essere accolta con revoca del decreto opposto”.
Con il proprio secondo motivo l'appellante ha dedotto che la presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, che il Tribunale di Milano avrebbe relegato in uno stato di totale irrilevanza perché essa non potrebbe costituire indice, neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, assumerebbe, invece, valenza probatoria ai fini della dichiarazione di nullità delle fideiussioni invocata dall'appellante.
Con il proprio terzo motivo l'appellante ha dedotto che “qualora il giudice di prima istanza avesse fatto corretta applicazione delle norme menzionate e dei principi eurounitari che ne presiedono l'esegesi, lo stesso avrebbe dovuto ritenere provata dal Sig. la Parte_1
pagina 8 di 15 sussistenza dell'intesa de qua accogliendo l'opposizione. Nessuna rilevanza può essere assegnata a provvedimenti successivi quale la circolare mentovata dal giudice di prime cure qualora ancora oggi risulti, come in effetti risulta, che le clausole censurate nel 2005 siano ancora diffusamente applicate. In un simile contesto, qualsiasi condotta ipoteticamente emendativa perde significato. In una diversa ma ugualmente rilevante prospettiva, la soluzione assunta dal Giudice di primo grado si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene competere all'attore il dover di “provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. Civ. n. 13846/2019)”.
Con il proprio quarto motivo l'appellante, censurando il fatto che il Tribunale non abbia ammesso l'istanza istruttoria di esibizione documentale da esso richiesta ex art. 210 c.p.c. al fine di provare l'intesa anticoncorrenziale, ha dedotto che “essendosi determinato in via opposta, il Tribunale di Milano ha assunto un provvedimento che ha creato un vulnus all'incomprimibile diritto di difesa e del giusto processo, dovendosi considerare il mezzo istruttorio richiesto, nel caso di specie, mezzo privilegiato e unico per provare in giudizio i fatti costitutivi della domanda e resistere alla pretesa dell'istituto appellato”.
Da ultimo, l'appellante ha dedotto che “laddove la decisione fosse emendata conformemente ai motivi d'appello, parte appellante, quindi, ha interesse a riproporre le difese avanzate in primo grado e non esaminate. Dovendosi ritenere provata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale ne deriva che la deroga all'art 1957 c.c. inserita in ogni singola fideiussione deve ritenersi nulla, tamquam non esset e per l'effetto, il deve CP_1 giudicarsi decaduto dal diritto di esigere alcunché dal Sig. Si vogliano, a tal fine, Parte_1 considerare le riflessioni, infra offerte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”
9) L'appellata contestando la fondatezza di tali motivi di appello ed Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'istanza di esibizione svolta dall'appellante, ha, in sintesi, richiamato che “il signor ha sottoscritto le garanzie in qualità di amministratore unico e Pt_1 socio (dal 1987) della debitrice principale Sport ME SSD”; che le garanzie in esame
“sono del 2007-2012 (la generica) e del 2018 (la specifica)”; che dette garanzie “si collocano dunque al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'istruttoria condotta dalla AN d'AL e sfociata nel provvedimento n. 55/2005, per cui vige l'effetto di prova privilegiata in relazione ad una intesa tra banche, restrittiva della concorrenza, che non vale per condotte tenute in epoca differente da quella oggetto dell'accertamento”; che, in ogni pagina 9 di 15 caso, si sarebbe trattato di un contratto autonomo di garanzia;
che, comunque, l'ipotetico annullamento della clausola relativa alla deroga all'art. 1957 c.c., nel caso, non avrebbe alcuna influenza rispetto alla vigenza dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opponente, avendo la creditrice tempestivamente avanzato, il 24/11/2021, istanza per il CP_1 riconoscimento del proprio credito in sede concordataria.
10) Ad avviso della Corte i motivi di appello sono infondati per le considerazioni di seguito esposte.
Va richiamato che i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono tutti incentrati sull'assunto della nullità parziale delle due fideiussioni per cui è causa per contrarietà alla normativa antitrust, e, ciò, al fine di sostenere la necessità di reviviscenza della norma di cui all'art. 1957 c.c., oggetto di deroga nell'ambito delle fideiussioni rilasciate dall'appellante, sì da potersi conseguente affermare la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per inutile decorso del termine semestrale previsto da detta norma.
Le fideiussioni di cui si discute in causa sono, da un lato, la “fideiussione omnibus” rilasciata dall'appellante in data 16/11/2007 (doc. 11 a parte appellata) e poi rinnovata in Parte_1 data 3/2/2012 per l'importo di euro 220.000,00 (doc. 11 b parte appellata); da un altro lato, la
“fideiussione specifica” rilasciata in data 13/4/2018 (doc. 12 parte appellata) a garanzia di un mutuo chirografario stipulato in pari data per l'importo di euro 500.000,00 (doc. 2 parte appellata).
L'appellante ha invocato la nullità di tali fideiussioni, con specifico riguardo alla clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. in esse contenuta, in quanto le stesse sarebbero sostanzialmente conformi allo schema di fideiussione omnibus oggetto di censura da parte della AN d'AL con il noto provvedimento n. 55 del 2/5/2005.
10.1) Al riguardo, merita, anzitutto, di essere condivisa la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione dell'odierno appellante sul presupposto – ritenuto di rilievo assorbente – che, trattandosi di fideiussioni rilasciate successivamente al 2005, l'appellante non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di una perdurante (ovvero nuova) intesa concorrenziale “a monte” rispetto alle fideiussioni da esso rilasciate.
Invero, essendo state rilasciate le fideiussioni in questione non solo in un momento successivo rispetto al periodo coperto dall'accertamento della AN d'AL (novembre 2003
– maggio 2005) ma anche in un momento successivo alla circolare ABI del 2006, l'appellante pagina 10 di 15 non può giovarsi del predetto provvedimento quale prova privilegiata della violazione della normativa antitrust ma, come rilevato dal giudice di primo grado, “avrebbe dovuto fornire la prova di una nuova intesa anticoncorrenziale intercorsa fra la banca originaria creditrice e altri operatori del mercato;
in difetto di tale prova, quindi, la difesa dell'opponente non può trovare condivisione con riferimento alla fideiussione omnibus e, a maggior ragione, con riferimento alla fideiussione specifica, neppure esaminata a suo tempo dalla AN d'AL con il richiamato provvedimento n. 55/2005”.
Tale valutazione, alla luce del recente ma ormai consolidato orientamento della Cassazione, merita di essere condiviso, posto che, nel caso, si tratta pacificamente di due fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
Invero, secondo il l'orientamento espresso sulla materia dalla Suprema Corte, la rilevazione della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della AN d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce); iii)
l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'AL, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguito dal provvedimento n. 55, è tale compresenza delle clausole ad essere lesiva della
pagina 11 di 15 concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione." (cfr. sul punto: Cass. 30383/2024; 31986/2024;
31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025; 2683/2025; 7385/2025;
8669/2025).
10.2) Va, poi, ulteriormente esclusa la rilevanza del predetto provvedimento della AN
d'AL ai fini dell'invocata nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 13/4/2018, ove si consideri che, come testè richiamato, l'accertamento della AN d'AL ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'associazione di categoria per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto
9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35,
42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86).
Tale rilievo, costantemente ribadito dall'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato
(cfr. ad es. Cass. 657/2025 che, con riferimento alle fideiussioni specifiche, ha escluso la nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. alla luce del citato provvedimento della AN d'AL sul rilievo che “il provvedimento della AN d'AL non la reputa di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge n. 287/90”), pone, pertanto, un ulteriore e “nuovo” onere di allegazione e prova in ordine all'affermata intesa illecita che non può ritenersi provata in ragione del citato provvedimento della AN d'AL, e, ciò, perché, in detto provvedimento, o manca del tutto un simile accertamento o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si è collocata la vicenda negoziale per cui è causa, sì da doversi conseguentemente ritenere che la parte a pagina 12 di 15 ciò interessata sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
10.3) Sotto tale profilo, a parere del Collegio, non può certo ritenersi che tali oneri di allegazione e prova siano stati assolti dall'opponente e odierno appellante.
Al riguardo, premesso che è pacifico che le due fideiussioni per cui è causa (pur prevedendo la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) non siano nemmeno del tutto corrispondenti al testo di fideiussione omnibus del modello ABI censurato dalla AN d'AL, va considerato che i sette modelli di fideiussione (adottati da altrettanti istituti di credito) prodotti in primo grado dall'appellante (sub docc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) non valgono a dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale invocato in causa, e, ciò, già solo per il fatto che solo due di essi (entrambi, peraltro, predisposti dal medesimo istituto di credito, ossia la
[...]
) presentano la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (precisamente, i modelli di CP_3 fideiussione prodotti sub docc. 10 e 13); che, inoltre, ai fini probatori di interesse per la parte appellante, deve ritenersi inammissibile e (prima ancora) inutile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. genericamente avanzata dalla parte appellante, sia per l'evidente carattere esplorativo dell'istanza in questione, sia per il fatto che, come rilevato nella sentenza impugnata, i modelli di fideiussione che fossero in tal modo acquisiti consentirebbero, in ipotesi, di dimostrare la diffusione di determinate clausole fra gli istituti bancari ma non anche l'imprescindibile presupposto di una nuova intesa anticoncorrenziale fra la banca originaria creditrice e gli altri operatori del mercato: invero, posto che, in generale, la deroga all'art. 1957 c.c. è da considerarsi lecita (da ultimo: Cass. n. 27389/2024), il fatto che, successivamente all'arco temporale oggetto di accertamento dell'Autorità Garante, alcuni istituti di credito continuino ad utilizzare nei loro modelli di fideiussione la clausola di deroga in questione non può implicare, di per sé, la prova dell'intesa anticoncorrenziale, specie se si considera che, come richiamato dal Tribunale, nel 2006 l'ABI ha modificato il modulo contrattuale di fideiussione omnibus, con la conseguenza che non potrebbe più argomentarsi la persistenza dell'intesa sul semplice rilievo di una diffusa adesione ad un modello ormai cambiato, dovendosi, piuttosto, ricondurre l'adozione della clausola in questione ad una autonoma valutazione negoziale della parte, per quanto analoga a quella effettuata da altri operatori.
pagina 13 di 15 Per le considerazioni svolte, tenuto conto che le ragioni di opposizione svolte dalla parte appellante sono state tutte incentrate sull'assunto dell'illegittimità della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. per l'invocata nullità parziale del contratto fideiussorio per contrasto alla normativa antitrust, non potendosi riconoscere, nel caso, tale profilo di nullità, deve concludersi per l'infondatezza dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
10.4) In ogni modo, per completezza, è solo il caso di segnalare che, quand'anche si ritenesse fondata la censura relativa alla nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI censurato dalla AN d'AL, l'odierno appellante non potrebbe, comunque, trarre da ciò alcun effetto liberatorio, in considerazione dell'avvenuto rispetto, da parte della AN, del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, va, invero, richiamato che è pacifico che, in data 18/6/2021, la debitrice principale
Sport ME SSD ebbe a depositare ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (doc. 31 parte appellata); che il Tribunale di Verona, in data 6/9/2021, ebbe ad ammettere la società alla procedura e, in data 26/10/2022, ebbe ad omologare il concordato preventivo in questione (doc. 34 parte appellata); che l'odierna appellata, riscontrando la richiesta dei Commissari Giudiziali, ebbe a precisare il proprio credito nella procedura (per il complessivo importo di euro 2.043.176,43) in data 24/11/2021, a 5 mesi dalla “scadenza” (ossia dalla data del 18/6/2021, di presentazione della domanda) e, quindi, entro i 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. (doc. 35 parte appellata).
Al riguardo, da un lato, va richiamato che “in tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento
l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l. fall. all'art.
55, comma 2, l. fall” (Cass. 8733/2025).
Da un altro lato, va detto che non può ritenersi fondata la pretesa di parte appellante di far retroagire la data di “scadenza” delle obbligazioni garantite al 5/10/2020, allorchè la società aveva presentato una precedente domanda di concordato preventivo, posto che detta pagina 14 di 15 domanda non risulta abbia avuto seguito per essere stata la stessa rinunciata in data
7/5/2021, sì non potersi configurare (rispetto alla successiva e del tutto autonoma domanda del 18/6/2021) l'invocata fattispecie di continuità tra procedure concorsuali.
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Secondo il criterio della soccombenza l'appellante va condannato a rimborsare Parte_1 alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in Controparte_1 applicazione dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, va detto che sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 1736/2024, pubblicata in data 15.02.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10/9/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 864/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
DA (P.E.C.: e EO DA (P.E.C.: Email_1
, con studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3, presso i Email_2 quali ha eletto domicilio fisico digitale (PEC: , come da procura Email_1
in atti.
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gimmi Controparte_1 P.IVA_1
Folesani del Foro di Milano, con studio in Milano (MI), Via San Senatore n. 10, CAP 20122, presso il quale ha eletto domicilio fisico e digitale (PEC:
, come da procura in atti. Email_3
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI:
Per la PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza:
In via preliminare: sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata.
In via principale, nel merito: in accoglimento dei motivi d'appello proposti, riformare l'impugnata sentenza n. 1736/2024
(Doc.1), resa nel procedimento recante R.G. n. 47796/2022, e, respinta ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, accogliersi le seguenti conclusioni: accertarsi e dichiararsi, per le suesposte ragioni, la nullità parziale ex art. 1419 c.c. e art. 2, comma II, lettera a), della legge n. 287/90 della fideiussione omnibus del 03.02.2012 n.
000136817 sottoscritta a conferma e integrazione della precedente fideiussione omnibus del
16.11.2007 e della fideiussione specifica del 13.04.2018 n. 206533 con particolare riferimento all'art. 6 dei predetti titoli di garanzia;
accertare e dichiarare che la AN convenuta, per le ragioni sopra esposte, è decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. e che nulla è dovuto alla stessa dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria:
In accoglimento del IV motivo d'appello, disporre ex art. 210, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c., l'esibizione dei moduli standard e copia di fideiussioni del medesimo tipo di quelle sottoscritte dall'attore, congiuntamente alle clausole generali, al Monte dei Paschi di Siena,
Generalfianance, AN Carige, Intesa San Paolo, FI e Unicredit o, comunque ad un campione significativo di istituti anche diversi rispetto a quelli menzionati in ampia parte presenti sul territorio nazionale in periodo coevo/successivo a quello durante in quale sono state sottoscritte le garanzie per cui si procede (2007, 2012 e 2018).
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”
Per la PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, in totale rigetto dell'appello proposto dal signor (C.F. Parte_1 [...]
), ed a conferma integrale dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano, C.F._2
Sezione 6^ civile, Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, Giudice Dott. Antonio Stefano
ST e Giudice Relatore Dott. Francesco Ferrari, n. 1736/2024 pubbl. il 15/02/2024 RG n.
pagina 2 di 15 47796/2022 Repert. n. 1305/2024 del 15/02/2024, notificata a mezzo PEC del 15/02/2024, ore 15:38:17, così giudicare:
Respingere integralmente la proposta impugnazione in quanto inammissibile e/o del tutto infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa costitutiva in appello di depositata in data 08/07/2024; Controparte_1
Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 6^ civile,
Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, Giudice Dott. Antonio Stefano ST e Giudice
Relatore Dott. Francesco Ferrari, n. 1736/2024 pubbl. il 15/02/2024 RG n. 47796/2022
Repert. n. 1305/2024 del 15/02/2024, notificata a mezzo PEC del 15/02/2024, ore 15:38:17,
e/o comunque accogliere le domande e le eccezioni tutte formulate in Primo Grado dall'esponente ad ogni fine riproposte in questa sede come da foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni dell'08/10/2023.
N OGNI CASO
Condannare l'appellante al pagamento in favore di delle spese e i Controparte_1 compensi del presente giudizio di appello, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Preso atto dell'omessa reiterazione da parte dell'appellante, all'udienza del 18/09/2024, dell'istanza per emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. già disattesa in primo grado, alla quale si è opposto, come si oppone, in quanto inammissibile Controparte_1 ex Cass. Civ. n. 10767 del 04/04/2022 e comunque esplorativa e dilatoria, e ferma restando l'opposizione di all'ammissione di eventuali nuove produzioni e/o altri Controparte_1 mezzi istruttori avversari – che sarebbero inammissibili ex art. 345, comma 3°, c.p.c. – anche ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e 163, comma 3, n. 5) c.p.c. si riporta di seguito l'elenco dei documenti finora prodotti dall'appellato Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1736/2024, Parte_1 pubblicata in data 15.02.2024, con la quale – nell'ambito di una causa di opposizione promossa dallo stesso , odierno appellante, contro un decreto ingiuntivo emesso a Parte_1
pagina 3 di 15 favore di con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1 euro 541.107,39 in forza di due fideiussioni dallo stesso rilasciate a garanzia delle obbligazioni della società Sport ME SSD S.p.A. - è stato così deciso:
“- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16226/2022 emesso dal Tribunale di Milano, decreto che va dichiarato definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali”.
Vicende processuali
1) A fondamento della pretesa creditoria azionata dalla creditrice ricorrente CP_1 con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 16226/2022, emesso in data
[...]
29.09.2022, veniva esposto quanto segue:
- che la debitrice principale Sport ME SSD S.p.A. aveva intrattenuto plurimi rapporti con la banca ricorrente;
- che il sig. era garante in via solidale per le obbligazioni assunte da Sport Parte_1
ME SSD S.p.A. con riferimento:
i) a tutti i rapporti, fino alla concorrenza di € 220.000,00, giusta fideiussione generica n.
000136817 sottoscritta il 03/02/2012 (a conferma e integrazione della precedente fideiussione del 16/11/2007);
ii) ad un mutuo chirografario del 20/04/2018, fino alla concorrenza di € 500.000,00, giusta fideiussione specifica n. 206533 del 13/04/2018
- che, dopo aver appreso che il 18/6/2021 la debitrice Sport ME SSD aveva depositato ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. venendo ammessa dal Tribunale di Verona, con decreto del 3.09.2021, alla procedura di concordato preventivo, con lettera via PEC del
24.11.2021 aveva precisato i propri crediti alla data del 18/06/2021 in CP_1 complessivi euro 2.043.176,43, come da estratti conto certificati ex art. 50 TUB;
- che, con lettere raccomandate A/R del 28/03-07/04/2022, aveva informato il CP_1
Sig. delle intervenute risoluzioni dei rapporti intimando l'immediato pagamento di Parte_1 quanto dovuto;
pagina 4 di 15 - che, in assenza di pagamento, era stato costretto ad agire in via monitoria nei CP_1 confronti del Sig. , nei limiti dei massimali garanti, per il complessivo importo di Parte_1 euro 541.107,39, di cui euro 220.000,00 quale credito relativo ai rapporti garantiti con la fideiussione generica ed euro 321.107,39 quale residuo credito relativo al contratto di finanziamento chirografario garantito da fideiussione specifica.
2) Proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunto chiedeva la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo:
- che entrambe le fideiussioni erano nulle relativamente alla clausola di deroga all'art. 1957
c.c. in esse contenuta, in quanto le garanzie erano state rilasciate riportando pedissequamente le tre clausole contenute nel modulo A.B.I., censurate dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005, in quanto lesivo della concorrenza;
- che, pertanto, avendo la parte creditrice atteso a far valere le proprie ragioni ben oltre i sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, l'opponente doveva considerarsi liberato ex art. 1957 c.c.;
- che, invero, la scadenza delle obbligazioni doveva farsi risalire alla data (del 5/10/2020) di presentazione del primo ricorso prenotativo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonostante la stessa fosse stata poi rinunciata e seguita da una nuova domanda
(del 18/6/2021) di ammissione alla procedura concorsuale, poi accolta;
- che, infine, la nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. operava senza possibilità di distinguere fra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche.
3) Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, contestando gli assunti di Controparte_1 parte opponente, deduceva che le garanzie rilasciate dall'opponente dovessero considerarsi come autonome;
che, in ogni caso, la invocata nullità non si sarebbe potuta estendere fideiussioni specifiche;
che, inoltre, il debitore non aveva provato i presupposti per invocare la nullità delle clausole;
che, infine, la scadenza delle obbligazioni non si sarebbe potuta far retroagire al deposito del primo ricorso prenotativo, essendovi stata, a seguito di rinuncia, soluzione di continuità con la seconda procedura di concordato preventivo.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto infondata l'opposizione proposta dal con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 5 di 15 - ha, anzitutto, ritenuto che, nel caso, la parte opponente non potesse avvalersi dell'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale compiuto dalla AN d'AL con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, reso previo parere dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, sullo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel
2003, posto che la fideiussione per cui era causa era stata rilasciata nel 2012, a conferma di precedente fideiussione del 2007, e, quindi, al di fuori del perimetro temporale interessato dal predetto accertamento;
- al riguardo, dopo aver richiamato, in generale, come “le tre clausole “sanzionate” dalla
AN d'AL siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale”, con la conseguenza che “la presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice, neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, pena, diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa AN d'AL), a pattuizione sempre e comunque illecite”, ha segnalato che “nel 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della AN d'AL, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, facendo venir meno la lesione al mercato in precedenza rilevata in ragione dei precedenti schemi contrattuali proposti”, che, pertanto, per gli anni successivi al 2006 non poteva permanere più l'illecito concorrenziale rilevato nel 2005, con la conseguenza che, salvo il caso di utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005 (ossia di fideiussione omnibus sostanzialmente sovrapponibile al modello esaminato dalla AN d'AL), si poneva “la necessità di accertare ex novo una intesa anticoncorrenziale fra due o più banche”;
- ha rilevato, sotto tale profilo, che “per giungere a tale accertamento non può ritenersi sufficiente verificare il requisito della diffusione, in quanto, come si è detto, questo assume rilievo quale prova della adesione alla delibera dell'associazione di categoria;
viceversa sarà necessario provare un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato o una pratica concordata o, quanto meno, una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui, finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato”;
pagina 6 di 15 - ha, quindi, conclusivamente affermato che “nel caso di specie, a fronte di una differente composizione dello schema negoziale della fideiussione omnibus rilasciata nel 2012 dal Pt_1 rispetto allo schema di contratto predisposto dall'A.B.I. nel 2003, va ribadito come, ai fini auspicati dall'opponente, questi avrebbe dovuto fornire la prova di una nuova intesa anticoncorrenziale intercorsa fra la banca originaria creditrice e altri operatori del mercato;
in difetto di tale prova, quindi, la difesa dell'opponente non può trovare condivisione con riferimento alla fideiussione omnibus e, a maggior ragione, con riferimento alla fideiussione specifica, neppure esaminata a suo tempo dalla AN d'AL con il richiamato provvedimento n. 55/2005”.
5) Contro tale sentenza ha proposto appello l'appellante , il quale, il quale, Parte_1 riproponendo le domande e le contestazioni svolte in primo grado, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
i) Error in iudicando: erronea applicazione artt. 1419 c.c., 157 c.c. e 2, lettera a), della legge n. 287/90 ed erronea applicazione art. 2697 c.c. contraddittorietà e illogicità.
ii) Error in iudicando: ulteriore erronea applicazione artt. 2697 c.c. art 2, l. 287/90.
iii) Error in iudicando: scorretta applicazione artt. 41 cost, 2967 c.c. 2, comma 2, l. n. 287/90,
101 TFUE – scorretta applicazione principio dell'effetto utile del diritto europeo. iv) Error in iudicando: scorretta applicazione art. 25,111 cost.6 Cedu e 210 c.p.c.
v) Riproposizione di motivo specifico di opposizione proposto contro il secondo D.I. N.
16226/2022 – Motivo non esaminato dal Tribunale di Milano
L'appellante ha, quindi, chiesto in via istruttoria e in accoglimento del IV motivo d'appello, di disporre ex art. 210 “l'esibizione dei moduli standard e copia di fideiussioni del medesimo tipo di quelle sottoscritte dall'attore, congiuntamente alle clausole generali, al Controparte_2
, Generalfianance, AN Carige, Intesa San Paolo, FI e Unicredit o, comunque
[...] ad un campione significativo di istituti anche diversi rispetto a quelli menzionati in ampia parte presenti sul territorio nazionale in periodo coevo/successivo a quello durante in quale sono state sottoscritte le garanzie per cui si procede (2007, 2012 e 2018)”
6) Costituendosi in giudizio, l'appellata contestando la fondatezza dei Controparte_1 motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 15 7) Nel corso dell'udienza di prima comparizione il procuratore di parte appellante ha dichiarato di non insistere sull'istanza di sospensione e la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione.
Motivi della decisione
8) Va richiamato che, con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante, censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'intesa anticoncorrenziale con riferimento alle fideiussioni dallo stesso sottoscritte, ha dedotto che “la contraddittorietà e l'errore di giudizio promanano dal fatto che non è stata compiutamente esaminata la documentazione prodotta sia dalla banca convenuta che dall'attore. Osservando le fideiussioni per cui è causa (Doc.3 e Doc. 4 fascicolo di primo grado), il noto modello ABI e il provvedimento n. 55/2005, anch'essi prodotti in primo grado
(Doc. 8 e 9 fascicolo di primo grado) si percepisce che le clausole da 1 a 13 del modello ABI sono sostanzialmente identiche/uniformi a quelle contenute nelle fideiussioni sottoposte all'appellante in quanto ivi fedelmente riprodotte con l'unica differenza della numerazione delle stesse. Sussiste, quindi, quella sostanziale identità tra fideiussione sottoscritte e modello ABI che il Giudice ha ritenuto non sussistere”.
Secondo l'appellante, invero, “il giudice, applicando lo stesso principio enunciato nel decisum, avrebbe dovuto accertare la sostanziale eguaglianza tra lo schema contrattuale intercorso tra istituto di credito e fideiussore e il già citato Modello ABI. Conseguentemente, l'onere probatorio avrebbe dovuto considerarsi adempiuto e l'azione avrebbe dovuto essere accolta con revoca del decreto opposto”.
Con il proprio secondo motivo l'appellante ha dedotto che la presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, che il Tribunale di Milano avrebbe relegato in uno stato di totale irrilevanza perché essa non potrebbe costituire indice, neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale ABI del 2003, assumerebbe, invece, valenza probatoria ai fini della dichiarazione di nullità delle fideiussioni invocata dall'appellante.
Con il proprio terzo motivo l'appellante ha dedotto che “qualora il giudice di prima istanza avesse fatto corretta applicazione delle norme menzionate e dei principi eurounitari che ne presiedono l'esegesi, lo stesso avrebbe dovuto ritenere provata dal Sig. la Parte_1
pagina 8 di 15 sussistenza dell'intesa de qua accogliendo l'opposizione. Nessuna rilevanza può essere assegnata a provvedimenti successivi quale la circolare mentovata dal giudice di prime cure qualora ancora oggi risulti, come in effetti risulta, che le clausole censurate nel 2005 siano ancora diffusamente applicate. In un simile contesto, qualsiasi condotta ipoteticamente emendativa perde significato. In una diversa ma ugualmente rilevante prospettiva, la soluzione assunta dal Giudice di primo grado si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene competere all'attore il dover di “provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. Civ. n. 13846/2019)”.
Con il proprio quarto motivo l'appellante, censurando il fatto che il Tribunale non abbia ammesso l'istanza istruttoria di esibizione documentale da esso richiesta ex art. 210 c.p.c. al fine di provare l'intesa anticoncorrenziale, ha dedotto che “essendosi determinato in via opposta, il Tribunale di Milano ha assunto un provvedimento che ha creato un vulnus all'incomprimibile diritto di difesa e del giusto processo, dovendosi considerare il mezzo istruttorio richiesto, nel caso di specie, mezzo privilegiato e unico per provare in giudizio i fatti costitutivi della domanda e resistere alla pretesa dell'istituto appellato”.
Da ultimo, l'appellante ha dedotto che “laddove la decisione fosse emendata conformemente ai motivi d'appello, parte appellante, quindi, ha interesse a riproporre le difese avanzate in primo grado e non esaminate. Dovendosi ritenere provata la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale ne deriva che la deroga all'art 1957 c.c. inserita in ogni singola fideiussione deve ritenersi nulla, tamquam non esset e per l'effetto, il deve CP_1 giudicarsi decaduto dal diritto di esigere alcunché dal Sig. Si vogliano, a tal fine, Parte_1 considerare le riflessioni, infra offerte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”
9) L'appellata contestando la fondatezza di tali motivi di appello ed Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'istanza di esibizione svolta dall'appellante, ha, in sintesi, richiamato che “il signor ha sottoscritto le garanzie in qualità di amministratore unico e Pt_1 socio (dal 1987) della debitrice principale Sport ME SSD”; che le garanzie in esame
“sono del 2007-2012 (la generica) e del 2018 (la specifica)”; che dette garanzie “si collocano dunque al di fuori dell'arco temporale (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell'istruttoria condotta dalla AN d'AL e sfociata nel provvedimento n. 55/2005, per cui vige l'effetto di prova privilegiata in relazione ad una intesa tra banche, restrittiva della concorrenza, che non vale per condotte tenute in epoca differente da quella oggetto dell'accertamento”; che, in ogni pagina 9 di 15 caso, si sarebbe trattato di un contratto autonomo di garanzia;
che, comunque, l'ipotetico annullamento della clausola relativa alla deroga all'art. 1957 c.c., nel caso, non avrebbe alcuna influenza rispetto alla vigenza dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opponente, avendo la creditrice tempestivamente avanzato, il 24/11/2021, istanza per il CP_1 riconoscimento del proprio credito in sede concordataria.
10) Ad avviso della Corte i motivi di appello sono infondati per le considerazioni di seguito esposte.
Va richiamato che i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono tutti incentrati sull'assunto della nullità parziale delle due fideiussioni per cui è causa per contrarietà alla normativa antitrust, e, ciò, al fine di sostenere la necessità di reviviscenza della norma di cui all'art. 1957 c.c., oggetto di deroga nell'ambito delle fideiussioni rilasciate dall'appellante, sì da potersi conseguente affermare la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per inutile decorso del termine semestrale previsto da detta norma.
Le fideiussioni di cui si discute in causa sono, da un lato, la “fideiussione omnibus” rilasciata dall'appellante in data 16/11/2007 (doc. 11 a parte appellata) e poi rinnovata in Parte_1 data 3/2/2012 per l'importo di euro 220.000,00 (doc. 11 b parte appellata); da un altro lato, la
“fideiussione specifica” rilasciata in data 13/4/2018 (doc. 12 parte appellata) a garanzia di un mutuo chirografario stipulato in pari data per l'importo di euro 500.000,00 (doc. 2 parte appellata).
L'appellante ha invocato la nullità di tali fideiussioni, con specifico riguardo alla clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. in esse contenuta, in quanto le stesse sarebbero sostanzialmente conformi allo schema di fideiussione omnibus oggetto di censura da parte della AN d'AL con il noto provvedimento n. 55 del 2/5/2005.
10.1) Al riguardo, merita, anzitutto, di essere condivisa la valutazione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione dell'odierno appellante sul presupposto – ritenuto di rilievo assorbente – che, trattandosi di fideiussioni rilasciate successivamente al 2005, l'appellante non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di una perdurante (ovvero nuova) intesa concorrenziale “a monte” rispetto alle fideiussioni da esso rilasciate.
Invero, essendo state rilasciate le fideiussioni in questione non solo in un momento successivo rispetto al periodo coperto dall'accertamento della AN d'AL (novembre 2003
– maggio 2005) ma anche in un momento successivo alla circolare ABI del 2006, l'appellante pagina 10 di 15 non può giovarsi del predetto provvedimento quale prova privilegiata della violazione della normativa antitrust ma, come rilevato dal giudice di primo grado, “avrebbe dovuto fornire la prova di una nuova intesa anticoncorrenziale intercorsa fra la banca originaria creditrice e altri operatori del mercato;
in difetto di tale prova, quindi, la difesa dell'opponente non può trovare condivisione con riferimento alla fideiussione omnibus e, a maggior ragione, con riferimento alla fideiussione specifica, neppure esaminata a suo tempo dalla AN d'AL con il richiamato provvedimento n. 55/2005”.
Tale valutazione, alla luce del recente ma ormai consolidato orientamento della Cassazione, merita di essere condiviso, posto che, nel caso, si tratta pacificamente di due fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
Invero, secondo il l'orientamento espresso sulla materia dalla Suprema Corte, la rilevazione della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della AN d'AL; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario (l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce); iii)
l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'AL, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguito dal provvedimento n. 55, è tale compresenza delle clausole ad essere lesiva della
pagina 11 di 15 concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo
1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione." (cfr. sul punto: Cass. 30383/2024; 31986/2024;
31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025; 2683/2025; 7385/2025;
8669/2025).
10.2) Va, poi, ulteriormente esclusa la rilevanza del predetto provvedimento della AN
d'AL ai fini dell'invocata nullità della fideiussione specifica rilasciata in data 13/4/2018, ove si consideri che, come testè richiamato, l'accertamento della AN d'AL ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'associazione di categoria per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto
9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss., 35,
42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86).
Tale rilievo, costantemente ribadito dall'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato
(cfr. ad es. Cass. 657/2025 che, con riferimento alle fideiussioni specifiche, ha escluso la nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. alla luce del citato provvedimento della AN d'AL sul rilievo che “il provvedimento della AN d'AL non la reputa di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge n. 287/90”), pone, pertanto, un ulteriore e “nuovo” onere di allegazione e prova in ordine all'affermata intesa illecita che non può ritenersi provata in ragione del citato provvedimento della AN d'AL, e, ciò, perché, in detto provvedimento, o manca del tutto un simile accertamento o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si è collocata la vicenda negoziale per cui è causa, sì da doversi conseguentemente ritenere che la parte a pagina 12 di 15 ciò interessata sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
10.3) Sotto tale profilo, a parere del Collegio, non può certo ritenersi che tali oneri di allegazione e prova siano stati assolti dall'opponente e odierno appellante.
Al riguardo, premesso che è pacifico che le due fideiussioni per cui è causa (pur prevedendo la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) non siano nemmeno del tutto corrispondenti al testo di fideiussione omnibus del modello ABI censurato dalla AN d'AL, va considerato che i sette modelli di fideiussione (adottati da altrettanti istituti di credito) prodotti in primo grado dall'appellante (sub docc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) non valgono a dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale invocato in causa, e, ciò, già solo per il fatto che solo due di essi (entrambi, peraltro, predisposti dal medesimo istituto di credito, ossia la
[...]
) presentano la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (precisamente, i modelli di CP_3 fideiussione prodotti sub docc. 10 e 13); che, inoltre, ai fini probatori di interesse per la parte appellante, deve ritenersi inammissibile e (prima ancora) inutile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. genericamente avanzata dalla parte appellante, sia per l'evidente carattere esplorativo dell'istanza in questione, sia per il fatto che, come rilevato nella sentenza impugnata, i modelli di fideiussione che fossero in tal modo acquisiti consentirebbero, in ipotesi, di dimostrare la diffusione di determinate clausole fra gli istituti bancari ma non anche l'imprescindibile presupposto di una nuova intesa anticoncorrenziale fra la banca originaria creditrice e gli altri operatori del mercato: invero, posto che, in generale, la deroga all'art. 1957 c.c. è da considerarsi lecita (da ultimo: Cass. n. 27389/2024), il fatto che, successivamente all'arco temporale oggetto di accertamento dell'Autorità Garante, alcuni istituti di credito continuino ad utilizzare nei loro modelli di fideiussione la clausola di deroga in questione non può implicare, di per sé, la prova dell'intesa anticoncorrenziale, specie se si considera che, come richiamato dal Tribunale, nel 2006 l'ABI ha modificato il modulo contrattuale di fideiussione omnibus, con la conseguenza che non potrebbe più argomentarsi la persistenza dell'intesa sul semplice rilievo di una diffusa adesione ad un modello ormai cambiato, dovendosi, piuttosto, ricondurre l'adozione della clausola in questione ad una autonoma valutazione negoziale della parte, per quanto analoga a quella effettuata da altri operatori.
pagina 13 di 15 Per le considerazioni svolte, tenuto conto che le ragioni di opposizione svolte dalla parte appellante sono state tutte incentrate sull'assunto dell'illegittimità della clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. per l'invocata nullità parziale del contratto fideiussorio per contrasto alla normativa antitrust, non potendosi riconoscere, nel caso, tale profilo di nullità, deve concludersi per l'infondatezza dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
10.4) In ogni modo, per completezza, è solo il caso di segnalare che, quand'anche si ritenesse fondata la censura relativa alla nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI censurato dalla AN d'AL, l'odierno appellante non potrebbe, comunque, trarre da ciò alcun effetto liberatorio, in considerazione dell'avvenuto rispetto, da parte della AN, del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Al riguardo, va, invero, richiamato che è pacifico che, in data 18/6/2021, la debitrice principale
Sport ME SSD ebbe a depositare ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (doc. 31 parte appellata); che il Tribunale di Verona, in data 6/9/2021, ebbe ad ammettere la società alla procedura e, in data 26/10/2022, ebbe ad omologare il concordato preventivo in questione (doc. 34 parte appellata); che l'odierna appellata, riscontrando la richiesta dei Commissari Giudiziali, ebbe a precisare il proprio credito nella procedura (per il complessivo importo di euro 2.043.176,43) in data 24/11/2021, a 5 mesi dalla “scadenza” (ossia dalla data del 18/6/2021, di presentazione della domanda) e, quindi, entro i 6 mesi di cui all'art. 1957 c.c. (doc. 35 parte appellata).
Al riguardo, da un lato, va richiamato che “in tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento
l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l. fall. all'art.
55, comma 2, l. fall” (Cass. 8733/2025).
Da un altro lato, va detto che non può ritenersi fondata la pretesa di parte appellante di far retroagire la data di “scadenza” delle obbligazioni garantite al 5/10/2020, allorchè la società aveva presentato una precedente domanda di concordato preventivo, posto che detta pagina 14 di 15 domanda non risulta abbia avuto seguito per essere stata la stessa rinunciata in data
7/5/2021, sì non potersi configurare (rispetto alla successiva e del tutto autonoma domanda del 18/6/2021) l'invocata fattispecie di continuità tra procedure concorsuali.
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Secondo il criterio della soccombenza l'appellante va condannato a rimborsare Parte_1 alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in Controparte_1 applicazione dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, va detto che sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 1736/2024, pubblicata in data 15.02.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10/9/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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