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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9487 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8763/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORI Parte_1 C.F._1 SIMONA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SALVATORI SIMONA ATTORE contro
(C.F. , contumace;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di casa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 19.02.2025, ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile da lui CP_1 illegittimamente occupato, con condanna alla restituzione dei canoni di locazione da lei corrisposti per il periodo in cui non aveva disponibilità dell'appartamento, per un importo complessivo di € 2.760 (Euro duemilasettecentosessanta,00), alla data di deposito del ricorso, nonché di quelli eventualmente versati nel corso del giudizio.
1.1. A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha, in sintesi, allegato e dedotto che:
- aveva intrattenuto, dall'anno 2016 sino al 7 settembre 2024, una relazione sentimentale e di convivenza con nell'immobile sito in Roma alla via Gallodoro n. 18 interno 11; CP_1
- tale immobile era oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo, tutt'ora in essere, che la ricorrente aveva stipulato come unica intestataria;
- nel corso del tempo, l'odierno resistente aveva cominciato a manifestare la propria ossessiva gelosia con atteggiamenti minacciosi ed aggressivi nei riguardi della convivente, tanto che in data 7 settembre 2024 tentava di strangolarla, costringendola ad abbandonare l'immobile;
- la ricorrente, in data 07.09.2024, presentava denuncia querela nei confronti del e, si trasferiva CP_1 nell'appartamento della madre, sita in Roma, via Malfa n. 19, non potendo fare ritorno nella propria abitazione rimasta nella disponibilità dell'odierno resistente;
pagina 1 di 3 - per evitare di incorrere in inadempimento, la si vedeva costretta a saldare il canone mensile di Pt_1 locazione, pari ad € 552,00 mensili, per tutto il periodo in cui il , continuando ad occupare CP_1 l'immobile, le impediva di farvi rientro;
- sussistendo un grave pregiudizio per la propria integrità fisica e morale, nonché per scongiurare il pericolo che il ponesse ulteriori condotte violente, con ricorso ex artt. 473 bis 40 e segg c.p., la CP_1 adiva l'A. G. per ottenere un ordine di protezione in suo favore, che le veniva concesso in data Pt_1
2.12.24 per la durata di mesi 12, successivamente ridotto a mesi 6 in data 23.12.2024, “in ragione dell'impegno segnalato da nella sua comparsa di costituzione di rilasciare l'immobile CP_1 sito in via Gallodoro n. 18 entro la fine di gennaio 2025”, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite;
- in data 08.01.2025, la inviava all'odierno resistente lettera di intimazione e messa in mora per Pt_1 il rilascio dell'immobile e relativo pagamento dei canoni, senza tuttavia ottenere risposta;
2. Il , regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_1
3. All'udienza dell'11.6.2025, parte ricorrente compariva personalmente e dichiarava che il CP_1 aveva rilasciato l'immobile il 21.3.2025 allorché era stato ristretto in carcere, e che, dal mese di maggio circa, si trovava ristretto ai domiciliari in Piemonte, presso la sua famiglia.
3.1. Il resistente non compariva e veniva dichiarato contumace.
3.2. Invitata a precisare le conclusioni, la ricorrente rinunciava alla domanda di rilascio e chiedeva la restituzione dei canoni di locazione corrisposti per un importo di euro 3.312,00 fino al marzo compreso, oltre al risarcimento del danno morale patito e la causa veniva decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La lamenta nel presente giudizio di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali in Pt_1 conseguenza del comportamento dell'ex compagno, con la stessa convivente, che, aggredendola fisicamente, la costringeva ad abbandonare l'appartamento a lei concesso in locazione, occupandolo sine titulo.
2.1. La domanda di risarcimento del danno va parzialmente accolta, poiché fondata nei termini che seguono.
2.2. L'art. 2043 c.c. stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quindi, ha l'onere di dimostrare: a) il fatto illecito;
b) il c.d. danno evento, vale a dire la lesione della situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento; c) il nesso causale tra il fatto illecito e il danno lamentato;
d) il c.d. danno conseguenza, vale a dire il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto.
2.3. Nel caso di specie, la ha provato di essere detentrice qualificata dell'appartamento sito in Pt_1 via Gallodoro n. 18, int. 11, in quanto titolare del contratto di locazione dell'immobile ad uso abitativo (All. 1 – ricorso), e di non aver potuto godere dell'appartamento locato a causa del comportamento ingiusto dell'odierno resistente a far data dal 07.09.2024, giorno nel quale, a seguito di un'aggressione subìta dall'uomo si allontanava da casa, lo denunciava e si trasferiva dalla madre, e ciò fino al 21.3.2025, allorché il liberava l'appartamento, poiché ristretto in carcere. CP_1
Sulla base degli atti allegati (All. 2, 3, 5-8 - ricorso) risulta provato che l'odierno resistente ha occupato l'immobile locato alla per il periodo che va dal 07.09.2024 al 21.3.2025 sine titulo, avendo Pt_1 costretto la resistente ad allontanarsi dall'abitazione e a non farvi più rientro, a causa delle violenze fisiche e psicologiche da lui agite nei confronti dell'ex compagna convivente. pagina 2 di 3 Come già su richiamato, invero, la circostanza risulta implicitamente confermata dallo stesso , CP_1 allorché, costituendosi nel separato giudizio incardinato dall'odierna ricorrente per ottenere un ordine di protezione in suo favore, si impegnava al rilascio dell'immobile entro il mese di gennaio 2025, così ottenendo una riduzione della durata dell'ordine di protezione pronunciato in data 3.12.2024 nei suoi confronti (All. 7 – ricorso).
2.4. La ricorrente ha, pertanto, diritto al risarcimento del danno, secondo la quantificazione che segue.
2.5. In particolare, la domanda va certamente accolta con riferimento ai danni patrimoniali.
La ha, infatti, dimostrato di aver saldato i canoni mensili di locazione dell'immobile dal Pt_1 07.09.2024 al 21.3.2025, per un totale di 6 mensilità, per una somma pari ad euro 3.312,00 (All. 4 – ricorso introduttivo), pur avendo temporaneamente perso, in tale periodo, la disponibilità dell'appartamento, rimasto in godimento all'odierno resistente.
2.6. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali lamentati dalla ricorrente, in quanto soltanto allegati e non provati.
Il nostro ordinamento è fermo nel ritenere l'inammissibilità del danno in re ipsa anche con riferimento ai danni non patrimoniali. Ed invero, anche secondo le più recenti pronunce, questi devono essere dapprima allegati in maniera circostanziata con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita, e, poi, anche provati, quantomeno mediante presunzioni (in tal senso Cass. ord. n. 2203/2024) e nella specie la parte attrice non ha assolto all'onere di allegaizone e di prova sulla medesima incombente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto contro dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla competenza relativa ai giudizi di cognizione davanti al tribunale, scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerato che nel giudizio è stata omessa la fase istruttoria, avuto riguardo ai parametri minimi, valutata la non complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Francavilla, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto al risarcimento del danno da parte ricorrente limitatamente ai danni patrimoniali e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro CP_1 3.312,00, in favore di Parte_1
2. Rigetta la domanda formulata da parte ricorrente relativamente al risarcimento dei danni non patrimoniali;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite di CP_1 Parte_1 liquidate in euro 125,00 per spese vive ed euro 1700,00 per compensi porfessionali, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Roma , 24 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Daniela Francavilla
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dottor Lorenzo Del Castello, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8763/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORI Parte_1 C.F._1 SIMONA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SALVATORI SIMONA ATTORE contro
(C.F. , contumace;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di casa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c., depositato in data 19.02.2025, ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile da lui CP_1 illegittimamente occupato, con condanna alla restituzione dei canoni di locazione da lei corrisposti per il periodo in cui non aveva disponibilità dell'appartamento, per un importo complessivo di € 2.760 (Euro duemilasettecentosessanta,00), alla data di deposito del ricorso, nonché di quelli eventualmente versati nel corso del giudizio.
1.1. A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha, in sintesi, allegato e dedotto che:
- aveva intrattenuto, dall'anno 2016 sino al 7 settembre 2024, una relazione sentimentale e di convivenza con nell'immobile sito in Roma alla via Gallodoro n. 18 interno 11; CP_1
- tale immobile era oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo, tutt'ora in essere, che la ricorrente aveva stipulato come unica intestataria;
- nel corso del tempo, l'odierno resistente aveva cominciato a manifestare la propria ossessiva gelosia con atteggiamenti minacciosi ed aggressivi nei riguardi della convivente, tanto che in data 7 settembre 2024 tentava di strangolarla, costringendola ad abbandonare l'immobile;
- la ricorrente, in data 07.09.2024, presentava denuncia querela nei confronti del e, si trasferiva CP_1 nell'appartamento della madre, sita in Roma, via Malfa n. 19, non potendo fare ritorno nella propria abitazione rimasta nella disponibilità dell'odierno resistente;
pagina 1 di 3 - per evitare di incorrere in inadempimento, la si vedeva costretta a saldare il canone mensile di Pt_1 locazione, pari ad € 552,00 mensili, per tutto il periodo in cui il , continuando ad occupare CP_1 l'immobile, le impediva di farvi rientro;
- sussistendo un grave pregiudizio per la propria integrità fisica e morale, nonché per scongiurare il pericolo che il ponesse ulteriori condotte violente, con ricorso ex artt. 473 bis 40 e segg c.p., la CP_1 adiva l'A. G. per ottenere un ordine di protezione in suo favore, che le veniva concesso in data Pt_1
2.12.24 per la durata di mesi 12, successivamente ridotto a mesi 6 in data 23.12.2024, “in ragione dell'impegno segnalato da nella sua comparsa di costituzione di rilasciare l'immobile CP_1 sito in via Gallodoro n. 18 entro la fine di gennaio 2025”, con condanna del resistente al pagamento delle spese di lite;
- in data 08.01.2025, la inviava all'odierno resistente lettera di intimazione e messa in mora per Pt_1 il rilascio dell'immobile e relativo pagamento dei canoni, senza tuttavia ottenere risposta;
2. Il , regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_1
3. All'udienza dell'11.6.2025, parte ricorrente compariva personalmente e dichiarava che il CP_1 aveva rilasciato l'immobile il 21.3.2025 allorché era stato ristretto in carcere, e che, dal mese di maggio circa, si trovava ristretto ai domiciliari in Piemonte, presso la sua famiglia.
3.1. Il resistente non compariva e veniva dichiarato contumace.
3.2. Invitata a precisare le conclusioni, la ricorrente rinunciava alla domanda di rilascio e chiedeva la restituzione dei canoni di locazione corrisposti per un importo di euro 3.312,00 fino al marzo compreso, oltre al risarcimento del danno morale patito e la causa veniva decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La lamenta nel presente giudizio di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali in Pt_1 conseguenza del comportamento dell'ex compagno, con la stessa convivente, che, aggredendola fisicamente, la costringeva ad abbandonare l'appartamento a lei concesso in locazione, occupandolo sine titulo.
2.1. La domanda di risarcimento del danno va parzialmente accolta, poiché fondata nei termini che seguono.
2.2. L'art. 2043 c.c. stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quindi, ha l'onere di dimostrare: a) il fatto illecito;
b) il c.d. danno evento, vale a dire la lesione della situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento; c) il nesso causale tra il fatto illecito e il danno lamentato;
d) il c.d. danno conseguenza, vale a dire il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subìto.
2.3. Nel caso di specie, la ha provato di essere detentrice qualificata dell'appartamento sito in Pt_1 via Gallodoro n. 18, int. 11, in quanto titolare del contratto di locazione dell'immobile ad uso abitativo (All. 1 – ricorso), e di non aver potuto godere dell'appartamento locato a causa del comportamento ingiusto dell'odierno resistente a far data dal 07.09.2024, giorno nel quale, a seguito di un'aggressione subìta dall'uomo si allontanava da casa, lo denunciava e si trasferiva dalla madre, e ciò fino al 21.3.2025, allorché il liberava l'appartamento, poiché ristretto in carcere. CP_1
Sulla base degli atti allegati (All. 2, 3, 5-8 - ricorso) risulta provato che l'odierno resistente ha occupato l'immobile locato alla per il periodo che va dal 07.09.2024 al 21.3.2025 sine titulo, avendo Pt_1 costretto la resistente ad allontanarsi dall'abitazione e a non farvi più rientro, a causa delle violenze fisiche e psicologiche da lui agite nei confronti dell'ex compagna convivente. pagina 2 di 3 Come già su richiamato, invero, la circostanza risulta implicitamente confermata dallo stesso , CP_1 allorché, costituendosi nel separato giudizio incardinato dall'odierna ricorrente per ottenere un ordine di protezione in suo favore, si impegnava al rilascio dell'immobile entro il mese di gennaio 2025, così ottenendo una riduzione della durata dell'ordine di protezione pronunciato in data 3.12.2024 nei suoi confronti (All. 7 – ricorso).
2.4. La ricorrente ha, pertanto, diritto al risarcimento del danno, secondo la quantificazione che segue.
2.5. In particolare, la domanda va certamente accolta con riferimento ai danni patrimoniali.
La ha, infatti, dimostrato di aver saldato i canoni mensili di locazione dell'immobile dal Pt_1 07.09.2024 al 21.3.2025, per un totale di 6 mensilità, per una somma pari ad euro 3.312,00 (All. 4 – ricorso introduttivo), pur avendo temporaneamente perso, in tale periodo, la disponibilità dell'appartamento, rimasto in godimento all'odierno resistente.
2.6. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali lamentati dalla ricorrente, in quanto soltanto allegati e non provati.
Il nostro ordinamento è fermo nel ritenere l'inammissibilità del danno in re ipsa anche con riferimento ai danni non patrimoniali. Ed invero, anche secondo le più recenti pronunce, questi devono essere dapprima allegati in maniera circostanziata con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita, e, poi, anche provati, quantomeno mediante presunzioni (in tal senso Cass. ord. n. 2203/2024) e nella specie la parte attrice non ha assolto all'onere di allegaizone e di prova sulla medesima incombente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto contro dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla competenza relativa ai giudizi di cognizione davanti al tribunale, scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerato che nel giudizio è stata omessa la fase istruttoria, avuto riguardo ai parametri minimi, valutata la non complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Francavilla, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto al risarcimento del danno da parte ricorrente limitatamente ai danni patrimoniali e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro CP_1 3.312,00, in favore di Parte_1
2. Rigetta la domanda formulata da parte ricorrente relativamente al risarcimento dei danni non patrimoniali;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite di CP_1 Parte_1 liquidate in euro 125,00 per spese vive ed euro 1700,00 per compensi porfessionali, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Roma , 24 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Daniela Francavilla
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dottor Lorenzo Del Castello, magistrato ordinario in tirocinio.
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