Salta al contenuto
Doctrine
Contenuti
Tutti i contenuti
Esplora tutte le funzionalità
Lt
Flow Litigate
Cs
Flow Counsel
Nuovo
Assistente
Estrai
Traduci
Analizza
Confronta
Allerte
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 23 giugno 1962, n. 906
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 23 giugno 1962, n. 906
Articolo 3 della Legge 23 giugno 1962, n. 906
Versione
10 agosto 1962
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 agosto 1962
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0