CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati: dott. Alberto Iachini Bellisarii Presidente dott. Federico Ria Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 25/2025 R.G., rimesso in decisione all'udienza del 26.2.2025 e vertente
TRA con sede legale a Montesilvano (PE), in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore ed elettivamente domiciliata a Pescara (PE) in Via Raffaello Sanzio Parte_2
n. 45, presso lo studio legale dell'avv. Marco Savini il quale la rappresenta e difende, con procura alle liti da intendersi in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
orrente in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Presidente CP_1
del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa giusta procura da intedersi in CP_2 calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Laura Segantini del foro di Trento
RECLAMATA
NONCHE' in persona del curatore dott. Controparte_3 [...]
CP_4
RECLAMATA – NON COSTITUITA
[...]
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 82/2024 pubblicata il 5.12.2024 di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Reclamante:
<< … - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia della sentenza n. 82/2024 oltre che la procedura di liquidazione giudiziale del Tribunale di Pescara con RG 134- 1/2024 R.P.U.
- revocare la sentenza n. 82/2024 del Tribunale di Pescara con RG 134-1/2024 R.P.U. con la quale
è stata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.>>
Reclamata
Rigettare il reclamo con vittoria di spese e competenze di lite
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara, su ricorso depositato il 18.9.2024 dalla
– la quale esponeva di essere creditrice della per la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 26.837,66, in forza di decreto ingiuntivo n. 14444/2023 del 15.09.2023 dichiarato esecutivo dal Tribunale di Milano il successivo 15.11.2023 e pedissequo atto di precetto in rinnovazione del 25.06.2024, società debitrice che appariva in possesso dei requisiti soggettivi per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale e versava, altresì, in stato di insolvenza intesa quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società non costituitasi in giudizio. Parte_1
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
- non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di gestione di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, tavole calde e fredde;
- sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non avendo questa dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, né tale possesso risulta altrimenti dimostrato, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2021;
- la medesima debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dalla ricorrente CP_1
portato da titolo esecutivo, circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- il creditore ha tentato il pignoramento mobiliare con esito negativo;
- la resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- la debitrice presenta altresì, come attestato a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42
CCII, debiti verso:
- Agenzia delle Entrate, per oltre € 38.000,00;
- per € 90.447,81; CP_5
2 - dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della società debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
- dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
- infine, i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di
€ 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1. Il presupposto dell'insolvenza è insussistente. La debitrice ha provveduto a consegnare alla banca trattaria l'importo degli assegni dati in pagamento alla e risultati insoluti. Solo CP_1
l'11.12.2024 la è, venuta peraltro a conoscenza, tramite del curatore della procedura di Pt_1
liquidazione giudiziale, delle richieste di pagamento della del decreto ingiuntivo e del CP_1
precetto.
2.2. La società debitrice ha agito con buona fede e correttezza. Il mancato pagamento del debito
è legato alle notifiche effettuate ad un indirizzo PEC non conosciuto e il versamento delle somme dovute alla banca costituiscono circostanze incompatibili con la volontà della di eludere i Pt_1
propri obblighi.
3. Mediante il deposito di memoria, si è tardivamente costituita la eccependo CP_1
l'inammissibilità per tardività del reclamo e, comunque, la sua infondatezza poiché le fatture pagate con gli assegni menzionati dalla reclamante sono diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo passato in giudicato. E' rimasta, invece, intimata la procedura di liquidazione giudiziale.
4. Sulle conclusioni innanzi riportate, all'udienza del 26.2.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
5. Il reclamo è inammissibile.
5.1. Il termine previsto per proporre reclamo avverso la sentenza con cui è disposta l'apertura della liquidazione giudiziale è di trenta giorni, e decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese (art. 51, commi 1 e 3, c.c.i.i.).
5.2. Tanto premesso, la sentenza gravata è stata pubblicata il 5.12.2024 e in pari data e notificata telematicamente alle parti;
segnatamente, quanto alla società reclamante, è stata notificata al domicilio legale / PEC 02223060688@impresa.it risultante dalla visura del Registro delle Imprese del 10.9.2024 in atti.
3 5.3. Il reclamo, in quanto depositato il 9.1.2025, quindi oltre il predetto termine di trenta giorni,
è pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
5.4. La reclamante, al di là dell'inconferente cenno alla notificazione brevi manu che sarebbe avvenuta in data 11.12.2024 ma della quale, in ogni caso, non vi è alcuna dimostrazione, ha dedotto che il precedente domicilio digitale/PEC, sin dalla costituzione della società, era e che Email_1
tale indirizzo, una volta scaduto, dal mese di luglio 2023 era stato d'ufficio sostituito con quello sopra menzionato 02223060688@impresa.italia.it.; dopo poche settimane dalla scadenza della prima PEC, la società provvedeva al “rinnovo dell'abbonamento” dell'indirizzo dove, tra l'altro, a Email_1
suo dire, nel corso degli anni pervenivano alcune comunicazioni anche da parte di Enti ed Istituzioni;
tuttavia, la C.C.I.A.A. competente non provvedeva ad aggiornare l'effettivo domicilio digitale della ricorrente.
5.5. L'assunto della reclamante non può trovare adesione. Innanzitutto, se è provato che in passato il domicilio digitale/PEC della società era (v. visura allegata del Registro delle Email_1
Imprese del 31.5.2018), non sono, invece, provate tutte le ulteriori circostanze di fatto dedotte ossia:
l'avvenuta asserita “sostituzione d'ufficio” del domicilio digitale/PEC (che, peraltro, il Registro delle
Imprese non è abilitato a sostituire, così come non può modificare altri dati informativi della società, se non previa comunicazione dell'interessata); la “richiesta di rinnovo del precedente indirizzo”, peraltro da rivolgere al gestore del servizio PEC e non – come pare assumere la parte reclamante – al
Registro delle Imprese;
la titolarità al momento della notificazione della cancelleria del Tribunale della pec come indirizzo valido e funzionante;
la comunicazione di tale indirizzo PEC, Email_1
di cui la società sarebbe presuntivamente titolare, al Registro delle Imprese (comunicazione che è obbligatoria per legge); né, tanto meno, le comunicazioni al precedente indirizzo PEC asseritamente
“rinnovato” da parte di “enti e istituzioni” (sono stati allegate solo copie informi/screen shot di schermate relative a comunicazioni elettroniche di alcun valore probatorio). In secondo luogo, in ogni caso, a seguito della istituzione del “domicilio legale”, le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, pertanto, la notificazione da parte della Cancelleria in data 5.12.2024 deve ritenersi valida essendo irrilevante ogni altra circostanza.
6. Per completezza, si evidenzia che, comunque, i motivi di reclamo sono infondati.
4 6.1. In sintesi, quanto alla mancanza del requisito dell'insolvenza e all'eccepito pagamento del debito nei confronti della si rileva che le fatture indicate nel reclamo come pagate non CP_1
sono che una parte di quelle oggetto del decreto ingiuntivo esecutivo ed il pagamento parziale risulta successivo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
6.2. Quanto alla salvaguardia dell'impresa e della sua continuità, è sufficiente far notare che, come rimarcato anche dal Tribunale, in sede di esecuzione mobiliare, la parte reclamante è risultata impossidente.
7. In conclusione, il reclamo va respinto.
7.1. Quanto alle spese, non è possibile, per carenza di interesse, pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della curatela, giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare.
7.2. L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
7.3. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Alberto Iachini Bellisarii)
5