Sentenza 5 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 21 marzo 2023
Ordinanza collegiale 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/12/2022, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01903/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2022, proposto da
SE LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Manni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -, Sedi di Lecce e di Casarano, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego opposto dall'INPS sull'istanza di accesso del ricorrente inoltrata a mezzo pec in data 13/07/2022;
per l'accertamento e declaratoria del diritto di accesso del ricorrente agli atti e documenti amministrativi richiesti con istanza del 13/07/2022, in qualità di erede della sig.ra IO RE, relativi ad un presunto indebito previdenziale sulla prestazione di disoccupazione agricola già corrisposta dall'INPS alla dante causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to F. Manni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente riceveva dall’INPS di Casarano una nota del 26 maggio 2022 (all. 1 ricorso) con cui l’Istituto gli chiedeva la restituzione di euro 4.528,44 in qualità di erede della Sig.ra IO RE, somma che la dante causa avrebbe indebitamente percepito dal 1 aprile 2004 al 31 dicembre 2006 (per prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per nucleo familiare);
- b) con istanza inviata via pec il 13 luglio 2022, il ricorrente, nel precisare che vi erano altri due eredi, chiedeva di avere accesso a “ 1) … tutte le richieste di pagamento notificate alla Sig.ra IO RE dal 01/01/2004 e fino alla data del decesso (14.9.22); 2) … tutte le richieste di pagamento notificate agli eredi della Sig.ra IO RE dalla data del decesso di quest’ultima (14.9.2012) e fino [alla data dell’istanza di accesso]” (all. 2 ricorso);
- c) l’INPS, con pec del 14 luglio 2022, rispondeva che stava “ verificando la documentazione agli atti per l'annullamento totale/parziale dell'indebito n.44764 ” (all. 4 ricorso);
- d) trascorsi 30 giorni (12.8.2022) dalla presentazione dell’istanza di accesso, il ricorrente notificava il gravame in esame, con cui chiede che venga dichiarato il suo diritto di accedere agli atti domandati con l’istanza del 13 luglio 2022, con conseguente ordine di esibizione all’INPS dei medesimi;
- e) alla camera di consiglio del 30 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che il ricorrente vanta un sicuro interesse diretto, attuale e concreto ad accedere alla documentazione da lui richiesta, considerato che egli risulta essere tra gli eredi al quale l’INPS ha chiesto la restituzione di somme che la dante causa avrebbe indebitamente percepito quando era in vita.
3) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada ordinato all’INPS di ostendere, entro 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, la documentazione chiesta con istanza di accesso del ricorrente del 13 luglio 2022.
4) Ritenuto che le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate nella misura di cui in dispositivo e con distrazione in favore del legale del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS, Sedi di Lecce e Casarano, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’avv. Francesca Manni, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO