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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3722/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28.5.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 30.4.1991 e residente a Sesto San Giovanni (MI) in Via Cardinale Andrea Carlo Ferrari n. 55, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ignazio Arangio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...]_2 C.F._2 Salvador) il 19.6.1988 e residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Ignazio Arangio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI FAMIGLIA – ART. 337BIS E SEGG. C.C. art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI
“La potestà genitoriale verrà esercitata in via congiunta da entrambi i genitori;
pagina 1 di 4 La figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la sua abitazione regolarmente condotta in locazione in Sesto S. Giovanni, via Cardinale Andrea Carlo Ferrari n. 55;
• Il padre potrà tenere con sé la figlia previo accordo, anche in assenza della madre, a fine Per_1 settimana alternati al mese, dall'orario di uscita della scuola, dal venerdì, con pernottamento, sino alla domenica successiva, allorquando dovrà riaccompagnarla a casa della madre entro e non oltre le ore 19:30;
• Nel corso del mese di agosto di ogni anno, i genitori si organizzeranno per trascorrere con la figlia quindici (15) giorni consecutivi prima con l'uno e poi con l'altro, secondo le necessità che si presenteranno di volta in volta e sempre previo accordo dei medesimi compatibilmente con le esigenze della figlia;
• Del pari, la figlia trascorrerà le vacanze di Natale (indicativamente dalla fine della scuola sino al 30.12) - oppure le vacanze di Capodanno/Epifania ad anni alterni con la madre e con il padre, sempre previo accordo dei medesimi e compatibilmente con le esigenze della figlia;
• Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra e di nulla avere a che pretendere a titolo di mantenimento reciproco;
• La sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno sociale;
Parte_1
• Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia , sino alla completa Persona_2 indipendenza economica della stessa la somma di € 400,00 mensili, entro e non oltre il giorno 29 di ogni mese da bonificare sul c/c intestato alla signora IBAN Parte_1 [...], salvo futura comunicazione di cambiamento del c/c;
• Le spese straordinarie per la figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo il seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
pagina 2 di 4 gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
• Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
• Ciascuna parte necessiterà del consenso espressamente manifestato dell'altra per quanto riguarda la possibilità di portare con sé all'estero la figlia;
Persona_2
• Le si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Tutto ciò premesso, le suindicate parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e al contempo chiedono che Codesto Tribunale Voglia omologare le condizioni indicate in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della figlia minore Persona_3 (30.5.2014).
[...]
pagina 3 di 4 Le parti hanno previsto l'affidamento condiviso ed il collocamento della minore presso l'abitazione materna e regolati gli aspetti economici tra cui il contributo paterno al mantenimento della figlia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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