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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4321 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo URBANI e Valentina CASTAGNA,
e
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa dagli avvocati Alessandra TOLDO e Ludovica DALLA COSTA,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti:
1. Condizioni relative ai coniugi
1.1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi IGi e Controparte_2 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in NE (VI) in data 19.10.2019 (Atto N. 25 P. 1
[...]
anno 2019 THIENE), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di compiere le trascrizioni di legge.
1.2. Nessun contributo al mantenimento personale dei coniugi per avere entrambi un lavoro ed essere economicamente autosufficienti.
1.3. I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, nonché di quello per i figli minori.
I viaggi all'estero dei figli sono da concordare e da effettuarsi con previo assenso di entrambi i genitori.
2. Condizioni relative alla casa coniugale
2.1. La casa coniugale sita in NE (VI), via Val dei Molini n. 11, viene assegnata, con gli arredi e i corredi esistenti, alla IGa che ne è altresì proprietaria, e che continuerà CP_2
a viverci con i figli minori.
2.2. Quanto agli arredi dell'abitazione familiare, i coniugi danno atto che sono stati acquistati dal IG e sono quindi da intendersi di sua esclusiva proprietà, ad eccezione della CP_1
Madia tibetana, portaombrelli modello LU marchio , scaffale a colonna modello CP_3
EV marchio per il bagno padronale, specchio modello IT marchio CP_3
per il bagno al piano terra, n° 2 sedie modello IA marchio , tavolo CP_4 CP_4
modello LA marca e parete ad uso esclusivo dello studio CP_4 CP_5
della Signora, portavasi modello AL marchio , che sono di proprietà della CP_3
IGa CP_2
2.3. Le parti concordano che, in caso di vendita della casa familiare o in caso di trasferimento della IGa e dei figli presso altra diversa abitazione, il IG potrà CP_2 CP_1
2 prelevare i mobili di sua proprietà di cui all'elenco allegato al ricorso, di cui ne costituisce parte integrante, oppure venderli ai potenziali acquirenti dell'immobile.
In tale ultima ipotesi la IGa anche per il tramite dell'agenzia immobiliare CP_2
incaricata, è autorizzata dal IG a proporre in vendita l'intero lotto degli arredi di CP_1
proprietà del marito per la somma complessiva già comunicata dal IG e quindi CP_1
nota alle parti. In ogni caso, ella si impegna a tenere aggiornato il IG , cui spetta CP_1
ogni decisione finale in ordine alla trattativa sugli arredi.
2.4. Si dà atto che il IG , entro i termini pattuiti, ha rilasciato l'abitazione Controparte_1
familiare, riconsegnando alla moglie i telecomandi di accesso e le chiavi di casa;
inoltre, il
IG ha asportato gli ulteriori beni di sua proprietà indicati nel ricorso introduttivo CP_1
al punto 2.5., fermo, in ogni caso, quanto concordato al punto che precede circa la restante mobilia. A sua volta, la IGa ha già consegnato al marito tutte le copie delle chiavi CP_2
e il telecomando di accesso dell'abitazione di proprietà del IG e ha asportato i CP_1
beni di sua proprietà ivi presenti.
3. Condizioni relative alla prole
3.1. I figli minori ( ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
( ), minorenni e non autonomi economicamente, vengono affidati ad C.F._4
entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in riguardo alla loro istruzione, alla loro educazione e alla loro salute, nel rispetto, in ogni caso, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3.2. e vivranno prevalentemente con la madre presso l'abitazione Per_1 Per_2
familiare, ove manterranno la residenza anagrafica, ovvero in altro immobile in cui si trasferirà la IGa con i figli. CP_2
3 3.3. Il padre, o suoi delegati, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici,
sportivi e ricreativi dei figli, terrà con sé e : Per_1 Per_2
quanto ad : il lunedì di ogni settimana dalle ore 16.00 sino alle 20.00/20.30 dopo- Per_1
cena, quando il padre o suoi delegati lo riaccompagneranno dalla madre;
quanto a : il mercoledì dalle 16.00 alle 19.30 quando il padre o suoi delegati la Per_2
riaccompagneranno dalla madre;
entrambi i figli: le giornate del sabato e della domenica, alternate di settimana in settimana,
dalle ore 9.30 sino alle ore 20.00, con impegno della madre di portare i figli presso il padre e l'impegno del padre di riaccompagnarli, la sera, dalla madre.
Nel caso in cui nel fine settimana il padre sia assente per lavoro e/o viaggi, la madre accompagnerà i minori dal delegato del padre alle ore 9.30 e il delegato li riaccompagnerà
a casa della madre alle ore 13.00.
Compatibilmente con le primarie esigenze dei minori, i genitori si impegnano ad introdurre via via i pernottamenti dei bambini presso il padre, decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso, oppure anche prima, quanto ad , se il bambino manifesterà il desiderio Per_1
di pernottare presso il padre.
3.4. Una volta introdotti i pernottamenti e trascorreranno, sempre Per_1 Per_2
compatibilmente con i loro impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ricreativi, con ciascun genitore:
a) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori;
b) cinque giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale e dell'Epifania con un genitore e quelli della Vigilia, Santo Stefano
e Capodanno con l'altro genitore;
quest'anno (2025), e in ossequio all'alternanza concordata, i bambini trascorreranno il giorno della Vigilia, Santo Stefano e il giorno di
Capodanno con la madre e trascorreranno il giorno di Natale e l'Epifania con il padre;
4 c) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni,
il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro genitore.
In ogni caso i genitori potranno concordare tempi e modi di visita anche diversi a seconda delle esigenze e delle volontà filiali.
3.5. Tenuto conto dell'affidamento condiviso dei figli minori e dei tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore, tenuto conto della nuova collocazione lavorativa del padre, il IG continuerà a versare alla IGa , a titolo di Controparte_1 Controparte_2
contributo al mantenimento dei figli, una somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, e così complessivamente € 600,00 (seicento/00) per entrambi sino al mese di giugno 2025 compreso. A decorrere dal mese di luglio 2025, il IG Controparte_1
verserà alla IGa , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, una Controparte_2
somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, e così
complessivamente € 700,00 (settecento/00) per entrambi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, con prima rivalutazione a luglio 2026, mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese di competenza, sino a quando i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3.6. I genitori si impegnano in ogni caso a far concludere l'anno scolastico dei figli presso gli istituti ove i minori sono attualmente iscritti.
3.7. Le spese straordinarie riferibili ai figli verranno versate nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza.
3.8. L'assegno unico universale (AUU) verrà suddiviso a metà, così come le detrazioni fiscali.
3.9. Le parti danno atto che il IG ha versato alla IGa la somma di € CP_1 CP_2
2.378,03, pari alla quota parte alla stessa riferibile, dell'investimento contratto
086487.MY.705 e che il conto corrente cointestato in essere presso Fideuram recante iban
[...] è stato chiuso.
5 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NE (VI) in data 19/10/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in NE
6 (VI), Via dei Molini n. 11 in favore di quale genitore convivente con i figli minori Controparte_2
e ; Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente nonché di quello per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Controparte_1 Controparte_2
in matrimonio in NE (VI) in data 19/10/2019 con atto trascritto al n. 25, parte I, anno
2019, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NE (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
7 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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