Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4880/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
- ed elett.te dom.ta in Angri (SA) alla Via De Pascale, 11, Sc. C.F._1
A, 3 piano, presso lo studio dell'avv. Giovanni MAURI del foro di Nocera Inferiore (C.F. ) che la rapp. ta e difende in virtù di mandato in calce C.F._2 all'originale della comparsa di costituzione di nuovo difensore OPPONENTE E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
SUPERIORE il 01/08/1958, elettivamente domiciliato in VIA SAN CLEMENTE TR. PETRONE, 122 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. BARTIROMO GAETANO (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione OPPOSTO NONCHÉ
nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
- ed elett.te dom.to in Angri (SA) alla Via De Pascale n. 11 C.F._5 presso lo studio dell'avv. Maria MAURI (C. F. ) che lo rapp. C.F._6 ta e difende in virtù di mandato in calce all'originale della comparsa di costituzione in giudizio del nuovo difensore
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 7/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
N.R.G. 4880/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
23.219,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù di n. 2 assegni tratti, all'epoca dei fatti, sull' – filiale di Nocera Controparte_3 Controparte_4
Inferiore. Parte opponente concludeva come segue: a) in via assolutamente preliminare, autorizzare la chiamata in garanzia del sig. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 res.te alla via Silvio Ruocco n. 3 (c.f. con contestuale adozione dei C.F._5 provvedimenti idonei a consentire la citazione del terzo ai sensi dell'art. 269 cpc, a cura della comparente, nel rispetto dei termini di legge, affinchè la sig. venga Parte_1 manlevata da ogni responsabilità in ordine ai fatti di causa;
b) ancora in via preliminare sospendere ex art. 649 cpc l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti dedotti in premessa;
c) nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 1092/2013 (rgn. 1446/2013) emesso in formula esecutiva dall'intestato Tribunale di Nocera Inferiore in data 03/08.07.2013 e notificato in data 22 luglio 2013 in quanto ingiusto ed illegittimo;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Parte opponente eccepiva la nullità del d.i. opposto per assoluta mancanza delle condizioni di cui all' art. 633 cpc, attesa l'assoluta indeterminatezza ed incertezza in ordine al presunto credito vantato dall'opposto. Evidenziava di aver provveduto ad emettere gli assegni in oggetto a favore del proprio coniuge, in Controparte_2 bianco e cioè senza l'indicazione della data, del luogo, dell'importo nè del beneficiario, in virtù del rapporto di natura fiduciaria esistente con lo stesso e per i suoi bisogni personali. Gli assegni furono, però oggetto di successive regolamentazioni tanto è vero che, fu proprio il a richiedere formalmente in data 30.11.2006 di richiamare CP_1
l'assegno n. 2130032107, manifestando cioè la volontà di non passarlo nuovamente per l'incasso, in quanto l'adempimento dell'obbligazione era avvenuta con le modalità concordate tra il e lo stesso . CP_1 CP_2
Con riferimento all'ulteriore assegno di cui al decreto ingiuntivo, evidenziava che questo risultava addirittura neanche mai presentato all'incasso nè negoziato, proprio a dimostrazione che la promessa di pagamento insita nello stesso era stata evidentemente onorata. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: 1) in via preliminare, il Controparte_1 rigetto dell'opposizione proposta perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 1092/2013; 2) nel merito ed in via principale l'inammissibilità della richiesta avanzata da controparte con riferimento alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre nel merito, l'inammissibilità della chiamata in garanzia di in Controparte_2 subordine, in caso di accoglimento della stessa, di accertare e dichiarare la responsabilità di entrambi per cui è causa e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti da;
4) la condanna di controparte Controparte_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, in particolare con applicazione del co. 3, visto il tenore integralmente fittizio, oltre che artificioso, dilatorio e contraddittorio
N.R.G. 4880/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dell'opposizione; 5) la condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di il quale si costituiva Controparte_2 ritualmente in giudizio, confermando che mai alcun tipo di rapporto di natura commerciale e/o di diversa e altra natura era mai intercorso tra l'opponente ed il
, che era invece legato da rapporti con il , tanto è vero lo stesso CP_1 CP_2
in diverse occasioni si rendeva disponibile a fornirgli un aiuto economico. CP_1
Evidenziava che gli assegni posti a base del decreto ingiuntivo furono, però, oggetto di regolamentazione successive, fino al completo soddisfacimento.
1.Sulle questioni preliminari In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata tardivamente solo con la comparsa conclusionale. Va altresì rilevato che le prove testimoniali non sono state espletate essendo le parti decadute e non avendo prodotto le relative intimazioni.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione, valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
N.R.G. 4880/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il credito vantato da parte opposta si fonda su assegni bancari, che devono considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass. n. 19929 del 29 settembre 2011; Cass. n. 12388 del 19 settembre 2000). Ebbene, nel caso di specie, gli assegni sono stati emessi da a Parte_1 CP_2
, non riportando la clausola “non trasferibile”, sono stati regolarmente girati
[...] al . Controparte_1
Né e del hanno provato la non sussistenza del Parte_1 Controparte_2 rapporto fondamentale, avendo confermato il di aver ricevuto denaro a CP_2 titolo di mutuo dal e non avendo in alcun modo provato il pagamento, CP_1 limitandosi ad eccepire di aver saldato con successivi assegni il debito, senza fornire adeguata prova. L'opposizione va pertanto rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo. Con riguardo alla domanda di manleva, lo stesso ha confermato di aver CP_2 ricevuto i tioli dalla moglie e di averli girati al per estinguere un debito che CP_1 lo stesso vantava nei suoi confronti in forza di un contratto di mutuo. DE RE va pertanto condannato a manlevare di quanto la stessa CP_2 Parte_1 dovrà versare a in forza del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Infine, va esaminata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da CP_1
nei confronti dell'opponente.
[...]
Ebbene, la norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la malafede o la colpa grave, intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda” (Cfr. Cass n. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte. In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass. n. 3464/2017).
N.R.G. 4880/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 A parere di questo Giudice, le ragioni del nei confronti dell'opponente non CP_1 sono corroborate da alcuna evidenza probatoria che dimostri la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni subiti in ragione della condotta processuale dell'opponente, che in alcun modo ha influito sull'andamento del giudizio.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4880/2013 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1092/2013, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. accoglie, per le causali in motivazione, la domanda di manleva e, per l'effetto:
4. condanna DEL PRIORE VA, a manlevare , delle Parte_1 somme che questa è tenuta a corrispondere di cui decreto ingiuntivo n. 1092/2013;
5. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
6. condanna DEL PRIORE VA al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4880/2013 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5