Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.25169 r.g. dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al Parte_1 presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. ), con il CodiceFiscale_1 quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec
Email_1
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1
in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._2 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_1
55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20/11/2024 riferiva di essere docente di Parte_1 ruolo del siccome assunto con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2018 ed economica dal 01.09.2018 e attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di pagina1 di 6
Lamentava che l'Amministrazione resistente aveva provveduto in modo incompleto e parziale alla ricostruzione della sua carriera siccome non computava l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione al pari di come se la parte ricorrente non avesse affatto lavorato e, conseguentemente, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente.
Agiva innanzi al GL per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una Controparte_2 nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno
2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale
28/34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
d) conseguentemente, condannare il al Controparte_2 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido,.
pagina2 di 6 Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”
Si costituiva l'amministrazione convenuta che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto asseriva che la ricostruzione di carriera, nel caso di specie, è stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va detto che la legittimazione passiva va riconosciuta unicamente in capo al convenuto, quale unico effettivo datore di lavoro. CP_2
Ritiene il tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali.
La Corte di Cassazione, anche in alcune decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:
• Progressioni economiche: la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
• Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
Essa ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale pagina3 di 6 della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno.
Ciò sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: “Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive
(…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola.
Il G.L. si riporta ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione e, pertanto in accoglimento del ricorso:
a) accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto e Parte_1 valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) accerta e dichiara il diritto di a ottenere una nuova Parte_1 ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condanna il a effettuare una Controparte_2 nuova ricostruzione integrale della carriera di che includa anche l'anno Parte_1
pagina4 di 6 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale
28/34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
d) conseguentemente, condanna il al Controparte_2 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
La parte ricorrente chiede anche in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido.
Tale domanda assolutamente generica e indeterminata, “qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente” non può essere accolta.
Le spese di lite compensate per ¼ atteso l'accoglimento parziale del ricorso, seguono la soccombenza per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto e Parte_1 valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) accerta e dichiara il diritto di a ottenere una nuova Parte_1 ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condanna il a effettuare una Controparte_2 nuova ricostruzione integrale della carriera di che includa anche l'anno Parte_1
2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale
28/34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
pagina5 di 6 d) conseguentemente, condanna il al Controparte_2 pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Compensa per ¼ le spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento della restante parte che liquida in euro 1650,00, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 07/04/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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