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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/01/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 1857/2014 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1857/2014 promossa da:
, , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
C/0 AVV. CIMINO NATALIA VIA GORIZIA 4 PATTI, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Martinez per procura in atti
ATTORE
contro
codice fiscale e partita I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato rappresentata e difesa dall'avv. TITO
MONTEROSSO per procura in atti
CONVENUTA
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio la premettendo di avere intrattenuto sin Controparte_1
1 dal 2000 -presso la Filiale di Tortorici- due conti correnti affidati (uno ordinario n. 300171220 ed uno anticipi n. 300721229) senza, però, alcun formale contratto di accensione e/o sottoscrizione delle condizioni economiche;
conti a suo dire inficiati da spese trimestrali, commissioni di massimo scoperto, addendi generici non dovuti nonché da trasferimenti non autorizzati di competenze e da interessi oltre il tasso soglia, in violazione delle norme in materia di usura;
che tale situazione risultava supportata da un elaborato peritale di parte, a firma del rag. Per_1
attestante un credito dell'attore pari ad € 25.000,91; l'attore
[...]
chiedeva di ottenere una sentenza accertativa del proprio credito nei confronti della convenuta, in conseguenza del riconoscimento dell'invalidità degli applicati interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
il Pt_2
chiedeva, inoltre, al Tribunale adito di accertare gli interessi non dovuti e le competenze transitate da altri conti oltre che l'intervenuta violazione della L. 108/96 con integrazione del reato di usura ed il riconoscimento dei danni subiti e delle somme al medesimo dovute, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l contestando le pretese avverse e Controparte_1
sostenendo la regolarità dei conti intrattenuti dal con contratti Pt_2
debitamente sottoscritti e nel rispetto della normativa antiusura;
deduceva l'inammissibilità della richiesta attorea di condanna alla restituzione dell'indebito essendo il rapporto di conto corrente ancora
2 attivo e la validità delle condizioni economiche e dei tassi d'interesse applicati;
eccepiva la prescrizione decennale delle rimesse solutorie fino alla data del 24/10/2004 (10 anni a ritroso dalla notifica della citazione)
e comunque la prescrizione decennale dalla data di annotazione sul conto delle varie poste nonché la prescrizione quinquennale degli interessi attivi rimanendo preclusa, quindi, ogni liquidazione in favore del fino al 24.10.2009; infine, eccepiva la decadenza dal diritto di Pt_2
contestare gli estratti conto asserendo la legittimità delle commissioni di massimo scoperto espressamente pattuite e predeterminate e la conformità dell'operato della alla normativa antiusura;
CP_1
deduceva pure la corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle spese e delle commissioni come da condizioni sottoscritte e la validità ed efficacia della regolamentazione delle altre competenze;
formulava, in via riconvenzionale, eccezione di accertamento del saldo dei conti secondo i tassi fissi convenuti, con compensazione dell'importo creditore per la con eventuali somme a credito per il correntista CP_1
e chiedeva, altresì, il rigetto delle pretese risarcitorie avverse non suffragate da prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Ciò posto in fatto, la causa veniva rinviata con concessione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c. e l'attore, in riferimento alle contestazioni avverse, nella prima memoria riformulava e specificava le proprie conclusioni come di seguito: “Accertare, in ragione dell'elaborato
peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che parte attrice
3 è creditrice in linea accertativa di degli importi ivi Controparte_1
indicati oltre interessi;
• riconoscere e accertare l'invalidità della
determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di
quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di
massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi
titolo pretese;
• verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia
agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura
trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente. • Accertare, per tutti i motivi di cui in
narrativa, che la con la propria condotta contra Controparte_1
legem, ha commesso il reato di usura così come contemplato dall'art.
644 c.p. • Accertare che sia per interessi usurari che per Controparte_1
competenze non dovute è debitrice dell'importo risultante dalla perizia
prodotta in atti oltre interessi;
”
Il giudizio veniva istruito documentalmente ed a mezzo CTU e quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e veniva assunta in decisione.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice ha esercitato un'azione di mero accertamento del saldo di conto corrente ad una determinata data.
Secondo consolidata giurisprudenza la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è
4 aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano
19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola
10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018; Trib. Salerno 16.1.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n. 21646/2018;
Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib.
Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018).
La domanda tesa alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali prescinde, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della sua proposizione, in quanto sussiste l'interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti illegittimi, al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata per quanto di ragione.
Al consulente tecnico d'ufficio è stato demandato il seguente quesito:
A) individuare, sulla base della documentazione versata in atti e su
quella che potrà acquisire il CTU con il consenso di entrambe le parti, i
rapporti bancari intrattenuti dall'attore con la banca convenuta,
avendo cura di precisare il tipo di rapporto e se sono stati prodotti in atti
i relativi contratti;
B) verificare se è possibile ricostruire l'andamento dei contratti oggetto
5 di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data della domanda
giudiziale (per saldo utile si deve intendere il primo saldo da cui sia
possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità), tenendo in
considerazione per l'espletamento dei conteggi: B1) che il saldo da cui
partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo
estratto conto disponibile in atti e non il "saldo zero"; B2) che non può
essere applicato il criterio dell'imputazione di cui all'art. 1194 c.c.;
C) accertare se il tasso d'interesse debitorio, nei contratti di conto
corrente per cui è causa, abbia oltrepassato, successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”,
con la precisazione che tale accertamento andrà effettuato solo
qualora la banca abbia operato lo ius variandi ai sensi dell'art. 118
T.U.B., posto che dovrà senz'altro considerarsi legittimo il tasso
d'interesse convenzionalmente pattuito antecedentemente all'entrata
in vigore della l. n. 108/96; nel caso di esito positivo del superiore
riscontro, ricostruire i rapporti di dare/avere escludendo gli interessi
passivi;
D) accertare se sia stato applicato un tasso d'interesse ultra legale
senza il rispetto della forma scritta e/o richiamando le c.d. “condizioni
uso piazza” e, in caso positivo, svolgere i suddetti calcoli con i seguenti
criteri: se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla
data di entrata in vigore applicare gli interessi al tasso nominale Pt_3
massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio
indicato dall'art.117 comma 7 lett. a) D.lgs. n.385/1993
6 E) accertare se sia stato applicato un sistema di capitalizzazione
trimestrale degli interessi in contrasto con le previsioni di cui alla delibera
CICR del 9.2.2000 e, in caso di esito positivo, ricostruire la posizione
debitoria/creditoria delle parti al netto della capitalizzazione;
F) escludere dai calcoli volti alla ricostruzione dell'effettiva posizione
debitoria/creditoria dell'attore la commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata;
G) escludere, altresì, dai suddetti calcoli oneri, spese e/o commissioni
eventualmente applicati laddove non siano stati pattuiti;
H) accertare la corretta applicazione dei giorni di valuta in relazione alle
pattuizioni contrattuali;
I) determinare, alla luce dei superiori riscontri, l'esatto dare/avere tra le
parti.
A sostegno della propria domanda l'attore ha prodotto una perizia econometrica corredata da estratti conto e estratti conto scalare che sono stati vagliati dal CTU, ma non sono stati prodotti dall'attore i relativi contratti.
Le lettere contratto sono state, invece, prodotte dalla banca convenuta in uno alla comparsa di costituzione;
esse riportano una numerazione diversa rispetto ai conti indicati in citazione
Il CTU ha condotto la sua analisi, per il rapporto 300177220, dall'1.1.2009
quale primo saldo utile da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità; mentre per il rapporto n. 300721229 conto
7 Anticipo, dal 30.6.2009 al 30.6.2014.
All'esito del ricalcolo il CTU è pervenuto all'accertamento di un saldo a debito per il correntista, in relazione al conto n. 300177220 di € - 8.897,49
(mentre il saldo reale era di € - 11.519,04) e in relazione al conto n.
300721229 di € -1.898,24 (mentre il saldo reale della banca era di € -
3.028,00).
Il CTU ha proceduto, in mancanza di valida pattuizione circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e valute e altri addebiti, ad applicare le indicazioni della
; inoltre ha riscontrato che nel corso del rapporto non Org_1
risulta mai superato il tasso soglia usura.
Poiché le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono esenti da censure, esse vengono recepite ai fini della decisione.
Poiché il rapporto di conto corrente è ancora aperto, la banca non può
essere condannata al pagamento del superiore importo in favore del correntista.
In costanza di rapporto manca, infatti, un pagamento ripetibile perché
non è stato ancora effettuato attesa la mancata chiusura del conto,
pertanto l'interesse del correntista è che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole relative agli interessi ed alle commissioni, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo.
8 Va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta in ordine alle c.d. rimesse solutorie, in mancanza di prova di quali fossero le rimesse solutorie e poiché la presente non è azione di ripetizione di indebito ma di mero accertamento.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, in mancanza di prova, e ancor prima di allegazione, del danno subito, ossia delle conseguenze pregiudizievoli risarcibili per effetto della condotta della banca.
L'esito della controversia, con il mancato integrale accoglimento della domanda di parte attrice, giustifica la compensazione delle spese, ivi comprese quelle di CTU, per 2/3; il restante 1/3 è posto a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1857/2014 R.G. così
provvede:
accerta e dichiara, in relazione ai rapporti di conto corrente per cui è
causa, la nullità delle clausole afferenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto, la diversa applicazione dei giorni di valuta e l'applicazione di competenze non pattuite;
per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto n. 300177220, al
31.12.2013, è di € - 8.897,49 e del conto n. 300721229, al 31.12.2014, è di
9 € -1.898,24;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
compensa per 2/3 le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate in corso di causa;
condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di €
1.692,33 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Adele Martinez.
Patti, 9.1.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1857/2014 promossa da:
, , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
C/0 AVV. CIMINO NATALIA VIA GORIZIA 4 PATTI, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Martinez per procura in atti
ATTORE
contro
codice fiscale e partita I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato rappresentata e difesa dall'avv. TITO
MONTEROSSO per procura in atti
CONVENUTA
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio la premettendo di avere intrattenuto sin Controparte_1
1 dal 2000 -presso la Filiale di Tortorici- due conti correnti affidati (uno ordinario n. 300171220 ed uno anticipi n. 300721229) senza, però, alcun formale contratto di accensione e/o sottoscrizione delle condizioni economiche;
conti a suo dire inficiati da spese trimestrali, commissioni di massimo scoperto, addendi generici non dovuti nonché da trasferimenti non autorizzati di competenze e da interessi oltre il tasso soglia, in violazione delle norme in materia di usura;
che tale situazione risultava supportata da un elaborato peritale di parte, a firma del rag. Per_1
attestante un credito dell'attore pari ad € 25.000,91; l'attore
[...]
chiedeva di ottenere una sentenza accertativa del proprio credito nei confronti della convenuta, in conseguenza del riconoscimento dell'invalidità degli applicati interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
il Pt_2
chiedeva, inoltre, al Tribunale adito di accertare gli interessi non dovuti e le competenze transitate da altri conti oltre che l'intervenuta violazione della L. 108/96 con integrazione del reato di usura ed il riconoscimento dei danni subiti e delle somme al medesimo dovute, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l contestando le pretese avverse e Controparte_1
sostenendo la regolarità dei conti intrattenuti dal con contratti Pt_2
debitamente sottoscritti e nel rispetto della normativa antiusura;
deduceva l'inammissibilità della richiesta attorea di condanna alla restituzione dell'indebito essendo il rapporto di conto corrente ancora
2 attivo e la validità delle condizioni economiche e dei tassi d'interesse applicati;
eccepiva la prescrizione decennale delle rimesse solutorie fino alla data del 24/10/2004 (10 anni a ritroso dalla notifica della citazione)
e comunque la prescrizione decennale dalla data di annotazione sul conto delle varie poste nonché la prescrizione quinquennale degli interessi attivi rimanendo preclusa, quindi, ogni liquidazione in favore del fino al 24.10.2009; infine, eccepiva la decadenza dal diritto di Pt_2
contestare gli estratti conto asserendo la legittimità delle commissioni di massimo scoperto espressamente pattuite e predeterminate e la conformità dell'operato della alla normativa antiusura;
CP_1
deduceva pure la corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle spese e delle commissioni come da condizioni sottoscritte e la validità ed efficacia della regolamentazione delle altre competenze;
formulava, in via riconvenzionale, eccezione di accertamento del saldo dei conti secondo i tassi fissi convenuti, con compensazione dell'importo creditore per la con eventuali somme a credito per il correntista CP_1
e chiedeva, altresì, il rigetto delle pretese risarcitorie avverse non suffragate da prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Ciò posto in fatto, la causa veniva rinviata con concessione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c. e l'attore, in riferimento alle contestazioni avverse, nella prima memoria riformulava e specificava le proprie conclusioni come di seguito: “Accertare, in ragione dell'elaborato
peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che parte attrice
3 è creditrice in linea accertativa di degli importi ivi Controparte_1
indicati oltre interessi;
• riconoscere e accertare l'invalidità della
determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di
quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di
massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi
titolo pretese;
• verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia
agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura
trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente. • Accertare, per tutti i motivi di cui in
narrativa, che la con la propria condotta contra Controparte_1
legem, ha commesso il reato di usura così come contemplato dall'art.
644 c.p. • Accertare che sia per interessi usurari che per Controparte_1
competenze non dovute è debitrice dell'importo risultante dalla perizia
prodotta in atti oltre interessi;
”
Il giudizio veniva istruito documentalmente ed a mezzo CTU e quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e veniva assunta in decisione.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice ha esercitato un'azione di mero accertamento del saldo di conto corrente ad una determinata data.
Secondo consolidata giurisprudenza la domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è
4 aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Monza
14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano
19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola
10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018; Trib. Salerno 16.1.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n. 21646/2018;
Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib.
Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018).
La domanda tesa alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali prescinde, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della sua proposizione, in quanto sussiste l'interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti illegittimi, al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata per quanto di ragione.
Al consulente tecnico d'ufficio è stato demandato il seguente quesito:
A) individuare, sulla base della documentazione versata in atti e su
quella che potrà acquisire il CTU con il consenso di entrambe le parti, i
rapporti bancari intrattenuti dall'attore con la banca convenuta,
avendo cura di precisare il tipo di rapporto e se sono stati prodotti in atti
i relativi contratti;
B) verificare se è possibile ricostruire l'andamento dei contratti oggetto
5 di causa partendo dal primo saldo utile fino alla data della domanda
giudiziale (per saldo utile si deve intendere il primo saldo da cui sia
possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità), tenendo in
considerazione per l'espletamento dei conteggi: B1) che il saldo da cui
partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo
estratto conto disponibile in atti e non il "saldo zero"; B2) che non può
essere applicato il criterio dell'imputazione di cui all'art. 1194 c.c.;
C) accertare se il tasso d'interesse debitorio, nei contratti di conto
corrente per cui è causa, abbia oltrepassato, successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”,
con la precisazione che tale accertamento andrà effettuato solo
qualora la banca abbia operato lo ius variandi ai sensi dell'art. 118
T.U.B., posto che dovrà senz'altro considerarsi legittimo il tasso
d'interesse convenzionalmente pattuito antecedentemente all'entrata
in vigore della l. n. 108/96; nel caso di esito positivo del superiore
riscontro, ricostruire i rapporti di dare/avere escludendo gli interessi
passivi;
D) accertare se sia stato applicato un tasso d'interesse ultra legale
senza il rispetto della forma scritta e/o richiamando le c.d. “condizioni
uso piazza” e, in caso positivo, svolgere i suddetti calcoli con i seguenti
criteri: se il rapporto di conto corrente è sorto in data successiva alla
data di entrata in vigore applicare gli interessi al tasso nominale Pt_3
massimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio
indicato dall'art.117 comma 7 lett. a) D.lgs. n.385/1993
6 E) accertare se sia stato applicato un sistema di capitalizzazione
trimestrale degli interessi in contrasto con le previsioni di cui alla delibera
CICR del 9.2.2000 e, in caso di esito positivo, ricostruire la posizione
debitoria/creditoria delle parti al netto della capitalizzazione;
F) escludere dai calcoli volti alla ricostruzione dell'effettiva posizione
debitoria/creditoria dell'attore la commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata;
G) escludere, altresì, dai suddetti calcoli oneri, spese e/o commissioni
eventualmente applicati laddove non siano stati pattuiti;
H) accertare la corretta applicazione dei giorni di valuta in relazione alle
pattuizioni contrattuali;
I) determinare, alla luce dei superiori riscontri, l'esatto dare/avere tra le
parti.
A sostegno della propria domanda l'attore ha prodotto una perizia econometrica corredata da estratti conto e estratti conto scalare che sono stati vagliati dal CTU, ma non sono stati prodotti dall'attore i relativi contratti.
Le lettere contratto sono state, invece, prodotte dalla banca convenuta in uno alla comparsa di costituzione;
esse riportano una numerazione diversa rispetto ai conti indicati in citazione
Il CTU ha condotto la sua analisi, per il rapporto 300177220, dall'1.1.2009
quale primo saldo utile da cui sia possibile ricostruire il rapporto senza soluzione di continuità; mentre per il rapporto n. 300721229 conto
7 Anticipo, dal 30.6.2009 al 30.6.2014.
All'esito del ricalcolo il CTU è pervenuto all'accertamento di un saldo a debito per il correntista, in relazione al conto n. 300177220 di € - 8.897,49
(mentre il saldo reale era di € - 11.519,04) e in relazione al conto n.
300721229 di € -1.898,24 (mentre il saldo reale della banca era di € -
3.028,00).
Il CTU ha proceduto, in mancanza di valida pattuizione circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e valute e altri addebiti, ad applicare le indicazioni della
; inoltre ha riscontrato che nel corso del rapporto non Org_1
risulta mai superato il tasso soglia usura.
Poiché le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono esenti da censure, esse vengono recepite ai fini della decisione.
Poiché il rapporto di conto corrente è ancora aperto, la banca non può
essere condannata al pagamento del superiore importo in favore del correntista.
In costanza di rapporto manca, infatti, un pagamento ripetibile perché
non è stato ancora effettuato attesa la mancata chiusura del conto,
pertanto l'interesse del correntista è che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole relative agli interessi ed alle commissioni, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano avere luogo.
8 Va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta in ordine alle c.d. rimesse solutorie, in mancanza di prova di quali fossero le rimesse solutorie e poiché la presente non è azione di ripetizione di indebito ma di mero accertamento.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, in mancanza di prova, e ancor prima di allegazione, del danno subito, ossia delle conseguenze pregiudizievoli risarcibili per effetto della condotta della banca.
L'esito della controversia, con il mancato integrale accoglimento della domanda di parte attrice, giustifica la compensazione delle spese, ivi comprese quelle di CTU, per 2/3; il restante 1/3 è posto a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1857/2014 R.G. così
provvede:
accerta e dichiara, in relazione ai rapporti di conto corrente per cui è
causa, la nullità delle clausole afferenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto, la diversa applicazione dei giorni di valuta e l'applicazione di competenze non pattuite;
per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo del conto n. 300177220, al
31.12.2013, è di € - 8.897,49 e del conto n. 300721229, al 31.12.2014, è di
9 € -1.898,24;
rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
compensa per 2/3 le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU liquidate in corso di causa;
condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di €
1.692,33 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Adele Martinez.
Patti, 9.1.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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