Articolo 5 della Legge 17 luglio 1975, n. 400
Articolo 4Articolo 6
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10 settembre 1975
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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
Art. 5.

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorita' di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina col decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonche' le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilita'.
L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande ((indicate nel decreto))
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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