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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa nella causa civile iscritta al n.r.g.10947/2024 promossa dai coniugi
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
CAMELE (C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'avv. RA MA CodiceFiscale_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori CodiceFiscale_3
CAMELE FRANCESCA e MA RA e
MO LI (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI C.F._4
BERTI ARNOALDI VELI (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._5
Telematico presso il difensore BERTI ARNOALDI VELI
OGGETTO: Separazione consensuale
I L T R I B U N A L E
Dato atto che le parti hanno concluso come da ricorso congiunto. Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta dai coniugi con ricorso depositato il
18.9.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati figli nati i figli (c.f.: ), Per_1 C.F._6 il 4 gennaio 1993, (c.f.: , il 18 agosto 1996, nonché la coppia ha Per_2 C.F._7 adottato la terza figlia (c.f.: ), nata il [...], tutti Persona_3 CodiceFiscale_8 maggiorenni ed economicamente autosufficienti preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
che le parti hanno concordato espressamente anche la ripartizione delle spese legali e che il Tribunale prende atto dell'accordo anche relativamente a tale aspetto;
pagina 1 di 2 visto l'art.473 bis 51, comma 4 c.p.c. P . Q . M . Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- A) pronuncia la separazione personale dei coniugi [nato a [...] il Parte_1
7.2.1963] e MO LI [nata a [...], il [...]], uniti in matrimonio celebrato a Bologna, il 27 giugno 1992, atto annotato nei Registri di Stato Civile di detto
Comune con il numero 471 parte 2 serie A - anno 1992;
- B) dà atto che per accordo delle parti la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivono separati, come già di fatto vivono, con obbligo al reciproco rispetto, dando atto che il signor risiede ed abita Parte_1 nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Bologna, Passaggio Palatucci n.1 e la signora MO LI risiede ed abita nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Bologna, via Stradelli Guelfi n.68/3;
2. le parti si dichiarano autosufficienti e rinunciano quindi ad ogni richiesta di mantenimento periodico. I coniugi dichiarano di aver altresì regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto. C) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
D) dà atto che ciascun coniuge manterrà a proprio carico le spese e i compensi del proprio avvocato e che ciascun avvocato ha sottoscritto il ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bologna nella camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18-2-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa nella causa civile iscritta al n.r.g.10947/2024 promossa dai coniugi
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
CAMELE (C.F. ) unitamente e disgiuntamente all'avv. RA MA CodiceFiscale_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori CodiceFiscale_3
CAMELE FRANCESCA e MA RA e
MO LI (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI C.F._4
BERTI ARNOALDI VELI (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._5
Telematico presso il difensore BERTI ARNOALDI VELI
OGGETTO: Separazione consensuale
I L T R I B U N A L E
Dato atto che le parti hanno concluso come da ricorso congiunto. Vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta dai coniugi con ricorso depositato il
18.9.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati figli nati i figli (c.f.: ), Per_1 C.F._6 il 4 gennaio 1993, (c.f.: , il 18 agosto 1996, nonché la coppia ha Per_2 C.F._7 adottato la terza figlia (c.f.: ), nata il [...], tutti Persona_3 CodiceFiscale_8 maggiorenni ed economicamente autosufficienti preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
che le parti hanno concordato espressamente anche la ripartizione delle spese legali e che il Tribunale prende atto dell'accordo anche relativamente a tale aspetto;
pagina 1 di 2 visto l'art.473 bis 51, comma 4 c.p.c. P . Q . M . Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- A) pronuncia la separazione personale dei coniugi [nato a [...] il Parte_1
7.2.1963] e MO LI [nata a [...], il [...]], uniti in matrimonio celebrato a Bologna, il 27 giugno 1992, atto annotato nei Registri di Stato Civile di detto
Comune con il numero 471 parte 2 serie A - anno 1992;
- B) dà atto che per accordo delle parti la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivono separati, come già di fatto vivono, con obbligo al reciproco rispetto, dando atto che il signor risiede ed abita Parte_1 nell'immobile di sua esclusiva proprietà in Bologna, Passaggio Palatucci n.1 e la signora MO LI risiede ed abita nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Bologna, via Stradelli Guelfi n.68/3;
2. le parti si dichiarano autosufficienti e rinunciano quindi ad ogni richiesta di mantenimento periodico. I coniugi dichiarano di aver altresì regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto. C) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
D) dà atto che ciascun coniuge manterrà a proprio carico le spese e i compensi del proprio avvocato e che ciascun avvocato ha sottoscritto il ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bologna nella camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18-2-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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