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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429, comma 1, c.p.c., all'esito di discussione delle parti, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2808 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, a seguito di mutamento del rito rispetto al processo originariamente iscritto al n. 1977/2024 RG, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in calce all'atto introduttivo del procedimento per convalida di sfratto, dall'avv.to Rossella Porto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Cosenza, alla Via C. Tripodi n. 2/A
- RICORRENTE -
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, Sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 comparsa di costituzione del procedimento per convalida di sfratto, dall'avv.to
Giuseppe Politano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Castrolibero, Viale della Resistenza n. 39
- RESISTENTE -
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI 2
All'udienza di discussione del 12.3.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (conclusioni rassegnate all'udienza di discussione): “L'avv.to
Porto dà atto che i pagamenti preannunciati alla scorsa udienza dal difensore di parte resistente non sono mai stati ricevuti dalla parte ricorrente, come da documentazione prodotta nella data di ieri. Dà atto, altresì, di aver depositato
l'assegno a cui ha fatto riferimento il difensore di parte resistente la scorsa udienza
e le fatture a cui il medesimo si riferisce, a comprova del fatto che il predetto assegno nulla ha a che vedere con i fatti oggetto di causa. Dichiara di non aver più interesse alla pronuncia di risoluzione del contratto e a quella di rilascio dell'immobile, essendo lo stesso già stato rilasciato a seguito dell'ordinanza del
10.10.2024. Insiste ai fini della condanna della resistente al pagamento dei canoni non versati fino alla data del rilascio nella misura di euro 34.117,56, già computati gli acconti versati, oltre interessi fino al soddisfo. Precisa che la predetta domanda nella misura indicata è giustificata in ragione del mancato adempimento della
resistente agli obblighi assunti in sede di mediazione. Chiede, infine, CP_3 condannarsi la controparte alla rifusione delle spese di lite con distrazione”.
Per parte resistente (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del giudizio originariamente iscritto, non ulteriormente precisate all'udienza di discussione): “Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_4
NEL MERITO: - rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il
21.06.2024 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto;
- rigettare la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. perché
l'opposizione è fondata su prova scritta e perché sussistono gravi motivi;
- non emettere ingiunzione di pagamento per presunti canoni scaduti per le ragioni sopra Co esposte;
- condannare ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria. Con vittoria di spese
e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 premesso di essere subentrata a (già nella proprietà Controparte_6 CP_7 di una porzione immobiliare inserita all'interno della Galleria commerciale
“Marconipiù”, sita in Rende, alla Via Guglielmo Marconi, distinta al catasto 3
fabbricati del Comune di Rende al fg. 20 p.lla 837 sub. 256, 257, 258, 209 e 210 e premesso, altresì, di avere aver concesso in locazione il predetto bene per uso commerciale alla in forza di contratto dell'1.6.2013, registrato il Controparte_1
29.5.2014 (modificato in data 28.03.2017 in forza di nuovo contratto registrato il
30.3.2017, con il quale il canone annuo era stato rideterminato in euro 108.264,00,
a fronte degli originari 120.000,00) - intimava a quest'ultima sfratto per morosità, lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione a far data da maggio
2024 per un ammontare complessivo, alla data della domanda, di euro 24.558,78 inclusa IVA (oltre interessi moratori, canoni maturandi e spese di procedura).
Contestualmente, l'intimante conveniva dinanzi a questo Tribunale la controparte per sentir convalidare l'intimato sfratto e ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di rapporto contrattuale nonché ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva in giudizio la deducendo la sussistenza di gravi motivi Controparte_1 ostativi all'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. (nello specifico, l'aver provveduto a rinnovare i contratti di lavoro dei propri dipendenti) e chiedendo il rigetto della domanda (giusta l'inadeguatezza della prova offerta dall'odierna ricorrente in ordine al lamentato inadempimento contrattuale) nonché la condanna al risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 7.10.2024, a seguito di due rinvii interlocutori finalizzati a una composizione bonaria della controversia, attestava la Parte_1 persistenza della morosità in quanto - pur essendo stati saldati i canoni relativi ai mesi di maggio e giugno 2024 - alcun adempimento era intervenuto per le mensilità successive, in cui pure la aveva continuato ad avere il godimento Controparte_1 dell'immobile oggetto di locazione, il cui rilascio non era avvenuto nonostante l'impegno assunto nel corso del processo. L'intimante insisteva, quindi, nelle richieste già formulate (al netto di quanto corrisposto nelle more del processo a titolo di canone per le mensilità di maggio e giugno), a ciò di contro opponendosi l'intimata, la quale rilevava di aver iniziato lo sgombero dei locali e di avere bisogno di maggiori tempi per il rilascio dell'immobile, stante l'estensione particolarmente vasta di quest'ultimo.
Con ordinanza del 10.10.2024 veniva, quindi, pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva di disamina delle eccezioni della parte convenuta. 4
Disposto il mutamento del rito e assegnato termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, la causa, dopo un nuovo rinvio interlocutorio, era, rinviata alla data odierna per la decisione e decisa come da dispositivo.
2. Deve in primo luogo osservarsi che benché le parti in sede di mediazione avessero raggiunto un accordo in forza del quale la società resistente si obbligava a versare la somma complessiva di euro 38.000,00 a definizione di ogni pendenza, in rate mensili decorrenti dal 30.11.2024, le stesse parti avevano convenuto di mantenere il giudizio in essere al fine di verificare l'adempimento del debitore e il creditore aveva riservato di riprendere l'azione per l'intero in caso di inadempimento. Poiché, quindi, il creditore ha dedotto l'inadempimento rispetto all'accordo raggiunto e il debitore nulla ha provato in punto di pagamento alla data odierna del dovuto (non essendo stati mai versati in atti i bonifici di cui il difensore della resistente dava atto all'udienza del 3.3.2025 e avendo, comunque, l'intimato documentato l'insussistenza di pagamenti a tale titolo pervenuti sul conto su cui i bonifici avrebbero dovuto essere effettuati) deve esaminarsi nel merito la domanda di risoluzione formulata da parte ricorrente e quella di condanna al pagamento dei canoni non versati fino alla data del rilascio. Il difensore della resistente dava, invero, atto all'udienza del 3.3.2025 di un assegno consegnato dal legale rappresentante della società ricorrente, che il difensore di quest'ultima ha ascritto a titolo non riguardante i fatti oggetto di giudizio (anche con il supporto di documentazione prodotta in vista dell'odierna udienza). In mancanza, in ogni caso, di domande afferenti il predetto assegno, dovrà essere portato avanti separato giudizio per la regolarizzazione dei rapporti tra le parti, ove la resistente si ritenga creditrice della somma portata dal titolo esibito.
2.1 Ciò posto deve osservarsi che, nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, la mancata convalida o l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determinano la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 ss. c.c. ovvero ai fini della condanna al pagamento dei canoni non pagati.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che il locatore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, 5
mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533), ferma restando - ai fini della pronuncia di risoluzione - la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. (e dell'art. 5 della l. n. 392 del
1978 ove si tratti di locazioni ad uso non abitativo).
Nella vicenda in esame deve darsi atto che la società conduttrice ha incontestatamente provveduto al rilascio dell'immobile oggetto di locazione e la società locatrice ha dichiarato (all'udienza odierna) di non avere interesse alla pronuncia di risoluzione del contratto. Rispetto, quindi, alla domanda di risoluzione e a quella di rilascio dell'immobile va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni fino alla data del rilascio, la società ricorrente ha offerto prova del titolo della pretesa (essendo incontestati il rapporto contrattuale tra le parti, consacrato nel contratto stipulato in data 1.6.2013, modificato in data 28.3.2017 e regolarmente registrato e il fatto che l'immobile restasse nella disponibilità giuridica della società resistente fino alla data del rilascio, avvenuto ad ottobre 2024) ed ha allegato l'inadempimento della resistente rispetto ai canoni dovuti dal luglio 2024 fino alla data del rilascio, nella misura di euro 34.117,56, già tenuto conto degli acconti percepiti, in misura complessiva pari ad euro 15.000,00, come da prospetto versato in atti dalla parte ricorrente in data
3.3.2025. Rispetto a tale somma, alcuna prova di adempimento è stata offerta, per come già osservato in precedenza, dalla resistente. Al pagamento della somma medesima deve, pertanto, essere condannata oltre interessi dalla data CP_1 della domanda fino al soddisfo. Implicito in tale statuizione è il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla parte resistente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al “decisum” e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, salvo quella istruttoria/di trattazione, per cui appaiono giustificati i minimi in mancanza di prove orali raccolte. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario negli scritti difensivi.
PQM
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 6
nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda della ricorrente di risoluzione per inadempimento e di rilascio dell'immobile oggetto di locazione;
2. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 della società ricorrente, in persona del l.r.p.t., dei canoni di locazione non versati fino alla data del rilascio, nella misura di euro 34.117,56, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
3. Condanna la resistente, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in euro
118,50 per esborsi ed euro 6.713,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge sulle voci imponibili, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 12.3.2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429, comma 1, c.p.c., all'esito di discussione delle parti, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2808 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, a seguito di mutamento del rito rispetto al processo originariamente iscritto al n. 1977/2024 RG, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig. , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in calce all'atto introduttivo del procedimento per convalida di sfratto, dall'avv.to Rossella Porto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Cosenza, alla Via C. Tripodi n. 2/A
- RICORRENTE -
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, Sig. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_2 comparsa di costituzione del procedimento per convalida di sfratto, dall'avv.to
Giuseppe Politano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Castrolibero, Viale della Resistenza n. 39
- RESISTENTE -
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI 2
All'udienza di discussione del 12.3.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (conclusioni rassegnate all'udienza di discussione): “L'avv.to
Porto dà atto che i pagamenti preannunciati alla scorsa udienza dal difensore di parte resistente non sono mai stati ricevuti dalla parte ricorrente, come da documentazione prodotta nella data di ieri. Dà atto, altresì, di aver depositato
l'assegno a cui ha fatto riferimento il difensore di parte resistente la scorsa udienza
e le fatture a cui il medesimo si riferisce, a comprova del fatto che il predetto assegno nulla ha a che vedere con i fatti oggetto di causa. Dichiara di non aver più interesse alla pronuncia di risoluzione del contratto e a quella di rilascio dell'immobile, essendo lo stesso già stato rilasciato a seguito dell'ordinanza del
10.10.2024. Insiste ai fini della condanna della resistente al pagamento dei canoni non versati fino alla data del rilascio nella misura di euro 34.117,56, già computati gli acconti versati, oltre interessi fino al soddisfo. Precisa che la predetta domanda nella misura indicata è giustificata in ragione del mancato adempimento della
resistente agli obblighi assunti in sede di mediazione. Chiede, infine, CP_3 condannarsi la controparte alla rifusione delle spese di lite con distrazione”.
Per parte resistente (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del giudizio originariamente iscritto, non ulteriormente precisate all'udienza di discussione): “Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_4
NEL MERITO: - rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il
21.06.2024 sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto;
- rigettare la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. perché
l'opposizione è fondata su prova scritta e perché sussistono gravi motivi;
- non emettere ingiunzione di pagamento per presunti canoni scaduti per le ragioni sopra Co esposte;
- condannare ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria. Con vittoria di spese
e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 premesso di essere subentrata a (già nella proprietà Controparte_6 CP_7 di una porzione immobiliare inserita all'interno della Galleria commerciale
“Marconipiù”, sita in Rende, alla Via Guglielmo Marconi, distinta al catasto 3
fabbricati del Comune di Rende al fg. 20 p.lla 837 sub. 256, 257, 258, 209 e 210 e premesso, altresì, di avere aver concesso in locazione il predetto bene per uso commerciale alla in forza di contratto dell'1.6.2013, registrato il Controparte_1
29.5.2014 (modificato in data 28.03.2017 in forza di nuovo contratto registrato il
30.3.2017, con il quale il canone annuo era stato rideterminato in euro 108.264,00,
a fronte degli originari 120.000,00) - intimava a quest'ultima sfratto per morosità, lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione a far data da maggio
2024 per un ammontare complessivo, alla data della domanda, di euro 24.558,78 inclusa IVA (oltre interessi moratori, canoni maturandi e spese di procedura).
Contestualmente, l'intimante conveniva dinanzi a questo Tribunale la controparte per sentir convalidare l'intimato sfratto e ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di rapporto contrattuale nonché ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e a scadere.
Si costituiva in giudizio la deducendo la sussistenza di gravi motivi Controparte_1 ostativi all'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. (nello specifico, l'aver provveduto a rinnovare i contratti di lavoro dei propri dipendenti) e chiedendo il rigetto della domanda (giusta l'inadeguatezza della prova offerta dall'odierna ricorrente in ordine al lamentato inadempimento contrattuale) nonché la condanna al risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 7.10.2024, a seguito di due rinvii interlocutori finalizzati a una composizione bonaria della controversia, attestava la Parte_1 persistenza della morosità in quanto - pur essendo stati saldati i canoni relativi ai mesi di maggio e giugno 2024 - alcun adempimento era intervenuto per le mensilità successive, in cui pure la aveva continuato ad avere il godimento Controparte_1 dell'immobile oggetto di locazione, il cui rilascio non era avvenuto nonostante l'impegno assunto nel corso del processo. L'intimante insisteva, quindi, nelle richieste già formulate (al netto di quanto corrisposto nelle more del processo a titolo di canone per le mensilità di maggio e giugno), a ciò di contro opponendosi l'intimata, la quale rilevava di aver iniziato lo sgombero dei locali e di avere bisogno di maggiori tempi per il rilascio dell'immobile, stante l'estensione particolarmente vasta di quest'ultimo.
Con ordinanza del 10.10.2024 veniva, quindi, pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva di disamina delle eccezioni della parte convenuta. 4
Disposto il mutamento del rito e assegnato termine per l'espletamento del procedimento di mediazione, la causa, dopo un nuovo rinvio interlocutorio, era, rinviata alla data odierna per la decisione e decisa come da dispositivo.
2. Deve in primo luogo osservarsi che benché le parti in sede di mediazione avessero raggiunto un accordo in forza del quale la società resistente si obbligava a versare la somma complessiva di euro 38.000,00 a definizione di ogni pendenza, in rate mensili decorrenti dal 30.11.2024, le stesse parti avevano convenuto di mantenere il giudizio in essere al fine di verificare l'adempimento del debitore e il creditore aveva riservato di riprendere l'azione per l'intero in caso di inadempimento. Poiché, quindi, il creditore ha dedotto l'inadempimento rispetto all'accordo raggiunto e il debitore nulla ha provato in punto di pagamento alla data odierna del dovuto (non essendo stati mai versati in atti i bonifici di cui il difensore della resistente dava atto all'udienza del 3.3.2025 e avendo, comunque, l'intimato documentato l'insussistenza di pagamenti a tale titolo pervenuti sul conto su cui i bonifici avrebbero dovuto essere effettuati) deve esaminarsi nel merito la domanda di risoluzione formulata da parte ricorrente e quella di condanna al pagamento dei canoni non versati fino alla data del rilascio. Il difensore della resistente dava, invero, atto all'udienza del 3.3.2025 di un assegno consegnato dal legale rappresentante della società ricorrente, che il difensore di quest'ultima ha ascritto a titolo non riguardante i fatti oggetto di giudizio (anche con il supporto di documentazione prodotta in vista dell'odierna udienza). In mancanza, in ogni caso, di domande afferenti il predetto assegno, dovrà essere portato avanti separato giudizio per la regolarizzazione dei rapporti tra le parti, ove la resistente si ritenga creditrice della somma portata dal titolo esibito.
2.1 Ciò posto deve osservarsi che, nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, la mancata convalida o l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determinano la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 ss. c.c. ovvero ai fini della condanna al pagamento dei canoni non pagati.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che il locatore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, 5
mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533), ferma restando - ai fini della pronuncia di risoluzione - la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. (e dell'art. 5 della l. n. 392 del
1978 ove si tratti di locazioni ad uso non abitativo).
Nella vicenda in esame deve darsi atto che la società conduttrice ha incontestatamente provveduto al rilascio dell'immobile oggetto di locazione e la società locatrice ha dichiarato (all'udienza odierna) di non avere interesse alla pronuncia di risoluzione del contratto. Rispetto, quindi, alla domanda di risoluzione e a quella di rilascio dell'immobile va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni fino alla data del rilascio, la società ricorrente ha offerto prova del titolo della pretesa (essendo incontestati il rapporto contrattuale tra le parti, consacrato nel contratto stipulato in data 1.6.2013, modificato in data 28.3.2017 e regolarmente registrato e il fatto che l'immobile restasse nella disponibilità giuridica della società resistente fino alla data del rilascio, avvenuto ad ottobre 2024) ed ha allegato l'inadempimento della resistente rispetto ai canoni dovuti dal luglio 2024 fino alla data del rilascio, nella misura di euro 34.117,56, già tenuto conto degli acconti percepiti, in misura complessiva pari ad euro 15.000,00, come da prospetto versato in atti dalla parte ricorrente in data
3.3.2025. Rispetto a tale somma, alcuna prova di adempimento è stata offerta, per come già osservato in precedenza, dalla resistente. Al pagamento della somma medesima deve, pertanto, essere condannata oltre interessi dalla data CP_1 della domanda fino al soddisfo. Implicito in tale statuizione è il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dalla parte resistente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al “decisum” e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, salvo quella istruttoria/di trattazione, per cui appaiono giustificati i minimi in mancanza di prove orali raccolte. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario negli scritti difensivi.
PQM
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da 6
nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda della ricorrente di risoluzione per inadempimento e di rilascio dell'immobile oggetto di locazione;
2. Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 della società ricorrente, in persona del l.r.p.t., dei canoni di locazione non versati fino alla data del rilascio, nella misura di euro 34.117,56, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
3. Condanna la resistente, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in euro
118,50 per esborsi ed euro 6.713,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge sulle voci imponibili, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 12.3.2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni