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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°286 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi La Valle elettivamente domiciliato Parte_1 de dell'Avvocatura Regionale in Palermo via Del Fante n.58/D appellante CONTRO
e n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
o Persona_1 appellato OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia I.N.A.I.L. o equivalente – all'udienza di discussione del 23.1.2025 le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.308/2024, emessa in data 6.3.2024, il Tribunale di Agrigento, in funzione di G.L., dichiarò il diritto di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, n.q. di eredi di ti CP_3 Persona_1 riscossi della rendita ai superstiti di cui all'art.85 del D.P.R. n.1124/1965 dal giorno successivo alla morte di , avvenuta in data 23.12.2019, sino al Persona_2 decesso della madre, avvenuto il 27.6.2022. Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato il Parte_1
20.3.2024, chiedendone la riforma. In particolare, l'Istituto appellante censura la sentenza impugnata per avere, il primo Giudice, ritenuto che la morte di fosse riconducibile alla Persona_2 broncopatia professionale di cui era porta Sostiene che agli atti di causa non vi era alcuna certificazione tale da dimostrare che detta malattia professionale avesse determinato il decesso e soggiunge che il c.t.u., nonostante non sussistesse “alcuna documentazione probatoria”, aveva “arbitrariamente ritenuto che il decesso … fosse stato causato principalmente da un evento broncopneumonico”.
e , si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costitu Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è fondato è come tale deve essere accolto, avendo il nominato C.T.U., tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui
Pag.1 completezza e accuratezza non si dubita, concluso che: “Nel caso in oggetto non si può riconoscere, con un criterio di probabilità accettabile, la malattia professionale, riconosciuta circa 50 anni prima del decesso (e con evoluzione temporale non documentata in alcun modo ve rso una insufficienza respiratoria, che altrimenti avrebbe avuto un ruolo non indifferente nel decesso del ) CP_1 come agente causale o concausale nel determinismo dell'exitus, da riferire invece ad altre co i meglio documentate dalle certificazioni cui si è potuto avere possibilità di visionare (cardiopatia fibrillante, vasculopatia cerebrale, senilità, neoplasia delle vie urinarie)” (cfr. relazione in atti redatta dal c.t.u. dr. . Persona_3
Siffatte conc ono state contestate dalla parte appellata soltanto nel corso dell'odierna udienza (cfr. verbale in atti). Trattasi, tuttavia, di rilievi che non possono essere accolti e, come tali, non possano giustificare il “richiamo” del c.t.u.. A ben vedere, infatti, il dott. , dover aver sottolineato che “L'esame della Per_3 documentazione sanitaria presente negli atti e la carenza di attestazioni mediche chiarificatrici sulle reali condizioni di salute del defunto dal 1989 e sino alla data del decesso non consentono di poter CP_1 esprimere un giudizio di probabilità accettabile sull'esistenza del nesso causale tra Malattia professionale e decesso” ha rilevato che è “stato possibile accertare soltanto che il è deceduto il CP_1
23.12.19 (all'età di 91 anni)” e che “era affetto da cardiopatia fibrillante con impianto di Pace maker, vasculopatia cerebrale con ripetuti attacchi di TIA, neoformazione delle vie urinarie (rene?, vescica?) in soggetto già prostatectomizzato. Riconosciuto affetto anche da una broncopatia cronica per esposizione a vapori di SO2 (1970) ritenuta invalidante in misura del 51% (la diagnosi posta è stata:
“bronchite Cronica da SO2 con enfisema e segni di danno atriale dx- espirazione prolungata e tosse- sindrome disfunzionale mista – note di enfisema generalizzato”, e considerata poco più invalidante (61%) dopo 19 anni. Il decesso è avvenuto dopo altri 30 anni”. Il Consulente d'ufficio ha, poi, evidenziato come la “richiesta fatta di poter esaminare una documentazione sanitaria chiarificatrice sulle reali condizioni di salute del defunto negli ultimi anni di vita, nonostante la buona volontà del figlio, non è stata soddisfatta per impossibilità a reperire quanto ritenuto indispensabile (anche a seguito del decesso della ricorrente principale) per la formulazione di una ipotesi significativamente probabile. Le frammentarie notizie cliniche riferite e il non aver potuto avere alcuna conoscenza sulle condizioni funzionali dell'apparato respiratorio tramite quelle certificazioni sanitarie che costantemente vengono emesse in occasione dei controlli sanitari, che una patologia c ronica ingravescente come quella respiratoria denunciata solitamente richiede, a parere dello scrivente è indice di scarsa evolutività di una patologia professionale che, peraltro, ha consentito una sopravvivenza di circa 50 anni. Al contrario gli unici referti di immagini radiologiche dell'apparato respiratorio esibite in questa occasione si riferiscono al luglio 2017 (atti 15 e 16) e non sono significative di una evidente patologia respiratoria cronica. Assenti anche indagini funzionali inerenti l'apparato respiratorio”. In siffatto contesto, già di per sé inidoneo a dimostrare la riconducibilità del decesso alla malattia professionale, il dott. ha affermato che anche “l'assenza di Per_3 un Certificato Necroscopico originale non permette gli eventi che hanno contribuito all'exitus del : nella memoria dell'Avv. Schembri viene riportata una diagnosi (“Insufficienza respiratoria CP_1 con o di broncopolmonite acuta in soggetto con broncopatia cronica ostruttiva da SO2”) ripresa in maniera letterale da un certificato del Patronato SIAS (atti n. 6). Agli atti solo un Attestato cause di morte dell'ASP Agrigento (atti n. 4) che riporta una diagnosi poco verosimile (attribuita a patologia da CO2!)”. Per come è evidente, dunque, il c.t.u. ha preso in esame l'attestazione del 4.2.2020 del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Agrigento ed ha, tuttavia, ritenuto che la stessa riportasse una “diagnosi poco verosimile”. Ha aggiunto che “nella consulenza medico legale del CTU del Tribunale di Agrigento viene riportata la Relazione di dimissione PS del 22/12/2019: “Giunge per difficoltà respiratoria in paziente con K vescica, patologia polmonare da attività lavorativa, pregressi TIA, edemi declivi con
Pag.2 fovea, rumori polmonari umidi, si somministra lasix 2 fl e solumedrol si esegue ega, esami ematici, ecg, si chiama rianimatore … Broncopolmonite in senile … rifiuta il ricovero … i familiari resi edotti delle gravi condizioni del congiunto rifiutano il ricovero e sollecitano le dimissioni contro il parere dei sanitari (ASPAG – P.O. di Agrigento). Tale documento non è presente in originale”. Anche in questo, caso, contrariamente a quanto affermato dagli appellati, il c.t.u., pur dando atto che il “documento non è presente in originale”, ne ha, di fatto, esaminato e vagliato il contenuto ritenendo che: “La presenza di edemi declivi e di rumori polmonari umidi (non tipici di una broncopatia di tipo ostruttivo come quella professionale) in assenza di un corredo diagnostico (non presente in atti) e la terapia praticata fanno ipotizzare la presenza di una insufficienza cardiaca acuta, cui quella respiratoria è la naturale conseguenza, come causa prima di morte”. Talchè, dopo aver sottolineato che “l'attribuzione di causalità … richiede una ragionevole certezza medica su base probabilistica che un agente abbia causato o contribuito materialmente alla malattia che ha portato all'exitus” ha concluso che “Nel caso in oggetto non si può riconoscere, con un criterio di probabilità accettabile, la malattia profes sionale, riconosciuta circa 50 anni prima del decesso (e con evoluzione temporale non documentata in alcun modo verso una insufficienza respiratoria, che altrimenti avrebbe avuto un ruolo non indifferente nel decesso del ) CP_1 come agente causale o concausale nel determinismo dell'exitus, da riferire invece ad altre co i meglio documentate dalle certificazioni cui si è potuto avere possibilità di visionare (cardiopatia fibrillante, vasculopatia cerebrale, senilità, neoplasia delle vie urinarie).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado risultino, da un lato, fondate sull'esame di tutte le risultanze processuali acquisite, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Conseguentemente, il gravame deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata e le domande spiegate nel ricorso di primo grado rigettate.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo in favore dell' Parte_1
Le spese di c.t.u. di entrambi i gradi, liquidate con separati decreti, devono porsi definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.308/2024 emessa in data 6.3.2024 dal Tribunale G.L. di Agrigento, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' che liquida, per il primo grado, in complessivi €1.500,00 e, per il secondo Parte_1 grado, in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di c.t.u. di entrambi i gradi già liquidate come da separati decreti. Palermo, 23 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
Il Presidente Maria G. Di Marco
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