Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Clemi Tinto giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 217 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fiscale ), (Codice Fiscale C.F._2 Parte_3
, (Codice Fiscale , C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(Codice Fiscale ), in proprio ed in qualità di eredi (figli) di
[...] C.F._5 Persona_1
(Cod. Fiscale ) e di (Codice Fiscale C.F._6 Parte_6 C.F._7
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Antonica e Leonilda Anita Marzano, elettivamente
[...]
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Tuglie alla via Cesare Battisti n. 70, in virtù di mandato in atti
APPELLANTI e APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, E_ P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui Uffici è domiciliato
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 20.3.2024, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'appellata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.del
6.2.2022 resa nel procedimento R.G. 1134/2020: “ La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, in proprio e quali eredi legittimi di e di nei confronti del Persona_1 Parte_6
per i danni sofferti in conseguenza al contagio da epatite cronica HCV per emotrasfusioni cui la E_
madre e moglie fu sottoposta nell'anno 1970, durante un ricovero presso l'Ospedale di Gallipoli. A sostegno della domanda, gli istanti hanno dedotto che il diritto al ristoro gli è stato riconosciuto alla luce del fatto che ha ottenuto il Persona_1
riconoscimento del diritto a riscuotere l'indennizzo di cui alla L. 210/92, come da comunicazione dell'Ufficio Medico
Legale del 23.05.2016 all'esito della visita dinanzi alla CMO di Taranto.
2. Il costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto sia nella qualità E_
di eredi che in proprio atteso il decorso quinquennale dal momento della scoperta della malattia, avvenuta nell'anno 2008, che costituisce il dies a quo dell'invocato ristoro per la formulazione della domanda risarcitoria.”
Con la suddetta ordinanza, il Tribunale di Lecce, premesso che “In punto di fatto va innanzitutto premesso che
è pacifico che effettivamente la de cuius nell'anno 1970 fu sottoposta ad emotrasfusioni e per ciò che concerne la sussistenza del necessario nesso di causalità materiale tra la predetta emotrasfusione e la patologia contratta da esso è Persona_1
stato ravvisato non solo dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, secondo quanto risulta dal relativo verbale in atti, ma anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio (cfr. all. d fascicolo attore;
ctu in atti)”; che era prescritto il diritto al ristoro richiesto dagli attori in qualità di eredi;
che “A differenti conclusioni deve giungersi riguardo il diritto al ristoro degli attori in proprio poiché il dies a quo, poiché il decennio per la formulazione della domanda risarcitoria per la perdita del rapporto parentale, deve essere identificato con il giorno la scomparsa della dante causa degli attori, avvenuto nell'anno 2011, a partire dal quale loro hanno subito il danno attraverso la perdita del rapporto con ”; che “Nella vicenda in esame gli attore non ha dimostrato di aver subito, a seguito della Persona_2
scomparsa della congiunta, alcuno stravolgimento delle abitudini di vita, sicché non può essere loro riconosciuto alcun risarcimento rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, in quanto non hanno allegato alcun elemento su cui poggiare una specifica prova diretta;
che, pertanto, il danno doveva essere liquidato in via equitativa e non potevano applicarsi le tabelle di NO (“Ai predetti fini si ritiene di non poter fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di NO - ove peraltro espressamente si enuncia il principio per il quale non possa dirsi sussistente un importo minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, gravando sulla parte ogni onere di allegazione e prova, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. - giacché gli importi
2 in esse previsti a titolo di risarcimento del danno derivante dalla morte del congiunto si riferiscono, come si ricava dalla relazione esplicativa dei criteri adottati nella loro redazione, al danno da perdita del rapporto parentale che, nel caso di specie, come già evidenziato, non è stato allegato e provato, e ciò appare giustificare la deroga all'orientamento espresso da
Cass. n. 12408/2011.”), riteneva che “nella liquidazione del danno subito dai predetti attori appare opportuno valorizzare la circostanza che il decesso del congiunto è avvenuto a distanza di molti anni dalla data in cui la patologia contratta è divenuta sintomatica, ragione per cui pur non avendo colto costui impreparato non deve dimenticarsi che la morte della predetta è avvenuta quando egli aveva sessantatré anni ed era affetta da diverse patologia importanti (come descritto dal ctu); circostanze che sicuramente hanno reso penoso il distacco non alla stregua di quello che avviene nel caso di morte di una persona più giovane di età..”. Ciò premesso, riconosceva che “il danno subito in proprio dai figli di Per_1
deve essere stimato in una somma pari ad euro 15.000,00, ciascuno, ed in euro 5.000,00, pro quota, nella loro
[...]
qualità di eredi di atteso il breve arco temporale (nove anni) in cui egli è rimesto in vita dopo il decesso Parte_6
della moglie.”. Compensava le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, i sigg.ri hanno proposto appello, cui ha resistito il Parte_6 [...]
, che ha anche proposto appello incidentale. CP_1
All'udienza del 20.3.2024 svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminato preliminarmente il primo motivo di appello incidentale svolto dal
, in quanto relativo alla prescrizione del diritto. E_
Con il primo motivo di gravame, il lamenta l'“INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CP_1
DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO VANTATO DAGLI ATTORI IURE PROPRIO E
NELLA LORO QUALITA' DI EREDI DEL SIG. PER IL DECESSO Parte_6
DELLA PROPRIA CONGIUNTA .”. Persona_1
I motivi sono infondati.
La Corte concorda con la decisione del primo giudice in riferimento al suddetto motivo.
Invero, la Corte rileva che gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio (per la perdita del rapporto parentale in conseguenza della malattia contratta a seguito della trasfusione). Come è noto, giusta il disposto dell'art. 2935 c.c., la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
3 La giurisprudenza distingue la posizione del contagiato e quella dei suoi congiunti in quanto titolari di diversi diritti di risarcimento, sebbene legati ad un medesimo fatto: “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale
(alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (cass. n. 7553 del 15/05/2012).
In sostanza, in ordine al risarcimento del danno richiesto iure successionis valgono i principi d'ordine generale secondo cui l'erede subentra nella stessa posizione del dante causa, con la conseguente azionabilità della pretesa fin dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere da quest'ultimo, ossia dal giorno in cui l'interessato ebbe consapevolezza della sussistenza di un danno personale, mentre in favore dei congiunti del contagiato, che abbiano però agito in giudizio iure proprio per il risarcimento del danno causato da decesso ascrivibile all'emotrasfusione con sangue infetto, opera la prescrizione decennale.
Nella fattispecie, pertanto, il diritto azionato iure proprio dagli odierni appellati non si è prescritto, considerando che la sig.ra è deceduta in data 12.05.2011 e l'atto introduttivo del giudizio di primo Per_1
grado è stato depositato in Cancelleria il 7.2.2020 e notificato al ministero il 24.2.2020.
B. Va ora esaminato l'appello principale.
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano l'“ERRONEA OMESSA LIQUIDAZIONE
DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE”. Rilevano inoltre che “Il Tribunale, aderendo a quanto dedotto nella memoria di costituzione dal ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano E_
assolto all'onere di provare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, intendendosi con siffatta locuzione, la compromissione del rapporto familiare, dell'alterazione della quotidianità, dello sconvolgimento delle abitudini di vita, dal venir meno di un appoggio materiale e psicologico.”.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice erroneamente ha ritenuto che “Nella vicenda in esame gli attori non hanno dimostrato di aver subito, a seguito della scomparsa della congiunta, alcuno stravolgimento delle abitudini di vita, sicché non può essere loro riconosciuto alcun risarcimento rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, in quanto non hanno allegato alcun elemento su cui poggiare una specifica prova diretta.”
4 La Corte ritiene che la perdita del rapporto parentale, così come indicato dalla Suprema Corte, è costituito dal "...vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. n.
10107/11).
Nella liquidazione di tale posta risarcitoria rilevano indici idonei a comprovare la gravità della sofferenza patita, quali l'intensità del vincolo familiare, la consistenza del medesimo, le abitudini di vita, la logistica familiare (Cass. n. 23917/13).
Il primo giudice ha liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quantificandolo al di sotto del minimo previsto dalle Tabelle di NO (riconosciute dalla giurisprudenza della Suprema Corte come l'unico parametro da prendere in considerazione su tutto il territorio nazionale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica).
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza del 18/04/2023, n.10335, ha ribadito l'orientamento già espresso con la sentenza n. 10579/2021 e ha chiarito che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
E invero, le nuove Tabelle di NO redatte nell'anno 2024, adeguandosi ai principi espressi dal giudice di legittimità, prevedono un sistema a forbice e propongono poi una distribuzione dei punti secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione nella detta sentenza n. 10579/2021 corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Tutti questi elementi, ovviamente, per essere valutati ai fini della liquidazione del danno devono essere allegati e provati.
5 Dai documenti in atti, si evince che la sig.ra (vittima primaria) è deceduta all'età di 69 anni Persona_1
(nata il [...] - deceduta il 12.05.2011) e che il coniuge e i figli (vittime secondarie) al momento della morte avevano, rispettivamente, coniuge, 72 anni (nato l' 8.03.1938), Parte_6 [...]
46 anni (è nata il [...]), 41 anni (è nata il [...]), Parte_1 Parte_2 [...]
39 anni (è nata il [...]), e entrambi anni Parte_3 Parte_4 Parte_5
33 (sono nati il 1.8.1977).
Orbene, sulla base delle suddette tabelle, questa Corte procede alla distribuzione dei punti, considerando il “valore punto” della tabella integrata a punti 2022 pari a € 3.365,00:
- età della vittima primaria: 16 punti
- età della vittima secondaria - coniuge: 12 punti
- età delle vittime secondarie e 20 punti per ciascuna Parte_1 Pt_2
- età delle vittime secondarie , e 22 punti per ciascuno Pt_3 Pt_4 Pt_5
- per la convivenza nei confronti del coniuge: 16 punti
- nessun punto per la convivenza in riferimento ai figli, in quanto dallo stato di famiglia della de cuius, agli atti, risulta che nessuno conviveva con la madre
- per la sopravvivenza di almeno tre congiunti del nucleo familiare primario della de cuius, il coniuge e cinque figli: 9 punti
- in riferimento alla qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nonché la condivisione delle festività e la particolare durata della malattia, considerato che può assegnarsi fino ad un massimo di 30, e in assenza di allegazioni e prove circostanziate fornite dalle parti, si attribuiscono 20 punti al coniuge, mentre nei confronti dei figli si ritiene l'esistenza di contatti frequenti con la figlia residente nello stesso paese della de cuius, e con residente Pt_2 Pt_5
nel paese limitrofo e si attribuiscono 12 punti, mentre nei confronti degli altri figli si ritiene che ci siano stati rapporti più sporadici perché residenti a [...]), a Campobasso ( ) Parte_1 Parte_3
e a San Mauro Torinese (Ilario) e pertanto si riconoscono 10 punti.
Di conseguenza, considerando il “valore punto” della tabella integrata a punti 2024: € 3.911,00 e i punti come sopra attribuiti, la somma da liquidare in favore di (73 punti) è di € 285.503,00, Parte_6
quella da liquidare in favore di (55 punti) è di € 215.105, in favore di Parte_1 Pt_2 Pt_3
e (57 punti) è di € 222.927,00 ciascuno, in favore di (59 punti) è di € 230.749,00. Pt_4 Pt_5
6 Su detti importi, devalutati alla data del decesso di e anno per anno rivalutati, competeranno Persona_1
gli interessi legali dalla stessa data e sino alla data della presente sentenza. Gli interessi per il periodo successivo e fino al saldo saranno conteggiati sull'importo liquidato, senza ulteriore rivalutazione.
C. La riforma, in tal, senso della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite, per cui si ritiene assorbito il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti lamentano
“ERRONEA COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE DI LITE”.
D. Vanno, a questo punto, esaminati gli altri motivi di appello incidentale sollevati dal E_
.
[...]
Con il secondo motivo di gravame, il appellato deduce “SULLO SCOMPUTO DELLE CP_1
SOMME GIA' PERCEPITE EX L. 210/92 DALLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI
RISARCIMENTO DEL DANNO IURE PROPRIO PER COMPENSATIO ”. Persona_3
sottolinea che “Occorre premettere che la ratio dello scomputo richiesto dal trova fondamento nella E_
teoria della compensatio lucri cum damno in base alla quale, nella liquidazione del risarcimento del danno, si deve tener conto delle conseguenze vantaggiose eventualmente generate dal fatto lesivo in quanto il risarcimento del danno non può mai costituire fonte di lucro, né per il danneggiato né tantomeno per i suoi aventi causa.”
Il motivo è fondato, ma per quanto si dirà viene rigettato.
La recente sentenza della Cassazione n. 8773/2022, premesso il principio generale per cui quando, in conseguenza di un fatto illecito, la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo va defalcato dal risarcimento quando il medesimo soggetto sia tenuto non solo al pagamento del risarcimento, ma anche al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico a favore della vittima (Sez.
U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600919 - 01), ha, in particolare, specificato che “il soggetto convenuto con l'azione di danno (il è il medesimo soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda di E_
pagamento dell'indennizzo ex L. n. 210 del 92, "in quanto soggetto pubblico che decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale", come già ripetutamente affermato da questa Corte
(Sez. U, Sentenza n. 12538 del 09/06/2011, Rv. 617317 01, ove si aggiunge che la legittimazione delle Regioni sussiste solo quando l'attore lamenti il ritardato pagamento del beneficio già concesso). Pertanto, sussistendo identità soggettiva tra il debitore del risarcimento e il debitore dell'indennizzo, è doveroso defalcare questo da quello (Sez. 3 -, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, Rv. 657813 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 14/03/2013, Rv. 625543 - 01).”
7 Inoltre, con la stessa sentenza, la Suprema Corte, con riferimento all'eccezione che il principio della compensatio lucri cum damno non potrebbe trovare applicazione, a causa della diversità fra la natura del risarcimento accordato (inteso a ristorare il danno sofferto iure proprio in conseguenza della morte del congiunto), e la natura dell'indennizzo una tantum previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, ha affermato che “tale deduzione è infondata, in quanto l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, spetta agli aventi diritto iure proprio, e non iure hereditario, come già stabilito da questa Corte (ex multi s, tra le più recenti,
Sez. L -, Sentenza n. 26842 del 25/11/2020, Rv. 659632 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 11407 del 11/05/2018, Rv.
648818 - 01).
Tanto si desume:
-) dal fatto che la legge parla di "aventi diritto", e "non di eredi";
-) dal fatto che tra gli aventi diritto la legge prevede un ordine successivo (la presenza del coniuge esclude il beneficio per i figli, quella dei figli esclude il beneficio per i fratelli, e così via), incompatibile con le previsioni degli artt. 571 e 581 c.c.;
-) dal fatto che il beneficio è accordato ai soli familiari viventi a carico, requisito non necessario per l'acquisto della qualità di erede;
-) dal fatto che l'assegno una tantum è accordato "anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia", precisazione inspiegabile se davvero l'indennizzo di cui si discorre fosse attribuito ai superstiti jure hereditario;
-) dal fatto, infine (ma è quel che più rileva), che l'indennizzo una tantum di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma
3, spetta agli aventi diritto ivi elencati anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla suddetta Legge, art. 1, come già affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 6 L, Ordinanza n.
19502 del 23/07/2018; Sez. L -, Sentenza n. 26842 del 25/11/2020).”
Ciò premesso, nella fattispecie, il non ha ritenuto di indicare l'ammontare degli importi CP_1
effettivamente erogati in forza della L. n. 210 del 1992, né a chi siano stati erogati, così venendo meno all'onere di prova a suo carico: "Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del E_
danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum" (cass. 20909/2018). Nella stessa sentenza, si legge:
“la compensazione non può operare qualora non sia stato corrisposto o non sia quanto meno determinato o determinabile
8 l'indennizzo nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo e un massimo a seconda della patologia riconosciuta non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare. Nè può soccorrere, a tal fine, il carattere predeterminato delle tabelle per individuare, in mancanza di dati specifici della cui prova è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione dal risarcimento.”
Tale arresto della Suprema Corte è confermato, anche, dalla sentenza n.25827 /2022: “In ogni caso, si ricorda che, l'orientamento di questa Corte, nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento E_
del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del
1992, può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno quando, "sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum (Cass. n. 21837 del 2019; Cass. n. 20909 del 2018).”
Di conseguenza, in assenza di alcuna indicazione in ordine al beneficiario e all'importo delle eventuali somme già corrisposte o a corrispondersi a titolo di indennizzo, non si può operare alcuna compensazione.
Si ritengono assorbiti gli ulteriori motivi di appello incidentale.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello incidentale deve essere rigettato, l'appello principale va accolto per quanto di ragione e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere riformata.
La riforma della sentenza comporta una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste interamente a carico del . CP_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 6.2.2022 resa nel procedimento R.G. 1134/2020 dal Tribunale di Lecce, accoglie, per quanto di ragione, l'appello e per l'effetto
1. ridetermina l'importo per cui è condanna del Ministero in favore degli appellanti così come di seguito:
• € 215.105 in favore di;
Parte_1
• € 222.927,00 ciascuno in favore di e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
• € 230.749,00 in favore di Parte_5
• € 285.503,00 in favore di da dividersi tra gli appellanti secondo le regole Parte_6
della successione.
9 Su detto importo competono gli interessi che saranno calcolati a decorrere dalla data del 12.05.2011
(come indicato in parte motiva) sulla somma devalutata a tale momento e, anno per anno, rivalutata fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
per il periodo successivo, e sino al saldo, sulle somme come determinate competeranno i soli interessi legali.
2. Condanna il al pagamento, in favore degli appellanti, con distrazione in favore E_
dei difensori dichiaratisi antistatari, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €. 10.000,00 e in € 8.500,00 per questo grado, oltre, per entrambi i gradi, contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Conferma nel resto l'impugnata ordinanza.
Lecce, 5.3.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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