TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 18/03/2026, n. 5161
TAR
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2026
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Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 21-bis L. 241/1990 e eccesso di potere per erroneità del presupposto e carenza di motivazione

    Il Tribunale rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la mancata notifica al proprietario, ma solo al tecnico, non produca effetti sostanziali nella sfera giuridica dei comproprietari. La piena conoscenza dell'atto lesivo non può desumersi dall'invio a un terzo. L'amministrazione non può invocare un proprio inadempimento a sostegno dell'inammissibilità.

  • Accolto
    Violazione artt. 10-bis e 19 L. 241/1990, 23-ter d.P.R. 380/2001, art. 45 N.T.A. P.R.G. e eccesso di potere per erroneità del presupposto e carenza di istruttoria

    Il Tribunale accoglie questo motivo, ritenendo che le disposizioni dell'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del d.P.R. n. 380/2001, introdotte dal d.l. n. 69/2024, rendano sempre ammissibile il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali indicate, anche per singole unità immobiliari in zone A, B e C. Le 'specifiche condizioni' previste dagli strumenti urbanistici comunali devono essere individuate in modo specifico e motivato, e non possono essere implicitamente desunte da norme preesistenti che contrastano con la nuova disciplina statale. Pertanto, l'art. 45, comma 6, delle N.T.A. del P.R.G. viene disapplicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 18/03/2026, n. 5161
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5161
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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