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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1367/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 4.3.2022 da
Parte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in TREVISO, CORSO DEL POPOLO 35, P.IVA_1
presso l'Avv. ENRICO TORRESAN, che la rappresenta e difende con l'avv. MARCO
PESENTI, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in TREVISO, viale C. BATTISTI 1, presso l'Avv. ARMIDA DAL BO, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO nonché contro
CP_2 Controparte_3
, e GIÀ
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento volontario di
(P.I. ), e per essa (codice fiscale Controparte_6 P.IVA_2 CP_7
, p. IVA ), elettivamente domiciliata in TREVISO, viale P.IVA_3 P.IVA_4
1 MONTE GRAPPA 6, presso l'Avv. LORENZO STERNINI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
INTERVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
In via principale
Dichiarare il contratto di mutuo stipulato in data 11 maggio 2009, a rogito del Notaio Persona_1
rep. n. 85136, racc. n. 22866, registrato a Treviso il 15 maggio 2009, quale valido titolo esecutivo munito dei privilegi spettanti al credito fondiario e per l'effetto disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 597/2017.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di accogliere l'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario per cui è causa, dichiararne la conversione in mutuo ipotecario ai sensi del disposto dell'art. 1424 c.c. e per l'effetto disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 597/2017.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Con espressa riserva di precisare le proprie eccezioni ed istanze anche istruttorie e di produrre ulteriori documenti.
PER Controparte_1
Qui integralmente richiamati gli scritti difensivi, si insiste per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni già dimesse anche in via istruttoria, ferma ogni questione pregiudiziale di rito per come già dedotta e idonea
a determinare il rigetto delle domande del creditore procedente e di quelli intervenuti
PER Controparte_6
Nel merito: accogliersi la domanda formulata da . Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c. proposta dal debitore
2 esecutato in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 597/2017 Controparte_1
R.G.E. pendente innanzi a questo Tribunale ed a seguito di ordinanza del G.E. di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., il creditore procedente
[...]
ha introdotto il giudizio di merito citando in causa il predetto debitore Parte_1
esecutato, la società quale cessionaria del credito inizialmente azionato dal CP_2
procedente, il creditore intervenuto Parte_2
la società quale cessionaria del credito di
[...] Controparte_6 [...]
e l'altro creditore intervenuto chiedendo: CP_3 Controparte_4
- l'accertamento del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base del titolo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario Controparte_1
in data 11.05.2009, in quanto valido e rispettoso del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2° del Testo Unico Bancario;
- in subordine, l'accertamento del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sulla base del medesimo contratto di mutuo, riqualificato come CP
mutuo ipotecario ordinario.
Il debitore esecutato si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità del giudizio di merito “in quanto introdotto con atto di citazione notificato all'esecutato opponente presso il procuratore costituito nella fase di esecuzione e non alla parte personalmente”.
Sempre in via preliminare, il ha altresì eccepito la “carenza di legittimazione attiva” CP
dell'attore , in quanto non più titolare del credito azionato Parte_1
per averlo ceduto, durante il processo esecutivo, alla società intervenuta nel CP_2
medesimo processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Nel merito, il ha chiesto – come già nella fase di sospensiva svoltasi innanzi CP
al G.E. – la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario 11.05.2009 posto a fondamento dell'esecuzione, per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2° del TUB (trattandosi di mutuo dell'importo di euro 315.958,44 erogato per l'estinzione di un precedente mutuo dell'importo di euro 320.000,00, quest'ultimo erogato per l'acquisto di un immobile di pari valore).
Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda subordinata, fondata sulla conversione del
3 mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ex art. 1424 c.c., sia in considerazione della diversa volontà dei contraenti, sia in considerazione della natura imperativa del citato art. 38 del TUB, sia infine per decorso del termine decennale di prescrizione, da applicare anche alla domanda di conversione.
Su queste premesse, il ha concluso per l'inesistenza, la nullità o comunque CP
l'improcedibilità dell'azione esecutiva contro di lui promossa.
Disposta, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti convenuti diversi dal , indicati nell'atto di citazione ma non notificati, si è CP
costituita soltanto aderendo alle difese svolte dalla parte attrice. Controparte_6
Le altre parti convenute sono rimaste contumaci.
Concessi dal G.I. i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Quindi le parti hanno precisato le conclusioni definitive trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sono, innanzitutto, infondate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto CP
.
[...]
La prima eccezione – di improcedibilità del giudizio di merito per essere stata la citazione introduttiva notificata al presso il procuratore costituito in sede esecutiva e CP
non personalmente – va respinta perché, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la struttura bifasica, ma pur sempre unitaria, del giudizio di opposizione comporta che la procura alle liti conferita per la fase camerale si intenda rilasciata anche per la fase di merito, salvo che risulti l'espressa limitazione dello ius postulandi alla prima fase (Cass. 17307/2015, 17913/2022).
Nel caso di specie, poiché una simile limitazione non emerge dalla procura rilasciata dal al proprio difensore (procura che si riferisce ad “ogni fase e grado del procedimento CP
esecutivo”), il giudizio di merito è stato correttamente instaurato.
In ordine alla seconda eccezione preliminare, sollevata dal nella memoria ex CP
art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., essa è diretta a sostenere l'avvenuta estinzione del
4 giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal G.I. ai sensi dell'art. 102 c.p.c.:
- da un lato, perché la convenuta è stata dall'attore notificata presso Controparte_6
l'Avv. Francesco Manildo, precedente difensore, anziché presso l'attuale difensore Avv.
Lorenzo Sternini;
- dall'altro lato, perché l'integrazione del contraddittorio è avvenuta nei confronti dell'altra convenuta e non nei confronti di Controparte_4 Controparte_8
costituitasi nel processo esecutivo in data 22.05.2022 (dopo l'instaurazione della presente causa) quale cessionaria del credito azionato dalla stessa Controparte_4
Anche questa eccezione è infondata.
Sotto il primo profilo, infatti, nei riguardi di non vi è stata omissione Controparte_6
della notificazione, bensì una semplice nullità della stessa, pienamente sanata, con effetto ex tunc, dalla successiva costituzione della parte intimata, che ha svolto le proprie difese nel merito.
Sotto il secondo profilo, parte attrice ha provato di avere notificato nel termine assegnato dal G.I. anche la cessionaria (v. memoria istruttoria depositata in data Controparte_8
06/05/2023): adempimento, peraltro, non necessario, non essendovi stato intervento di quest'ultima nel giudizio di opposizione, proseguito nei confronti dell'originaria titolare del credito ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Controparte_4
Va respinta anche la terza ed ultima eccezione preliminare – riguardante il preteso difetto di legittimazione attiva di – perché nel caso di successione Parte_1
a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., permane l'iniziale rapporto processuale tra le parti originarie della lite (e ciò anche ove intervenga in causa il successore a titolo particolare ai sensi del 3° comma della disposizione citata), con la conseguenza che, nel caso in esame, l'originario procedente conserva la facoltà di dare impulso alla fase di merito del giudizio di opposizione.
Ciò detto, la controversia attiene alla nota questione della validità o nullità del mutuo fondiario che violi, in ipotesi, il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2° del
TUB (integrato dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla delibera del CICR in data 22.04.1995).
5 Detta questione, come noto, è stata definita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 33719 del 16.11.2022, che ha risolto i precedenti contrasti interpretativi e ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
A fronte di tale decisione, l'opposizione proposta dal deve essere respinta, in CP
quanto la dedotta violazione del c.d. “limite di finanziabilità” di cui all'art. 38 TUB non può comunque incidere sulla validità del contratto di mutuo fondiario e, di conseguenza, sulla idoneità del medesimo a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
E', pertanto, irrilevante accertare il valore dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria, così come è irrilevante stabilire se detto valore debba comprendere anche quello delle eventuali opere di ristrutturazione e miglioramento da eseguire sul bene.
E', inoltre, evidentemente assorbita l'ulteriore domanda, proposta dal in Parte_1
via subordinata, fondata sulla conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ex art. 1424 c.c..
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto , non è CP
ravvisabile alcun contrasto tra i princìpi enunciati dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 33719/2022 e le regole desumibili dalla normativa europea in materia di accesso alla attività degli enti creditizi e di vigilanza sulla stessa (Direttiva n. 2006/48/CE).
Infatti, la normativa europea non prevede, né impone agli ordinamenti degli Stati membri,
l'applicazione di sanzioni di nullità, che colpiscano i singoli contratti di mutuo stipulati in violazione dei parametri di prudente gestione dell'attività bancaria.
Simili sanzioni, invero, come è stato osservato anche dalle Sezioni Unite, finirebbero per
6 pregiudicare proprio l'interesse – che si intende invece tutelare – alla stabilità del sistema bancario, travolgendo le garanzie costituite a favore degli istituti di credito e vanificando il recupero delle somme da essi erogate, con ingiustificato vantaggio dei soggetti finanziati
(già avvantaggiati, nell'ipotesi che qui si considera, dalla percezione di mutui “esondanti” rispetto alle garanzie offerte).
Le sanzioni di nullità, peraltro, non sarebbero affatto funzionali allo sviluppo della leale concorrenza tra gli istituti di credito, posto che, come evidenziato dalle Sezioni Unite,
«l'interesse pubblico alla corretta concorrenzialità del mercato del credito si realizza offrendo alla clientela maggiori possibilità di accesso al credito e una ampia varietà di alternative nella scelta dei prodotti, risultato questo cui non si perviene con la sanzione della nullità, in contrasto con la 'ratio' del credito fondiario che
è «di favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore» (Corte costituzionale n. 175 del 2004)» (così la sentenza 33719/2022, pag. 26 della motivazione).
Né vi è ragione di ritenere inadeguate le altre sanzioni, di natura amministrativa o di natura risarcitoria nei rapporti tra aziende di credito concorrenti, che tendono a salvaguardare gli interessi protetti senza compromettere la stabilità dei rapporti giuridici nascenti dai finanziamenti già concessi e delle garanzie già acquisite dalle banche creditrici.
In conclusione, respinta l'opposizione all'esecuzione, va accertato e dichiarato il diritto di parte attrice di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in Controparte_1
forza del contratto di mutuo fondiario 11.05.2009.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, poiché decisiva, per la risoluzione della controversia, è stata la pronuncia delle
Sezioni Unite, intervenuta solo in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'attore Parte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza Controparte_1
7 del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11.05.2009 a rogito del Notaio
rep. n. 85136, racc. n. 22866; Persona_1
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Treviso, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1367/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 4.3.2022 da
Parte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in TREVISO, CORSO DEL POPOLO 35, P.IVA_1
presso l'Avv. ENRICO TORRESAN, che la rappresenta e difende con l'avv. MARCO
PESENTI, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in TREVISO, viale C. BATTISTI 1, presso l'Avv. ARMIDA DAL BO, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO nonché contro
CP_2 Controparte_3
, e GIÀ
[...] Controparte_4 [...]
Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
e con l'intervento volontario di
(P.I. ), e per essa (codice fiscale Controparte_6 P.IVA_2 CP_7
, p. IVA ), elettivamente domiciliata in TREVISO, viale P.IVA_3 P.IVA_4
1 MONTE GRAPPA 6, presso l'Avv. LORENZO STERNINI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
INTERVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
In via principale
Dichiarare il contratto di mutuo stipulato in data 11 maggio 2009, a rogito del Notaio Persona_1
rep. n. 85136, racc. n. 22866, registrato a Treviso il 15 maggio 2009, quale valido titolo esecutivo munito dei privilegi spettanti al credito fondiario e per l'effetto disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 597/2017.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di accogliere l'eccezione relativa al superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario per cui è causa, dichiararne la conversione in mutuo ipotecario ai sensi del disposto dell'art. 1424 c.c. e per l'effetto disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 597/2017.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Con espressa riserva di precisare le proprie eccezioni ed istanze anche istruttorie e di produrre ulteriori documenti.
PER Controparte_1
Qui integralmente richiamati gli scritti difensivi, si insiste per l'accoglimento delle eccezioni e conclusioni già dimesse anche in via istruttoria, ferma ogni questione pregiudiziale di rito per come già dedotta e idonea
a determinare il rigetto delle domande del creditore procedente e di quelli intervenuti
PER Controparte_6
Nel merito: accogliersi la domanda formulata da . Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2° c.p.c. proposta dal debitore
2 esecutato in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 597/2017 Controparte_1
R.G.E. pendente innanzi a questo Tribunale ed a seguito di ordinanza del G.E. di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., il creditore procedente
[...]
ha introdotto il giudizio di merito citando in causa il predetto debitore Parte_1
esecutato, la società quale cessionaria del credito inizialmente azionato dal CP_2
procedente, il creditore intervenuto Parte_2
la società quale cessionaria del credito di
[...] Controparte_6 [...]
e l'altro creditore intervenuto chiedendo: CP_3 Controparte_4
- l'accertamento del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla base del titolo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario Controparte_1
in data 11.05.2009, in quanto valido e rispettoso del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2° del Testo Unico Bancario;
- in subordine, l'accertamento del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sulla base del medesimo contratto di mutuo, riqualificato come CP
mutuo ipotecario ordinario.
Il debitore esecutato si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità del giudizio di merito “in quanto introdotto con atto di citazione notificato all'esecutato opponente presso il procuratore costituito nella fase di esecuzione e non alla parte personalmente”.
Sempre in via preliminare, il ha altresì eccepito la “carenza di legittimazione attiva” CP
dell'attore , in quanto non più titolare del credito azionato Parte_1
per averlo ceduto, durante il processo esecutivo, alla società intervenuta nel CP_2
medesimo processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Nel merito, il ha chiesto – come già nella fase di sospensiva svoltasi innanzi CP
al G.E. – la declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario 11.05.2009 posto a fondamento dell'esecuzione, per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2° del TUB (trattandosi di mutuo dell'importo di euro 315.958,44 erogato per l'estinzione di un precedente mutuo dell'importo di euro 320.000,00, quest'ultimo erogato per l'acquisto di un immobile di pari valore).
Ha inoltre chiesto il rigetto della domanda subordinata, fondata sulla conversione del
3 mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ex art. 1424 c.c., sia in considerazione della diversa volontà dei contraenti, sia in considerazione della natura imperativa del citato art. 38 del TUB, sia infine per decorso del termine decennale di prescrizione, da applicare anche alla domanda di conversione.
Su queste premesse, il ha concluso per l'inesistenza, la nullità o comunque CP
l'improcedibilità dell'azione esecutiva contro di lui promossa.
Disposta, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti convenuti diversi dal , indicati nell'atto di citazione ma non notificati, si è CP
costituita soltanto aderendo alle difese svolte dalla parte attrice. Controparte_6
Le altre parti convenute sono rimaste contumaci.
Concessi dal G.I. i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Quindi le parti hanno precisato le conclusioni definitive trascritte in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sono, innanzitutto, infondate le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto CP
.
[...]
La prima eccezione – di improcedibilità del giudizio di merito per essere stata la citazione introduttiva notificata al presso il procuratore costituito in sede esecutiva e CP
non personalmente – va respinta perché, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la struttura bifasica, ma pur sempre unitaria, del giudizio di opposizione comporta che la procura alle liti conferita per la fase camerale si intenda rilasciata anche per la fase di merito, salvo che risulti l'espressa limitazione dello ius postulandi alla prima fase (Cass. 17307/2015, 17913/2022).
Nel caso di specie, poiché una simile limitazione non emerge dalla procura rilasciata dal al proprio difensore (procura che si riferisce ad “ogni fase e grado del procedimento CP
esecutivo”), il giudizio di merito è stato correttamente instaurato.
In ordine alla seconda eccezione preliminare, sollevata dal nella memoria ex CP
art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., essa è diretta a sostenere l'avvenuta estinzione del
4 giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal G.I. ai sensi dell'art. 102 c.p.c.:
- da un lato, perché la convenuta è stata dall'attore notificata presso Controparte_6
l'Avv. Francesco Manildo, precedente difensore, anziché presso l'attuale difensore Avv.
Lorenzo Sternini;
- dall'altro lato, perché l'integrazione del contraddittorio è avvenuta nei confronti dell'altra convenuta e non nei confronti di Controparte_4 Controparte_8
costituitasi nel processo esecutivo in data 22.05.2022 (dopo l'instaurazione della presente causa) quale cessionaria del credito azionato dalla stessa Controparte_4
Anche questa eccezione è infondata.
Sotto il primo profilo, infatti, nei riguardi di non vi è stata omissione Controparte_6
della notificazione, bensì una semplice nullità della stessa, pienamente sanata, con effetto ex tunc, dalla successiva costituzione della parte intimata, che ha svolto le proprie difese nel merito.
Sotto il secondo profilo, parte attrice ha provato di avere notificato nel termine assegnato dal G.I. anche la cessionaria (v. memoria istruttoria depositata in data Controparte_8
06/05/2023): adempimento, peraltro, non necessario, non essendovi stato intervento di quest'ultima nel giudizio di opposizione, proseguito nei confronti dell'originaria titolare del credito ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Controparte_4
Va respinta anche la terza ed ultima eccezione preliminare – riguardante il preteso difetto di legittimazione attiva di – perché nel caso di successione Parte_1
a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., permane l'iniziale rapporto processuale tra le parti originarie della lite (e ciò anche ove intervenga in causa il successore a titolo particolare ai sensi del 3° comma della disposizione citata), con la conseguenza che, nel caso in esame, l'originario procedente conserva la facoltà di dare impulso alla fase di merito del giudizio di opposizione.
Ciò detto, la controversia attiene alla nota questione della validità o nullità del mutuo fondiario che violi, in ipotesi, il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 comma 2° del
TUB (integrato dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla delibera del CICR in data 22.04.1995).
5 Detta questione, come noto, è stata definita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 33719 del 16.11.2022, che ha risolto i precedenti contrasti interpretativi e ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.
A fronte di tale decisione, l'opposizione proposta dal deve essere respinta, in CP
quanto la dedotta violazione del c.d. “limite di finanziabilità” di cui all'art. 38 TUB non può comunque incidere sulla validità del contratto di mutuo fondiario e, di conseguenza, sulla idoneità del medesimo a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
E', pertanto, irrilevante accertare il valore dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria, così come è irrilevante stabilire se detto valore debba comprendere anche quello delle eventuali opere di ristrutturazione e miglioramento da eseguire sul bene.
E', inoltre, evidentemente assorbita l'ulteriore domanda, proposta dal in Parte_1
via subordinata, fondata sulla conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ex art. 1424 c.c..
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto , non è CP
ravvisabile alcun contrasto tra i princìpi enunciati dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 33719/2022 e le regole desumibili dalla normativa europea in materia di accesso alla attività degli enti creditizi e di vigilanza sulla stessa (Direttiva n. 2006/48/CE).
Infatti, la normativa europea non prevede, né impone agli ordinamenti degli Stati membri,
l'applicazione di sanzioni di nullità, che colpiscano i singoli contratti di mutuo stipulati in violazione dei parametri di prudente gestione dell'attività bancaria.
Simili sanzioni, invero, come è stato osservato anche dalle Sezioni Unite, finirebbero per
6 pregiudicare proprio l'interesse – che si intende invece tutelare – alla stabilità del sistema bancario, travolgendo le garanzie costituite a favore degli istituti di credito e vanificando il recupero delle somme da essi erogate, con ingiustificato vantaggio dei soggetti finanziati
(già avvantaggiati, nell'ipotesi che qui si considera, dalla percezione di mutui “esondanti” rispetto alle garanzie offerte).
Le sanzioni di nullità, peraltro, non sarebbero affatto funzionali allo sviluppo della leale concorrenza tra gli istituti di credito, posto che, come evidenziato dalle Sezioni Unite,
«l'interesse pubblico alla corretta concorrenzialità del mercato del credito si realizza offrendo alla clientela maggiori possibilità di accesso al credito e una ampia varietà di alternative nella scelta dei prodotti, risultato questo cui non si perviene con la sanzione della nullità, in contrasto con la 'ratio' del credito fondiario che
è «di favorire la “mobilizzazione” della proprietà immobiliare e, in tal modo, l'accesso a finanziamenti potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell'imprenditore» (Corte costituzionale n. 175 del 2004)» (così la sentenza 33719/2022, pag. 26 della motivazione).
Né vi è ragione di ritenere inadeguate le altre sanzioni, di natura amministrativa o di natura risarcitoria nei rapporti tra aziende di credito concorrenti, che tendono a salvaguardare gli interessi protetti senza compromettere la stabilità dei rapporti giuridici nascenti dai finanziamenti già concessi e delle garanzie già acquisite dalle banche creditrici.
In conclusione, respinta l'opposizione all'esecuzione, va accertato e dichiarato il diritto di parte attrice di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in Controparte_1
forza del contratto di mutuo fondiario 11.05.2009.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, poiché decisiva, per la risoluzione della controversia, è stata la pronuncia delle
Sezioni Unite, intervenuta solo in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'attore Parte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza Controparte_1
7 del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11.05.2009 a rogito del Notaio
rep. n. 85136, racc. n. 22866; Persona_1
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Treviso, 8 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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