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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7777/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7777/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI Controparte_1 C.F._1
MARTA, elettivamente domiciliato in VIA AMINALE, 1 05100 TERNI presso il difensore avv.
PETROCCHI MARTA CO SC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI C.F._2
MARTA, elettivamente domiciliato in VIA AMINALE, 1 05100 TERNI presso il difensore avv.
PETROCCHI MARTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione del 15.6.2020, regolarmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio e CI CO.
[...] Controparte_1
Esponeva il che: Parte_1
- con sentenza n. 47/2019 del 2.10.2019 il Tribunale di Forlì aveva dichiarato il fallimento di
[...]
Parte_1
- dalla relazione ai sensi dell'art. 33 l. fall. del curatore dottor emergeva che vi era stato Persona_1
un sistematico depauperamento della società, in gran parte mediante prelievi di conto e di cassa, a favore del socio unico CO CI;
- secondo il curatore, sin dall'origine l'impresa non era stata in grado di produrre utili e non era mai parsa in grado di garantire la propria sopravvivenza economica;
- dalla documentazione contabile e bancaria della fallita era emerso che lo CI (certo con la connivenza dell'amministratrice ) aveva prelevato e incassato somme rilevanti tratte dalla CP_1
cassa e dal conto corrente della società per complessivi € 56.651,99;
- tali somme non erano mai state restituite alla società, ma erano state “cancellate” con un artificio contabile ovvero tramite due “giroconti” (in data 31.12.2011) con le generiche causali “G/C Altri oneri pluriennali” e “G/C Scritt. Rettific. 2011”;
- nell'anno 2011 risultava che lo CI avesse prelevato tramite Cartasì aziendale ulteriori €
39.000,00, anch'essi “cancellati” tramite un giroconto con causale “G/C Altri oneri pluriennali”;
- nell'anno 2012 risultavano prelievi dello CI sul conto della società e versamenti dello CI
a favore della società, il cui saldo mostrava un debito del convenuto verso di € 5.781,59; Pt_1
- tali prelievi davano luogo alla responsabilità dell'amministratore unico e dello Controparte_1
CI quale amministratore di fatto;
pagina 2 di 14 - i convenuti si erano mostrati assolutamente indisponibili a collaborare con la curatela;
la richiesta di collaborazione e di documentazione non era mai stata fattivamente riscontrata dall'amministratrice.
In diritto il esponeva poi che: Parte_1
- era documentalmente provata la responsabilità dell'amministratrice unica;
CP_1
- era provata anche la responsabilità dello CI, formalmente soltanto socio (unico), ma di fatto amministratore insieme alla;
CP_1
- le condotte contestate ai convenuti si potevano così riepilogare:
a) distrazione di denaro della società per complessivi € 101.433,58 (registrazioni sul libro giornale inerenti il conto “1830090 altri crediti verso socio”; lo CI era l'unico socio);
b) cancellazione contabile dei debiti del socio unico mediante ingiustificati giroconti;
c) ingiustificato mantenimento “in vita” di una società, che sin dall'inizio (2007) non era in grado di garantire la propria sopravvivenza, con aggravamento del pregiudizio per il patrimonio sociale, che si sarebbe prodotto in misura assai minore, se fosse stato richiesto tempestivamente (non oltre i primi due anni di vita della società) l'autofallimento;
- il danno poteva essere quantificato in € 349.555,80 (pari all'ammontare dello stato passivo già
accertato e delle successive domande tardive) o almeno nella somma di € 101.433,58 (indebitamente prelevata dallo CI);
- in subordine la somma di € 101.433,58 andava richiesta allo CI a titolo di responsabilità
extracontrattuale o, in subordine, a titolo di obbligazione restitutoria di ipotetiche somme ricevute a titolo di prestito o a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c..
Ciò premesso, il chiedeva che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento delle Parte_1
somme sopra indicate, per i titoli sopra indicati.
II
Si costituivano in giudizio (tardivamente) e CI CO. Controparte_1
pagina 3 di 14 Esponevano i convenuti che:
- era nata nel 2007 e aveva operato in vari settori (mercato libero della luce e del gas;
Parte_1
telefonia; energia);
- nel 2010 era divenuta partner di una società tedesca (Wuerth Solar), per conto della quale concludeva contratti di installazione di impianti fotovoltaici in Italia;
a un certo punto gli impianti avevano rivelato gravi difetti, la società tedesca aveva cessato la produzione ed erano cominciati ad arrivare i reclami della clientela;
aveva provato a offrire assistenza alla clientela nella gestione dei reclami, Pt_1
intraprendendo azioni in sede penale e civile;
l'assistenza alla clientela aveva interamente assorbito l'attività di a partire dal 2013. Pt_1
Esponevano poi quanto segue.
1. Il presente processo doveva essere sospeso in pendenza del processo penale per i medesimi fatti in corso davanti al tribunale di Forlì (r.g. 1563/2020), ove i convenuti erano imputati per i reati di cui agli art. 110 c.p. e 223 comma 1 c.p. in relazione all'art 216 c.p. comma 1 n. 1 e 219 c.p. comma 2, nonché art. 113 c.p. e 224 c.p. comma 1 in relazione all'art. 217 c.p. c. 1 n 4 L. F, atti aggravati ex art. 219 c.p..
2. L'azione del curatore era viziata di nullità o comunque era improcedibile per mancanza del parere del comitato dei creditori.
3. Era onere dell'attore provare che la condotta omissiva, nel caso di specie non aver tempestivamente richiesto la dichiarazione del fallimento, era stata la causa diretta di un danno effettivamente patito dal patrimonio sociale (prova del danno da fornire sia con riguardi all'an che al quantum). Di tale prova non vi era traccia. Neppure la pretesa risarcitoria del fondata su una presunta responsabilità Parte_1
conseguente alla mala gestio poteva trovare accoglimento;
non potevano ravvisarsi, nella gestione complessiva posta in essere, condotte viziate da negligenza e imprudenza da parte degli amministratori.
Non potendo il danno coincidere con il passivo fallimentare (secondo la giurisprudenza più recente),
era onere dell'attore fornire la prova dell'efficacia causale delle singole condotte contestate nel cagionare il dissesto. Quanto alle asserite appropriazioni dello CI, che girava l'Italia per pagina 4 di 14 procacciare e stipulare contratti, senza inversione dell'onere della prova, i convenuti potevano dimostrare che l'uso di tale denaro era stato fatto a esclusivo beneficio della società.
Ciò premesso, i convenuti chiedevano la sospensione del processo in attesa della definizione del processo penale, l'improcedibilità dell'azione e comunque il rigetto delle domande avversarie.
III
1. In corso di causa il chiedeva e otteneva autorizzazione al sequestro conservativo, che Parte_1
veniva attuato unicamente in danno di CI CO, giacché la si si era tempestivamente CP_1
spogliata dei propri beni dopo il fallimento.
2. Con la prima memoria il aggiornava l'ammontare dello stato passivo (pari a complessivi Parte_1
€ 409.015,83) e quello delle somme distratte dal conto corrente e dalla cassa, aggiungendo i seguenti ulteriori importi:
- € 14.836,80, corrispondente all'ammontare della cassa societaria al 31/12/2012 risultante contabilmente, ma mai ritrovata dalla Curatela e neppure dagli inquirenti;
- € 82.978,70 quali ulteriori rimborsi a piè di lista in favore del socio CI, anch'essi in alcun modo giustificati (per un totale complessivo di € 198.751,13).
3. Con la medesima memoria il precisava così le conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via principale: dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, per le causali e le ragioni di cui in narrativa,
l'amministratrice della società fallita Sig.ra e il socio unico ed amministratore di fatto Sig. CO Controparte_1
CI, alla luce dei fatti descritti in premessa e dei titoli di responsabilità ivi specificati, in solido fra loro o - in
subordine – in relazione ai rispettivi titoli e/o quote di responsabilità, a risarcire integralmente alla Curatela attrice i danni
provocati alla società unipersonale e all'intero ceto creditorio della stessa, in conseguenza Parte_1
della mala gestio societaria di cui si sono resi gravemente responsabili e comunque in conseguenza dei fatti e delle
condotte illegittime di cui è causa (consistite, in particolare, nella distrazione di denaro societario a beneficio del socio
unico CI); danni da quantificarsi in misura coincidente con l'ammontare dello stato passivo ad oggi accertato e/o in
via di accertamento in sede di esame delle domande di insinuazione tardive, pari - in conto capitale - a complessivi €
pagina 5 di 14 409.015,83= ovvero, in subordine, al diverso importo che verrà accertato in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuto
di giustizia dal Tribunale adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data della
dichiarazione di fallimento al saldo effettivo;
- in via subordinata: dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli odierni convenuti, per quanto esposto in
premessa ed in via concorrente e solidale fra loro o – in subordine - in relazione ai rispettivi titoli e/o quote di
responsabilità, a risarcire alla Curatela attrice i danni provocati alla società unipersonale Parte_1
coincidenti, quanto meno, con l'indicato importo capitale complessivo di cui risulta avere beneficiato il socio unico - e,
comunque, immotivatamente prelevato dalla società - pari ad € 198.751,13=, ovvero - in subordine - al diverso minore
importo che verrà accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora maturati e maturandi
dalle date dei singoli incassi / prelievi;
con ulteriore e connessa richiesta, proposta in via di ulteriore subordine, di
condanna dei convenuti, in via concorrente e solidale fra loro ovvero in relazione ai rispettivi titoli e/o quote di
responsabilità, alla restituzione di tale somma di € 198.751,13= (o, in subordine, il diverso minore importo accertato in
corso di causa) a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (trattandosi di denaro societario di cui lo
CI si è illegittimamente appropriato con l'inevitabile connivenza /corresponsabilità dell'amministratrice ) CP_1
ovvero, in ulteriore ed estremo subordine, a titolo di obbligazione restitutoria di ipotetiche - ove ex adverso provate -
somme ricevute a prestito dalla società ovvero, in assenza di qualsivoglia giustificazione causale sottesa ai prelievi ed
incassi in questione, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e/o di indennizzo ex art. 2041 c.c.
- il tutto, con condanna dei convenuti all'integrale rifusione delle spese di lite e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex
lege”.
4. Con la prima memoria istruttoria i convenuti contestavano che lo CI potesse essere qualificato come amministratore di fatto.
5. Con la medesima memoria precisavano le conclusioni come segue:
“Voglia il , contrarris reiectis Controparte_2
– in via principale, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate dalla sia ai sensi Parte_2
dell'art. 146 l.fall. che ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero degli artt. 2033 c.c., 2041 c.c, per manifesta infondatezza in fatto
ed in diritto, riconoscendo la liceità e la correttezza delle azioni poste in essere da , nella qualità di Controparte_1
pagina 6 di 14 amministratore e di CO CI nella qualità di socio, nell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge, nonché
nella conservazione dell'integrità del patrimonio societario;
– sempre in via principale, accertata l'insussistenza di condotte distrattive a fini personli o atti di mala gestio consitenti
anche nell'aver protratto ingiustificatamente la vita della azienda in pregiudizio dei creditori, rigettare la domanda di
condanna per le causali meglio descritte nella narrativa dell'atto;
– sempre in via principale, accertato che non sono ravvisabili gli elementi di continuità e significatività nella condotta di
CI CO, dichiarare che non può trovare applicazione la disciplina dell' amministratore di fatto, e per l'effetto
rigettare integralmente la domanda di risarcimento formulata e/o restituzione formulata a suo carico;
dichiarare altresì
che nessun atto di appropriazione indebita è stato compiuto dal socio CI CO in danno della società;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda proposta dalla Curatela
del fallimento, ridurre l'importo richiesto applicando il principio della differenza tra i netti patrimoniali, considerato che il
criterio utilizzato del passivo passivo fallimentare è un criterio inadeguato alla fattispecie in quanto applicabile al solo
caso di totale assenza delle scritture contabili.
Con vittoria di spese.”.
6. Con la seconda memoria istruttoria i convenuti producevano la documentazione contabile che doveva giustificare le spese e i prelievi contestati dal curatore, unitamente a una relazione di parte esplicativa della documentazione medesima.
7. La causa veniva quindi istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e prove per testi, nonché
mediante la produzione della sentenza penale che aveva assolto lo CI e la dalle accuse CP_1
di bancarotta.
Successivamente, respinta la richiesta di c.t.u. contabile, la causa era posta in decisione all'udienza del
12.9.2024.
La difesa del precisava le conclusioni nel merito come in prima memoria, insistendo altresì Parte_1
nelle istanze istruttorie.
La difesa dei convenuti precisava le conclusioni come in prima memoria e chiedeva la revoca del sequestro conservativo.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande del sono parzialmente fondate. Parte_1
I. SULLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLO SC
1. Secondo i convenuti la qualificazione dello CI come amministratore di fatto è stata contestata sin dalla costituzione (“Basterà leggere la comparsa di costituzione, ultima pagina, per averne conferma!”: così in comparsa conclusionale”) ed è del tutto carente di prova.
2. A giudizio del collegio:
- in comparsa di costituzione la circostanza non è stata contestata (è contestata solo con la prima memoria) e nell'ultima pagina della comparsa di costituzione non c'è alcun riferimento all'amministratore di fatto;
- il ruolo di amministratore di fatto dello CI risulta espressamente dalla deposizione della teste
(impiegata amministrativa della società fallita) che, sentita per delega, ha dichiarato Testimone_1
che “… era CO CI ad assumere ogni decisione definitiva inerente la conclusione di affari e contratti, acquisti, vendite e prelievi di cassa e conti correnti societari”.
È vero che le dichiarazioni della devono essere valutate con cautela, perché la teste potrebbe Tes_1
non essere del tutto serena (avendo avuto dei crediti di lavoro nei confronti dello CI, che non le sono stati pagati e che ha rinunciato ad azionare, anche perché ultradecennali), ma esse vanno apprezzate positivamente, perché trovano conferma in ciò che ragionevolmente si può desumere dalla situazione oggettiva.
aveva un unico socio, lo CI;
questo unico socio lavorava a tempo pieno per l'azienda, Parte_1
come (questo è pacifico) responsabile commerciale;
l'amministratrice unica (all'epoca Controparte_1
convivente dello CI, con cui ha avuto due figli) è una ragioniera e si occupava (anche questo è
pacifico) delle attività amministrative.
Ipotizzare che alla distribuzione dei compiti operativi corrispondesse una concentrazione delle responsabilità gestionali in capo alla è del tutto inverosimile: la non è un manager CP_1 CP_1
di professione, non aveva investito nulla nella società e c'è da dubitare che avesse più tempo da pagina 8 di 14 dedicare al lavoro di quello che aveva il suo compagno: a tutto concedere, si può immaginare che le responsabilità di gestione fossero condivise tra i due.
Non assume particolare rilievo la circostanza che lo CI avesse una posizione lavorativa formalmente regolata da un accordo con la società (di cui la Curatela contesta la datazione), che gli assegnava il “campo” commerciale”, e che per lo svolgimento di tale attività fosse iscritto all'Inps: è
chiaro che alla posizione formalmente regolata si può affiancare, di fatto, quella non regolata di amministratore, e una tale sovrapposizione è appunto ciò che deve ritenersi essere accaduto nel caso di specie.
È dunque provato che lo CI era amministratore di fatto della società fallita.
II. SULLO SPECIFICO DEGLI ADDEBITI
1. Secondo i convenuti la documentazione prodotta in corso di causa conferma che i prelievi indebiti contestati (per € 198.751,15) sono tutti giustificati da esigenze della società.
Per l'esame di tale documentazione i convenuti si riportano alla relazione del loro consulente ragionier valutata positivamente nell'ambito del giudizio penale conclusosi con la loro assoluzione. Per_2
2. A giudizio del collegio le giustificazioni dei prelievi elaborate dal ragionier sono in parte Per_2
infondate e in parte prive di adeguato riscontro e devono essere disattese senza necessità di ulteriore verifica mediante c.t.u..
2.1. In primo luogo si deve rilevare che il ragionier ha precisato nella sua relazione di essersi Per_2
occupato di dal 2008 al 2011 come socio di Società Studio CO.GE. s.n.c. di Fagioli Parte_1
AS & C. e poi ancora nel 2012 come consulente dello ha quindi Parte_3
aggiunto che in esecuzione dell'incarico ha acquisito la documentazione contabile riferita agli anni
2008-2011 e 2012 tramite la ricostruzione degli archivi informatici storici detenuti dai due studi professionali e di aver richiesto alla eventuali ulteriori giustificativi delle spese. CP_1
Le circostanze non sono prive di rilievo, perché quando nel 2019 il curatore dottor chiese allo Per_1
Studio CO.GE. la documentazione riguardante lo Studio CO.GE. rispose (mail del Parte_1
pagina 9 di 14 19.11.2019) che “non possiamo inviare i documenti richiesti in quanto nell'anno 2012 è stato fondato un nuovo studio, e il vecchio software è stato dismesso”.
Ne deriva il ragionevole sospetto che lo Studio CO.GE. non abbia adempiuto con la prescritta diligenza al dovere di collaborazione con la curatela e altresì il plausibile dubbio che le valutazioni del ragionier che dello Studio faceva parte, non abbiano il necessario rigore tecnico. Per_2
2.2. Nella relazione del è contestata in primo luogo la distrazione del saldo della CP_3 Per_2
cassa (€ 14.836,80).
Secondo la relazione:
a) la consistenza della cassa “è dovuta dalla mancata imputazione a rimborso dei prelievi fatti con
carta di credito o sportello che non trovando pronta giustificazione vengono nel frattempo imputati in cassa per poi essere destinate alla relative voci di costo”;
b) dovrebbero essere “considerate in riduzione tutte le somme di denaro che sempre dalla cassa sono
state versate in contanti nei vari c/c bancari che necessitavano di sostegno finanziario temporaneo e tutti i pagamenti effettuati in contanti non afferenti agli agenti e collaboratori”.
A giudizio del collegio:
- la prima considerazione non fa che confermare che la cassa è stata assorbita dai prelievi dello
CI, relativi a imprecisati e inverificabili costi;
- la seconda considerazioni è del tutto generica e anch'essa come tale non verificabile.
2.3. Nella relazione viene poi contestato che i bonifici a favore dello CI e della Per_2
per € 82.978,70 siano ingiustificati. CP_1
Secondo la relazione i bonifici sono giustificati: da rimborsi spese (in totale € 65.631,50); da pagamenti in contanti di collaboratori e dipendenti (in totale 13.560,56); dai compensi all'amministratore (in totale
€ 12.900,00); con un residuo non riscontrato di € 3.898,70.
A giudizio del collegio:
pagina 10 di 14 - non vi è prova e neanche allegazioni in ordine alle delibere che avrebbero dovuto liquidare i compensi dell'amministratrice;
- non vi è prova del pagamento in contanti di dipendenti e procacciatori;
il documento 19 (che dovrebbe documentare i pagamenti) non contiene quietanze, ma dichiarazioni senza firma, prospetti riepilogativi, generica corrispondenza mail);
- i rimborsi spese sono globalmente individuati mediante un rinvio agli allegati (allegato 5: documenti
1, 3, 4, 5; in realtà la seconda memoria istruttoria non ha un allegato 5 ma, oltre ad allegati numerati da
1 a 22, allegati senza numero che verosimilmente corrispondono al 5); gli allegati in questione contengono (in relazione ai singoli anni) una relazione, le tabelle ACI dell'anno, i report degli impianti fotovoltaici, mail report/inviti a fatturare e Dettaglio Enel Energia, appuntamenti e agende dello
CI (solo per il 2011 e il 2012); nessuna di tali produzioni dimostra che i convenuti avevano anticipato con denaro proprio spese della società (che sarebbe il presupposto del rimborso) e nemmeno che i convenuti abbiano prelevato in anticipo denaro dalla società per far fronte a spese del tutto imprecisate.
Dunque i bonifici in questione restano ingiustificati.
2.4. Nella relazione viene poi contestato che il prelievo di somme per € 101.433,58 (l'originario importo indicato in citazione, che i convenuti rettificano in € 100.935,63) sia ingiustificato.
Secondo la relazione, i prelievi imputati alla nell'anno 2011 (€ 2.410.000,00) sarebbero CP_1
giustificati come: ristorante, Telecom, Enel, trasferta a per affiancamento agente, allaccio CP_2
impianto fotovoltaico Il Collio, trasferta per appuntamenti commerciali in Umbria, fattura Acqua e sapone, fattura Stampa Divina, fattura Autoestense.
A giudizio del collegio le causali di spesa indicate non consentono di stabilire alcun collegamento,
ragionevolmente circostanziato, con i prelievi effettuati dalla . CP_1
Secondo la relazione, poi, i prelievi sarebbero giustificati da:
- bonifici effettuati dallo CI sul conto corrente della società per € 25.750,00;
- bonifici effettuati e non rilevati sul conto corrente della società per € 20.500,00;
pagina 11 di 14 - somme per rimborsi spese per € 17.325,52;
- somme su precedente gestione per € 2.480,76;
- somme restituite per errato utilizzo carta per € 350,00;
- somme non rilevate per € 250,00;
- pagamenti in contanti di collaboratori e dipendenti per € 20.474,25.
A giudizio del collegio le giustificazioni indicate sono tutte inattendibili.
In ordine ai rimborsi spese e ai pagamenti in contanti di collaboratori e dipendenti valgono le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, e cioè che la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare né le spese né i pagamenti.
Quanto ai bonifici, si deve considerare che, se lo CI ha effettuato finanziamenti alla società, i crediti per il rimborso dei finanziamenti, da considerare postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c., non possono essere compensati coi debiti verso la società fallita, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci (cfr. Cass. 1865/2025).
3. Ne segue che tutti i prelievi indebiti contestati (per € 198.751,15) sono ingiustificati e devono essere rimborsati.
III. SUL VALORE PROBATORIO DELLA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE
1. Secondo i convenuti, la sentenza penale di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.) non fa stato nel presente giudizio civile, ma costituisce “un valido supporto probatorio”, da cui desumere che l'amministratrice non ha violato i suoi doveri e che tutti gli atti di disposizione del patrimonio sociale sono giustificati.
2. A giudizio del collegio, essendo pacifico che la sentenza penale nel caso di specie non fa stato, è
chiaro che il giudice civile ha il potere e il dovere di valutare autonomamente le prove acquisite al proprio fascicolo, secondo i criteri specifici del processo civile, non interamente sovrapponibili a quelli del processo penale, in cui sono peraltro confluiti, per quanto si desume dalla sentenza, anche atti d'indagine non riprodotti in sede civile.
pagina 12 di 14 Non vi è quindi motivo di discostarsi dalle conclusioni sopra esposte ai paragrafi I e II.
IV. SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CONVENUTI
Non vi è dubbio che amministratore di diritto e amministratore di fatto siano entrambi responsabili dei prelievi ingiustificati, per averli effettuati personalmente o per aver consentito che fossero effettuati dall'altro amministratore.
La e lo CI devono pertanto essere condannati in solido al rimborso delle somme sopra CP_1
indicate, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
V. DANNO E PASSIVO FALLIMENTARE
Il danno da risarcire non può essere commisurato al passivo fallimentare (€ 409.015,83), dal momento che non sono allegati con precisione né il momento in cui la società avrebbe dovuto essere messa in liquidazione, né le attività di gestione non conservativa che si sarebbero protratte oltre tale momento.
VI. SPESE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Essendo stato il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese di giudizio dovranno Parte_1
essere versate a favore dell'Erario.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_4
[...]
pagina 13 di 14 così provvede:
a) dichiara tenuti e condanna in solido e CI CO al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 198.751,15, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
dalla data del fallimento alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulle così complessivamente maturate dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuti e condanna in solido e CI CO al pagamento in favore Controparte_1
dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 11.6.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7777/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI Controparte_1 C.F._1
MARTA, elettivamente domiciliato in VIA AMINALE, 1 05100 TERNI presso il difensore avv.
PETROCCHI MARTA CO SC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI C.F._2
MARTA, elettivamente domiciliato in VIA AMINALE, 1 05100 TERNI presso il difensore avv.
PETROCCHI MARTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione del 15.6.2020, regolarmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio e CI CO.
[...] Controparte_1
Esponeva il che: Parte_1
- con sentenza n. 47/2019 del 2.10.2019 il Tribunale di Forlì aveva dichiarato il fallimento di
[...]
Parte_1
- dalla relazione ai sensi dell'art. 33 l. fall. del curatore dottor emergeva che vi era stato Persona_1
un sistematico depauperamento della società, in gran parte mediante prelievi di conto e di cassa, a favore del socio unico CO CI;
- secondo il curatore, sin dall'origine l'impresa non era stata in grado di produrre utili e non era mai parsa in grado di garantire la propria sopravvivenza economica;
- dalla documentazione contabile e bancaria della fallita era emerso che lo CI (certo con la connivenza dell'amministratrice ) aveva prelevato e incassato somme rilevanti tratte dalla CP_1
cassa e dal conto corrente della società per complessivi € 56.651,99;
- tali somme non erano mai state restituite alla società, ma erano state “cancellate” con un artificio contabile ovvero tramite due “giroconti” (in data 31.12.2011) con le generiche causali “G/C Altri oneri pluriennali” e “G/C Scritt. Rettific. 2011”;
- nell'anno 2011 risultava che lo CI avesse prelevato tramite Cartasì aziendale ulteriori €
39.000,00, anch'essi “cancellati” tramite un giroconto con causale “G/C Altri oneri pluriennali”;
- nell'anno 2012 risultavano prelievi dello CI sul conto della società e versamenti dello CI
a favore della società, il cui saldo mostrava un debito del convenuto verso di € 5.781,59; Pt_1
- tali prelievi davano luogo alla responsabilità dell'amministratore unico e dello Controparte_1
CI quale amministratore di fatto;
pagina 2 di 14 - i convenuti si erano mostrati assolutamente indisponibili a collaborare con la curatela;
la richiesta di collaborazione e di documentazione non era mai stata fattivamente riscontrata dall'amministratrice.
In diritto il esponeva poi che: Parte_1
- era documentalmente provata la responsabilità dell'amministratrice unica;
CP_1
- era provata anche la responsabilità dello CI, formalmente soltanto socio (unico), ma di fatto amministratore insieme alla;
CP_1
- le condotte contestate ai convenuti si potevano così riepilogare:
a) distrazione di denaro della società per complessivi € 101.433,58 (registrazioni sul libro giornale inerenti il conto “1830090 altri crediti verso socio”; lo CI era l'unico socio);
b) cancellazione contabile dei debiti del socio unico mediante ingiustificati giroconti;
c) ingiustificato mantenimento “in vita” di una società, che sin dall'inizio (2007) non era in grado di garantire la propria sopravvivenza, con aggravamento del pregiudizio per il patrimonio sociale, che si sarebbe prodotto in misura assai minore, se fosse stato richiesto tempestivamente (non oltre i primi due anni di vita della società) l'autofallimento;
- il danno poteva essere quantificato in € 349.555,80 (pari all'ammontare dello stato passivo già
accertato e delle successive domande tardive) o almeno nella somma di € 101.433,58 (indebitamente prelevata dallo CI);
- in subordine la somma di € 101.433,58 andava richiesta allo CI a titolo di responsabilità
extracontrattuale o, in subordine, a titolo di obbligazione restitutoria di ipotetiche somme ricevute a titolo di prestito o a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o di indennizzo ex art. 2041 c.c..
Ciò premesso, il chiedeva che i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento delle Parte_1
somme sopra indicate, per i titoli sopra indicati.
II
Si costituivano in giudizio (tardivamente) e CI CO. Controparte_1
pagina 3 di 14 Esponevano i convenuti che:
- era nata nel 2007 e aveva operato in vari settori (mercato libero della luce e del gas;
Parte_1
telefonia; energia);
- nel 2010 era divenuta partner di una società tedesca (Wuerth Solar), per conto della quale concludeva contratti di installazione di impianti fotovoltaici in Italia;
a un certo punto gli impianti avevano rivelato gravi difetti, la società tedesca aveva cessato la produzione ed erano cominciati ad arrivare i reclami della clientela;
aveva provato a offrire assistenza alla clientela nella gestione dei reclami, Pt_1
intraprendendo azioni in sede penale e civile;
l'assistenza alla clientela aveva interamente assorbito l'attività di a partire dal 2013. Pt_1
Esponevano poi quanto segue.
1. Il presente processo doveva essere sospeso in pendenza del processo penale per i medesimi fatti in corso davanti al tribunale di Forlì (r.g. 1563/2020), ove i convenuti erano imputati per i reati di cui agli art. 110 c.p. e 223 comma 1 c.p. in relazione all'art 216 c.p. comma 1 n. 1 e 219 c.p. comma 2, nonché art. 113 c.p. e 224 c.p. comma 1 in relazione all'art. 217 c.p. c. 1 n 4 L. F, atti aggravati ex art. 219 c.p..
2. L'azione del curatore era viziata di nullità o comunque era improcedibile per mancanza del parere del comitato dei creditori.
3. Era onere dell'attore provare che la condotta omissiva, nel caso di specie non aver tempestivamente richiesto la dichiarazione del fallimento, era stata la causa diretta di un danno effettivamente patito dal patrimonio sociale (prova del danno da fornire sia con riguardi all'an che al quantum). Di tale prova non vi era traccia. Neppure la pretesa risarcitoria del fondata su una presunta responsabilità Parte_1
conseguente alla mala gestio poteva trovare accoglimento;
non potevano ravvisarsi, nella gestione complessiva posta in essere, condotte viziate da negligenza e imprudenza da parte degli amministratori.
Non potendo il danno coincidere con il passivo fallimentare (secondo la giurisprudenza più recente),
era onere dell'attore fornire la prova dell'efficacia causale delle singole condotte contestate nel cagionare il dissesto. Quanto alle asserite appropriazioni dello CI, che girava l'Italia per pagina 4 di 14 procacciare e stipulare contratti, senza inversione dell'onere della prova, i convenuti potevano dimostrare che l'uso di tale denaro era stato fatto a esclusivo beneficio della società.
Ciò premesso, i convenuti chiedevano la sospensione del processo in attesa della definizione del processo penale, l'improcedibilità dell'azione e comunque il rigetto delle domande avversarie.
III
1. In corso di causa il chiedeva e otteneva autorizzazione al sequestro conservativo, che Parte_1
veniva attuato unicamente in danno di CI CO, giacché la si si era tempestivamente CP_1
spogliata dei propri beni dopo il fallimento.
2. Con la prima memoria il aggiornava l'ammontare dello stato passivo (pari a complessivi Parte_1
€ 409.015,83) e quello delle somme distratte dal conto corrente e dalla cassa, aggiungendo i seguenti ulteriori importi:
- € 14.836,80, corrispondente all'ammontare della cassa societaria al 31/12/2012 risultante contabilmente, ma mai ritrovata dalla Curatela e neppure dagli inquirenti;
- € 82.978,70 quali ulteriori rimborsi a piè di lista in favore del socio CI, anch'essi in alcun modo giustificati (per un totale complessivo di € 198.751,13).
3. Con la medesima memoria il precisava così le conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via principale: dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, per le causali e le ragioni di cui in narrativa,
l'amministratrice della società fallita Sig.ra e il socio unico ed amministratore di fatto Sig. CO Controparte_1
CI, alla luce dei fatti descritti in premessa e dei titoli di responsabilità ivi specificati, in solido fra loro o - in
subordine – in relazione ai rispettivi titoli e/o quote di responsabilità, a risarcire integralmente alla Curatela attrice i danni
provocati alla società unipersonale e all'intero ceto creditorio della stessa, in conseguenza Parte_1
della mala gestio societaria di cui si sono resi gravemente responsabili e comunque in conseguenza dei fatti e delle
condotte illegittime di cui è causa (consistite, in particolare, nella distrazione di denaro societario a beneficio del socio
unico CI); danni da quantificarsi in misura coincidente con l'ammontare dello stato passivo ad oggi accertato e/o in
via di accertamento in sede di esame delle domande di insinuazione tardive, pari - in conto capitale - a complessivi €
pagina 5 di 14 409.015,83= ovvero, in subordine, al diverso importo che verrà accertato in corso di causa o che, comunque, sarà ritenuto
di giustizia dal Tribunale adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalla data della
dichiarazione di fallimento al saldo effettivo;
- in via subordinata: dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli odierni convenuti, per quanto esposto in
premessa ed in via concorrente e solidale fra loro o – in subordine - in relazione ai rispettivi titoli e/o quote di
responsabilità, a risarcire alla Curatela attrice i danni provocati alla società unipersonale Parte_1
coincidenti, quanto meno, con l'indicato importo capitale complessivo di cui risulta avere beneficiato il socio unico - e,
comunque, immotivatamente prelevato dalla società - pari ad € 198.751,13=, ovvero - in subordine - al diverso minore
importo che verrà accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora maturati e maturandi
dalle date dei singoli incassi / prelievi;
con ulteriore e connessa richiesta, proposta in via di ulteriore subordine, di
condanna dei convenuti, in via concorrente e solidale fra loro ovvero in relazione ai rispettivi titoli e/o quote di
responsabilità, alla restituzione di tale somma di € 198.751,13= (o, in subordine, il diverso minore importo accertato in
corso di causa) a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (trattandosi di denaro societario di cui lo
CI si è illegittimamente appropriato con l'inevitabile connivenza /corresponsabilità dell'amministratrice ) CP_1
ovvero, in ulteriore ed estremo subordine, a titolo di obbligazione restitutoria di ipotetiche - ove ex adverso provate -
somme ricevute a prestito dalla società ovvero, in assenza di qualsivoglia giustificazione causale sottesa ai prelievi ed
incassi in questione, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e/o di indennizzo ex art. 2041 c.c.
- il tutto, con condanna dei convenuti all'integrale rifusione delle spese di lite e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex
lege”.
4. Con la prima memoria istruttoria i convenuti contestavano che lo CI potesse essere qualificato come amministratore di fatto.
5. Con la medesima memoria precisavano le conclusioni come segue:
“Voglia il , contrarris reiectis Controparte_2
– in via principale, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate dalla sia ai sensi Parte_2
dell'art. 146 l.fall. che ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero degli artt. 2033 c.c., 2041 c.c, per manifesta infondatezza in fatto
ed in diritto, riconoscendo la liceità e la correttezza delle azioni poste in essere da , nella qualità di Controparte_1
pagina 6 di 14 amministratore e di CO CI nella qualità di socio, nell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge, nonché
nella conservazione dell'integrità del patrimonio societario;
– sempre in via principale, accertata l'insussistenza di condotte distrattive a fini personli o atti di mala gestio consitenti
anche nell'aver protratto ingiustificatamente la vita della azienda in pregiudizio dei creditori, rigettare la domanda di
condanna per le causali meglio descritte nella narrativa dell'atto;
– sempre in via principale, accertato che non sono ravvisabili gli elementi di continuità e significatività nella condotta di
CI CO, dichiarare che non può trovare applicazione la disciplina dell' amministratore di fatto, e per l'effetto
rigettare integralmente la domanda di risarcimento formulata e/o restituzione formulata a suo carico;
dichiarare altresì
che nessun atto di appropriazione indebita è stato compiuto dal socio CI CO in danno della società;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda proposta dalla Curatela
del fallimento, ridurre l'importo richiesto applicando il principio della differenza tra i netti patrimoniali, considerato che il
criterio utilizzato del passivo passivo fallimentare è un criterio inadeguato alla fattispecie in quanto applicabile al solo
caso di totale assenza delle scritture contabili.
Con vittoria di spese.”.
6. Con la seconda memoria istruttoria i convenuti producevano la documentazione contabile che doveva giustificare le spese e i prelievi contestati dal curatore, unitamente a una relazione di parte esplicativa della documentazione medesima.
7. La causa veniva quindi istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e prove per testi, nonché
mediante la produzione della sentenza penale che aveva assolto lo CI e la dalle accuse CP_1
di bancarotta.
Successivamente, respinta la richiesta di c.t.u. contabile, la causa era posta in decisione all'udienza del
12.9.2024.
La difesa del precisava le conclusioni nel merito come in prima memoria, insistendo altresì Parte_1
nelle istanze istruttorie.
La difesa dei convenuti precisava le conclusioni come in prima memoria e chiedeva la revoca del sequestro conservativo.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande del sono parzialmente fondate. Parte_1
I. SULLA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLO SC
1. Secondo i convenuti la qualificazione dello CI come amministratore di fatto è stata contestata sin dalla costituzione (“Basterà leggere la comparsa di costituzione, ultima pagina, per averne conferma!”: così in comparsa conclusionale”) ed è del tutto carente di prova.
2. A giudizio del collegio:
- in comparsa di costituzione la circostanza non è stata contestata (è contestata solo con la prima memoria) e nell'ultima pagina della comparsa di costituzione non c'è alcun riferimento all'amministratore di fatto;
- il ruolo di amministratore di fatto dello CI risulta espressamente dalla deposizione della teste
(impiegata amministrativa della società fallita) che, sentita per delega, ha dichiarato Testimone_1
che “… era CO CI ad assumere ogni decisione definitiva inerente la conclusione di affari e contratti, acquisti, vendite e prelievi di cassa e conti correnti societari”.
È vero che le dichiarazioni della devono essere valutate con cautela, perché la teste potrebbe Tes_1
non essere del tutto serena (avendo avuto dei crediti di lavoro nei confronti dello CI, che non le sono stati pagati e che ha rinunciato ad azionare, anche perché ultradecennali), ma esse vanno apprezzate positivamente, perché trovano conferma in ciò che ragionevolmente si può desumere dalla situazione oggettiva.
aveva un unico socio, lo CI;
questo unico socio lavorava a tempo pieno per l'azienda, Parte_1
come (questo è pacifico) responsabile commerciale;
l'amministratrice unica (all'epoca Controparte_1
convivente dello CI, con cui ha avuto due figli) è una ragioniera e si occupava (anche questo è
pacifico) delle attività amministrative.
Ipotizzare che alla distribuzione dei compiti operativi corrispondesse una concentrazione delle responsabilità gestionali in capo alla è del tutto inverosimile: la non è un manager CP_1 CP_1
di professione, non aveva investito nulla nella società e c'è da dubitare che avesse più tempo da pagina 8 di 14 dedicare al lavoro di quello che aveva il suo compagno: a tutto concedere, si può immaginare che le responsabilità di gestione fossero condivise tra i due.
Non assume particolare rilievo la circostanza che lo CI avesse una posizione lavorativa formalmente regolata da un accordo con la società (di cui la Curatela contesta la datazione), che gli assegnava il “campo” commerciale”, e che per lo svolgimento di tale attività fosse iscritto all'Inps: è
chiaro che alla posizione formalmente regolata si può affiancare, di fatto, quella non regolata di amministratore, e una tale sovrapposizione è appunto ciò che deve ritenersi essere accaduto nel caso di specie.
È dunque provato che lo CI era amministratore di fatto della società fallita.
II. SULLO SPECIFICO DEGLI ADDEBITI
1. Secondo i convenuti la documentazione prodotta in corso di causa conferma che i prelievi indebiti contestati (per € 198.751,15) sono tutti giustificati da esigenze della società.
Per l'esame di tale documentazione i convenuti si riportano alla relazione del loro consulente ragionier valutata positivamente nell'ambito del giudizio penale conclusosi con la loro assoluzione. Per_2
2. A giudizio del collegio le giustificazioni dei prelievi elaborate dal ragionier sono in parte Per_2
infondate e in parte prive di adeguato riscontro e devono essere disattese senza necessità di ulteriore verifica mediante c.t.u..
2.1. In primo luogo si deve rilevare che il ragionier ha precisato nella sua relazione di essersi Per_2
occupato di dal 2008 al 2011 come socio di Società Studio CO.GE. s.n.c. di Fagioli Parte_1
AS & C. e poi ancora nel 2012 come consulente dello ha quindi Parte_3
aggiunto che in esecuzione dell'incarico ha acquisito la documentazione contabile riferita agli anni
2008-2011 e 2012 tramite la ricostruzione degli archivi informatici storici detenuti dai due studi professionali e di aver richiesto alla eventuali ulteriori giustificativi delle spese. CP_1
Le circostanze non sono prive di rilievo, perché quando nel 2019 il curatore dottor chiese allo Per_1
Studio CO.GE. la documentazione riguardante lo Studio CO.GE. rispose (mail del Parte_1
pagina 9 di 14 19.11.2019) che “non possiamo inviare i documenti richiesti in quanto nell'anno 2012 è stato fondato un nuovo studio, e il vecchio software è stato dismesso”.
Ne deriva il ragionevole sospetto che lo Studio CO.GE. non abbia adempiuto con la prescritta diligenza al dovere di collaborazione con la curatela e altresì il plausibile dubbio che le valutazioni del ragionier che dello Studio faceva parte, non abbiano il necessario rigore tecnico. Per_2
2.2. Nella relazione del è contestata in primo luogo la distrazione del saldo della CP_3 Per_2
cassa (€ 14.836,80).
Secondo la relazione:
a) la consistenza della cassa “è dovuta dalla mancata imputazione a rimborso dei prelievi fatti con
carta di credito o sportello che non trovando pronta giustificazione vengono nel frattempo imputati in cassa per poi essere destinate alla relative voci di costo”;
b) dovrebbero essere “considerate in riduzione tutte le somme di denaro che sempre dalla cassa sono
state versate in contanti nei vari c/c bancari che necessitavano di sostegno finanziario temporaneo e tutti i pagamenti effettuati in contanti non afferenti agli agenti e collaboratori”.
A giudizio del collegio:
- la prima considerazione non fa che confermare che la cassa è stata assorbita dai prelievi dello
CI, relativi a imprecisati e inverificabili costi;
- la seconda considerazioni è del tutto generica e anch'essa come tale non verificabile.
2.3. Nella relazione viene poi contestato che i bonifici a favore dello CI e della Per_2
per € 82.978,70 siano ingiustificati. CP_1
Secondo la relazione i bonifici sono giustificati: da rimborsi spese (in totale € 65.631,50); da pagamenti in contanti di collaboratori e dipendenti (in totale 13.560,56); dai compensi all'amministratore (in totale
€ 12.900,00); con un residuo non riscontrato di € 3.898,70.
A giudizio del collegio:
pagina 10 di 14 - non vi è prova e neanche allegazioni in ordine alle delibere che avrebbero dovuto liquidare i compensi dell'amministratrice;
- non vi è prova del pagamento in contanti di dipendenti e procacciatori;
il documento 19 (che dovrebbe documentare i pagamenti) non contiene quietanze, ma dichiarazioni senza firma, prospetti riepilogativi, generica corrispondenza mail);
- i rimborsi spese sono globalmente individuati mediante un rinvio agli allegati (allegato 5: documenti
1, 3, 4, 5; in realtà la seconda memoria istruttoria non ha un allegato 5 ma, oltre ad allegati numerati da
1 a 22, allegati senza numero che verosimilmente corrispondono al 5); gli allegati in questione contengono (in relazione ai singoli anni) una relazione, le tabelle ACI dell'anno, i report degli impianti fotovoltaici, mail report/inviti a fatturare e Dettaglio Enel Energia, appuntamenti e agende dello
CI (solo per il 2011 e il 2012); nessuna di tali produzioni dimostra che i convenuti avevano anticipato con denaro proprio spese della società (che sarebbe il presupposto del rimborso) e nemmeno che i convenuti abbiano prelevato in anticipo denaro dalla società per far fronte a spese del tutto imprecisate.
Dunque i bonifici in questione restano ingiustificati.
2.4. Nella relazione viene poi contestato che il prelievo di somme per € 101.433,58 (l'originario importo indicato in citazione, che i convenuti rettificano in € 100.935,63) sia ingiustificato.
Secondo la relazione, i prelievi imputati alla nell'anno 2011 (€ 2.410.000,00) sarebbero CP_1
giustificati come: ristorante, Telecom, Enel, trasferta a per affiancamento agente, allaccio CP_2
impianto fotovoltaico Il Collio, trasferta per appuntamenti commerciali in Umbria, fattura Acqua e sapone, fattura Stampa Divina, fattura Autoestense.
A giudizio del collegio le causali di spesa indicate non consentono di stabilire alcun collegamento,
ragionevolmente circostanziato, con i prelievi effettuati dalla . CP_1
Secondo la relazione, poi, i prelievi sarebbero giustificati da:
- bonifici effettuati dallo CI sul conto corrente della società per € 25.750,00;
- bonifici effettuati e non rilevati sul conto corrente della società per € 20.500,00;
pagina 11 di 14 - somme per rimborsi spese per € 17.325,52;
- somme su precedente gestione per € 2.480,76;
- somme restituite per errato utilizzo carta per € 350,00;
- somme non rilevate per € 250,00;
- pagamenti in contanti di collaboratori e dipendenti per € 20.474,25.
A giudizio del collegio le giustificazioni indicate sono tutte inattendibili.
In ordine ai rimborsi spese e ai pagamenti in contanti di collaboratori e dipendenti valgono le considerazioni svolte nel paragrafo precedente, e cioè che la documentazione prodotta non è idonea a dimostrare né le spese né i pagamenti.
Quanto ai bonifici, si deve considerare che, se lo CI ha effettuato finanziamenti alla società, i crediti per il rimborso dei finanziamenti, da considerare postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c., non possono essere compensati coi debiti verso la società fallita, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci (cfr. Cass. 1865/2025).
3. Ne segue che tutti i prelievi indebiti contestati (per € 198.751,15) sono ingiustificati e devono essere rimborsati.
III. SUL VALORE PROBATORIO DELLA SENTENZA PENALE DI ASSOLUZIONE
1. Secondo i convenuti, la sentenza penale di assoluzione (“perché il fatto non sussiste”, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.) non fa stato nel presente giudizio civile, ma costituisce “un valido supporto probatorio”, da cui desumere che l'amministratrice non ha violato i suoi doveri e che tutti gli atti di disposizione del patrimonio sociale sono giustificati.
2. A giudizio del collegio, essendo pacifico che la sentenza penale nel caso di specie non fa stato, è
chiaro che il giudice civile ha il potere e il dovere di valutare autonomamente le prove acquisite al proprio fascicolo, secondo i criteri specifici del processo civile, non interamente sovrapponibili a quelli del processo penale, in cui sono peraltro confluiti, per quanto si desume dalla sentenza, anche atti d'indagine non riprodotti in sede civile.
pagina 12 di 14 Non vi è quindi motivo di discostarsi dalle conclusioni sopra esposte ai paragrafi I e II.
IV. SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CONVENUTI
Non vi è dubbio che amministratore di diritto e amministratore di fatto siano entrambi responsabili dei prelievi ingiustificati, per averli effettuati personalmente o per aver consentito che fossero effettuati dall'altro amministratore.
La e lo CI devono pertanto essere condannati in solido al rimborso delle somme sopra CP_1
indicate, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
V. DANNO E PASSIVO FALLIMENTARE
Il danno da risarcire non può essere commisurato al passivo fallimentare (€ 409.015,83), dal momento che non sono allegati con precisione né il momento in cui la società avrebbe dovuto essere messa in liquidazione, né le attività di gestione non conservativa che si sarebbero protratte oltre tale momento.
VI. SPESE
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Essendo stato il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese di giudizio dovranno Parte_1
essere versate a favore dell'Erario.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
Controparte_4
[...]
pagina 13 di 14 così provvede:
a) dichiara tenuti e condanna in solido e CI CO al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 198.751,15, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
dalla data del fallimento alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulle così complessivamente maturate dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuti e condanna in solido e CI CO al pagamento in favore Controparte_1
dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 11.6.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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