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15 aprile 2001
15 aprile 2001
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127 milioni per l'anno 2000, in lire 375 milioni per l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni 2001 e seguenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni 2001 e seguenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 25/01/2024, n. 47Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I SIRACUSA Sezione Lavoro Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. FR Clemente IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.12.2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1375/2023 tra Parte_1 C.F. C.F._1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. ELENA GIAMPAPA, C.F. C.F._2 giusta procura in atti - Ricorrente - contro Controparte_1 , cod. fisc./p. iva P.IVA_1 in persona del legale presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. …Leggi di più...
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