Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2024, proposto da Massimo Pesaresi, Roberto Pesaresi, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pesaresi, Roberto Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Osimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;
per l'annullamento
del piano urbanistico comunale (PUC 2023) del Comune di Osimo approvato in via definitiva con la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/3/2024 e dei seguenti relativi allegati Tab. A_01_QUADRANTE NORD, Tab. A_02_QUADRANTE Sud, Tab. A_12_OSIMO OVEST, Tab. B_01_QUADRANTE NORD, Tab. B_02_QUADRANTE SUD, Tab. B_12_OSIMO OVEST, Tab. C_01_QUADRANTE NORD, Tab. C_02_QUADRANTE SUD, Tab. C_12_OSIMO OVEST
pubblicata sul BUR Marche n. 39 del 02/05/2024, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, comunicato o pubblicato, e in particolare della Delibera n. 202 del 19/09/2019 della Giunta Comunale, della Delibera n. 92 del 07/05/2020 della Giunta Comunale, della Delibera n. 149 del 31/07/2020 della Giunta Comunale, della Delibera n. 108 del 9/6/2022 della Giunta Comunale, della Delibera n. 36 del 16/06/2022 del Consiglio Comunale, della Delibera Giunta Comunale n. 138 del 25/07/2022, della Delibera n. 9 del 30/03/2023 del Consiglio Comunale, (Prima approvazione Piano Urbanistico Comunale di Osimo e rapporto ambientale per la VAS), della delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26/10/2023 (Piano Urbanistico Comunale di Osimo e rapporto ambientale per la VAS), del Parere n. 1/2024 prot. 8692 del 09/03/2024 della Provincia di Ancona, nonché della delibera del Consiglio Comunale del 30/09/2019 n. 69 “approvazione del documento unico di programmazione” (d.u.p.) 2020/2022 e della delibera del Consiglio Comunale del 12/04/2021 n. 15 “approvazione documento unico di programmazione 2021-2023”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Osimo e di Provincia di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti riferiscono di essere comproprietari in parti uguali di un fondo di terreno, su cui insistono due immobili adibiti a civile abitazione, contraddistinto al catasto terreni del Comune di Osimo al foglio 40 particelle 859 e 860 e al catasto fabbricati al foglio 40 particella 141 e 142.
Il suddetto fondo è sito nella prima periferia urbana della città, in un’area interamente urbanizzata. Sul lato nord della proprietà e per tutta la sua estensione si trova una stradina privata senza sbocco, denominata via F.lli NI, anch’essa di proprietà dei ricorrenti. La stradina, realizzata molti decenni or sono, ha la funzione di consentire l’accesso carrabile alla via pubblica (via Montefanese) agli immobili dei ricorrenti e alle abitazioni che si trovano sul lato opposto della via F.lli NI.
Negli anni ’60 del secolo scorso, allorquando la zona era ancora scarsamente urbanizzata, il piano regolatore dell’epoca aveva previsto l’allargamento della via F.lli NI, ed eventualmente la sua trasformazione in via pubblica carrabile, essenzialmente in quanto era prevista la lottizzazione del fondo adiacente alla proprietà dei ricorrenti (lato est) che non aveva allora un adeguato collegamento con la via Montefanese. Tuttavia negli anni successivi il Comune di Osimo ha impresso all’intera zona, attraverso numerose varianti al P.R.G., uno sviluppo completamente diverso rispetto a quello originariamente pianificato con il P.R.G. degli anni ’60.
Circa 100 metri più a sud della via F.lli NI e della proprietà dei ricorrenti è stata aperta la via Aldo Moro, non prevista dal piano regolatore degli anni ’60, che è divenuta la principale arteria di collegamento del quartiere con la via Montefanese. Con la realizzazione di tale strada di ampie dimensioni e in grado di sopportare un adeguato volume di traffico garantendo al contempo le fasce di rispetto previste dalla legge, è venuta meno l’esigenza di aprire al traffico pubblico la via F.lli NI, che non solo è di esigue dimensioni e si trova stretta tra la abitazioni ma ha anche una posizione assai più sfavorevole e pericolosa rispetto alla via Aldo Moro, in quanto, a differenza di quest’ultima, si innesta sulla via Montefanese proprio nel “gomito” di una curva, in condizioni di ridotta visibilità per gli automobilisti.
La via F.lli NI, in considerazione dell’assetto urbanistico assunto dal territorio, non serve più nemmeno a collegare alla via pubblica il fondo adiacente a quello dei ricorrenti. Infatti l’edificazione di tale fondo non è avvenuta secondo le prescrizioni del piano regolatore degli anni ’60, che lo destinava a edilizia residenziale. L’area in questione è stata acquistata da una società commerciale e, previa variante al P.R.G., agli inizi degli anni ’80 sulla medesima è stato costruito un supermercato a cui si accede direttamente e frontalmente dalla via Aldo Moro.
Per costruire il summenzionato supermercato, a causa dell’andamento collinare del terreno, è stato necessario procedere a un imponente sbancamento, onde portare tutta l’area sullo stesso piano e al livello della via Aldo Moro. Ciò ha comportato la creazione di una ripida scarpata – trattenuta da muri di contenimento alti sino a 8/9 metri lungo il confine est e nord con la proprietà dei ricorrenti e con la via Primo Maggio– proprio laddove il piano regolatore degli anni ’60 prevedeva il prolungamento e l’ampliamento della via F.lli NI.
In considerazione delle profonde trasformazioni intervenute nell’assetto del territorio, che avevano reso superflua e di fatto irrealizzabile la trasformazione in strada pubblica aperta al traffico veicolare della via F.lli NI, il P.R.G. del 1996, approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 20/5/1996 e pubblicata sul BUR Marche n. 48 del 11/7/1996, ha rimosso qualsiasi vincolo sull’area in questione e destinato la medesima a via privata costituente pertinenza della proprietà dei ricorrenti e posta a servizio delle abitazioni che si affacciano sulla medesima.
Inoltre nell’anno 2000 il Comune di Osimo, a ulteriore dimostrazione dell’inesistenza di qualsiasi residuo interesse pubblico sulla strada in questione, ha autorizzato i ricorrenti a realizzare un muro di cinta alto circa due metri sul confine della sua proprietà per tutta l’estensione della via F.lli NI.
Tuttavia con la variante generale al P.R.G. del 2005 approvata in via definitiva nel 2008 con la delibera C.C. n. 32 del 23/4/2008 – in totale e immotivato ribaltamento delle determinazioni sino ad allora assunte dalla p.a. e in difetto di un’adeguata considerazione delle trasformazioni intervenute nello stato dei luoghi – è stata ripristinata la previsione del piano regolatore degli anni ’60 e prevista la trasformazione della via F.lli NI in strada pubblica aperta al traffico automobilistico.
Nel novembre del 2013 il Comune di Osimo ha reso noto l’intenzione di procedere all’approvazione di una variante al piano regolatore e ha invitato i cittadini a formulare osservazioni e proposte di modifica al P.R.G. La sig.ra RI NI, di cui i ricorrenti sono eredi, ha pertanto presentato una motivata e dettagliata istanza, datata 29/11/2013 e assunta al protocollo del Comune di Osimo al n. 36584 del 30/11/2013, con la quale ha chiesto la riconduzione della suddetta via alla precedente funzione di mera pertinenza privata delle abitazioni su di essa prospicienti e il ripristino della destinazione urbanistica dell’area già previsto dal P.R.G. del 1996. Con delibera n. 15 del 9/4/2014, il Consiglio Comunale di Osimo, pur non individuando alcun interesse pubblico al mantenimento del vincolo, per ragioni meramente procedurali ha sommariamente rigettato l’istanza dei ricorrenti.
Avverso tale provvedimento la signora NI ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in data 20/5/2014 (doc. 21). Il TAR Marche con la sentenza n. 180/2020 (doc. 22) ha accolto il ricorso della sig.ra RI NI, per l’annullamento del diniego opposto con delibera n. 15 del 9/4/2014 dalla precedente amministrazione alla richiesta di ripristino della destinazione urbanistica prevista dalla variante del 1996 al PRG, riconoscendo espressamente la natura ablativa del vincolo apposto alla proprietà, con conseguente intervenuta decadenza dello stesso per decorso del termine di cui all’art. 9 del DPR 327/2001.
Successivamente nell’agosto del 2020 il Comune di Osimo ha pubblicato un ulteriore bando esplorativo aperto alla cittadinanza per raccogliere proposte di modifica del PRG. I ricorrenti, quali eredi della sig.ra NI, hanno partecipato con istanza del 14/9/2020 chiedendo che il Comune procedesse, sulla scorta della pronuncia del TAR, ad un nuovo azzonamento con il ripristino della precedente destinazione urbanistica e conseguentemente all’eliminazione del tracciato in ampliamento della via F.lli NI.
A seguito di un’elaborazione durata quasi cinque anni, con la delibera n. 9 datata 28/3/2024 il Consiglio Comunale di Osimo ha approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale che è andato a sostituire il previgente. Il nuovo PRG ha dato risposta alla problematica dell’azzonamento della proprietà dei ricorrenti, in quanto come evidenziato dal TAR con la sentenza n. 180/2020, a seguito dell’accertamento della decadenza del vincolo di esproprio della proprietà dei ricorrenti, era divenuta di fatto una zona “bianca”, priva cioè di qualsiasi destinazione urbanistica. Tuttavia, dall’attento esame della mappa del nuovo PUC e in particolare delle tavole “C01 Quadrante nord” e “C02 Quadrante sud” (cfr. estratto doc. 25) e “C12 Osimo Ovest” (cfr. estratto doc. 26), relative agli “Ambiti Urbani - Vincoli e Rispetti” e nelle tavole “A01 Quadrante nord” e “A02 Quadrante sud” (cfr. estratto doc. 27) e “A12 Osimo Ovest” relative alla “Territorio Comunale - Zonizzazione – Azzonamento e strumenti di attuazione” (cfr. estratto doc. 28) e nelle tavole “B01 Quadrante nord” e “B02 Quadrante sud” (cfr. estratto doc. 29) e “B12 Osimo Ovest” relative agli “Ambiti Urbani - Tutele Paesistico ambientali” (cfr. estratto doc. 30), si evince che il tracciato della nuova strada ottenuto dall’allargamento della Via NI all’interno della proprietà dei ricorrenti è ancora in essere, in quanto il tracciato della realizzanda arteria urbana è evidenziato da una linea nera, parallela rispetto al tracciato esistente della via NI e al muro di confine della proprietà dei ricorrenti cui non corrisponde alcun manufatto esistente, né alcuna delimitazione presente nelle planimetrie catastali e negli estratti di mappa presenti negli archivi comunali. La linea corre per svariati metri all’interno della proprietà e il muro di recinzione sorge ancora laddove insisterebbe la linea di mezzeria della nuova arteria urbana, esattamente come nel PRG 2005, e di conseguenza il vincolo di esproprio, si dice, è stato confermato.
Tale rinnovo del vincolo è ritenuto dai ricorrenti illegittimo sotto i molteplici profili, esplicitati nei seguenti motivi di diritto.
1) Violazione e/o falsa applicazione delle norme sul procedimento di rinnovo del vincolo ex art. 9 D.P.R. 327/2001, violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dello stato di fatto, illogicità manifesta.
2) Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti con riguardo allo stato dei luoghi. Insufficienza dello spazio tra i fabbricati esistenti per la realizzazione di una via pubblica aperta la traffico veicolare. Violazione del D.M. 1444/1968 nonché degli artt. 16-17-18 del D.lgs. n. 285/1992 (Cod. Strada) e del relativo reg. di att. Violazione dei principi di legalità, efficienza, buon andamento della P.A. Irrazionalità e illogicità manifesta.
3) Contraddittorietà con precedenti atti e provvedimenti dell’Amministrazione. Violazione del principio del c.d. “legittimo affidamento”. Irrazionalità e illogicità manifesta. Violazione dei principi di efficienza e buon andamento della P.A.
4) Eccesso di potere per omissione e/o carenza d’istruttoria. Violazione dei principi di proporzionalità, efficienza e buon andamento della P.A. per omessa considerazione del rapporto tra costi e benefici. Irrazionalità e illogicità manifesta.
I ricorrenti concludono per l’accoglimento del ricorso, affinché sia accertata e dichiarata l’illegittimità del vincolo espropriativo imposto sulla proprietà dei ricorrenti dal “PUC 2023” del Comune di Osimo, approvato in via definitiva con la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/3/2024 pubblicata sul BUR Marche n. 39 del 2/5/2024, e per l’effetto annullare gli atti impugnati, come in epigrafe specificamente individuati.
Si è costituita la Provincia di Ancona chiedendo, disattesa ogni contraria istanza, di statuire l’assenza di doglianze del ricorrente nei confronti della Provincia di Ancona, in ogni caso di rigettare il ricorso.
Si è costituto il Comune di Osimo, instando per il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle proprie tesi; il Comune, che aveva svolto costituzione di stile, ha sviluppato le proprie argomentazioni. In particolare, ha così affermato “ L’area oggetto del ricorso è un fondo di terreno, su cui insistono due immobili adibiti a civile abitazione, come detto, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Osimo al foglio 40 particelle 859 e 860 e al Catasto Fabbricati al foglio 40 particella 141 e 142. Per quanto riguarda la destinazione urbanistica, si tratta di un’area urbanizzata residenziale, consolidata classificata dal nuovo Piano Urbanistico Comunale come zona: B1 Zone Residenziali consolidate ad alta densità, di cui agli artt. 11 e 11.1 delle NTA vigenti, con usi previsti di cui all’Art. 4 delle medesime: r1; r2; Vp; i1; i2; i3; usi v: da 1 a 9; s4; s5; s8; s9 (confr. NTA versione definitiva 2024 art. 11.1). La “linea posta a svariati metri all’interno della proprietà dei ricorrenti, esattamente identica alla linea inserita nel previgente PRG del 2005, che andava a reintrodurre l’allargamento della Via NI a suo tempo stralciato dal PRG del 1996” appartiene in realtà alla base cartografica (rilievo aerofotogrammetrico - volo 1999 come si evince chiaramente dal doc. 14) a supporto degli elaborati di pianificazione, già peraltro utilizzato allo stesso scopo anche nel PRG previgente . La linea nera in questione, ivi riportata, quindi non rappresenta una previsione di piano, non disciplina alcun intervento, né tantomeno ha valore di vincolo espropriativo. A conferma di ciò si evidenzia anche la presenza del tratteggio a linee verticali arancioni, come riportato nello stralcio che segue (mancante nel PRG previgente dove invece era esplicitata tale volontà di allargamento) che esclude la realizzazione di una viabilità. Tale tratteggio a linee verticali indica in particolare la zona B1 “Zone residenziali consolidate ad alta densità” e si estende per l’intera proprietà dei ricorrenti, ad ulteriore riprova che la linea in argomento non costituisce la previsione di una strada, rimasta invero nella sua consistenzaD’altra parte, come si può desumere dall’analisi delle tavole del PRG, sopra riportate a stralcio, le strade vengono diversamente indentificate sotto il profilo grafico con il colore bianco all’interno di linee continue chiuse. Cadono dunque tutte le avverse censure, relative a difetto di istruttoria e di motivazione della scelta urbanistica ed altri rilievi di eccesso di potere, che derivano “a monte” da un profilo, quale l’esistenza o meglio la reiterazione di un vincolo espropriativo, in verità inesistente. 5 Peraltro, la stessa rappresentazione fornita dalla controparte attraverso il richiamo alle Tavole del Piano di cui agli all. 26 e 27 non configurano certo la previsioen di una nuova viabilità per Via NI; come si può notare, quest’ultima “finisce” come ora, senza mofifiche. Occorre solamente aggiungere per completezza ed in via del tutto subordinata ed ipotetica, che, come da controparte riconosciuto, non sussiste previsione di piano contenuta nella relazione tecnica accompagnatoria e/o in altro documento con la quale si è inteso pianificare l’area mediante la realizzazione di una (nuova) viabilità. Con la conseguente rilevanza del principio costantemente affermato che in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica di piano urbanistico con quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali, occorre dare prevalenza alla prima, e quindi alla parte normativa (confr. Consiglio di Stato sez. II, 01/06/2023 n.5416 Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307; sez. VI, 9 dicembre 2019, n. 8390; sez. V, 7 agosto 2014, n. 4215). ”
In udienza, come da verbale, gli avvocati delle parti hanno chiesto “un rinvio al fine di consentire al Comune di poter relazionare che l'Ente Locale non ha assolutamente alcuna intenzione di apporre un vincolo espropriativo nell'area di interesse della parte ricorrente ”.
Con ordinanza n. 17/2025 questa Sezione ha così statuito “ Considerato che ai fini del decidere è necessario acquisire circostanziata relazione da parte del Comune resistente volta a chiarire definitivamente se vi sia o meno esistenza o reiterazione di un vincolo espropriativo, per come dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio;
Ritenuto che l’incombente dovrà essere espletato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza e che la prosecuzione del giudizio avverrà alla pubblica udienza del 21 maggio 2025;
Dato avviso che la parte più diligente si farà nelle more carico di comunicare tempestivamente a questo Tribunale l’eventuale sopravvenienza di atto comunale, avente pari forza ed efficacia rispetto a quelli gravati, ed eventualmente satisfattivo dell’interesse di parte ricorrente, affinché il ricorso possa essere definito ex art. 85 del c.p.a., sgravando così il ruolo dell’udienza pubblica”.
In adempimento a tale disposto incombente il 14 marzo 2025 è stata depositata delibera del Commissario straordinario del Comune di Osimo che ha così stabilito “ in data 30/06/2024 è stato depositato al T.A.R. Marche un ricorso per l’annullamento del Piano Urbanistico Comunale – PUC del Comune di Osimo e dei relativi allegati ivi indicati oltre che l’annullamento dei provvedimenti presupposti consequenziali o connessi ed in particolare le delibere della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di Osimo assunte in argomento e tutte riportate nel ricorso; - l’area oggetto del ricorso è un fondo di terreno, su cui insistono due immobili adibiti a civile abitazione, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Osimo al foglio 40 particelle 859 e 860 e al Catasto Fabbricati al foglio 40 particella 141 e 142; - i ricorrenti eccepiscono che dall’esame delle mappe del nuovo PUC sarebbe presente il tracciato di nuova strada ottenuto dall’allargamento di Via NI all’interno della proprietà degli stessi, con il conseguente rinnovo del vincolo espropriativo ex art. 9 d.p.r. 327 per la realizzazione di tale viabilità senza alcuna adeguata e congrua motivazione; CONSIDERATO CHE: - l’area oggetto di impugnazione è un’area urbanizzata residenziale consolidata, ripianificata dal nuovo Piano Urbanistico Comunale con la destinazione urbanistica in zona: B1 “Zone Residenziali consolidate ad alta densità”, di cui agli artt. 11 e 11.1 delle NTA vigenti, con usi previsti di cui all’Art. 4 delle medesime: r1; r2; Vp; i1; i2; i3; usi v: da 1 a 9; s4; s5; s8; s9; - il nuovo Piano Urbanistico Comunale nel ripianificare l’intero territorio comunale ha quindi modificato la previsione dell’area oggetto di impugnazione da “Zona prevalentemente per le infrastrutture, art. 54.01 F3-1 – Zone della viabilità” a zona residenziale. È pertanto evidente che, se la volontà del Piano fosse stata quella di individuare un nuovo tracciato stradale e apporre un vincolo preordinato all’esproprio, avrebbe lasciato la classificazione a zona stradale senza riclassificare l’area come zona residenziale; - l’ipotesi di realizzazione della strada non sarebbe quindi conforme al Piano Urbanistico Comunale approvato e ciò comporterebbe l’avvio di una eventuale specifica procedura prevista ai sensi del DPR 327/2001 per l'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche. RIBADITO pertanto che: - siamo in presenza di una errata e sviata lettura delle mappe del nuovo PUC da parte dei ricorrenti; - la linea nera in questione, ivi riportata, appartiene in realtà alla base cartografica (rilievo aerofotogrammetrico – volo 1999 come si evince chiaramente dallo stralcio della tavola 18) allegato al presente atto a supporto degli elaborati di pianificazione (ALLEGATO 1), già peraltro utilizzato allo stesso scopo anche nel PRG previgente e quindi non rappresenta una previsione di piano, non disciplina alcun intervento, né tantomeno ha valore di vincolo espropriativo; - il tratteggio arancione a linee verticali sovrapposto indica infatti la zona B1 “Zone residenziali consolidate ad alta densità” e si estende per l’intera proprietà dei ricorrenti, ad ulteriore riprova che la linea in argomento non costituisce la previsione di una strada, rimasta invero nella sua consistenza, come si evince chiaramente dallo stralcio della tavola A_12_OSIMO OVEST allegato al presente atto a supporto degli elaborati di pianificazione (ALLEGATO 2) in fase di pianificazione sarebbe stato un grave errore mantenere una previsione di strada soggetta a procedura di esproprio e qualificare la stessa area come zona B attribuendo all’area un valore economico più alto che in fase di stima avrebbe comportato un maggiore onere economico e danno erariale all’Ente; - negli elaborati del PUC le strade di nuova realizzazione, comunque non soggette a vincolo espropriativo diretto, non vengono mai rappresentate con una linea continua uguale a quella oggetto di ricorso. (….) RITENUTO, pertanto, alla luce anche di quanto previsto dal T.A.R. delle Marche nella succitata ordinanza, di: - dover confermare che per l’area di proprietà dei ricorrenti oggetto di impugnazione, la previsione stabilita dal PUC è di zona residenziale di completamento, classificata come zona B1 “Zone residenziali consolidate ad alta densità”; - dover confermare che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2024 e pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 02/05/2024 di approvazione del Piano Urbanistico Comunale, non è stato apposto alcun vincolo preordinato all’esproprio nell’area di proprietà dei ricorrenti, per la realizzazione di nuova strada ottenuta dall’allargamento di Via NI; - dover confermare che da parte dell’amministrazione non c’è alcuna volontà di prevedere o meglio reiterare il vincolo espropriativo, per la realizzazione di nuova strada ottenuta dall’allargamento di Via NI e che risulta oggi inesistente; - dover confermare che non è nei programmi dell’amministrazione la realizzazione di un tratto di strada pubblica lungo via NI;
DELIBERA 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo che si intendono interamente recepite; 2) di confermare che per l’area di proprietà dei ricorrenti oggetto di impugnazione la previsione stabilita dal PUC è di zona residenziale di completamento, classificata come zona B1 “Zone residenziali consolidate ad alta densità”; 3) di confermare che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2024, pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 02/05/2024, di approvazione del Piano Urbanistico Comunale, non è stato apposto alcun vincolo preordinato all’esproprio nell’area di proprietà dei ricorrenti, per la realizzazione di nuova strada ottenuta dall’allargamento di Via NI; 4) di confermare che da parte dell’amministrazione non c’è alcuna volontà di prevedere o meglio reiterare il vincolo espropriativo, per la realizzazione di nuova strada ottenuta dall’allargamento di Via NI e che risulta oggi inesistente; 5) di confermare che non è nei programmi dell’amministrazione la realizzazione di un tratto di strada pubblica lungo via NI ”.
In vista dell’udienza pubblica del 21 maggio 2025, le parti hanno depositato memorie e repliche.
Il Comune resistente ha, in particolare evidenziato che “ la linea nera riportata nelle mappe non tiene conto che esse in realtà appartiene alla base cartografica (rilievo aerofotogrammetrico- 3 volo 1999 - confr. Tavola 18-all.1 alla delibera); non è una previsione di piano, non disciplina alcun intervento né tanto meno ha valore di vincolo espropriativo. Quindi, come peraltro già espresso nelle difese e riportato nella delibera n. 6/25, l’area dei ricorrenti è un’area urbanizzata residenziale consolidata, interamente ripianificata dal PUC con la destinazione urbanistica in zona B1 (artt. 11 e 11.1 delle NTA con gli usi previsti dall’art. 4 delle NTA) ”.
Relativamente al segno grafico (linea evidenziata nella mappa relativa alla propria proprietà) i ricorrenti hanno invece dedotto che “ I procuratori dei ricorrenti evidenziano come, con riguardo alle previsioni urbanistiche relative alla via NI, il precedente PRG 2008 e l’attuale PUC 2023 coincidano perfettamente, come dimostrano gli estratti planimetrici di seguito riportati. Orbene, nel PRG del 2008 la linea evidenziata è stata considerata una previsione di esproprio finalizzata all’ampliamento del tracciato stradale della via NI e all’apertura della medesima al traffico veicolare pubblico. Ciò risulta dagli atti del giudizio n. r.g. 376/2014 (è esattamente quanto sostenuto nei propri scritti difensivi dal difensore del Comune) e dalla sentenza del TAR Marche n. 180/2020 (doc. 22), che ha parzialmente accolto le domande degli odierni ricorrenti. Il medesimo segno grafico nel PUC 2023 viene invece ora considerato come un rilievo aerofotogrammetrico, e ciò nonostante lo stesso non corrisponda ad alcuna realtà fisica presente sul terreno tale da poter formare oggetto di un rilievo fotografico dall’alto. Infatti nello stato attuale dei luoghi la linea riportata nel PUC 2023 attraversa un prato su cui non esiste nessun genere di rilievo suscettibile di una riproduzione fotografica dall’alto …. al di là dei contenuti impropri di cui sopra, la deliberazione n. 6 del 11/03/2025, pubblicata in data 20/3/2025, nella parte in cui stabilisce che l’attuale strumento urbanistico non contempla più alcuna previsione di esproprio relativamente alla via NI e alla proprietà dei ricorrenti, appare idonea a far venir meno le ragioni della lite con una pronuncia dichiarativa della 4 cessazione della materia del contendere prendente atto dell’inesistenza di qualsiasi vincolo preordinato all’esproprio sulla proprietà dei ricorrenti”.
In buona sostanza, rimane una discordante interpretazione circa la portata del segno grafico – linea in parola, per il Comune mero e irrilevante segno derivante dal rilievo aerofotogrammetrico, per i ricorrenti incoerente (rispetto all’azzonamento per come ora normato) persistenza grafica, residuata nel passaggio tra il precedente e l’attuale PUC.
Ritiene il Collegio che va condiviso l’orientamento secondo cui “ se sussiste una discrasia tra parte normativa e parte grafica delle prescrizioni di Piano regolatore generale, torna infatti pienamente applicabile la regula iuris per cui occorre dare prevalenza alla prima (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 49). Trattasi di un indirizzo ermeneutico del tutto coerente e che si affianca a quello per il quale, in omaggio al principio generale di tutela dell’affidamento, in caso di contrasto tra tavole planimetriche allegate allo strumento urbanistico, il dubbio circa la disciplina di Piano da applicare ad una determinata area va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà (Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 1993; id., 16 luglio 2007, n. 3081)” (Consiglio di Stato, sez. II, 26 agosto 2019, n. 5876).
In base a tali principi e alla chiara presa di posizione da parte del Comune di Osimo, con delibera n. 6 dell’11 marzo 2025, il Collegio ritiene che parte ricorrente, come dalla stessa sostanzialmente riconosciuto, abbia pienamente ottenuto il bene della vita perseguito mediante il presente ricorso, essendo stata accertata sia in via amministrativa, che giudizialmente, l’assenza di qualsiasi vincolo o previsione urbanistica incidente negativamente sulla propria proprietà, con riguardo alle censure con il mezzo di gravame avanzate.
Di conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 c. 5 cpa.
La peculiarità della vicenda, anche alla luce delle posizioni espresse da tutte le parti in udienza, consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO