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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 318/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Conigliere Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 318/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
via Portella della Ginestra n. 77, elettivamente domiciliato in Catania, via Cagliari n. 15, presso lo studio dell'Avv. Rita Serafina Cubisino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di:
- (P.I. Controparte_1
), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale in P.IVA_1
carica pro tempore della , rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Controparte_2
Maugeri, giusta procura generale alle liti presente in atti, con domicilio eletto in Catania c/o
Avvocatura Distrettuale – via Cifali n. 76/A; CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, l' al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell'inefficacia, per decorso CP_1
ventennale, dell'ipoteca giudiziale da quest'ultima iscritta - a seguito della sentenza di condanna
1 emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Siracusa, a conclusione del giudizio iscritto al n. 3517/86
R.G. - su un immobile di sua proprietà, sito in Via Portella della Ginestra, n. 77, Misterbianco (CT), secondo piano, censito alla part. 860 sub 5.
Per l'effetto, chiedeva al Tribunale adito di ordinare la cancellazione della suddetta ipoteca al
Conservatore dei Registri immobiliari di Catania.
Si costituiva in giudizio l' il quale non si opponeva alle richieste formulate da parte ricorrente e, CP_1 come emerge dalle proprie conclusioni, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito provvedere come di giustizia sull'istanza avanzata dal , nulla opponendo l'Istituto all'accoglimento della Parte_1
stessa, con spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Il Tribunale di Catania, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 6 febbraio 2024, resa a conclusione del giudizio sommario iscritto al n. 6053/22 R.G., rigettava le domande proposte da parte ricorrente, così statuendo: “Visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c. rigetta il ricorso avanzato dal sig. ; Pt_1
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente, liquidate in €
3.808 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso forfettario ex d.m. cit.”.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello sulla scorta di tre motivi. Parte_1
Con comparsa del 4 giugno 2024 si è costituito in giudizio l' in persona del suo rappresentante CP_1
legale che, nulla opponendo alle difese avversarie, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte da quest'ultimo, con compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione orale del 25.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2884 c.c.
In particolare, contesta l'impugnata ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure Parte_1
ha ritenuto non sussistere il proprio interesse ad agire, precisando che “nelle azioni di accertamento tale interesse sussiste laddove sussista una situazione di incertezza derivante dalla “contestazione” operata da colui nei cui confronti la domanda è proposta ovvero laddove, comunque, tale soggetto abbia operato il “vanto” della titolarità di una situazione confliggente con quella affermata dall'attore…”. Sulla scorta di tali argomentazioni il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente per difetto di interesse ad agire, non avendo l avanzato alcuna CP_1
contestazione in merito alla ricostruzione dei fatti fornita da quest'ultimo.
L'appellante censura la suddetta motivazione, evidenziando che il giudice sia incorso in errore, non rilevando che l'effettivo interesse sotteso al giudizio per cui è causa fosse quello di ottenere un titolo
2 esecutivo che accertasse l'avvenuta estinzione dell'ipoteca gravante sull'immobile per cui è causa, al fine di ottenerne la cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui il giudice, in assenza di un'adeguata e logica motivazione, ha ritenuto che l'accoglimento della domanda con cui il ricorrente ha chiesto ordinarsi al conservatore immobiliare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale fosse giuridicamente impossibile anche perché destinata ad un soggetto non evocato in giudizio.
I primi due motivi di appello meritano di essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
Al riguardo occorre premettere che, come emerge documentalmente dagli atti di causa, mai contestati dall' convenuto, è stato processualmente provato che l'ipoteca iscritta dall' sul bene di CP_1 CP_1
proprietà del , a garanzia del proprio credito, risalente al 1997, si è estinta per decorso del termine Pt_1
ventennale e per mancato rinnovo della stessa.
Quanto sopra trova conferma nel dettato normativo di cui all'art. 2847 c.c., rubricato “Durata dell'efficacia dell'iscrizione” secondo cui l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data e il suo effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.
A precisazione di ciò, l'art. 2878 c.c. annovera espressamente tra le cause di estinzione dell'ipoteca proprio la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dalla norma sopra citata.
Alla luce di quanto sopra è dunque certa, oltre che incontestata, l'estinzione dell'ipoteca iscritta sull'immobile del e dunque la sua inefficacia, ma ciò, diversamente da quanto sostenuto dal Pt_1
primo giudice, non fa venire meno l'interesse del ad ottenerne la cancellazione dai registri Pt_1
immobiliari.
Sul punto, infatti, è pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la quale ha chiarito che: “la cancellazione resta centrale al fine di eliminare anche in fatto quella mera apparenza di vincolo reale che potrebbe intralciare la circolazione giuridica del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione e comunque essendo, per solito, diffidenti e riluttanti all'acquisto finché perdura l'iscrizione” (v. Cass. n. 20434/2022).
Ciò, pertanto, giustifica la scelta del di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere una Pt_1
pronuncia di accertamento dell'avvenuta estinzione dell'ipoteca che lo legittimasse a pretendere la cancellazione della stessa dal registro immobiliare.
Infatti, come previsto dalla disciplina codicistica, il soggetto interessato ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca ha due alternative: presentare al conservatore un atto contenente il consenso del creditore
(art. 2882 c.c.) o produrre dinnanzi al conservatore la sentenza passata in giudicato o altro
3 provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti con cui venga ordinata al conservatore la cancellazione dell'ipoteca (art. 2884 c.c.).
Nel caso che ci occupa, in particolare, il non aveva altre alternative se non quella di agire ai sensi Pt_1 dell'art. 2884 c.c. poiché, come si legge dagli scritti difensivi dell' quest'ultima ha espressamente CP_1
escluso la volontà di procedere ad una risoluzione stragiudiziale della vicenda, data l'insolvenza del debitore, pur non opponendosi all'accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte ricorrente.
Sulla scorta delle superiori ragioni, i motivi esaminati sono fondati.
Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante censura il capo dell'ordinanza inerente alle spese processuali per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Invero, nonostante l'accoglimento del proposto appello, stante il sostanziale e ripetuto consenso espresso dall'ente soccombente sin dal primo grado di giudizio e valutato ogni altro elemento emerso in corso di causa, la Corte adita ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni (ai sensi dell'art 92 c.p.c., alla luce dell'intervento additivo della Corte Cost. con sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, n. 905/2024 di repertorio, depositata l'8.02.2024 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 6053/22 R.G., dichiara estinta l'ipoteca giudiziale iscritta in data 03.09.1997 (Registro Generale n. 27813, Registro Particolare n.
3270), per l'importo di £. 132.501.463, sull'immobile sito in Via Portella della Ginestra n. 77,
Misterbianco (CT), foglio 3, part. 860 sub 5 di proprietà di e, per l'effetto, ne ordina la Parte_1
cancellazione da eseguirsi a cura dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di
Catania – Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania in data 11.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott. Massimo Lo Truglio Conigliere Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 318/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
via Portella della Ginestra n. 77, elettivamente domiciliato in Catania, via Cagliari n. 15, presso lo studio dell'Avv. Rita Serafina Cubisino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di:
- (P.I. Controparte_1
), con sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale in P.IVA_1
carica pro tempore della , rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Controparte_2
Maugeri, giusta procura generale alle liti presente in atti, con domicilio eletto in Catania c/o
Avvocatura Distrettuale – via Cifali n. 76/A; CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, l' al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell'inefficacia, per decorso CP_1
ventennale, dell'ipoteca giudiziale da quest'ultima iscritta - a seguito della sentenza di condanna
1 emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Siracusa, a conclusione del giudizio iscritto al n. 3517/86
R.G. - su un immobile di sua proprietà, sito in Via Portella della Ginestra, n. 77, Misterbianco (CT), secondo piano, censito alla part. 860 sub 5.
Per l'effetto, chiedeva al Tribunale adito di ordinare la cancellazione della suddetta ipoteca al
Conservatore dei Registri immobiliari di Catania.
Si costituiva in giudizio l' il quale non si opponeva alle richieste formulate da parte ricorrente e, CP_1 come emerge dalle proprie conclusioni, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito provvedere come di giustizia sull'istanza avanzata dal , nulla opponendo l'Istituto all'accoglimento della Parte_1
stessa, con spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Il Tribunale di Catania, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 6 febbraio 2024, resa a conclusione del giudizio sommario iscritto al n. 6053/22 R.G., rigettava le domande proposte da parte ricorrente, così statuendo: “Visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c. rigetta il ricorso avanzato dal sig. ; Pt_1
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente, liquidate in €
3.808 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, e rimborso forfettario ex d.m. cit.”.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello sulla scorta di tre motivi. Parte_1
Con comparsa del 4 giugno 2024 si è costituito in giudizio l' in persona del suo rappresentante CP_1
legale che, nulla opponendo alle difese avversarie, ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte da quest'ultimo, con compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione orale del 25.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2884 c.c.
In particolare, contesta l'impugnata ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure Parte_1
ha ritenuto non sussistere il proprio interesse ad agire, precisando che “nelle azioni di accertamento tale interesse sussiste laddove sussista una situazione di incertezza derivante dalla “contestazione” operata da colui nei cui confronti la domanda è proposta ovvero laddove, comunque, tale soggetto abbia operato il “vanto” della titolarità di una situazione confliggente con quella affermata dall'attore…”. Sulla scorta di tali argomentazioni il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente per difetto di interesse ad agire, non avendo l avanzato alcuna CP_1
contestazione in merito alla ricostruzione dei fatti fornita da quest'ultimo.
L'appellante censura la suddetta motivazione, evidenziando che il giudice sia incorso in errore, non rilevando che l'effettivo interesse sotteso al giudizio per cui è causa fosse quello di ottenere un titolo
2 esecutivo che accertasse l'avvenuta estinzione dell'ipoteca gravante sull'immobile per cui è causa, al fine di ottenerne la cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui il giudice, in assenza di un'adeguata e logica motivazione, ha ritenuto che l'accoglimento della domanda con cui il ricorrente ha chiesto ordinarsi al conservatore immobiliare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale fosse giuridicamente impossibile anche perché destinata ad un soggetto non evocato in giudizio.
I primi due motivi di appello meritano di essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica.
Al riguardo occorre premettere che, come emerge documentalmente dagli atti di causa, mai contestati dall' convenuto, è stato processualmente provato che l'ipoteca iscritta dall' sul bene di CP_1 CP_1
proprietà del , a garanzia del proprio credito, risalente al 1997, si è estinta per decorso del termine Pt_1
ventennale e per mancato rinnovo della stessa.
Quanto sopra trova conferma nel dettato normativo di cui all'art. 2847 c.c., rubricato “Durata dell'efficacia dell'iscrizione” secondo cui l'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data e il suo effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.
A precisazione di ciò, l'art. 2878 c.c. annovera espressamente tra le cause di estinzione dell'ipoteca proprio la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dalla norma sopra citata.
Alla luce di quanto sopra è dunque certa, oltre che incontestata, l'estinzione dell'ipoteca iscritta sull'immobile del e dunque la sua inefficacia, ma ciò, diversamente da quanto sostenuto dal Pt_1
primo giudice, non fa venire meno l'interesse del ad ottenerne la cancellazione dai registri Pt_1
immobiliari.
Sul punto, infatti, è pienamente condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la quale ha chiarito che: “la cancellazione resta centrale al fine di eliminare anche in fatto quella mera apparenza di vincolo reale che potrebbe intralciare la circolazione giuridica del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione e comunque essendo, per solito, diffidenti e riluttanti all'acquisto finché perdura l'iscrizione” (v. Cass. n. 20434/2022).
Ciò, pertanto, giustifica la scelta del di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere una Pt_1
pronuncia di accertamento dell'avvenuta estinzione dell'ipoteca che lo legittimasse a pretendere la cancellazione della stessa dal registro immobiliare.
Infatti, come previsto dalla disciplina codicistica, il soggetto interessato ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca ha due alternative: presentare al conservatore un atto contenente il consenso del creditore
(art. 2882 c.c.) o produrre dinnanzi al conservatore la sentenza passata in giudicato o altro
3 provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti con cui venga ordinata al conservatore la cancellazione dell'ipoteca (art. 2884 c.c.).
Nel caso che ci occupa, in particolare, il non aveva altre alternative se non quella di agire ai sensi Pt_1 dell'art. 2884 c.c. poiché, come si legge dagli scritti difensivi dell' quest'ultima ha espressamente CP_1
escluso la volontà di procedere ad una risoluzione stragiudiziale della vicenda, data l'insolvenza del debitore, pur non opponendosi all'accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte ricorrente.
Sulla scorta delle superiori ragioni, i motivi esaminati sono fondati.
Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante censura il capo dell'ordinanza inerente alle spese processuali per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Invero, nonostante l'accoglimento del proposto appello, stante il sostanziale e ripetuto consenso espresso dall'ente soccombente sin dal primo grado di giudizio e valutato ogni altro elemento emerso in corso di causa, la Corte adita ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni (ai sensi dell'art 92 c.p.c., alla luce dell'intervento additivo della Corte Cost. con sentenza n. 77/2018) per disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, n. 905/2024 di repertorio, depositata l'8.02.2024 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 6053/22 R.G., dichiara estinta l'ipoteca giudiziale iscritta in data 03.09.1997 (Registro Generale n. 27813, Registro Particolare n.
3270), per l'importo di £. 132.501.463, sull'immobile sito in Via Portella della Ginestra n. 77,
Misterbianco (CT), foglio 3, part. 860 sub 5 di proprietà di e, per l'effetto, ne ordina la Parte_1
cancellazione da eseguirsi a cura dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di
Catania – Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania in data 11.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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