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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 14537/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. RICHINI RAFFAELLA RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. ARCAINI GLAUCO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
l'8.3.2008 a Esine-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Esine al numero 1, parte II, serie A, dell'anno 2008). I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nasceva , a Esine-BS il 25.8.2008. Per_1
La separazione veniva pronunciata con sentenza n. 1311/2017 di questo Tribunale.
2. Con ricorso depositato il 24/11/2023, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio.
La resistente si è costituita in giudizio il 3.5.2024.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c.
I coniugi sono comparsi in data 4.6.2024 per la prima udienza. Per_ Con ordinanza del 9.6.2024 è stato disposto l'ascolto del minore avvenuto il 3.7.2024 con l'ausilio della psicologa, dott.ssa Persona_2
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Con ordinanza del 16.7.2024 il giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.:
− ricorda ai genitori che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.); Per_
− dispone l'affidamento condiviso di con residenza presso il padre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per il figlio (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui il figlio si trova;
Per_
− dispone che frequenti la madre a weekend alternati dall'uscita di scuola (o dalla mattina) del sabato alla domenica dopo cena;
nella settimana con weekend dalla madre, il martedì dall'uscita di scuola a dopo cena;
nella settimana con weekend dal padre, il martedì dall'uscita di scuola a dopo cena e il giovedì dall'uscita di scuola al Per_ mattino del venerdì; resterà inoltre con ciascun genitore per quindici giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (da concordare entro il mese di maggio), sette giorni durante le vacanze natalizie alternando ogni anno Natale e Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando ogni anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
− con decorrenza da agosto 2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di € 300,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi.
Con note del 5-6.11.24 le parti hanno precisato le conclusioni, rinunciando agli scritti conclusivi.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 27.11.2023, non ha formulato osservazioni.
3. La domanda di divorzio merita accoglimento. Il periodo di separazione, le vicende intercorse e gli atti di parte dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
3.1. Le parti concordano sui provvedimenti adottati nell'ordinanza del 16.7.24, che meritano quindi di trovare conferma in questa sede, in quanto rispondenti all'interesse della famiglia.
Si precisa che la signora potrà continuare a risiedere nell'ex casa familiare di Esine, via CP_1
Leutelmonte 44, siccome usufruttuaria, secondo le regole ordinarie.
4. Le spese di lite meritano di essere compensate, stante il sostanziale accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, celebrato
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l'8.3.2008 a Esine-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Esine al numero 1, parte II, serie A, dell'anno 2008);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni sopra riportate;
− compensa per intero le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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