Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1892, n. 710
Articolo 1Articolo 3
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3 gennaio 1893
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9 maggio 2025
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025