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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 604/2025 R.G. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 23 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 604 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.2.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: condannare la
[...] società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.955,26 per tredicesima, oltre € 144,83 per T.F.R. maturato su tredicesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. Oltre interessi rivalutazione more e sanzioni.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. Assume il ricorrente che: è stato dipendente di QF dal 8 gennaio 2018 al 17 gennaio 2024, inquadrato al livello C2 C.C.N.L. metalmeccanici industria, quando si è dimesso (busta paga - doc. 2); la società convenuta ha collocato tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, in cassa integrazione straordinaria a rotazione dal gennaio 2022 al dicembre 2023; in base all'accordo sindacale del 25 gennaio 2022 (lettere d e m dell'accordo - doc. 3), per l'anno 2022 la convenuta, anche durante il periodo di cassa pagina 1 di 2 integrazione, avrebbe dovuto corrispondere regolarmente tredicesima, ferie, permessi e
“quattordicesima”.
6. Con il presente ricorso il lavoratore rivendica, pertanto, la tredicesima 2022 pari ad € 1.955,26 (conteggio - doc. 5), oltre a € 144,83 per T.F.R. maturato su tredicesima.
7. Quanto alla tredicesima 2022, in fatto, è pacifico che nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente sia stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria.
8. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 148/2015, la tredicesima mensilità rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e, quindi, è ricompresa nel trattamento stesso, salvo la prova - a carico del ricorrente - dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
9. Nel caso di specie, l'accordo sindacale a latere del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato (doc. 3 fasc. ric.).
10. Tale accordo prevede, infatti, alla lett. d, che “durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità.”
11. La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Cigo di sole 10 settimane a partire Co dal 10 gennaio 2022, risulta, invero, estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 (v. lett. m: “in caso di adozione di altri ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno Controparte_3 reciproco affidamento di confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo.”).
12. Il riconoscimento del diritto non può neanche dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come, invece, sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge dalla lettera delle pattuizioni, né, può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 (doc. 8 fasc. res.), ove QF, le OO.SS. e la Rsu si dichiarano interessate a definire, per la gestione dei periodi di cassa, accordi a latere (quale quello summenzionato) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle OO.SS.”.
13. La quantificazione della 13ma mensilità e della relativa incidenza sul T.F.R. non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
14. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
15. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma capitale lorda di € 1.955,26 a titolo di Parte_1
2022 e di € 144,38 a titolo di incidenza sul T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione CP_4 monetaria dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 23 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 23 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 604 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato su foglio separato per il deposito telematico;
RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma alla Via Germanico n. 203 presso lo studio dell'avv. Manlio Abati che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta, unitamente all'avv. Luigi Mannucci, con studio in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e difensiva;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.2.2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: condannare la
[...] società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.955,26 per tredicesima, oltre € 144,83 per T.F.R. maturato su tredicesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. Oltre interessi rivalutazione more e sanzioni.
2. La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale adito il rigetto del ricorso, in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche riguardo alle spese, competenze e onorari.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. Assume il ricorrente che: è stato dipendente di QF dal 8 gennaio 2018 al 17 gennaio 2024, inquadrato al livello C2 C.C.N.L. metalmeccanici industria, quando si è dimesso (busta paga - doc. 2); la società convenuta ha collocato tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, in cassa integrazione straordinaria a rotazione dal gennaio 2022 al dicembre 2023; in base all'accordo sindacale del 25 gennaio 2022 (lettere d e m dell'accordo - doc. 3), per l'anno 2022 la convenuta, anche durante il periodo di cassa pagina 1 di 2 integrazione, avrebbe dovuto corrispondere regolarmente tredicesima, ferie, permessi e
“quattordicesima”.
6. Con il presente ricorso il lavoratore rivendica, pertanto, la tredicesima 2022 pari ad € 1.955,26 (conteggio - doc. 5), oltre a € 144,83 per T.F.R. maturato su tredicesima.
7. Quanto alla tredicesima 2022, in fatto, è pacifico che nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente sia stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria.
8. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 148/2015, la tredicesima mensilità rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e, quindi, è ricompresa nel trattamento stesso, salvo la prova - a carico del ricorrente - dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
9. Nel caso di specie, l'accordo sindacale a latere del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato (doc. 3 fasc. ric.).
10. Tale accordo prevede, infatti, alla lett. d, che “durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità.”
11. La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Cigo di sole 10 settimane a partire Co dal 10 gennaio 2022, risulta, invero, estesa ad altri ammortizzatori “adottati” da nel 2022 (v. lett. m: “in caso di adozione di altri ammortizzatori con nel 2022 le parti si danno Controparte_3 reciproco affidamento di confermare almeno tutte le condizioni del presente accordo.”).
12. Il riconoscimento del diritto non può neanche dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, come, invece, sostenuto dalla convenuta: la condizione non emerge dalla lettera delle pattuizioni, né, può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 (doc. 8 fasc. res.), ove QF, le OO.SS. e la Rsu si dichiarano interessate a definire, per la gestione dei periodi di cassa, accordi a latere (quale quello summenzionato) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle OO.SS.”.
13. La quantificazione della 13ma mensilità e della relativa incidenza sul T.F.R. non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e viene, quindi, recepita nella presente pronuncia.
14. Ogni altro profilo di merito o istruttorio risulta assorbito.
15. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma capitale lorda di € 1.955,26 a titolo di Parte_1
2022 e di € 144,38 a titolo di incidenza sul T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione CP_4 monetaria dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
- condanna , in persona del l.r. pro Controparte_1 tempore, a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 23 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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