TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - presidente rel.-
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1898/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FABBRI ENRICA (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA VITTORIO
EMANUELE 174, BERGANTINO;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1) La casa coniugale sita in Rovigo (RO), Corso del Popolo n. 70 int. 15, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata alla madre, signora Parte_1 quale genitore con il quale il figlio minore avrà la residenza prevalente, nonché, Persona_1 anagrafica, d'altro canto, il padre, signor si trasferirà a vivere in Mesola (FE), Parte_2
Piazza G. Garibaldi, 59 entro la fine del mese di giugno 2025; 2) Il figlio minore Persona_1 verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza prevalente e anagrafica presso la madre. Il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico - sportivi del figlio, in particolare, avendo il
1 padre, durante la settimana, turni di lavoro dislocati a notevole distanza dalla casa familiare, tale per cui il rientro è in tarda serata, i ricorrenti pattuiscono che il diritto di visita del signor Parte_2
nelle settimane in cui il minore non pernotterà presso il padre, si svolgerà prevalentemente
[...] il sabato e/o domenica senza pernotto, in ogni caso, resta intesto che il medesimo terrà con sé il figlio minore un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 8:00 sino alla domenica sera alle ore 20.30, quando, dopo cena, il padre riaccompagnerà il figlio presso la casa materna. Come da protocolli, inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo anche in luogo di villeggiatura (con reciproco impegno per i ricorrenti a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno l'organizzazione delle vacanze estive), una settimana anche non consecutiva nel periodo natalizio, tre giorni anche non conseguivi nel periodo pasquale, le festività quali Natale, Vigilia, Santo Stefano, 31 dicembre, primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, nonché, altre festività da calendario ad anni alterni con un genitore e con l'altro, salvo che, non venga deciso di condividere queste occasioni insieme. 3) Il signor Parte_2 si obbliga a versare alla signora nell'interesse del loro figlio minore, entro
[...] Parte_1
e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a partire dal deposito del presente ricorso, la somma di euro
450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento ordinario di , importo Persona_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. La predetta somma dovrà essere versata alle coordinate che la signora comunicherà al signor 4) I ricorrenti Parte_1 Parte_2 concordemente pattuiscono che l'assegno unico verrà interamente riscosso dalla signora Parte_1
, pertanto, il signor dà atto di rinunciare alla sua quota del 50% in favore
[...] Parte_2 dell'incasso di tale importo nella misura del 100% a favore della signora Parte_1 nell'interesse del figlio minore. I ricorrenti concordemente pattuiscono che entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso si recheranno presso le sedi competenti al fine di formalizzare la pratica di riscossione dell'assegno unico a favore della predetta. 5) I ricorrenti concordemente pattuiscono che su tutte le utenze domestiche (acqua – luce – gas - spese condominiali e rifiuti) relative alla casa coniugale sita in Rovigo, Corso Del Popolo n. 70 int. 15, ove abiterà la signora con il figlio minore, il signor concorrerà al 50% nel pagamento Parte_1 Parte_2 delle stesse. Al proposito, la predetta esibirà al signor il documento giustificativo Parte_2 attinente la spesa, quindi, quest'ultimo entro e non oltre 15 giorni da tale esibizione provvederà a versare alla signora l'importo corrispondente al 50% della medesima spesa. 6) Parte_1
Vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: 1 a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche,
2 debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi
(sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola nido/infanzia, elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alle gite scolastiche senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per vestiario;
spese baby sitter. - 2 c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ecc..) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità
e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego motivato di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. 7)
I ricorrenti concordemente pattuiscono che la rata di mutuo cointestato, contratto con MPS in data
28.03.2023, a mezzo Notaio di circa euro 550,00 Persona_2
(cinquecentocinquanta/00) verrà pagata metà per ciascuno (euro 225,00 a testa)
(duecentoventicinque/00), tuttavia, nell'ipotesi in cui la suddetta rata, a causa del tasso variabile applicato al mutuo medesimo, dovesse nel tempo subire degli aumenti rispetto all'attuale importo, il signor si impegna, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, a pagare Parte_2 esclusivamente di tasca propria la somma eccedente quella attualmente fissata quale rata mensile.
3 8) Spese legali del presente procedimento da suddividere 60% a carico del signor Parte_2
e restante 40% a carico della signora “ Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 04/06/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale allegando di aver intrapreso
[...] Parte_2 una relazione sentimentale, dalla quale è nato in data [...] . Persona_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile netto di euro 700,00 circa, mentre Parte_1 di euro 2000,00 circa. Parte_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 12.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione delle parti e disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Il giudice relatore, con ordinanza del 19.6.2025, ha rinviato l'udienza già fissata all'8.7.2025 e concesso termine sino al 7.7.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
All'udienza indicata il giudice ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1898/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
LA PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Federica Abiuso
5