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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 84-1/2025
Gestore della crisi: dott. Giuseppe Aprile
OCC: Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 84/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Ettore Volpe ( ), ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio sito in , Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su CP_1
foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso (pec ; Email_1
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
********
Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 12 marzo 2025 da;
Parte_1
visto il decreto di assegnazione emesso dalla Presidente della Sezione in data 12 marzo
2025;
1 visto il decreto di Questo Giudice del 13 marzo 2025;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a
; CP_1
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII, anche in esecuzione del provvedimento emesso dal Giudice in data 13 marzo 2025;
letta la relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC Commercialisti di , CP_1
dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3,
CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
letta la relazione depositata in data 23 aprile 2025, con cui il Gestore della Crisi ha dato atto delle comunicazioni eseguite nei confronti dei creditori e ha rappresentato che:
- ha dedotto che “alla pagina 5 del piano viene correttamente indicato il CP_2 credito di € 44.923,80 in capo a (ora mentre nelle CP_2 Controparte_3
tabelle riepilogative a pagina 6, a pagina 16 (sia la Tabella "soddisfazione creditori" che la Tabella "pagamenti") e a pagina 20 viene erronamente indicato quale creditore anziché (ora ”; Controparte_4 CP_2 Controparte_3
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur non esprimendo parere negativo all'omologa del piano evidenziato un credito di euro 15.546,09 a fronte di euro 12.698,05 inserito nel piano;
rilevato che il gestore della crisi ha precisato che l'indicazione di in luogo di CP_4
nelle tabelle di cui a pagina 6 e 20 costituisce un mero refuso;
CP_2
rilevato che la proponente - recependo le osservazioni dei creditori - ha precisato nella memoria depositata in data 9 maggio 2025 che l'esposizione debitoria ammonta ad €
91.667,41, oltre le spese per compenso dell'OCC, pari ad € 1.020,00 (compresi accessori), come da tabella che di seguito si riporta:
2 osservato che la proposta prevede: 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 1.020,00 comprensivo di IVA (decurtato dell'acconto già versato) in sei rate, di cui le prime 5 da euro 181,40 ed una in corrispondenza della rata n. 6 da euro 113,00; nonché il pagamento a favore dei creditori di complessivi euro 18.140,21 in 101 rate dal valore medio di ciascuna rata di euro 181,40, come da prospetto che segue:
1. pagamento del debito nei confronti di per tutte le posizioni a carico per CP_5
complessivi euro 4.143,77 da pagarsi in n. 78 rate dalla n. 29 di cui n. 77 da euro 53,88 ed un'ultima da euro 33,51.
2. pagamento del debito nei confronti di per complessivi euro 816,53 da Parte_2
pagarsi in n. 78 rate dalla rata n. 29 di cui n. 77 da euro 10,52 ed un'ultima da euro 6,49.
3. pagamento del debito nei confronti di per complessivi euro 7.221,05 Controparte_3 da pagarsi in n. 78 rate dalla n. 29 di cui n. 77 da euro 93,00 ed un'ultima da euro 60,05;
4. pagamento del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti muniti di privilegio per euro 3.719,17, distinti per ente impositore come da tabella a seguire, da pagarsi in n. rate 23 dalla n. 6 di cui la prima da euro 62,70 cui seguiranno n.
21 rate da euro 166,28 ed un'ultima da euro 164,99;
5. pagamento del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti in chirografo per euro 1.901,00, distinti per ente impositore come da tabella a seguire, da pagarsi in n. 78 rate dalla n. 29 di cui n. 77 da euro 24,50 ed un'ultima da euro 14,50;
3 6. pagamento integrale del debito nei confronti di Regione Sicilia Assessorato Economia
e Finanze di euro 338,32 da pagarsi in n. 23 rate dalla n. 6 di cui la prima da euro 5,70 cui seguiranno n. 21 rate da euro 15,12 ed un'ultima da euro 15,10.
considerato che la rata mensile prevista dal piano pari ad € 181,40 risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto, in conclusione, che il piano è giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, in quanto l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del
24 settembre 2014, n. 202 e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
4 OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , residente a C.F._1
Palermo (PA) in via Castelforte N.60;
DISPONE
che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE
che il gestore della crisi, dott. , nominato dall'OCC, vigili sull'esatto Persona_1
adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
che l'OCC provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE
che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano) e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE
che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla a tutti i creditori;
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
5 a nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...] la C.F._1
sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito)
e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA
la chiusura della procedura;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al gestore della crisi, nominato dall'OCC dei Commercialisti di . CP_1
Palermo, 9/05/2025 Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6
Gestore della crisi: dott. Giuseppe Aprile
OCC: Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 84/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Ettore Volpe ( ), ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio sito in , Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su CP_1
foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso (pec ; Email_1
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
********
Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 12 marzo 2025 da;
Parte_1
visto il decreto di assegnazione emesso dalla Presidente della Sezione in data 12 marzo
2025;
1 visto il decreto di Questo Giudice del 13 marzo 2025;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a
; CP_1
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII, anche in esecuzione del provvedimento emesso dal Giudice in data 13 marzo 2025;
letta la relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC Commercialisti di , CP_1
dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3,
CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
letta la relazione depositata in data 23 aprile 2025, con cui il Gestore della Crisi ha dato atto delle comunicazioni eseguite nei confronti dei creditori e ha rappresentato che:
- ha dedotto che “alla pagina 5 del piano viene correttamente indicato il CP_2 credito di € 44.923,80 in capo a (ora mentre nelle CP_2 Controparte_3
tabelle riepilogative a pagina 6, a pagina 16 (sia la Tabella "soddisfazione creditori" che la Tabella "pagamenti") e a pagina 20 viene erronamente indicato quale creditore anziché (ora ”; Controparte_4 CP_2 Controparte_3
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur non esprimendo parere negativo all'omologa del piano evidenziato un credito di euro 15.546,09 a fronte di euro 12.698,05 inserito nel piano;
rilevato che il gestore della crisi ha precisato che l'indicazione di in luogo di CP_4
nelle tabelle di cui a pagina 6 e 20 costituisce un mero refuso;
CP_2
rilevato che la proponente - recependo le osservazioni dei creditori - ha precisato nella memoria depositata in data 9 maggio 2025 che l'esposizione debitoria ammonta ad €
91.667,41, oltre le spese per compenso dell'OCC, pari ad € 1.020,00 (compresi accessori), come da tabella che di seguito si riporta:
2 osservato che la proposta prevede: 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 1.020,00 comprensivo di IVA (decurtato dell'acconto già versato) in sei rate, di cui le prime 5 da euro 181,40 ed una in corrispondenza della rata n. 6 da euro 113,00; nonché il pagamento a favore dei creditori di complessivi euro 18.140,21 in 101 rate dal valore medio di ciascuna rata di euro 181,40, come da prospetto che segue:
1. pagamento del debito nei confronti di per tutte le posizioni a carico per CP_5
complessivi euro 4.143,77 da pagarsi in n. 78 rate dalla n. 29 di cui n. 77 da euro 53,88 ed un'ultima da euro 33,51.
2. pagamento del debito nei confronti di per complessivi euro 816,53 da Parte_2
pagarsi in n. 78 rate dalla rata n. 29 di cui n. 77 da euro 10,52 ed un'ultima da euro 6,49.
3. pagamento del debito nei confronti di per complessivi euro 7.221,05 Controparte_3 da pagarsi in n. 78 rate dalla n. 29 di cui n. 77 da euro 93,00 ed un'ultima da euro 60,05;
4. pagamento del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti muniti di privilegio per euro 3.719,17, distinti per ente impositore come da tabella a seguire, da pagarsi in n. rate 23 dalla n. 6 di cui la prima da euro 62,70 cui seguiranno n.
21 rate da euro 166,28 ed un'ultima da euro 164,99;
5. pagamento del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per i crediti in chirografo per euro 1.901,00, distinti per ente impositore come da tabella a seguire, da pagarsi in n. 78 rate dalla n. 29 di cui n. 77 da euro 24,50 ed un'ultima da euro 14,50;
3 6. pagamento integrale del debito nei confronti di Regione Sicilia Assessorato Economia
e Finanze di euro 338,32 da pagarsi in n. 23 rate dalla n. 6 di cui la prima da euro 5,70 cui seguiranno n. 21 rate da euro 15,12 ed un'ultima da euro 15,10.
considerato che la rata mensile prevista dal piano pari ad € 181,40 risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto, in conclusione, che il piano è giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, in quanto l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del
24 settembre 2014, n. 202 e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
4 OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale , residente a C.F._1
Palermo (PA) in via Castelforte N.60;
DISPONE
che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE
che il gestore della crisi, dott. , nominato dall'OCC, vigili sull'esatto Persona_1
adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
che l'OCC provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE
che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano) e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE
che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla a tutti i creditori;
DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
5 a nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente a [...] la C.F._1
sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito)
e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA
la chiusura della procedura;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al gestore della crisi, nominato dall'OCC dei Commercialisti di . CP_1
Palermo, 9/05/2025 Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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