Articolo 91 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 90Articolo 92
Versione
15 marzo 1973
Art. 91.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531 e n. 532 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973