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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 544/2021 (cui è riunita R.G. 604/2021)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20/07/2021 per R.G. 544/2021 notificato 04/08/2021 e in data 29/07/2021 per R.G. 604/2021 Da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Candiotto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, Via Tiepolo 64, Parte appellante nella causa n. 544/2021 Parte appellata nella causa n. 604/2021 Contro
Controparte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Enrica De Salvo con domicilio eletto presso Email_1 Parte appellata nella causa n. 544/2021 Parte appellante nella causa n. 604/2021
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 59/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 11.02.2021 e pubblicata in pari data, non notificata.
In punto: Benefici pensionistici.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante R.G. 544/2021: che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, Voglia: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio previsto dall'art.2 comma 1, della legge 206/2014; 2) per l'effetto condannare Controparte_1
- a provvedere all'incremento della retribuzione pens
[...] legge 206/2004; 3) condannare a corrispondere al Controparte_1
1 ricorrente gli arretrati maturati per tutte le causali di cui al ricorso introduttivo di primo grado a fare data dal 01.3.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi. Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio Per parte appellata R.G. 544/2021: a) In via preliminare di rito: disporsi la riunione del presente procedimento a quello pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima sentenza rubricato sub R.G. 604/2021; b) Nel merito: Respingersi l'appello proposto dall'avv. . c) Onorari rifusi Parte_1 con accessori di legge e rimborso forfettario 15%. Per parte appellante R.G. 604/2021: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: 1) Rigettare il ricorso proposto dall'avv.
[...] dichiarando l'insussistenza del diritto dello stesso a percepire l'indennità di cui all'art. 3, comma Pt_1
legge n. 206/2004 e l'adeguamento automatico di cui all'art. 7 della legge n. 206/2004 anche a seguito delle modifiche di cui all'art. 3 c. 4 quater del d.l. 50/2017, confermando per il resto la sentenza impugnata;
2) Spese ed onorari rifusi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15% per entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata R.G. 604/2021: - in via preliminare: disporsi la riunione del presente procedimento rubricato R.G. 604/2021 a quello precedentemente instaurato portante R.G. 544/2021; - nel merito: rigettarsi l'avverso gravame e per l'effetto: 1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ai benefici previsti dagli artt. 3 comma 1-bis e 7 della legge 206/2014, nonché dall'art. 3 comma 4-quater del d.l. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96; 2) condannarsi a: - Controparte_1 corrispondere al ricorrente la speciale indennità re il trattamento pensionistico del ricorrente per il periodo dal 01.3.2010 al 31.12.2017 secondo i criteri vigenti alla data di presentazione della domanda di pensionamento, e a far data dal 01.01.2018 secondo il criterio introdotto dal d.l. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017; - corrispondere al ricorrente gli arretrati maturati per le causali di cui al ricorso introduttivo a fare data dal 01.3.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
*
MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova dichiarava il diritto di
, avvocato in pensione e figlio di – Parte_2 Persona_1 vittima del terrorismo – a percepire l'indennità di cui all'art. 3, co. 1 bis, Legge n. 206/2004 (vittime del terrorismo) e l'adeguamento automatico di cui all'art. 3, co. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la Legge n. 96/2017. Compensava inoltre tra le parti le spese di lite.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure, a seguito di domanda del diretta a conseguire una molteplicità di benefici di cui agli artt. 2, Pt_1
3 e 7 della Legga 206/2004, innanzitutto accertava come la convenuta CP_1 avesse, seppur tardivamente, riconosciuto in favore del la Pt_1 richiesta esenzione irpef (art. 3, co. 2, Legge 206/2004) e la contribuzione figurativa di dieci anni (art. 3, co. 1, Legge 206/2004).
2 Inoltre, sul presupposto [che in codesta sede nessuna delle parti contesta] che la decisione della controversia dipendesse <dalla scelta se attribuire i benefici sopra indicati ai soli titolari di trattamenti previdenziali goduti in quanto superstiti delle vittime del terrorismo, ovvero anche a coloro che, rientrando nelle categorie di congiunti previste dalla legge, sono titolari di pensioni dirette>>, escludeva il diritto del con riferimento al beneficio di cui all'art. 2, co. 1, Legge Pt_1
604/2004 (incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%) mentre lo riconosceva con riferimento ai suddetti benefici di cui all'art. 3, co. 1 bis, legge n. 206/2004 (erogazione di indennità, equipollente al tfr, pari al 6,91% di un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi 5 anni di contribuzione) e all'art. 3, co. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la legge n. 96/2017 (adeguamento annuale della pensione in misura pari al trattamento in godimenti dei lavoratori).
Ciò sulla base della seguente sintetica motivazione: <Al fine della decisione sembra decisivo tenere conto della lettera della legge. Infatti, l'art. 3 l. 206/04 al primo comma espressamente include i titolari di trattamenti diretti. Al comma 1° rinvia poi espressamente il comma 2° della stessa disposizione, per quanto riguarda l'esenzione dall'Irpef. Queste due provvidenze sono state riconosciute dalla . Altrettanto dovuta CP_1 deve ritenersi anche l'indennità prevista dal comma 1 bis che - genericamente riferendosi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti e avendo ad oggetto, tra l'altro, una provvidenza che non è calcolata sulla pensione -, sembra doversi riferire alla medesima platea indicata dal primo comma. Lo stesso deve dirsi anche per l'adeguamento della pensione, oggi previsto dall'art. 3, c. 4 quater del d.l. 50/17, conv. con la l. 96/17, che ha espressamente previsto i trattamenti diretti delle vittime di atti di terrorismo e dei superstiti. Viceversa, una simile previsione non è contenuta nell'art. 2, c. 1°, l. 206/04, che si riferisce alle vedove e agli orfani, senza nulla aggiungere e quindi sembra considerare i soli trattamenti pensionistici riconosciuti in tale qualità>>.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello, in primis, Pt_2
con ricorso depositato in data 20/07/2021 e notificato in data
[...]
04/08/2021, e in secundis, la Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, )
[...] CP_1 con ricorso depositato in data 29/07/2021.
3. Con tre motivi di appello, chiedeva la riforma Parte_2 parziale della pronuncia di primo grado ritenendo la stessa illogica ed errata.
3 3.1 Con il primo motivo evidenziava la violazione di legge, motivazione insufficiente, illogicità e perplessità, nonché la violazione dei canoni interpretati della legge da parte de giudice di prime cure.
Sottolineava come il Tribunale di Padova avesse accertato il diritto ai benefici pensionistici richiesti ad eccezione dell'incremento del 7,5% della retribuzione ai sensi dell'art. 2, co. 1, legge 206/2004. Evidenziava, inoltre, che la ratio della disposizione richiamata fosse da ravvisare nella volontà dello Stato di riconoscere anche ai familiari delle vittime di terrorismo il godimento di alcuni benefici e non di escludere taluni familiari superstiti, se non nei casi previsti dalla legge. Riteneva, pertanto, errata l'interpretazione della norma da parte del Tribunale nella parte in cui statuiva in sentenza “sembra” decisivo tenere conto della lettera della legge, ed ancora: “sembra” considerare i soli trattamenti pensionistici riconosciuti in tale qualità.
In ordine all'interpretazione della legge e al significato fatto palese proprio delle parole riteneva che il criterio interpretativo adottato dal giudice di primo grado non potesse escludere il riconoscimento del beneficio richiesto poiché il legislatore non aveva per nulla circoscritto l'ambito di applicazione ai soli trattamenti di reversibilità e/o indiretti.
Richiamava, l'art. 12 delle preleggi osservando come il giudice di primo grado avesse inteso privilegiare il criterio interpretativo letterale incorrendo tuttavia in una errata applicazione dello stesso ponendosi in contrato con lo spirito stesso della legge;
richiamava, altresì, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e la circolare in recepimento delle CP_2 modifiche intervenute con d.l. 159/2007 ed evidenziava come tale indirizzo interpretativo dal giudice di primo grado prescelto finisse per determinare disparità di trattamento all'interno della medesima categoria dei superstiti a seconda che gli stessi avessero ricevuto un trattamento pensionistico dall' piuttosto che dalla Forense. CP_2 CP_1
3.2 Con il secondo motivo di appello contestava la sentenza de qua nella parte in cui il giudice di primo grado ometteva di pronunciarsi in ordine alla condanna di al pagamento degli arretrati maturati, stante CP_1
l'accertamento nonché il riconoscimento delle spettanze di una parte dei benefici richiesti.
4 3.3 Con il terzo motivo di appello contestava l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti evidenziando come la fosse CP_1 risultata soccombente rispetto alla maggior parte delle richieste formulate.
4. Si costituiva evidenziando di aver proposto appello CP_1 avverso la stessa sentenza impugnata dall'appellante quindi Pt_1 chiedendo, preliminarmente, la riunione dei relativi procedimenti.
4.1 Quanto al primo motivo di appello riteneva corretta la sentenza del giudice di primo grado poiché la normativa si riferiva alle vittime del terrorismo rimaste invalide e a quelli spettanti in caso di decesso alle vedove e agli orfani in tale qualità. Sottolineava come l'impostazione di parte appellante cercava di confondere il titolo del diritto a pensione dei familiari superstiti sostenendo che il legislatore intendeva riferirsi a qualsiasi trattamento pensionistico erogato.
A comprova della correttezza dell'interpretazione sostenuta dalla
[...]
e accolta dal giudice di primo grado, riteneva che la Direttiva del CP_1
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 non poteva attribuire alcuna rilevanza nel caso in esame in quanto il beneficio dell'art. 2 della legge n. 366/1970, a cui l'art. 2 allora rinviava, “deve essere inteso come applicabile non solo a tutte le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari, sui trattamenti pensionistici acquisti dai propri dante causa”.
Evidenziava come la legge, e in particolare all'art. 2 della disposizione richiamata, limitava, sulla base di un'interpretazione letterale conforme alla volontà del legislatore, l'applicabilità del beneficio alle pensioni indirette dei superstiti delle vittime del terrorismo.
4.2 Quanto al secondo motivo, inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice, sosteneva che nulla spettasse al ricorrente per i titoli indicati nel ricorso introduttivo con conseguente Pt_1 rigetto della domanda di condanna formulata.
4.3 Quanto al terzo motivo, infine, osservava che stante l'accoglimento solo parziale delle domande e quindi la reciproca soccombenza delle parti, il giudice non aveva affatto violato gli artt. 91 e 92 c.p.c.
5. Nel ricorso in appello, depositato in data 29/07/2021 prima della memoria di costituzione nell'altro giudizio connesso, impugnava CP_1 la sentenza de qua con due motivi di appello.
5 5.1 Con il primo motivo contestava la sentenza nella parte in cui riconosceva l'indennità prevista dall'art. 3, co. 1 della legge 206/2004 poiché tale disposizione “sembra” riferire alla medesima platea indicata dal primo comma della medesima legge. Evidenziava come il giudice di primo grado avesse ritenuto, erroneamente, tra i destinatari del beneficio, il Pt_1
Osservava come l'indennità in esame fosse riservata esclusivamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, vittime di atti di terrorismo, senza alcun riferimento alle vedove e agli orfani;
stante la natura eccezionale di tale indennità riteneva che la disposizione vigente in materia non potesse applicarsi in via analogica alle vedove e agli orfani.
5.2 Con il secondo motivo riteneva errata la sentenza nella parte in cui riconosceva al ricorrente il beneficio dell'adeguamento pensionistico ai sensi dell'art. 3, co. 4 quater, d.l. 50/2017. Evidenziava come l'adeguamento si riferiva alle pensioni delle vittime di atti di terrorismo e alle pensioni spettanti ai loro superstiti qualora dall'atto terroristico fosse derivata la morte, senza fare alcuna menzione delle pensioni dirette che i superstiti, vedove e orfani, si trovano a godere in relazione all'attività lavorativa svolta.
Osservava come alla luce della modifica normativa i destinatari di tale beneficio non cambiava, atteso che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, l'adeguamento della misura del trattamento pensionistico riguardava esclusivamente i trattamenti “diretti” dei pensionati vittime di atti di terrorismo o, in caso di loro decesso, i trattamenti pensionistici “dei loro superstiti”, rimanendo esclusi i trattamenti diretti dei familiari delle vittime del terrorismo calcolati sulla base della contribuzione versata secondo le norme applicabili alla generalità degli assicurati alle corrispondenti gestioni previdenziali.
6. Si costituiva nel giudizio riunito il rappresentando di avere Pt_1 anch'egli proposto appello avanti questa Corte avverso la medesima sentenza impugnata e chiedeva la riunione dei due procedimenti.
6.1 Quanto al primo motivo di appello il riteneva che il giudice de Pt_1 quo avesse correttamente dedotto che la provvidenza prevista al successivo comma 1-bis della medesima disposizione doveva necessariamente riferirsi alla stessa platea di soggetti, e dunque anche al ricorrente. Nella sentenza gravata è stato altrettanto correttamente sottolineato come l'indennità in questione avesse ad oggetto una provvidenza che non era calcolata sulla pensione,
6 riferendosi la norma genericamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti senza distinzione alcuna tra vittime di atti di terrorismo e loro familiari. Riteneva non condivisibile l'argomentazione svolta dalla
[...]
ritenendola tra l'altro finanche contraria alla ratio sottesa alla legge CP_1 speciale n. 206/2004 in favore delle vittime di atti di terrorismo e dei loro familiari.
6.2 Quanto al secondo motivo di appello evidenziava come il giudice di primo grado avesse valorizzato l'interpretazione coerente e sistematica della legge n. 206/2004 sottolineando come la modifica intervenuta nel 2017 avesse a propria volta confermato l'adeguamento per i trattamenti diretti anche dei familiari, con rinvio esplicito alle categorie di beneficiari indicato all'art. 3 della legge n. 206/2004. Richiamava le medesime considerazione svolte precedentemente ribandendo che la disposizione individuava, quali beneficiari, i pensionati vittime di atti di terrorismo e i loro familiari, senza distinzione alcuna tra titolari di pensioni dirette e titolari di pensioni indirette.
7. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 03.08.2021, 17.01.2023 e 01.02.2024 per R.G. 544/2021 nonché decreti datati 05.08.2021, 17.01.2023 e 01.02.2024 per R.G. 604/2021). I due procedimenti, riuniti all'udienza del 03/04/2024, sono stati definitivamente trattati e decisi alla relativa udienza dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
8. Ai fini della verifica della fondatezza dell'appello giova anzitutto porre l'attenzione sulla cornice normativa di riferimento riguardante la fattispecie in esame.
In particolare, si osserva che con legge n. 206/2004 rubricata “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” il legislatore è intervenuto al fine di provvedere ad una riorganizzazione normativa della materia con ampliamento anche delle misure ristoratrici.
8.1 La controversia in esame riguarda, nel merito, la sussistenza del diritto del a conseguire i seguenti tre benefici, due dei quali riconosciuti dal Pt_1 giudice di primo grado. In particolare:
7 a) beneficio di cui all'art. 3, c. 1 bis, legge n. 206/20041 consistente nell'erogazione di una indennità, equipollente al tfr, pari al 6,91% di un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi 5 anni di contribuzione;
b) beneficio di cui all'art. 3, c. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la legge n. 96/20172 consistente nell'adeguamento annuale della pensione in misura pari al trattamento in godimenti dei lavoratori;
Entrambi i suddetti benefici sono stati riconosciuti al dal Pt_1
Tribunale di Padova ed in relazione ad essi ha proposto CP_1 domanda in appello.
c) beneficio di cui all'art. 2, co. 13, Legge 206/2004 consistente nell'incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%, non riconosciuto dal Tribunale di Padova ed in relazione al quale vi è domanda in appello del
Pt_1
9. Il primo motivo di appello del è infondato e, pertanto, da Pt_1 rigettare.
Si richiama sul punto l'interpretazione letterale della norma che è la metodologia di interpretazione della Legge da prediligere alla luce della previsione dell'art. 12 delle preleggi che così recita: <Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato>>; ciò tenuto conto anche del fatto che, come ammette lo stesso la Legge 604/2004 se, da un lato, Pt_1
8 mira ad attribuire vantaggi alla vittima diretta di terrorismo ed ai suoi famigliari, dall'altro lato, non sempre equipara le due figure (vittima diretta e famigliari); sicchè non è possibile ricavare una univoca intenzione legislativa volta ad equiparare il più possibile la vittima diretta dell'atto di terrorismo con i suoi famigliari essendo tale equiparazione, al più, affermabile ove i famigliari siano vedova e orfano della vittima di terrorismo ed essendolo divenuti (vedova/o ed orfano) proprio a seguito dell'atto di terrorismo. In virtù della lettera della Legge (vedi nota 1), il beneficio può essere riconosciuto a chi sia stato vittima di un atto di terrorismo, alle vedove delle vittime di terrorismo ed agli orfani. Nel caso di specie, il non è vittima di terrorismo, Pt_1 essendolo stato il padre;
non è vedova, nè tanto meno orfano. Infatti, si ritiene sia orfano – la parola viene utilizzata normalmente in questo senso – il minore che sia rimasto privo di un genitore;
non essendo pertanto orfano la persona che perde i genitori in maggiore età. Il allorquando è rimasto Pt_1 privo del padre aveva 29 anni.
In ogni caso la norma, nel riferirsi a vedova ed orfani fa in modo evidente rimando a soggetti che sono rimasti rispettivamente privi di coniuge e genitore in conseguenza dell'atto (mortale) di terrorismo.
Dunque, al non spetta il beneficio come affermato dalla sentenza Pt_1 di primo grado.
Né appare dirimente il fatto che la circolare (doc. 9 e 10) citata dal CP_2 riconoscere il beneficio;
peraltro, tale circolare, nella Parte_3 porzione alla quale il fa rimando, non fa specifico riferimento al Pt_1 beneficio qui in discussione, bensì fa ragionamento generale che è evidentemente in contrasto con il fatto che senza ombra di dubbio non tutti i benefici contemplati dalla Legge 604/2004 sono da questa riconosciuti anche in favore dei famigliari.
10. Parimenti infondato il primo motivo di appello di , CP_1 afferente all'erogazione di una indennità, equipollente al tfr, pari al 6,91% di un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi 5 anni di contribuzione, di cui all'art. 3, co.
1-bis Legge 206/2004 (vedi nota 2).
Questo Collegio condivide la ricostruzione del Tribunale di Padova che evidenzia come tutto l'art. 3, inizialmente costituito da due soli commi (il 1° ed il 2°) espressamente faccia riferimento ai titolari di trattamenti diretti e non solo a trattamenti indiretti o di reversibilità. Il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 9 3 della Legge 206/20044 sono chiarissimi mentre il comma 1-bis non contiene alcuna specificazione limitandosi a richiamare in modo del tutto generico i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti; Ne consegue che, in tal modo, si riconnette alla platea dei beneficiari indicati negli originari due commi dell'art. 3, dovendosi in ogni caso rilevare come abbia, propria CP_1 sponte, in effetti riconosciuto al i benefici di cui all'art. 3, commi Pt_1
1 e 2.
11. Infondato è, infine, anche il secondo motivo di appello di
[...]
. CP_1
Il motivo in esame concerne il beneficio di cui all'art 3, c. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la legge n. 96/2017 (vedi nota 3) che sostituisce il beneficio di cui all'art 7 Legge 206/2004, consistente nell'adeguamento annuale della pensione in misura pari al trattamento in godimenti dei lavoratori.
La norma che attribuisce il beneficio richiama la platea di beneficiario di cui al sopra commentato art. 3, commi 1; la norma fa quindi riferimento, come sopra detto, ai titolari di pensione diretta.
12. Fondato, invece, è il secondo motivo di gravame di Pt_1 inerente alla omessa pronuncia di condanna al pagamento degli arretrati.
A tale motivo si oppone sol perché ritiene fondati i CP_1 propri motivi di appello. Dal momento che i motivi di appello della CP_1 non sono fondati, ne consegue che il motivo di appello va accolto dovendosi inoltre evidenziare come non vi sia alcuna contestazione in ordine alla data di decorrenza. Ad ogni buon conto, questo Collegio ritiene di riconoscere al gli arretrati maturati con riferimento ai benefici riconosciuti dalla Pt_1 sentenza di primo grado a far data dal 01.03.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ovvero di interessi di legge secondo quanto previsto dall'art. 16, co. 6, Legge 412/1991.
10 13. Quanto, infine, al terzo motivo, inerente alle spese del presente grado, stante la complessità della materia che impone soluzione di non semplice questione interpretativa nonchè novità della questione e considerando la reciproca soccombenza, risultando, inoltre, vittorioso su tematica Pt_1 residuale, sono compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello proposto dalla
[...]
; Controparte_1
- in accoglimento del secondo motivo di appello proposto da Pt_1
ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna
[...] [...]
a Controparte_1 corrispondere a gli arretrati maturati con riferimento ai Parte_1 benefici riconosciuti dalla sentenza di primo grado a far data dall'1.3.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ovvero di interessi di legge secondo quanto previsto dall'art. 16, co. 6, Legge 412/1991;
- integralmente compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
[...]
di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 aprile 2025.
Il Presidente
Paolo Talamo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione>>. 2 <ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo>>. 3 <Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento>>. 4
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, […], anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. […].
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 20/07/2021 per R.G. 544/2021 notificato 04/08/2021 e in data 29/07/2021 per R.G. 604/2021 Da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Candiotto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova, Via Tiepolo 64, Parte appellante nella causa n. 544/2021 Parte appellata nella causa n. 604/2021 Contro
Controparte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Enrica De Salvo con domicilio eletto presso Email_1 Parte appellata nella causa n. 544/2021 Parte appellante nella causa n. 604/2021
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 59/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 11.02.2021 e pubblicata in pari data, non notificata.
In punto: Benefici pensionistici.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante R.G. 544/2021: che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, Voglia: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio previsto dall'art.2 comma 1, della legge 206/2014; 2) per l'effetto condannare Controparte_1
- a provvedere all'incremento della retribuzione pens
[...] legge 206/2004; 3) condannare a corrispondere al Controparte_1
1 ricorrente gli arretrati maturati per tutte le causali di cui al ricorso introduttivo di primo grado a fare data dal 01.3.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi. Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio Per parte appellata R.G. 544/2021: a) In via preliminare di rito: disporsi la riunione del presente procedimento a quello pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la medesima sentenza rubricato sub R.G. 604/2021; b) Nel merito: Respingersi l'appello proposto dall'avv. . c) Onorari rifusi Parte_1 con accessori di legge e rimborso forfettario 15%. Per parte appellante R.G. 604/2021: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: 1) Rigettare il ricorso proposto dall'avv.
[...] dichiarando l'insussistenza del diritto dello stesso a percepire l'indennità di cui all'art. 3, comma Pt_1
legge n. 206/2004 e l'adeguamento automatico di cui all'art. 7 della legge n. 206/2004 anche a seguito delle modifiche di cui all'art. 3 c. 4 quater del d.l. 50/2017, confermando per il resto la sentenza impugnata;
2) Spese ed onorari rifusi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario 15% per entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata R.G. 604/2021: - in via preliminare: disporsi la riunione del presente procedimento rubricato R.G. 604/2021 a quello precedentemente instaurato portante R.G. 544/2021; - nel merito: rigettarsi l'avverso gravame e per l'effetto: 1) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ai benefici previsti dagli artt. 3 comma 1-bis e 7 della legge 206/2014, nonché dall'art. 3 comma 4-quater del d.l. 24.4.2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96; 2) condannarsi a: - Controparte_1 corrispondere al ricorrente la speciale indennità re il trattamento pensionistico del ricorrente per il periodo dal 01.3.2010 al 31.12.2017 secondo i criteri vigenti alla data di presentazione della domanda di pensionamento, e a far data dal 01.01.2018 secondo il criterio introdotto dal d.l. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017; - corrispondere al ricorrente gli arretrati maturati per le causali di cui al ricorso introduttivo a fare data dal 01.3.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
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MOTIVAZIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova dichiarava il diritto di
, avvocato in pensione e figlio di – Parte_2 Persona_1 vittima del terrorismo – a percepire l'indennità di cui all'art. 3, co. 1 bis, Legge n. 206/2004 (vittime del terrorismo) e l'adeguamento automatico di cui all'art. 3, co. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la Legge n. 96/2017. Compensava inoltre tra le parti le spese di lite.
1.1. In particolare, il giudice di prime cure, a seguito di domanda del diretta a conseguire una molteplicità di benefici di cui agli artt. 2, Pt_1
3 e 7 della Legga 206/2004, innanzitutto accertava come la convenuta CP_1 avesse, seppur tardivamente, riconosciuto in favore del la Pt_1 richiesta esenzione irpef (art. 3, co. 2, Legge 206/2004) e la contribuzione figurativa di dieci anni (art. 3, co. 1, Legge 206/2004).
2 Inoltre, sul presupposto [che in codesta sede nessuna delle parti contesta] che la decisione della controversia dipendesse <dalla scelta se attribuire i benefici sopra indicati ai soli titolari di trattamenti previdenziali goduti in quanto superstiti delle vittime del terrorismo, ovvero anche a coloro che, rientrando nelle categorie di congiunti previste dalla legge, sono titolari di pensioni dirette>>, escludeva il diritto del con riferimento al beneficio di cui all'art. 2, co. 1, Legge Pt_1
604/2004 (incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%) mentre lo riconosceva con riferimento ai suddetti benefici di cui all'art. 3, co. 1 bis, legge n. 206/2004 (erogazione di indennità, equipollente al tfr, pari al 6,91% di un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi 5 anni di contribuzione) e all'art. 3, co. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la legge n. 96/2017 (adeguamento annuale della pensione in misura pari al trattamento in godimenti dei lavoratori).
Ciò sulla base della seguente sintetica motivazione: <Al fine della decisione sembra decisivo tenere conto della lettera della legge. Infatti, l'art. 3 l. 206/04 al primo comma espressamente include i titolari di trattamenti diretti. Al comma 1° rinvia poi espressamente il comma 2° della stessa disposizione, per quanto riguarda l'esenzione dall'Irpef. Queste due provvidenze sono state riconosciute dalla . Altrettanto dovuta CP_1 deve ritenersi anche l'indennità prevista dal comma 1 bis che - genericamente riferendosi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti e avendo ad oggetto, tra l'altro, una provvidenza che non è calcolata sulla pensione -, sembra doversi riferire alla medesima platea indicata dal primo comma. Lo stesso deve dirsi anche per l'adeguamento della pensione, oggi previsto dall'art. 3, c. 4 quater del d.l. 50/17, conv. con la l. 96/17, che ha espressamente previsto i trattamenti diretti delle vittime di atti di terrorismo e dei superstiti. Viceversa, una simile previsione non è contenuta nell'art. 2, c. 1°, l. 206/04, che si riferisce alle vedove e agli orfani, senza nulla aggiungere e quindi sembra considerare i soli trattamenti pensionistici riconosciuti in tale qualità>>.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello, in primis, Pt_2
con ricorso depositato in data 20/07/2021 e notificato in data
[...]
04/08/2021, e in secundis, la Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, )
[...] CP_1 con ricorso depositato in data 29/07/2021.
3. Con tre motivi di appello, chiedeva la riforma Parte_2 parziale della pronuncia di primo grado ritenendo la stessa illogica ed errata.
3 3.1 Con il primo motivo evidenziava la violazione di legge, motivazione insufficiente, illogicità e perplessità, nonché la violazione dei canoni interpretati della legge da parte de giudice di prime cure.
Sottolineava come il Tribunale di Padova avesse accertato il diritto ai benefici pensionistici richiesti ad eccezione dell'incremento del 7,5% della retribuzione ai sensi dell'art. 2, co. 1, legge 206/2004. Evidenziava, inoltre, che la ratio della disposizione richiamata fosse da ravvisare nella volontà dello Stato di riconoscere anche ai familiari delle vittime di terrorismo il godimento di alcuni benefici e non di escludere taluni familiari superstiti, se non nei casi previsti dalla legge. Riteneva, pertanto, errata l'interpretazione della norma da parte del Tribunale nella parte in cui statuiva in sentenza “sembra” decisivo tenere conto della lettera della legge, ed ancora: “sembra” considerare i soli trattamenti pensionistici riconosciuti in tale qualità.
In ordine all'interpretazione della legge e al significato fatto palese proprio delle parole riteneva che il criterio interpretativo adottato dal giudice di primo grado non potesse escludere il riconoscimento del beneficio richiesto poiché il legislatore non aveva per nulla circoscritto l'ambito di applicazione ai soli trattamenti di reversibilità e/o indiretti.
Richiamava, l'art. 12 delle preleggi osservando come il giudice di primo grado avesse inteso privilegiare il criterio interpretativo letterale incorrendo tuttavia in una errata applicazione dello stesso ponendosi in contrato con lo spirito stesso della legge;
richiamava, altresì, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e la circolare in recepimento delle CP_2 modifiche intervenute con d.l. 159/2007 ed evidenziava come tale indirizzo interpretativo dal giudice di primo grado prescelto finisse per determinare disparità di trattamento all'interno della medesima categoria dei superstiti a seconda che gli stessi avessero ricevuto un trattamento pensionistico dall' piuttosto che dalla Forense. CP_2 CP_1
3.2 Con il secondo motivo di appello contestava la sentenza de qua nella parte in cui il giudice di primo grado ometteva di pronunciarsi in ordine alla condanna di al pagamento degli arretrati maturati, stante CP_1
l'accertamento nonché il riconoscimento delle spettanze di una parte dei benefici richiesti.
4 3.3 Con il terzo motivo di appello contestava l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti evidenziando come la fosse CP_1 risultata soccombente rispetto alla maggior parte delle richieste formulate.
4. Si costituiva evidenziando di aver proposto appello CP_1 avverso la stessa sentenza impugnata dall'appellante quindi Pt_1 chiedendo, preliminarmente, la riunione dei relativi procedimenti.
4.1 Quanto al primo motivo di appello riteneva corretta la sentenza del giudice di primo grado poiché la normativa si riferiva alle vittime del terrorismo rimaste invalide e a quelli spettanti in caso di decesso alle vedove e agli orfani in tale qualità. Sottolineava come l'impostazione di parte appellante cercava di confondere il titolo del diritto a pensione dei familiari superstiti sostenendo che il legislatore intendeva riferirsi a qualsiasi trattamento pensionistico erogato.
A comprova della correttezza dell'interpretazione sostenuta dalla
[...]
e accolta dal giudice di primo grado, riteneva che la Direttiva del CP_1
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 non poteva attribuire alcuna rilevanza nel caso in esame in quanto il beneficio dell'art. 2 della legge n. 366/1970, a cui l'art. 2 allora rinviava, “deve essere inteso come applicabile non solo a tutte le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari, sui trattamenti pensionistici acquisti dai propri dante causa”.
Evidenziava come la legge, e in particolare all'art. 2 della disposizione richiamata, limitava, sulla base di un'interpretazione letterale conforme alla volontà del legislatore, l'applicabilità del beneficio alle pensioni indirette dei superstiti delle vittime del terrorismo.
4.2 Quanto al secondo motivo, inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice, sosteneva che nulla spettasse al ricorrente per i titoli indicati nel ricorso introduttivo con conseguente Pt_1 rigetto della domanda di condanna formulata.
4.3 Quanto al terzo motivo, infine, osservava che stante l'accoglimento solo parziale delle domande e quindi la reciproca soccombenza delle parti, il giudice non aveva affatto violato gli artt. 91 e 92 c.p.c.
5. Nel ricorso in appello, depositato in data 29/07/2021 prima della memoria di costituzione nell'altro giudizio connesso, impugnava CP_1 la sentenza de qua con due motivi di appello.
5 5.1 Con il primo motivo contestava la sentenza nella parte in cui riconosceva l'indennità prevista dall'art. 3, co. 1 della legge 206/2004 poiché tale disposizione “sembra” riferire alla medesima platea indicata dal primo comma della medesima legge. Evidenziava come il giudice di primo grado avesse ritenuto, erroneamente, tra i destinatari del beneficio, il Pt_1
Osservava come l'indennità in esame fosse riservata esclusivamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, vittime di atti di terrorismo, senza alcun riferimento alle vedove e agli orfani;
stante la natura eccezionale di tale indennità riteneva che la disposizione vigente in materia non potesse applicarsi in via analogica alle vedove e agli orfani.
5.2 Con il secondo motivo riteneva errata la sentenza nella parte in cui riconosceva al ricorrente il beneficio dell'adeguamento pensionistico ai sensi dell'art. 3, co. 4 quater, d.l. 50/2017. Evidenziava come l'adeguamento si riferiva alle pensioni delle vittime di atti di terrorismo e alle pensioni spettanti ai loro superstiti qualora dall'atto terroristico fosse derivata la morte, senza fare alcuna menzione delle pensioni dirette che i superstiti, vedove e orfani, si trovano a godere in relazione all'attività lavorativa svolta.
Osservava come alla luce della modifica normativa i destinatari di tale beneficio non cambiava, atteso che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, l'adeguamento della misura del trattamento pensionistico riguardava esclusivamente i trattamenti “diretti” dei pensionati vittime di atti di terrorismo o, in caso di loro decesso, i trattamenti pensionistici “dei loro superstiti”, rimanendo esclusi i trattamenti diretti dei familiari delle vittime del terrorismo calcolati sulla base della contribuzione versata secondo le norme applicabili alla generalità degli assicurati alle corrispondenti gestioni previdenziali.
6. Si costituiva nel giudizio riunito il rappresentando di avere Pt_1 anch'egli proposto appello avanti questa Corte avverso la medesima sentenza impugnata e chiedeva la riunione dei due procedimenti.
6.1 Quanto al primo motivo di appello il riteneva che il giudice de Pt_1 quo avesse correttamente dedotto che la provvidenza prevista al successivo comma 1-bis della medesima disposizione doveva necessariamente riferirsi alla stessa platea di soggetti, e dunque anche al ricorrente. Nella sentenza gravata è stato altrettanto correttamente sottolineato come l'indennità in questione avesse ad oggetto una provvidenza che non era calcolata sulla pensione,
6 riferendosi la norma genericamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti senza distinzione alcuna tra vittime di atti di terrorismo e loro familiari. Riteneva non condivisibile l'argomentazione svolta dalla
[...]
ritenendola tra l'altro finanche contraria alla ratio sottesa alla legge CP_1 speciale n. 206/2004 in favore delle vittime di atti di terrorismo e dei loro familiari.
6.2 Quanto al secondo motivo di appello evidenziava come il giudice di primo grado avesse valorizzato l'interpretazione coerente e sistematica della legge n. 206/2004 sottolineando come la modifica intervenuta nel 2017 avesse a propria volta confermato l'adeguamento per i trattamenti diretti anche dei familiari, con rinvio esplicito alle categorie di beneficiari indicato all'art. 3 della legge n. 206/2004. Richiamava le medesime considerazione svolte precedentemente ribandendo che la disposizione individuava, quali beneficiari, i pensionati vittime di atti di terrorismo e i loro familiari, senza distinzione alcuna tra titolari di pensioni dirette e titolari di pensioni indirette.
7. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 03.08.2021, 17.01.2023 e 01.02.2024 per R.G. 544/2021 nonché decreti datati 05.08.2021, 17.01.2023 e 01.02.2024 per R.G. 604/2021). I due procedimenti, riuniti all'udienza del 03/04/2024, sono stati definitivamente trattati e decisi alla relativa udienza dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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8. Ai fini della verifica della fondatezza dell'appello giova anzitutto porre l'attenzione sulla cornice normativa di riferimento riguardante la fattispecie in esame.
In particolare, si osserva che con legge n. 206/2004 rubricata “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” il legislatore è intervenuto al fine di provvedere ad una riorganizzazione normativa della materia con ampliamento anche delle misure ristoratrici.
8.1 La controversia in esame riguarda, nel merito, la sussistenza del diritto del a conseguire i seguenti tre benefici, due dei quali riconosciuti dal Pt_1 giudice di primo grado. In particolare:
7 a) beneficio di cui all'art. 3, c. 1 bis, legge n. 206/20041 consistente nell'erogazione di una indennità, equipollente al tfr, pari al 6,91% di un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi 5 anni di contribuzione;
b) beneficio di cui all'art. 3, c. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la legge n. 96/20172 consistente nell'adeguamento annuale della pensione in misura pari al trattamento in godimenti dei lavoratori;
Entrambi i suddetti benefici sono stati riconosciuti al dal Pt_1
Tribunale di Padova ed in relazione ad essi ha proposto CP_1 domanda in appello.
c) beneficio di cui all'art. 2, co. 13, Legge 206/2004 consistente nell'incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%, non riconosciuto dal Tribunale di Padova ed in relazione al quale vi è domanda in appello del
Pt_1
9. Il primo motivo di appello del è infondato e, pertanto, da Pt_1 rigettare.
Si richiama sul punto l'interpretazione letterale della norma che è la metodologia di interpretazione della Legge da prediligere alla luce della previsione dell'art. 12 delle preleggi che così recita: <Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato>>; ciò tenuto conto anche del fatto che, come ammette lo stesso la Legge 604/2004 se, da un lato, Pt_1
8 mira ad attribuire vantaggi alla vittima diretta di terrorismo ed ai suoi famigliari, dall'altro lato, non sempre equipara le due figure (vittima diretta e famigliari); sicchè non è possibile ricavare una univoca intenzione legislativa volta ad equiparare il più possibile la vittima diretta dell'atto di terrorismo con i suoi famigliari essendo tale equiparazione, al più, affermabile ove i famigliari siano vedova e orfano della vittima di terrorismo ed essendolo divenuti (vedova/o ed orfano) proprio a seguito dell'atto di terrorismo. In virtù della lettera della Legge (vedi nota 1), il beneficio può essere riconosciuto a chi sia stato vittima di un atto di terrorismo, alle vedove delle vittime di terrorismo ed agli orfani. Nel caso di specie, il non è vittima di terrorismo, Pt_1 essendolo stato il padre;
non è vedova, nè tanto meno orfano. Infatti, si ritiene sia orfano – la parola viene utilizzata normalmente in questo senso – il minore che sia rimasto privo di un genitore;
non essendo pertanto orfano la persona che perde i genitori in maggiore età. Il allorquando è rimasto Pt_1 privo del padre aveva 29 anni.
In ogni caso la norma, nel riferirsi a vedova ed orfani fa in modo evidente rimando a soggetti che sono rimasti rispettivamente privi di coniuge e genitore in conseguenza dell'atto (mortale) di terrorismo.
Dunque, al non spetta il beneficio come affermato dalla sentenza Pt_1 di primo grado.
Né appare dirimente il fatto che la circolare (doc. 9 e 10) citata dal CP_2 riconoscere il beneficio;
peraltro, tale circolare, nella Parte_3 porzione alla quale il fa rimando, non fa specifico riferimento al Pt_1 beneficio qui in discussione, bensì fa ragionamento generale che è evidentemente in contrasto con il fatto che senza ombra di dubbio non tutti i benefici contemplati dalla Legge 604/2004 sono da questa riconosciuti anche in favore dei famigliari.
10. Parimenti infondato il primo motivo di appello di , CP_1 afferente all'erogazione di una indennità, equipollente al tfr, pari al 6,91% di un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi 5 anni di contribuzione, di cui all'art. 3, co.
1-bis Legge 206/2004 (vedi nota 2).
Questo Collegio condivide la ricostruzione del Tribunale di Padova che evidenzia come tutto l'art. 3, inizialmente costituito da due soli commi (il 1° ed il 2°) espressamente faccia riferimento ai titolari di trattamenti diretti e non solo a trattamenti indiretti o di reversibilità. Il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 9 3 della Legge 206/20044 sono chiarissimi mentre il comma 1-bis non contiene alcuna specificazione limitandosi a richiamare in modo del tutto generico i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti; Ne consegue che, in tal modo, si riconnette alla platea dei beneficiari indicati negli originari due commi dell'art. 3, dovendosi in ogni caso rilevare come abbia, propria CP_1 sponte, in effetti riconosciuto al i benefici di cui all'art. 3, commi Pt_1
1 e 2.
11. Infondato è, infine, anche il secondo motivo di appello di
[...]
. CP_1
Il motivo in esame concerne il beneficio di cui all'art 3, c. 4-quater, d.l. 50/2017 conv. con la legge n. 96/2017 (vedi nota 3) che sostituisce il beneficio di cui all'art 7 Legge 206/2004, consistente nell'adeguamento annuale della pensione in misura pari al trattamento in godimenti dei lavoratori.
La norma che attribuisce il beneficio richiama la platea di beneficiario di cui al sopra commentato art. 3, commi 1; la norma fa quindi riferimento, come sopra detto, ai titolari di pensione diretta.
12. Fondato, invece, è il secondo motivo di gravame di Pt_1 inerente alla omessa pronuncia di condanna al pagamento degli arretrati.
A tale motivo si oppone sol perché ritiene fondati i CP_1 propri motivi di appello. Dal momento che i motivi di appello della CP_1 non sono fondati, ne consegue che il motivo di appello va accolto dovendosi inoltre evidenziare come non vi sia alcuna contestazione in ordine alla data di decorrenza. Ad ogni buon conto, questo Collegio ritiene di riconoscere al gli arretrati maturati con riferimento ai benefici riconosciuti dalla Pt_1 sentenza di primo grado a far data dal 01.03.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ovvero di interessi di legge secondo quanto previsto dall'art. 16, co. 6, Legge 412/1991.
10 13. Quanto, infine, al terzo motivo, inerente alle spese del presente grado, stante la complessità della materia che impone soluzione di non semplice questione interpretativa nonchè novità della questione e considerando la reciproca soccombenza, risultando, inoltre, vittorioso su tematica Pt_1 residuale, sono compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello proposto dalla
[...]
; Controparte_1
- in accoglimento del secondo motivo di appello proposto da Pt_1
ed in parziale riforma della sentenza appellata condanna
[...] [...]
a Controparte_1 corrispondere a gli arretrati maturati con riferimento ai Parte_1 benefici riconosciuti dalla sentenza di primo grado a far data dall'1.3.2010 con totale esenzione Irpef ex art. 3 comma 2 della legge 206/2004, il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ovvero di interessi di legge secondo quanto previsto dall'art. 16, co. 6, Legge 412/1991;
- integralmente compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
[...]
di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 aprile 2025.
Il Presidente
Paolo Talamo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione>>. 2 <ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo>>. 3 <Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento>>. 4
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, […], anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. […].
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).