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10 settembre 1975
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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
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Art. 5.
Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorita' di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina col decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonche' le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilita'.
L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande ((indicate nel decreto))
Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorita' di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina col decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonche' le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilita'.
L'autorita' di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande ((indicate nel decreto))
Giurisprudenza • 51
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 963Provvedimento: […] si danno reciprocamente atto che nell'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza sopra citata è precisato che le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate successivamente alla vendita ai sensi dell'art. 5 Legge 400/1975”. […] difensore della sig.ra precisava che non era Parte_1 configurabile alcun inadempimento contrattuale a carico della in quanto la cancellazione delle domande Parte_3 giudiziali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 400/1975 “sarebbe potuta intervenire solo in forza di atto notarile che avesse raccolto il consenso delle parti che avevano proposto l'azione giudiziaria (rispetto al quale non è stato assunto alcun impegno negoziale) o con il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda ovvero, […]Leggi di più...
- inopponibilità trascrizione·
- responsabilità commissario liquidatore·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- art. 5 L. 400/1975·
- art. 45 L.F.·
- art. 2932 c.c.·
- cancellazione trascrizione domanda giudiziale·
- liquidazione coatta amministrativa·
- inadempimento contrattuale