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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
09/02/1976, con il patrocinio dell'avv. Vincenza Porcaro (PEC: Email_1
[...]
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Palermo in [...] Controparte_1 C.F._2
21/10/1976, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Nicola Rivilli (PEC:
Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1717/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 26/03-03/04/2019.
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«accogliere per la forma il presente appello ritualmente proposto e conse- guentemente dire e dichiarare che ha diritto a ottenere la Parte_1 restituzione delle somme illegittimamente versate per un ammontare pari ad euro 32.998,00 per le causali di cui in premessa;
riformare la sentenza numero 1717/2019, resa erroneamente dal dott. Davide Romeo, G.O.T. della terza sezione civile del Tribunale di Palermo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 nel procedimento iscritto al numero 2696/2017 promosso da Parte_2
[...
contro emessa e depositata in data 26/03/2019 con il Controparte_1 presente fatto impugnata è inficiata dal vizio di ultrapetizione;
Ordinare conseguentemente a di restituire la somma di Controparte_1 euro 32.998,00 in difetto della causa giustificativa della prestazione previa decurtazione della somma sostenuta dalla stessa per l'estinzione del mu- tuo e condannare per l'effetto la stessa alla restituzione di ciò che fu inde- bitamente versato con tutti gli accessori dovuti;
rigettare tutte le domande proposte da controparte in quanto oltre che in- fondate solo da ritenere tardive, irrituali ed inammissibili;
ritenere e dichiarare che è tenuta a restituire il sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 32.998,00 e conseguentemente condannare la
[...] stessa al risarcimento dei danni patiti e delle somme corrisposte o in su- bordine a quella somma maggiore o minore che la Corte riterrà opportuno determinare equitativamente;
Condannare al pagamento delle spese, competenze e ono- Controparte_1 rari, rimborso spese generali e C.P.A. del doppio grado di giudizio;
rivalutare la somma liquidata in relazione all'aumento del costo della vita secondo i dati forniti dall'Istat e maggiorarla degli interessi legali dal fatto al soddisfo;
sospendere i sensi dell'articolo 433, 2 comma, richiamato dall'articolo 447 bis c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenuta l'evidente fondatezza delle censure volte a ottenere la riforma della predetta senten- za nella parte in cui condanna odierno appellante al pagamento delle spe- se processuali nella misura di euro 5.700,00 oltre accessori stante l'ulterio- re grave pregiudizio che allo stesso ne deriverebbe;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della do- manda formulata dall'appellante, si chiede la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
in via ulteriormente subordinata si chiede la riduzione in punto spese del primo grado del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello preliminarmente dichiarare inammissibi- le ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis e ss. c.p.c., l'appello proposto dal sig. ; Parte_1 sempre in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei presupposti voluti dal- la legge;
nel merito confermare in toto la sentenza impugnata rigettando perché infondate per le ragioni tutte sopra spiegate, l'appello proposto dal sig.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 avverso la sentenza n. 1717/2019 pronunciata il Parte_1
26/03/2019 dal Tribunale di Palermo nella controversia iscritta al numero 2096/2017; in via subordinata ritenere e dichiarare applicabile al caso de quo la disci- plina delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e/o quella dei c.d. doni prenuziali di cui all'art. 80 c.c., conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'asserito diritto alla restituzione delle somme dedotto in atto di cita- zione, essendo maturato il termine di prescrizione e/o di decadenza, riget- tando in ogni caso per le ragioni sopra espresse tutte le domande dell'at- tore formulate nei confronti della convenuta;
in via istruttoria ritenere e dichiarare la nullità e/o o inutilizzabilità della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 30/01/2017, conveniva in giudizio in- Parte_1 nanzi al Tribunale di Palermo Edda Di Liberto, chiedendone la condanna alla restituzione, ex art. 2033 cod. civ., del complessivo importo di euro 32.998,00 in quanto indebitamente versato.
2. Con comparsa del 12/04/2017, la si costituiva in giudizio op- CP_1 ponendosi all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del al rilascio Pt_1 dell'immobile sito in Palermo, via Mulino Carbone.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
1717/2019 dei 26/03-03/04/2019, rigettava le domande dell'attore, di- chiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ri- convenzionale proposta dalla convenuta e condannava il al paga- Pt_1 mento delle spese processuali.
4. Con citazione del 16/04/2019, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. L'appellata si è costituta con comparsa del 22/09/2019, eccependo pre- liminarmente l'inammissibilità dell'appello e, contestandone nel merito, la infondatezza. Con il medesimo atto ha proposto appello incidentale, chie- dendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, una diversa qualifi- cazione giuridica dei fatti di causa.
6. Le parti hanno precisato nei termini indicati in epigrafe le rispettive conclusioni, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025, e con ordinanza dell'11/4/2025 la causa è
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
7. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
9. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
10. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
11. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
12. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'odierno appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ra- gioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della moti- vazione del provvedimento impugnato.
13. Con un unico motivo di impugnazione articolato su più profili, Pt_1
evidenzia che il Tribunale di Palermo, dopo aver ricondotto la fat-
[...] tispecie in esame al paradigma normativo di cui all'art. 2033 cod. civ., avrebbe tuttavia erroneamente valutato il materiale probatorio, ritenen- do che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare il credito restitutorio.
14. In particolare, l'odierno appellante riferisce di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la culminata in un fidanzamento e CP_1 nell'acquisto e ristrutturazione di un immobile da adibire a futura casa coniugale, cui egli avrebbe contribuito nella misura di euro 32.998,00 cor- risposti come segue:
− quanto ad euro 25.700,00 a mezzo n. 7 bonifici bancari di vario importo;
− quanto ad euro 7.298,00 e a mezzo n. 7 assegni bancari di vario importo.
15. Precisa che, a seguito della rottura del fidanzamento, le parti avevano provveduto ad estinguere il mutuo cointestato, contratto per l'acquisto dell'immobile e l'appellata, in quanto unica intestataria del bene, aveva contratto un nuovo mutuo obbligandosi a regolare, con esso appellante, le reciproche partite di dare e avere, impegno cui, però, non avrebbe te- nuto fede.
16. A fronte di ciò, la , pur non contestando espressamente di CP_1 avere ricevuto le somme sopra indicate, riproponendo l'eccezione già formulata nel giudizio di primo grado, ha contestato la riconducibilità del- la fattispecie al paradigma dell'art. 2033 cod. civ., affermando che la stes- sa avrebbe dovuto essere qualificato come adempimento di una obbliga- zione naturale, ex art. 2034 cod. civ., ovvero come donazione prenuziale di cui all'art. 80 cod. civ., eccependo con riferimento a tale ultima ipotesi, l'avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione degli importi da parte del . Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 17. In proposito, il provvedimento impugnato, con motivazione assai la- conica, si limitata apoditticamente ad affermare la correttezza della pro- spettazione del circa l'inquadramento giuridico della fattispecie Pt_1 nell'ambito dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ.
18. Risulta incontroverso, oltre che documentalmente comprovato, che con atto di compravendita del 06/02/2008 in Notar di Persona_1
Palermo Rep. N. 10484, Racc. 3356, in previsione dell'imminente matri- monio, la acquistò un immobile da adibire a futura casa coniu- CP_1 gale sito in Palermo nella via Altofonte n. 37, il cui corrispettivo venne pa- gato, in parte, tramite provvista derivante da un mutuo intestato ad en- trambi i nubendi.
19. Successivamente, stante la mancata celebrazione del matrimonio, le parti provvidero all'estinzione del mutuo e la , quale proprietaria CP_1 esclusiva dell'immobile, stipulò nel 2013 altro e diverso mutuo intestato solo a lei, con la Banca Mediolanum.
20. In ragione di ciò, il richiese la restituzione degli importi versati Pt_1 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile suindicato, pari a com- plessivi euro 32.998,00, sul presupposto che tali somme costituivano una prestazione non dovuta, atteso che “la partecipazione economica del Pt_3
era finalizzata al matrimonio, ma saltato quel presupposto è inequi-
[...] vocabile che allo stesso vadano restituite le somme in tal senso impegna- te” (cfr. comparsa conclusionale del 18/01/2019).
21. Il riesame dei fatti di causa compiuto da questa Corte su impulso dell'appellata non consente di convalidare la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Tribunale di Palermo in termini di indebito oggetti- vo ex art. 2033 cod. civ., integrando la stessa la diversa ipotesi della dona- zione indiretta e, in particolare, della donazione prenuziale prevista e di- sciplinata dall'art. 80 cod. civ..
22. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile co- me donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.”(cfr. Cass. sez. 1 n. 29980 del 25/10/2021).
23. La Corte di legittimità ha, in particolare, chiarito che “i doni tra fidan- zati, di cui all'art. 80 cod. civ., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai re- quisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette” e che il costume sociale ha visto moltiplicarsi le ipotesi in cui uno dei nubendi impieghi somme proprie per acquistare o ristrutturare l'appartamento dell'altro, in vista del matrimonio.
24. Pertanto, “ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimo- nio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo” dovendosi individuare la ratio della norma “nella tutela di una presupposizione, tale essendo quella incentrata sul futuro matrimonio che imprime la specifica destina- zione ai beni donati “a causa della promessa”.
25. Nel caso di specie, ha allegato che la dazione di som- Parte_1 me in favore dell'appellata è avvenuta a seguito della decisione delle parti di contrarre matrimonio confermando, così, la circostanza che la stessa era, quindi, strumentalmente legata all'esigenza di acquistare e ristruttu- rare un appartamento destinato a divenire l'abitazione familiare una volta contratto il matrimonio.
26. Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la fattispecie in commento vada ricondotta allo schema normativo di cui all'art. 80 cod. civ. e che, conseguentemente, l'obbligazione restitutoria sia soggetta al termine di prescrizione annuale, decorrente dalla mancata celebrazione dal matri- monio.
27. A tale proposito, va considerato che l'odierno appellante ha riferito che il fidanzamento con la si è interrotto nel 2012, tanto che le CP_1 parti hanno convenuto di estinguere il mutuo cointestato, originariamen- te contratto per l'acquisto dell'immobile da adibire a casa coniugale, e la ha provveduto ad accendere, nel mese di febbraio 2013, altro CP_1 mutuo a lei intestato.
28. A fronte di ciò risulta documentalmente comprovata la circostanza che il abbia avanzato domanda di restituzione delle somme corri- Pt_1 sposte per la prima volta con la lettera raccomandata a.r. del 25/02/2016, e quindi a distanza di circa 4 anni dal definitivo fallimento del progetto matrimoniale con l'appellata, mentre le precedenti asserite richieste ver- bali formulate nei confronti della sono rimaste sfornite di ogni CP_1 allegazione probatoria, anche solo di livello indiziario.
29. L'azione restitutoria proposta dall'odierno appellante non può, quindi, trovare accoglimento essendo prescritta.
30. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 può trovare accoglimento, giacché le domande proposte dal medesimo vanno comunque rigettate, sebbene sulla scorta di motivazioni differenti rispetto a quelle articolate dal provvedimento impugnato
31. Le medesime considerazioni devono ritenersi assorbire gli ulteriori profili del motivo di impugnazione in esame.
32. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 3.480,00 (di cui euro 1.030 per esame e studio, euro 710 per la fa- se introduttiva ed euro 1.740 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
33. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con citazione del 16/04/2019 avverso la sentenza n. CP_2
1717/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 26/03- 03/04/2019;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liqui- da in euro 3.480,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 09/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr. Angelo Pirai- no, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Palermo in [...] Parte_1 C.F._1
09/02/1976, con il patrocinio dell'avv. Vincenza Porcaro (PEC: Email_1
[...]
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Palermo in [...] Controparte_1 C.F._2
21/10/1976, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Nicola Rivilli (PEC:
Email_2 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1717/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione monocratica, in data 26/03-03/04/2019.
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«accogliere per la forma il presente appello ritualmente proposto e conse- guentemente dire e dichiarare che ha diritto a ottenere la Parte_1 restituzione delle somme illegittimamente versate per un ammontare pari ad euro 32.998,00 per le causali di cui in premessa;
riformare la sentenza numero 1717/2019, resa erroneamente dal dott. Davide Romeo, G.O.T. della terza sezione civile del Tribunale di Palermo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 nel procedimento iscritto al numero 2696/2017 promosso da Parte_2
[...
contro emessa e depositata in data 26/03/2019 con il Controparte_1 presente fatto impugnata è inficiata dal vizio di ultrapetizione;
Ordinare conseguentemente a di restituire la somma di Controparte_1 euro 32.998,00 in difetto della causa giustificativa della prestazione previa decurtazione della somma sostenuta dalla stessa per l'estinzione del mu- tuo e condannare per l'effetto la stessa alla restituzione di ciò che fu inde- bitamente versato con tutti gli accessori dovuti;
rigettare tutte le domande proposte da controparte in quanto oltre che in- fondate solo da ritenere tardive, irrituali ed inammissibili;
ritenere e dichiarare che è tenuta a restituire il sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 32.998,00 e conseguentemente condannare la
[...] stessa al risarcimento dei danni patiti e delle somme corrisposte o in su- bordine a quella somma maggiore o minore che la Corte riterrà opportuno determinare equitativamente;
Condannare al pagamento delle spese, competenze e ono- Controparte_1 rari, rimborso spese generali e C.P.A. del doppio grado di giudizio;
rivalutare la somma liquidata in relazione all'aumento del costo della vita secondo i dati forniti dall'Istat e maggiorarla degli interessi legali dal fatto al soddisfo;
sospendere i sensi dell'articolo 433, 2 comma, richiamato dall'articolo 447 bis c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenuta l'evidente fondatezza delle censure volte a ottenere la riforma della predetta senten- za nella parte in cui condanna odierno appellante al pagamento delle spe- se processuali nella misura di euro 5.700,00 oltre accessori stante l'ulterio- re grave pregiudizio che allo stesso ne deriverebbe;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della do- manda formulata dall'appellante, si chiede la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
in via ulteriormente subordinata si chiede la riduzione in punto spese del primo grado del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello preliminarmente dichiarare inammissibi- le ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis e ss. c.p.c., l'appello proposto dal sig. ; Parte_1 sempre in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei presupposti voluti dal- la legge;
nel merito confermare in toto la sentenza impugnata rigettando perché infondate per le ragioni tutte sopra spiegate, l'appello proposto dal sig.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 avverso la sentenza n. 1717/2019 pronunciata il Parte_1
26/03/2019 dal Tribunale di Palermo nella controversia iscritta al numero 2096/2017; in via subordinata ritenere e dichiarare applicabile al caso de quo la disci- plina delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e/o quella dei c.d. doni prenuziali di cui all'art. 80 c.c., conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'asserito diritto alla restituzione delle somme dedotto in atto di cita- zione, essendo maturato il termine di prescrizione e/o di decadenza, riget- tando in ogni caso per le ragioni sopra espresse tutte le domande dell'at- tore formulate nei confronti della convenuta;
in via istruttoria ritenere e dichiarare la nullità e/o o inutilizzabilità della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 30/01/2017, conveniva in giudizio in- Parte_1 nanzi al Tribunale di Palermo Edda Di Liberto, chiedendone la condanna alla restituzione, ex art. 2033 cod. civ., del complessivo importo di euro 32.998,00 in quanto indebitamente versato.
2. Con comparsa del 12/04/2017, la si costituiva in giudizio op- CP_1 ponendosi all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del al rilascio Pt_1 dell'immobile sito in Palermo, via Mulino Carbone.
3. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
1717/2019 dei 26/03-03/04/2019, rigettava le domande dell'attore, di- chiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ri- convenzionale proposta dalla convenuta e condannava il al paga- Pt_1 mento delle spese processuali.
4. Con citazione del 16/04/2019, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. L'appellata si è costituta con comparsa del 22/09/2019, eccependo pre- liminarmente l'inammissibilità dell'appello e, contestandone nel merito, la infondatezza. Con il medesimo atto ha proposto appello incidentale, chie- dendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, una diversa qualifi- cazione giuridica dei fatti di causa.
6. Le parti hanno precisato nei termini indicati in epigrafe le rispettive conclusioni, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/02/2025, e con ordinanza dell'11/4/2025 la causa è
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di replica.
7. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
8. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
9. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
10. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
11. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
12. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che l'odierno appellante ha, per un verso, dimostrato di aver compreso le ra- gioni del primo giudice e ha, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritiene che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della moti- vazione del provvedimento impugnato.
13. Con un unico motivo di impugnazione articolato su più profili, Pt_1
evidenzia che il Tribunale di Palermo, dopo aver ricondotto la fat-
[...] tispecie in esame al paradigma normativo di cui all'art. 2033 cod. civ., avrebbe tuttavia erroneamente valutato il materiale probatorio, ritenen- do che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare il credito restitutorio.
14. In particolare, l'odierno appellante riferisce di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la culminata in un fidanzamento e CP_1 nell'acquisto e ristrutturazione di un immobile da adibire a futura casa coniugale, cui egli avrebbe contribuito nella misura di euro 32.998,00 cor- risposti come segue:
− quanto ad euro 25.700,00 a mezzo n. 7 bonifici bancari di vario importo;
− quanto ad euro 7.298,00 e a mezzo n. 7 assegni bancari di vario importo.
15. Precisa che, a seguito della rottura del fidanzamento, le parti avevano provveduto ad estinguere il mutuo cointestato, contratto per l'acquisto dell'immobile e l'appellata, in quanto unica intestataria del bene, aveva contratto un nuovo mutuo obbligandosi a regolare, con esso appellante, le reciproche partite di dare e avere, impegno cui, però, non avrebbe te- nuto fede.
16. A fronte di ciò, la , pur non contestando espressamente di CP_1 avere ricevuto le somme sopra indicate, riproponendo l'eccezione già formulata nel giudizio di primo grado, ha contestato la riconducibilità del- la fattispecie al paradigma dell'art. 2033 cod. civ., affermando che la stes- sa avrebbe dovuto essere qualificato come adempimento di una obbliga- zione naturale, ex art. 2034 cod. civ., ovvero come donazione prenuziale di cui all'art. 80 cod. civ., eccependo con riferimento a tale ultima ipotesi, l'avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione degli importi da parte del . Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 17. In proposito, il provvedimento impugnato, con motivazione assai la- conica, si limitata apoditticamente ad affermare la correttezza della pro- spettazione del circa l'inquadramento giuridico della fattispecie Pt_1 nell'ambito dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ.
18. Risulta incontroverso, oltre che documentalmente comprovato, che con atto di compravendita del 06/02/2008 in Notar di Persona_1
Palermo Rep. N. 10484, Racc. 3356, in previsione dell'imminente matri- monio, la acquistò un immobile da adibire a futura casa coniu- CP_1 gale sito in Palermo nella via Altofonte n. 37, il cui corrispettivo venne pa- gato, in parte, tramite provvista derivante da un mutuo intestato ad en- trambi i nubendi.
19. Successivamente, stante la mancata celebrazione del matrimonio, le parti provvidero all'estinzione del mutuo e la , quale proprietaria CP_1 esclusiva dell'immobile, stipulò nel 2013 altro e diverso mutuo intestato solo a lei, con la Banca Mediolanum.
20. In ragione di ciò, il richiese la restituzione degli importi versati Pt_1 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile suindicato, pari a com- plessivi euro 32.998,00, sul presupposto che tali somme costituivano una prestazione non dovuta, atteso che “la partecipazione economica del Pt_3
era finalizzata al matrimonio, ma saltato quel presupposto è inequi-
[...] vocabile che allo stesso vadano restituite le somme in tal senso impegna- te” (cfr. comparsa conclusionale del 18/01/2019).
21. Il riesame dei fatti di causa compiuto da questa Corte su impulso dell'appellata non consente di convalidare la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Tribunale di Palermo in termini di indebito oggetti- vo ex art. 2033 cod. civ., integrando la stessa la diversa ipotesi della dona- zione indiretta e, in particolare, della donazione prenuziale prevista e di- sciplinata dall'art. 80 cod. civ..
22. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile co- me donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.”(cfr. Cass. sez. 1 n. 29980 del 25/10/2021).
23. La Corte di legittimità ha, in particolare, chiarito che “i doni tra fidan- zati, di cui all'art. 80 cod. civ., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai re- quisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette” e che il costume sociale ha visto moltiplicarsi le ipotesi in cui uno dei nubendi impieghi somme proprie per acquistare o ristrutturare l'appartamento dell'altro, in vista del matrimonio.
24. Pertanto, “ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimo- nio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo” dovendosi individuare la ratio della norma “nella tutela di una presupposizione, tale essendo quella incentrata sul futuro matrimonio che imprime la specifica destina- zione ai beni donati “a causa della promessa”.
25. Nel caso di specie, ha allegato che la dazione di som- Parte_1 me in favore dell'appellata è avvenuta a seguito della decisione delle parti di contrarre matrimonio confermando, così, la circostanza che la stessa era, quindi, strumentalmente legata all'esigenza di acquistare e ristruttu- rare un appartamento destinato a divenire l'abitazione familiare una volta contratto il matrimonio.
26. Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la fattispecie in commento vada ricondotta allo schema normativo di cui all'art. 80 cod. civ. e che, conseguentemente, l'obbligazione restitutoria sia soggetta al termine di prescrizione annuale, decorrente dalla mancata celebrazione dal matri- monio.
27. A tale proposito, va considerato che l'odierno appellante ha riferito che il fidanzamento con la si è interrotto nel 2012, tanto che le CP_1 parti hanno convenuto di estinguere il mutuo cointestato, originariamen- te contratto per l'acquisto dell'immobile da adibire a casa coniugale, e la ha provveduto ad accendere, nel mese di febbraio 2013, altro CP_1 mutuo a lei intestato.
28. A fronte di ciò risulta documentalmente comprovata la circostanza che il abbia avanzato domanda di restituzione delle somme corri- Pt_1 sposte per la prima volta con la lettera raccomandata a.r. del 25/02/2016, e quindi a distanza di circa 4 anni dal definitivo fallimento del progetto matrimoniale con l'appellata, mentre le precedenti asserite richieste ver- bali formulate nei confronti della sono rimaste sfornite di ogni CP_1 allegazione probatoria, anche solo di livello indiziario.
29. L'azione restitutoria proposta dall'odierno appellante non può, quindi, trovare accoglimento essendo prescritta.
30. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto non
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 può trovare accoglimento, giacché le domande proposte dal medesimo vanno comunque rigettate, sebbene sulla scorta di motivazioni differenti rispetto a quelle articolate dal provvedimento impugnato
31. Le medesime considerazioni devono ritenersi assorbire gli ulteriori profili del motivo di impugnazione in esame.
32. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 3.480,00 (di cui euro 1.030 per esame e studio, euro 710 per la fa- se introduttiva ed euro 1.740 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
33. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con citazione del 16/04/2019 avverso la sentenza n. CP_2
1717/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 26/03- 03/04/2019;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liqui- da in euro 3.480,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 09/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore dr. Angelo Pirai- no, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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