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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 31/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
CELONA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/01/2023, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e, in subordine, del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che – pur riconoscendo il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni relative allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 8.05.2021- non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi il riconoscimento: “A) della propria condizione di
INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988) -o di altro status avente pari valenza-, oppure di ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di Per_1 un accompagnatore (L. 508/1988) -o di altro status avente pari valenza-, oltreché di quella di Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) avente diritto
a tutti i relativi benefici di legge, in particolare a quelli indicati nel documento “Elenco benefici legge 104/92” in atti, del relativo diritto all' Indennità di accompagnamento (ex L. 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni) - con diritto a percepire le somme da arretrato con decorrenza dalla data di domanda amministrativa, 08/05/2021, o in via gradata da idonea successiva data-, nonché del relativo diritto alle “esenzioni per invalidità” ex art. 6 DM 1.2.1991 e ss. mm ed ii. e di ogni altro beneficio di legge, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia affermare in relazione alla percentuale di invalidità e/o alla minorazione esistenti in capo al ricorrente e presenti in atti -senza recesso da quanto già parzialmente riconosciuto, nei verbali della Commissione
Medica I.N.P.S. datati 04/08 /2021 e nella Consulenza tecnica d'ufficio del C.T. Dott.
[...]
, datata 14/11/2022, depositata telematicamente in pari data, registrata sul portale Per_2 telematico in data 15/11/2022, presso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro, inerente al Giudizio R.G. n. 1790/2021, ad esclusione del rigetto delle richieste relative al riconoscimento del diritto ai benefici di legge di cui alla presente domanda, che con il presente atto si contesta e si impugna-, accertando il grado dello stato invalidante del ricorrente;
B) In via gradata, della propria condizione di INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100% -o di altro status avente pari valenza-, oltrechè di quella di Persona con handicap con connotazione di gravità
(art. 3 comma 3, Legge 104/1992) avente diritto a tutti i relativi benefici di legge, in particolare a quelli indicati nel documento “Elenco benefici legge 104/92” in atti, nonché del relativo diritto alle
“esenzioni per invalidità” ex art. 6 DM 1.2.1991 e ss. mm ed ii. e di ogni altro beneficio di legge, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia affermare in relazione alla percentuale di invalidità e/o alla minorazione esistenti in capo al ricorrente e presenti in atti -senza recesso da quanto già parzialmente riconosciuto, nei verbali della Commissione Medica I.N.P.S. datati 04/08 /2021 e nella
Consulenza tecnica d'ufficio del C.T. Dott. datata 14/11/2022, depositata Persona_2 telematicamente in pari data, registrata sul portale telematico in data 15/11/2022, presso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro, inerente al Giudizio R.G. n. 1790/2021, ad esclusione del rigetto delle richieste relative al riconoscimento del diritto ai benefici di legge di cui alla presente domanda, che con il presente atto si contesta e si impugna-, accertando il grado dello stato invalidante del ricorrente;
C) In via ulteriormente gradata, della propria condizione di INVALIDO con gli status ed i benefici già indicati alle superiori domande, n.
2.A) o n.
2.B), accogliendo il presente Ricorso ex Art. 149 disp. att. c.p.c., oltre che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale “inteso a sancire la deducibilità nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. dell'aggravamento delle condizioni sanitarie del procedente e l'obbligo del giudice di prenderli in considerazione e dar corso ai necessari accertamenti” (Cass. Civ., Ord., Sez. VI, Ordinanza n.
18265/2020, Cass. Civ., Ord., Sez. VI, Ordinanza n. 32760/2018), stante il quadro patologico, cronico ed irreversibile, in continua evoluzione peggiorativa gravante sul ricorrente;
3. Dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie invalidanti legittimanti il godimento dei correlati diritti e benefici, di cui alle domande di ricorso suesposte in via gradata, segnatamente
n.
2.A), o n.
2.B, o n.
2.C)” con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore del procuratore anticipatario. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali ed il successivo richiamo del c.t.u..
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente di cui al punto 2. A) del ricorso introduttivo del presente giudizio di merito relativamente al diritto del ricorrente delle esenzioni di invalidità di cui all'art. 6 del D.M. dell'1.02.1991 e ss. mm. ed ii. poiché formulate per la prima volta nel presente giudizio e non nel giudizio di CP_2
3- Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato Persona_3 compiutamente il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente “Obesità di IIIa classe (BMI =
44,11) con complicanze artrosiche + esiti di intervento di protesizzazione ginocchio destro ed anca sinistra, con difficoltà motoria;
Sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP;
Cardiopatia ipertensiva con ectasia della radice aortica e dell'aorta ascendente (48-49 mm) + impianto di pacemaker in soggetto di 69 anni, in buone condizioni generali, deambulante autonomamente con ausili ortopedici (bastoni canadesi)” ed ha concluso nei seguenti termini: “Tali infermità, valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, producono una invalidità civile del 100% nel ricorrente, cui, in atto, non compete il diritto all'indennità d'accompagnamento. Al
Signor va riconosciuto lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. Pt_2
104/92 fin dall'epoca di presentazione della domanda”.
Le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, integrate dalle risposte ai rilievi di parte (vedi relazione integrativa del 12.02.2025 e del 01.07.2025), appaiono complete e coerenti con i criteri medico-legali applicabili.
Il CTU ha esaminato la documentazione sanitaria più recente, ha effettuato visita diretta sul ricorrente e ha riscontrato una condizione di autonomia funzionale, sia pure con ausili ortopedici, incompatibile con i presupposti per l'indennità di accompagnamento. In particolare, è stata accertata la capacità di mantenere la stazione eretta, la deambulazione autonoma con bastoni canadesi e l'autonomia negli atti essenziali della vita quotidiana, come alimentarsi e utilizzare il gabinetto.
Le osservazioni di parte, pur richiamando punteggi di scale geriatrico-funzionali (ADL, IADL,
SPPB), non scalfiscono la valutazione clinico-funzionale diretta, che costituisce parametro primario in ambito medico-legale.
Quanto alle certificazioni prodotte dai dottori (27/06/2024) e (27/03/2025), il Parte_3 Per_4
CTU ha chiarito che esse non documentano aggravamenti significativi delle patologie preesistenti.
Ha inoltre evidenziato che i referti riportano solo “limitazioni funzionali” e “difficoltà alla deambulazione possibile con appoggi per brevi tratti”, circostanza già considerata nella valutazione peritale.
Il CTU ha sottolineato che la diagnosi di “sindrome ipocinetica” indicata dal Dott. non si Parte_3 correla con l'autonomia rilevata negli atti quotidiani (uso del gabinetto, alimentazione) e che, in ogni caso, tale condizione non è stata accompagnata da prescrizioni riabilitative, come normalmente previsto nei casi conclamati.
Inoltre, il CTU ha motivato la scarsa affidabilità dei punteggi ADL, IADL e SPPB in ambito medico- legale, trattandosi di test basati su questionari e non su osservazione diretta, con rischio di sovrastima della disabilità.
Le risposte fornite dal CTU affrontano i rilievi essenziali, ribadendo l'assenza delle condizioni di legge (impossibilità a deambulare senza accompagnatore o necessità di assistenza continua).
Non emergono, pertanto, elementi tali da giustificare la rinnovazione della consulenza, né vizi metodologici idonei a inficiarne la validità. Pertanto, la CTU e le integrazioni depositate possono ritenersi sufficienti ai fini della decisione.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento.
Mentre sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 8.05.2021. 4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante il godimento delle prestazioni relative allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, è stato accertato con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, meritano di CP_ essere compensate per metà, ponendo la restante metà a carico dell' Le spese del giudizio si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate– i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. e con aumento del
10% per l'utilizzo di tecniche informatiche volte ad agevolare la consultazione. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
31/2023, così provvede:
1) dichiara che, non sussistono, in capo al ricorrente, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 8.05.2021, sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto alle prestazioni relative allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa per metà le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata per fase di a.t.p.o. CP_1 in € 643,50 e per la fase di merito in € 1.483,35, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. CELONA LORENZO, ex art. 93 c.p.c;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 31/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'Avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
CELONA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. OLIVIERO ATZENI, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 09/01/2023, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e, in subordine, del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che – pur riconoscendo il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni relative allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 8.05.2021- non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi il riconoscimento: “A) della propria condizione di
INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988) -o di altro status avente pari valenza-, oppure di ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di Per_1 un accompagnatore (L. 508/1988) -o di altro status avente pari valenza-, oltreché di quella di Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) avente diritto
a tutti i relativi benefici di legge, in particolare a quelli indicati nel documento “Elenco benefici legge 104/92” in atti, del relativo diritto all' Indennità di accompagnamento (ex L. 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni) - con diritto a percepire le somme da arretrato con decorrenza dalla data di domanda amministrativa, 08/05/2021, o in via gradata da idonea successiva data-, nonché del relativo diritto alle “esenzioni per invalidità” ex art. 6 DM 1.2.1991 e ss. mm ed ii. e di ogni altro beneficio di legge, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia affermare in relazione alla percentuale di invalidità e/o alla minorazione esistenti in capo al ricorrente e presenti in atti -senza recesso da quanto già parzialmente riconosciuto, nei verbali della Commissione
Medica I.N.P.S. datati 04/08 /2021 e nella Consulenza tecnica d'ufficio del C.T. Dott.
[...]
, datata 14/11/2022, depositata telematicamente in pari data, registrata sul portale Per_2 telematico in data 15/11/2022, presso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro, inerente al Giudizio R.G. n. 1790/2021, ad esclusione del rigetto delle richieste relative al riconoscimento del diritto ai benefici di legge di cui alla presente domanda, che con il presente atto si contesta e si impugna-, accertando il grado dello stato invalidante del ricorrente;
B) In via gradata, della propria condizione di INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100% -o di altro status avente pari valenza-, oltrechè di quella di Persona con handicap con connotazione di gravità
(art. 3 comma 3, Legge 104/1992) avente diritto a tutti i relativi benefici di legge, in particolare a quelli indicati nel documento “Elenco benefici legge 104/92” in atti, nonché del relativo diritto alle
“esenzioni per invalidità” ex art. 6 DM 1.2.1991 e ss. mm ed ii. e di ogni altro beneficio di legge, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia affermare in relazione alla percentuale di invalidità e/o alla minorazione esistenti in capo al ricorrente e presenti in atti -senza recesso da quanto già parzialmente riconosciuto, nei verbali della Commissione Medica I.N.P.S. datati 04/08 /2021 e nella
Consulenza tecnica d'ufficio del C.T. Dott. datata 14/11/2022, depositata Persona_2 telematicamente in pari data, registrata sul portale telematico in data 15/11/2022, presso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro, inerente al Giudizio R.G. n. 1790/2021, ad esclusione del rigetto delle richieste relative al riconoscimento del diritto ai benefici di legge di cui alla presente domanda, che con il presente atto si contesta e si impugna-, accertando il grado dello stato invalidante del ricorrente;
C) In via ulteriormente gradata, della propria condizione di INVALIDO con gli status ed i benefici già indicati alle superiori domande, n.
2.A) o n.
2.B), accogliendo il presente Ricorso ex Art. 149 disp. att. c.p.c., oltre che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale “inteso a sancire la deducibilità nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c. dell'aggravamento delle condizioni sanitarie del procedente e l'obbligo del giudice di prenderli in considerazione e dar corso ai necessari accertamenti” (Cass. Civ., Ord., Sez. VI, Ordinanza n.
18265/2020, Cass. Civ., Ord., Sez. VI, Ordinanza n. 32760/2018), stante il quadro patologico, cronico ed irreversibile, in continua evoluzione peggiorativa gravante sul ricorrente;
3. Dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie invalidanti legittimanti il godimento dei correlati diritti e benefici, di cui alle domande di ricorso suesposte in via gradata, segnatamente
n.
2.A), o n.
2.B, o n.
2.C)” con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione a favore del procuratore anticipatario. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali ed il successivo richiamo del c.t.u..
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente di cui al punto 2. A) del ricorso introduttivo del presente giudizio di merito relativamente al diritto del ricorrente delle esenzioni di invalidità di cui all'art. 6 del D.M. dell'1.02.1991 e ss. mm. ed ii. poiché formulate per la prima volta nel presente giudizio e non nel giudizio di CP_2
3- Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato Persona_3 compiutamente il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente “Obesità di IIIa classe (BMI =
44,11) con complicanze artrosiche + esiti di intervento di protesizzazione ginocchio destro ed anca sinistra, con difficoltà motoria;
Sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP;
Cardiopatia ipertensiva con ectasia della radice aortica e dell'aorta ascendente (48-49 mm) + impianto di pacemaker in soggetto di 69 anni, in buone condizioni generali, deambulante autonomamente con ausili ortopedici (bastoni canadesi)” ed ha concluso nei seguenti termini: “Tali infermità, valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, producono una invalidità civile del 100% nel ricorrente, cui, in atto, non compete il diritto all'indennità d'accompagnamento. Al
Signor va riconosciuto lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. Pt_2
104/92 fin dall'epoca di presentazione della domanda”.
Le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, integrate dalle risposte ai rilievi di parte (vedi relazione integrativa del 12.02.2025 e del 01.07.2025), appaiono complete e coerenti con i criteri medico-legali applicabili.
Il CTU ha esaminato la documentazione sanitaria più recente, ha effettuato visita diretta sul ricorrente e ha riscontrato una condizione di autonomia funzionale, sia pure con ausili ortopedici, incompatibile con i presupposti per l'indennità di accompagnamento. In particolare, è stata accertata la capacità di mantenere la stazione eretta, la deambulazione autonoma con bastoni canadesi e l'autonomia negli atti essenziali della vita quotidiana, come alimentarsi e utilizzare il gabinetto.
Le osservazioni di parte, pur richiamando punteggi di scale geriatrico-funzionali (ADL, IADL,
SPPB), non scalfiscono la valutazione clinico-funzionale diretta, che costituisce parametro primario in ambito medico-legale.
Quanto alle certificazioni prodotte dai dottori (27/06/2024) e (27/03/2025), il Parte_3 Per_4
CTU ha chiarito che esse non documentano aggravamenti significativi delle patologie preesistenti.
Ha inoltre evidenziato che i referti riportano solo “limitazioni funzionali” e “difficoltà alla deambulazione possibile con appoggi per brevi tratti”, circostanza già considerata nella valutazione peritale.
Il CTU ha sottolineato che la diagnosi di “sindrome ipocinetica” indicata dal Dott. non si Parte_3 correla con l'autonomia rilevata negli atti quotidiani (uso del gabinetto, alimentazione) e che, in ogni caso, tale condizione non è stata accompagnata da prescrizioni riabilitative, come normalmente previsto nei casi conclamati.
Inoltre, il CTU ha motivato la scarsa affidabilità dei punteggi ADL, IADL e SPPB in ambito medico- legale, trattandosi di test basati su questionari e non su osservazione diretta, con rischio di sovrastima della disabilità.
Le risposte fornite dal CTU affrontano i rilievi essenziali, ribadendo l'assenza delle condizioni di legge (impossibilità a deambulare senza accompagnatore o necessità di assistenza continua).
Non emergono, pertanto, elementi tali da giustificare la rinnovazione della consulenza, né vizi metodologici idonei a inficiarne la validità. Pertanto, la CTU e le integrazioni depositate possono ritenersi sufficienti ai fini della decisione.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento.
Mentre sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 8.05.2021. 4- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante il godimento delle prestazioni relative allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, è stato accertato con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, meritano di CP_ essere compensate per metà, ponendo la restante metà a carico dell' Le spese del giudizio si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate– i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. e con aumento del
10% per l'utilizzo di tecniche informatiche volte ad agevolare la consultazione. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
31/2023, così provvede:
1) dichiara che, non sussistono, in capo al ricorrente, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 8.05.2021, sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto alle prestazioni relative allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa per metà le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata per fase di a.t.p.o. CP_1 in € 643,50 e per la fase di merito in € 1.483,35, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. CELONA LORENZO, ex art. 93 c.p.c;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.