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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 87/2022
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 87/2022 promossa da:
(cf. ), in persona degli eredi, Parte_1 C.F._1 Pt_2
(cf. ), (cf. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf. ), con l'avv. Piertacito Ruggerini Parte_4 C.F._4
PEC Email_1
- Ricorrente -
contro
: in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, (c.f./p.i. ) con Avv.ti Paolo Cenna e P.IVA_1
Alessandra Furio
Email_2
Email_3
-Convenuta resistente-
Con la chiamata in causa di
(cf ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Eugenia Savona, pec: t Email_4
-Terzo chiamato-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 11.6.2025, alle ore 10.30, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in videoconferenza
Per parte ricorrente, l'avv. Ruggerini
Per la resistente, l'avvocato Alessandra Furio
Per il terzo, l'avv. Savona Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, i procuratori discutono la causa, riportandosi agli atti.
In particolare, parte ricorrente evidenzia che in discussione è un patto individuale pattuito con il lavoratore e non un accordo aziendale, l'emolumento stabilito attraverso il patto individuale è stato ad un certo punto eliminato dalla retribuzione per effetto di un comportamento unilaterale del datore di lavoro;
L'avv. Furio sottolinea che in base alle buste paga elaborate dal primo datore di lavoro - la Latteria - non è indicato un superminimo fisso, nelle buste paga del 2006 /2007 si vedono dei premi, la cui natura non è provata né precisata dal ricorrente, il CCNL è diverso: con la latteria era applicato il contratto delle aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, dal 2007, quando lavorava presso è stato applicato il Parte_5
CCNL Operai Agricoli Florovivaisti, e così anche da agosto 2010 in poi;
il contratto collettivo era lo stesso, ma nel 2010 c'è stato un trasferimento di azienda: dalle buste paga, i premi applicati dalla società resistente sono diversi rispetto a quelli applicati dal precedente datore di lavoro, anche perché il ricorrente venne adibito a una mansione diversa - nel mangimificio, dove era anche da solo - mentre prima si coordinava con altri dipendenti, le situazioni lavorative erano diverse, c'è poi stato l'accordo del 2012, con cui le parti concordarono un adeguamento retributivo, mai contestato dal lavoratore;
l'avv. Savona si riporta agli atti;
conferma, comunque, la debenza dei contribuiti sugli eventuali ulteriori importi distributivi.
L'avv. Ruggerini sottolinea la natura individuale della pattuizione dell'emolumento, correlato alle mansioni svolte, come riconosciuto dalla stessa Parte_6 nelle buste paga del luglio – agosto 2007.
L'avv. Furio ritiene che la situazione del 2010 evidenzi un cambio di mansioni e i testi lo hanno confermato.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Pag. 2 di 3 Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accoglie il ricorso, conseguentemente condanna la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare, per le causali e i titoli di cui al ricorso, agli eredi di come individuati in atti, la complessiva somma di Parte_1
€ 131.457,17 netti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo, ciascuno per la propria quota ereditaria, dichiara la medesima società convenuta resistente tenuta a versare all' la contribuzione CP_2 di legge sugli imponibili retributivi riconosciuti al lavoratore in forza del punto precedente;
condanna parte convenuta resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente e, in complessivi € 6.800,00, e a favore del terzo chiamato, in complessivi € 900,00, tutto ciò oltre spese generali e accessori come per legge nella misura dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”.
Mantova 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele Croci
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 87/2022 promossa da:
(cf. ), in persona degli eredi, Parte_1 C.F._1 Pt_2
(cf. ), (cf. ),
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf. ), con l'avv. Piertacito Ruggerini Parte_4 C.F._4
PEC Email_1
- Ricorrente -
contro
: in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, (c.f./p.i. ) con Avv.ti Paolo Cenna e P.IVA_1
Alessandra Furio
Email_2
Email_3
-Convenuta resistente-
Con la chiamata in causa di
(cf ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Eugenia Savona, pec: t Email_4
-Terzo chiamato-
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 11.6.2025, alle ore 10.30, dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in videoconferenza
Per parte ricorrente, l'avv. Ruggerini
Per la resistente, l'avvocato Alessandra Furio
Per il terzo, l'avv. Savona Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, i procuratori discutono la causa, riportandosi agli atti.
In particolare, parte ricorrente evidenzia che in discussione è un patto individuale pattuito con il lavoratore e non un accordo aziendale, l'emolumento stabilito attraverso il patto individuale è stato ad un certo punto eliminato dalla retribuzione per effetto di un comportamento unilaterale del datore di lavoro;
L'avv. Furio sottolinea che in base alle buste paga elaborate dal primo datore di lavoro - la Latteria - non è indicato un superminimo fisso, nelle buste paga del 2006 /2007 si vedono dei premi, la cui natura non è provata né precisata dal ricorrente, il CCNL è diverso: con la latteria era applicato il contratto delle aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, dal 2007, quando lavorava presso è stato applicato il Parte_5
CCNL Operai Agricoli Florovivaisti, e così anche da agosto 2010 in poi;
il contratto collettivo era lo stesso, ma nel 2010 c'è stato un trasferimento di azienda: dalle buste paga, i premi applicati dalla società resistente sono diversi rispetto a quelli applicati dal precedente datore di lavoro, anche perché il ricorrente venne adibito a una mansione diversa - nel mangimificio, dove era anche da solo - mentre prima si coordinava con altri dipendenti, le situazioni lavorative erano diverse, c'è poi stato l'accordo del 2012, con cui le parti concordarono un adeguamento retributivo, mai contestato dal lavoratore;
l'avv. Savona si riporta agli atti;
conferma, comunque, la debenza dei contribuiti sugli eventuali ulteriori importi distributivi.
L'avv. Ruggerini sottolinea la natura individuale della pattuizione dell'emolumento, correlato alle mansioni svolte, come riconosciuto dalla stessa Parte_6 nelle buste paga del luglio – agosto 2007.
L'avv. Furio ritiene che la situazione del 2010 evidenzi un cambio di mansioni e i testi lo hanno confermato.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Pag. 2 di 3 Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accoglie il ricorso, conseguentemente condanna la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare, per le causali e i titoli di cui al ricorso, agli eredi di come individuati in atti, la complessiva somma di Parte_1
€ 131.457,17 netti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo, ciascuno per la propria quota ereditaria, dichiara la medesima società convenuta resistente tenuta a versare all' la contribuzione CP_2 di legge sugli imponibili retributivi riconosciuti al lavoratore in forza del punto precedente;
condanna parte convenuta resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente e, in complessivi € 6.800,00, e a favore del terzo chiamato, in complessivi € 900,00, tutto ciò oltre spese generali e accessori come per legge nella misura dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”.
Mantova 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele Croci
Pag. 3 di 3