Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 963/ 2024 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 963 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
Controparte_1 nato a [...] il [...] ( Codice Fiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. VILLA DANIELA ( Codice Fiscale_2
)
e nata a CUNEO (CN) (C.F. il 03/06/1971 Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv. VILLA DANIELA (C.F. C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/06/2024 con il quale Controparte_1 e [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Controparte_2
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15.04.2006, a Gemmano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 28.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno, come già di fatto vivono, separati, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2. Il marito rimarrà ad abitare, provvedendo al pagamento di tutte le utenze, nella casa coniugale di Via
Antonio Maria Brunori, n. 31 (Ang. Via Alessandro Mariotti) a Gemmano (RN) di cui oggi è proprietario pro quota unitamente a soggetti terzi, con tutti gli arredi e pertinenze ad eccezione dei seguenti beni che concordemente vengono assegnati esclusivamente alla moglie: friggitrice, aspirapolvere Folletto non funzionante, macchina caffè Lavazza, computer portatile, tablet Samsung, sdraio, accessori cucina
(pentole, padelle, teglie, piatti, bicchieri, posate);
3. La moglie trasferirà altrove la propria residenza entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle sentenza di separazione;
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, a qualunque reciproca richiesta di mantenimento;
5. Al fine di integrare e definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione e dunque al fine della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi in merito agli immobili in comproprietà indicati in premessa ai paragrafi A) e D) stabiliscono quanto segue:
6.1. Quanto agli immobili di cui in premessa al paragrafo A), Controparte_1 si impegna a trasferire
Controparte_2entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione, alla moglie che si impegna ad accettare, la propria quota pari a 1/2 delle unità così descritte al Catasto fabbricati,
Comune di Gemmano (RN), Via Monte Marazzano n. 11, foglio 4, particella 677, sub. 2 (fabbricato in corso di costruzione), piano S1, cat. F/3; sub. 12 (appartamento), piano 1-2, rendita euro 232,41, cat.
A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie 92 mq;
sub. 14 (autorimessa), piano S1, rendita euro 124,41, cat. C/6, classe 2, consistenza 33 mq.
6.2. Il prezzo del trasferimento di cui al precedente punto 6.1. viene concordemente stabilito dalle parti in via transattiva ed al fine di risolvere la crisi coniugale, in € 45.000,00 (quarantacinquemila,00) che [...] Controparte 2 si impegna a versare al marito quanto ad € 19.000,00 (diciannovemila,00) contestualmente alla stipula del rogito notarile e quanto ad € 26.000,00 (ventiseimila,00) attraverso n. 50 (cinquanta) rate mensili improduttive di interessi, ciascuna dell'importo di € 520,00 (cinquecentoventi,00) a partire dal giorno 25 (venticinque) del mese successivo alla data del rogito di compravendita;
6.3. Controparte_1 si impegna a corrispondere puntualmente e regolarmente all'istituto creditore le rate del mutuo rapporto n. 04/68/15/0402418 indicato in premessa fino alla sua estinzione, trasmettendo mensilmente senza ritardo alla moglie le contabili bancarie comprovanti il versamento.
Contestualmente Controparte_2 a partire dal giorno 25 (venticinque) del mese successivo alla data del
,
rogito di compravendita, si impegna a versare al marito Controparte_1 mensilmente la somma di
€ 300,00 (trecento,00) a titolo di contributo al pagamento del mutuo fondiario fino alla sua estinzione.
In caso di mancato pagamento delle rate del mutuo a carico del marito o comunque in caso di ritardo nel pagamento di ogni singola rata superiore a 15 (quindici) giorni, la moglie avrà facoltà di adempiere direttamente all'obbligazione a favore dell'istituto di credito con conseguente diritto della medesima a ripetere dal marito le somme così eventualmente versate che potrà essere soddisfatto anche attraverso la compensazione per quanto stabilito nel presente ricorso;
6.4. Il contratto di locazione sottoscritto da Controparte_1 il 01/08/2014 registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini al numero TG314T005302000AA, dalla data del rogito di compravendita verrà ceduto, a titolo gratuito e senza alcun corrispettivo a Controparte_2 che, dichiarando di ben conoscere ed accettare le clausole, patti e condizioni ivi contenute, subentrerà dalla data del rogito, in tutti i diritti ed obblighi conseguenti.
Le parti si obbligano reciprocamente a porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti e formalità di carattere fiscale e tributario necessari per il subingresso della parte acquirente nel citato contratto di locazione. Controparte_1 entro la data del rogito notarile di compravendita si obbliga a trasferire alla moglie parte acquirente e nuova locatrice, la somma eventualmente ricevuta dal conduttore a titolo di deposito cauzionale;
6.5. I beni mobili e gli arredi presenti all'interno dell'abitazione di Via Monte Marazzano, n. 11 rimarranno assegnati in proprietà esclusiva alla moglie;
6.6. Le eventuali spese tecniche relative al trasferimento di cui al precedente punto 6.1. (ape e relazione urbanistica-catastale) saranno poste a carico del marito mentre gli oneri notarili saranno posti a carico della moglie;
6.7. L'impegno di cui al precedente punto 6.1. deve intendersi quale preliminare di vendita e di acquisto, avente dunque efficacia esclusivamente obbligatoria ed il trasferimento qui promesso sarà esente da imposte e tasse di ogni genere (imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1897, n. 74 e Corte Cost. n. 202/2023 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione AE n. 65/2015);
6.8. Quanto agli immobili di cui in premessa al paragrafo D), Controparte_1 si impegna a trasferire a titolo gratuito entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della sentenza di separazione, alla moglie [...]
Controparte 2 che si impegna ad accettare, la propria quota pari a 10/48 delle unità così descritte al
Catasto fabbricati del Comune di Centallo (CN), Via Torino, foglio 19, particella 57, sub. 33
(autorimessa), piano S1, rendita euro 74,47, car. C/6, classe 3, consistenza 14 mq, totale 16 mq;
sub. 45
(abitazione), piano S1-1, rendita euro 185,92, cat. A/2, classe 2, consistenza 3,0 vani, superficie 58 mq;
6.9. Le eventuali spese tecniche e le spese notarili relative al trasferimento di cui al precedente punto 6.8. saranno poste a carico della Sig.ra CP_2
6.10. L'impegno di cui al precedente punto 6.8. deve intendersi quale preliminare di vendita e di acquisto, avente dunque efficacia esclusivamente obbligatoria ed il trasferimento qui promesso sarà esente da imposte e tasse di ogni genere (imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1897, n. 74 e Corte Cost. n. 202/2023 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione AE n. 65/2015);
I coniugi hanno già provveduto di comune accordo, salvo quanto sopra stabilito, alla divisione di ogni altro bene comune così come delle somme in denaro comuni e con il puntuale adempimento di quanto convenuto con il presente atto, dichiarano di non avere allo stato nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1 e alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gemmano (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 3 Parte I Anno 2006 );
spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi