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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5052/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Cappella, giusta procura in calce al ricorso per riassunzione
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel processo riassunto a seguito di interruzione
APPELLATO pagina 1 di 3
PREMESSO
che il ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. Parte_1
929/2022, R.G. n. 1416/2016, pubblicata in data 9.5.2022;
che, a seguito di dichiarazione di interruzione, in data 30.1.2025, per la morte dell'unico difensore di parte appellante, su ricorso del Comune è stata fissata l'udienza del 24.4.2025 per la riassunzione;
che in data 24.3.2025 si è costituito nuovamente, a seguito della riassunzione, l'appellato;
che, su istanza dell'appellante, cui ha aderito l'appellato, è stata sostituita l'udienza del
24.4.2025 con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da depositare entro il 24.4.2025 ore 12.00;
che in data 22.4.2025 le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione e dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, con compensazione delle spese di lite;
che, con le note di trattazione scritta depositate il 23.4.2025, i procuratori di parte appellante e di parte appellata hanno chiesto di dichiarare “l'estinzione del giudizio a spese compensate”;
OSSERVATO
che, a norma dell'art. 306 c.p.c., «Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione…»;
che, nella specie, la rinuncia e l'accettazione sono regolari;
che, pertanto, sussistono le condizioni di legge per dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
la Corte, visti gli artt. 306 e 307, u.c., c.p.c., così provvede:
1. dichiara estinto il processo;
pagina 2 di 3 2. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Roma, 28.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5052/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Cappella, giusta procura in calce al ricorso per riassunzione
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel processo riassunto a seguito di interruzione
APPELLATO pagina 1 di 3
PREMESSO
che il ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. Parte_1
929/2022, R.G. n. 1416/2016, pubblicata in data 9.5.2022;
che, a seguito di dichiarazione di interruzione, in data 30.1.2025, per la morte dell'unico difensore di parte appellante, su ricorso del Comune è stata fissata l'udienza del 24.4.2025 per la riassunzione;
che in data 24.3.2025 si è costituito nuovamente, a seguito della riassunzione, l'appellato;
che, su istanza dell'appellante, cui ha aderito l'appellato, è stata sostituita l'udienza del
24.4.2025 con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da depositare entro il 24.4.2025 ore 12.00;
che in data 22.4.2025 le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione e dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, con compensazione delle spese di lite;
che, con le note di trattazione scritta depositate il 23.4.2025, i procuratori di parte appellante e di parte appellata hanno chiesto di dichiarare “l'estinzione del giudizio a spese compensate”;
OSSERVATO
che, a norma dell'art. 306 c.p.c., «Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione…»;
che, nella specie, la rinuncia e l'accettazione sono regolari;
che, pertanto, sussistono le condizioni di legge per dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
la Corte, visti gli artt. 306 e 307, u.c., c.p.c., così provvede:
1. dichiara estinto il processo;
pagina 2 di 3 2. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Roma, 28.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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