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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 608/2021 R.G., discussa all'udienza del
13.03.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CORBO NICOLA e dall'avv. VERNA SAVERIO, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. LIMONGELLI DANIELA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 369/1910 e L.R. n. 8/1973 in materia di erogazioni nell'agricoltura.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ingiunzione amministrativa di pagamento n. AOO_149/06/11/2020/0021555 del
06.11.2020, la ha ingiunto a di versare CP_1 Parte_1
l'importo di €111.155,30, in recupero forzoso del contributo alla stessa erogato nell'ambito del Bando Misura 4.3 “Investimenti nelle aziende agricole” Parte_2
, a titolo di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori dichiarati, a seguito
[...]
di accertamento di fattispecie illecite finalizzate all'indebita percezione dello stesso.
Avverso tale ingiunzione ha proposto opposizione dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce, eccependo l'inutilizzabilità del procedimento ex R.D. 639/1910;
l'irrilevanza del verbale del 14.07.2011; la prescrizione quinquennale, e in subordine decennale, della domanda restitutoria;
l'insussistenza dell'indebito, l'invalidità dell'ingiunzione per vizi del procedimento;
l'infondatezza della pretesa;
la non debenza o erronea quantificazione degli interessi;
formulando altresì istanza di sospensione cautelare dell'ingiunzione opposta.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti depositati in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il giudicante che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti di cui in motivazione.
1. – Come esposto in premessa, si è opposta all'ingiunzione Parte_1
amministrativa di pagamento, eccependo con il primo motivo di opposizione l'inutilizzabilità, da parte della del procedimento speciale previsto dal R.D. CP_1
n. 639/1910, ritenendo che la pretesa della P.A. non rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del predetto decreto, ovverosia le entrate patrimoniali dello Stato, e che la medesima pretesa non risulti fondata su un titolo idoneo a conferire al credito azionato i necessari caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Sul punto, la convenuta ha rappresentato come il contributo del quale ha richiesto CP_1
la restituzione è stato erogato dalla stessa con quota regionale in favore della parte attrice,
Parte nell'ambito Puglia 2000-2006 Misura 4.3, e poi revocato, ritenendo pertanto di essersi legittimamente avvalsa del procedimento d'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 al fine del recupero del contributo/finanziamento comunitario, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile. La stessa ha precisato come, con il processo verbale di accertamento dell'illecito è stato stabilito l'obbligo della sig.ra di restituire Parte_1 la somma di €102.500,00 alla a causa degli artifizi e raggiri realizzati in CP_1 danno della stessa che la inducevano in errore, facendole erogare indebitamente la somma di €102.500,00.
Sul punto, deve dirsi che, in materia di contributi comunitari, il ricorso all'ingiunzione di pagamento, per la restituzione degli indebiti conseguenti a false dichiarazioni, è espressamente previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (di conversione del d.l. 701/1986), il quale dispone che “
1. Indipendentemente dalla sanzione penale, […] il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. 2.
L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa […].
In particolare, nel caso in esame, la si è limitata a chiedere la restituzione delle CP_1
somme corrisposte e degli interessi legali, esercitando pertanto il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2033 c.c., che trova applicazione sia nel caso di carenza originaria della causa debendi, sia nel caso di sopravvenuta carenza della stessa.
In tal senso, Cass. sent. n. 24040/2019, ha affermato che “in tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare sanzioni amministrative, tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del
1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune (fattispecie relativa ad aiuti anticipati e poi richiesti in restituzione a causa dell'incompletezza della documentazione presentata a consuntivo dal beneficiario)”.
Con precipuo riferimento al procedimento speciale a cui è ricorsa la P.A. nel caso di specie, la Suprema Corte, Cass. Sez. Unite, sentenza n. 11992/2009, ha peraltro ritenuto che “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti”.
D'altro canto, anche al di fuori dalla materia dei contributi comunitari, non v'è dubbio che l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo possa essere esercitata dalla P.A. con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (cfr. Cass. ord. n. 34552/2019).
Nel caso in esame, la P.A. si è avvalsa del predetto procedimento speciale per il recupero coattivo di un credito le cui caratteristiche sono le seguenti.
Trattasi di credito certo, in quanto la sua esistenza è riscontrata da atti pubblici (in primis, dalla determina dirigenziale n. 2564 del 22.12.2006, con la quale veniva concesso il contributo); liquido, in quanto l'ammontare della sorte capitale è inequivocabilmente determinato in €102.500,00; esigibile, in quanto il diritto alla restituzione è sorto a seguito di accertamento amministrativo, culminato nella determina dirigenziale n. 1018 del
12.12.2011, con la quale veniva disposto il recupero del contributo a seguito di accertamento di fattispecie illecite.
Non residuano, pertanto, dubbi riguardo al fatto che il credito della P.A. coattivamente ingiunto all'opponente rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
Il primo motivo di opposizione è dunque infondato.
2. – Con il secondo ed il sesto motivo di opposizione, esaminati congiuntamente, l'attore ha lamentato l'irrilevanza del verbale del 14.07.2011 in ragione della tardività della notifica, ritenendo decaduti sia il potere sanzionatorio, sia il potere accertativo, nonché
l'invalidità dell'ingiunzione per i vizi del procedimento. Al riguardo, si osserva quanto segue.
Posto che, nel caso in esame, con l'ingiunzione la P.A. ha richiesto la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa. A nulla, pertanto, rileva qualunque censura in ordine all'eventuale consumazione del potere sanzionatorio della in CP_1 conseguenza dell'asserita tardività della notifica, stante come la P.A. procedente non ha, per l'appunto, esercitato alcun potere sanzionatorio in tale atto.
L'opponente ha altresì lamentato l'invalidità dell'ingiunzione per vizi procedimentali connessi, in particolare, all'irregolarità del procedimento di notificazione e all'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte di un ufficio diverso dall'ufficio regionale territorialmente competente.
Entrambe le censure non sono meritevoli di pregio.
Quanto al procedimento di notificazione, deve rilevarsi come tra l'ingiunzione opposta e gli atti relativi all'accertamento della GdF non sussiste alcun rapporto di consequenzialità necessaria, sicché gli asseriti vizi procedimentali di trasmissione del rapporto, quand'anche sussistenti, non produrrebbero l'invalidità dell'ingiunzione opposta, non avendo quest'ultima carattere sanzionatorio, ma meramente accertativo.
Quanto all'emissione dell'ingiunzione da parte di un ufficio diverso dall'ufficio regionale territorialmente competente, basti rilevare che entrambi gli uffici, quello ingiungente e quello asseritamente competente, costituiscono articolazioni della medesima
Amministrazione regionale e che gli atti emessi dall'ingiungente, in forza del principio di immedesimazione organica, sono in ogni caso atti imputabili alla . CP_1
3. – Con il terzo e il quarto motivo di opposizione, l'attore ha ritenuto che sia maturata la prescrizione della domanda restitutoria della P.A.
Per quanto concerne la prescrizione, il Regolamento UE n. 2988/95, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere le lesioni agli interessi finanziari della
Comunità, applicabile a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale. Tuttavia, tale termine risulta applicabile salvo che una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (cfr. Cass. sent. n. 1274/2007; Cass. sent.n. 1995/2005).
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2
e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il predetto regolamento e deve essere applicata.
Invero, la questione è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale
è approdata, nella sentenza Cass. n. 24040/2019, al principio di diritto a mente del quale
“La prescrizione del diritto alla restituzione degl'importi anticipati resta pertanto assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione l'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., nella specie pacificamente non ancora decorso alla data di notificazione dell'ingiunzione”.
Sull'individuazione del dies a quo della prescrizione dei crediti sorti a seguito di accertamento dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritiene il decidente di condividere, a mente dell'art. 2935 c.c., l'orientamento espresso dalla Suprema Corte,
Cass. sentenza n. 23603/2017 “Con riguardo al profilo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa restitutoria della il ricorrente vorrebbe CP_1
farla risalire al momento della percezione del contributo, nel 1980, sulla base di un orientamento - quello secondo cui l'azione di ripetizione del corrispettivo contrattuale deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento (ad es., Cass. n.
7749/2016) - non pertinente. La fattispecie in esame, infatti, riguarda un contributo pubblico erogato […] e successivamente revocato dall'Amministrazione (in data 11 dicembre 1992) che ne ha chiesto la restituzione, avendo scoperto e accertato la falsità delle attestazioni rese dal privato per ottenerlo e, quindi, l'insussistenza delle condizioni per l'erogazione. In questa situazione il diritto alla restituzione non poteva sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato”.
Nel caso di specie, verificato che il contributo è stato erogato in data 22.12.2006 e che la determina dirigenziale di recupero della somma è del 12.12.2011, la notifica dell'ingiunzione opposta, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 06.11.2020, risulta tempestiva, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione decennale dal momento della revoca.
Quand'anche si volesse condividere il più restrittivo orientamento giurisprudenziale che individua il dies a quo della prescrizione nella data dell'indebita percezione dell'aiuto, quale momento perfezionativo dell'illecito amministrativo (cfr. Cass. sent. n.
28048/2011; Cons. Stato, sent. n. 2196/2000), il termine decennale sarebbe in ogni caso da considerarsi interrotto dalla determina dirigenziale del 12.12.2011 e, conseguentemente, la notifica dell'ingiunzione risulterebbe ugualmente tempestiva.
4. – Con il quinto e il settimo motivo di opposizione, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, l'attore ha lamentato l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della pretesa azionata dalla P.A.
Sul punto, si rammenta come incombe sull'amministrazione provare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, per effetto della carenza dei presupposti prescritti ai fini dell'erogazione del beneficio o per effetto della sopravvenuta inadempienza agli obblighi imposti dagli atti della procedura di sovvenzione. Posto, peraltro, che la violazione amministrativa è sanzionata anche a titolo di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 legge n. 689/1981, secondo cui la colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, che si presume a carico di colui che ha commesso il fatto vietato, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. n. 7573/2007; Cass. n. 4927/1998).
Nel caso di specie, la ha prodotto il verbale di accertamento della GdF del CP_1
14.07.2011, dal quale emerge come l'odierna opponente, in concorso con altri soggetti, mediante artifizi e raggiri presentava in data 01.10.2005 una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a corredo dell'istanza di richiesta di liquidazione del primo acconto per stato di avanzamento lavori, nell'ambito della concessione di finanziamento
. Parte_2
Il citato fatto è stato sottoposto alla cognizione di molteplici giudici, sia civili che penali,
e le relative sentenze sono versate in atti. In particolare, per quanto attiene alle vicende civili, deve darsi atto di come, in ogni grado di giudizio instaurato dall'odierna opponente nei confronti della innanzi al Tribunale di Bari, innanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Bari, finanche innanzi alla Suprema Corte, è emerso inequivocabilmente come “nel corso dei sopralluoghi del 10 gennaio 2011, il c.t.u. riscontrò che le opere non erano state regolarmente effettuate e/o rendicontate in conformità alle regole stabilite dal bando regionale;
che le tre imprese attrici ditta individuale AM
RI TT, società agricola G.M.G.G. s.r.l. e società cooperativa Fiori non avevano rispettato le regole previste dal bando regionale in quanto: la società agricola
G.M.G.G. s.r.l., avendo ottenuto l'anticipazione di € 405.331,88 non aveva ottemperato alla richiesta della di presentare idonea documentazione amministrativo- CP_1
tecnica da cui poter rilevare il corretto utilizzo di tale anticipazione ricevuta, né aveva documentato la realizzazione delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni regionali;
la società cooperativa Fiori non aveva presentato entro 180 giorni previsti dal bando-a decorrere dal giorno di avvenuta comunicazione del decreto di concessione del finanziamento-la fideiussione necessaria per ottenere l'erogazione a titolo di prima anticipazione, né aveva documentato la realizzazione delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni regionali;
la ditta Parte_1
non aveva mai presentato nei termini richiesti dal bando regionale di avere
[...]
realizzato il completamento delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni;
le opere di sbancamento la cui esecuzione il c.t.u. aveva attestato falsamente sui suoli condotti dalle imprese società agricola G.M.G.G. s.r.l. e società cooperativa Fiori non erano state mai realizzate ovvero furono realizzate sotto forma di trattamenti meramente superficiali. A riprova della falsità della consulenza tecnica
d'ufficio militano gli atti di indagine della Guardia di Finanza-Nucleo Polizia Tributaria di Bari-, in particolare il rapporto indirizzato alla il 22 agosto 2011 da CP_1
cui si desume che gli accertamenti svolti anche mediante l'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali supportate da ulteriori riscontri quali controlli incrociati, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti bancari, avevano permesso di appurare come il (padre di Persona_1 Parte_1
e ) avesse ideato un particolare sistema di frode consistente Persona_2
nell'utilizzare imprese agricole-anche appositamente costituite- formalmente intestate ai propri familiari, al fine di ottenere, con la consapevole partecipazione di questi ultimi, la concessione di cospicui finanziamenti agevolati da parte della CP_1
nell'ambito dei POR 2000-2006 tutti a carico del Feoga-Sezione Orientamento ed in particolare riguardante la Misura 4.3 "investimenti nelle aziende agricole". Gli operatori della Guardia di Finanza quindi riferirono che il , con la Persona_1
collaborazione dei componenti del proprio nucleo familiare, aveva appositamente costituito imprese (individuali e/o societarie) anche in concomitanza alla presentazione delle singole istanze di finanziamento agevolato, già con l'intento fraudolento di porre in essere artifici e raggiri finalizzati a percepire detti finanziamenti in modo illecito, costituendo, all'uopo, un soggetto giuridico di comodo che avrebbe emesso documenti fiscali a giustificazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti.”(Corte
d'Appello di Bari, sentenza n. 610/2018, confermata da Cass. ordinanza n. 12124/2020).
A seguito del sopracitato accertamento giudiziale di non regolare effettuazione e rendicontazione delle opere finanziate, non è dunque revocabile in dubbio che il contributo erogato all'odierna opponente costituisca indebito oggettivo e che la pretesa restitutoria della sia fondata. CP_1
Anche il quinto e il settimo motivo di opposizione sono pertanto infondati.
5. – Con l'ottavo motivo di opposizione, parte attrice ha contestato il calcolo degli interessi legali effettuato dall'Amministrazione.
Giova, sul punto, rammentare come, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il soggetto che ha eseguito il pagamento non dovuto ha diritto, oltre alla ripetizione dell'indebito, alla corresponsione degli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Dall'esame dell'ingiunzione, la P.A. resistente non risulta aver computato gli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento, bensì dal momento del verbale di accertamento
Part della estrinsecando in tale criterio di calcolo la presunzione che l'accipiens fosse in buona fede e la pretesa corresponsione degli interessi dal momento della domanda.
Non è tuttavia corretto, a parere del decidente, ritenere che il verbale di accertamento della GdF costituisca una “domanda”, non contenendo lo stesso alcuna pretesa restitutoria avanzata dalla CP_1
Sul concetto di “domanda” espresso nell'art. 2033 c.c., Cass. sentenza n. 7586/2011 ha precisato che “In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 cod. civ. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 cod. civ.”. Ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 2033 c.c., il momento della domanda può dunque rinvenirsi in un atto stragiudiziale che abbia il contenuto minimo di un atto di costituzione in mora.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dalla emerge come CP_1 quest'ultima abbia domandato per la prima volta la restituzione del contributo indebitamente percepito dall'opponente con la determina dirigenziale n. 1018 del
12.12.2011, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 08.02.2012.
Nel caso in esame, pertanto, gli interessi legali vanno dunque computati dal 08.02.2012, sino al soddisfo.
L'ottavo motivo di opposizione è dunque fondato.
6. – La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna di parte attrice, alla luce della sostanziale conferma dell'ingiunzione opposta, al pagamento dei restanti 2/3 in favore della Le spese sono CP_1
liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie l'ottavo motivo di opposizione e, per l'effetto, modifica l'ingiunzione opposta nella parte relativa alla determinazione degli interessi legali, da calcolarsi dal
08.02.2012 sino al soddisfo, confermando per il resto l'ingiunzione opposta;
2) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte attrice al pagamento in favore della dei restanti 2/3, liquidati in €5.622,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 608/2021 R.G., discussa all'udienza del
13.03.2025
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CORBO NICOLA e dall'avv. VERNA SAVERIO, procuratori domiciliatari;
- attore -
CONTRO
, CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. LIMONGELLI DANIELA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 369/1910 e L.R. n. 8/1973 in materia di erogazioni nell'agricoltura.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ingiunzione amministrativa di pagamento n. AOO_149/06/11/2020/0021555 del
06.11.2020, la ha ingiunto a di versare CP_1 Parte_1
l'importo di €111.155,30, in recupero forzoso del contributo alla stessa erogato nell'ambito del Bando Misura 4.3 “Investimenti nelle aziende agricole” Parte_2
, a titolo di acconto sullo stato di avanzamento dei lavori dichiarati, a seguito
[...]
di accertamento di fattispecie illecite finalizzate all'indebita percezione dello stesso.
Avverso tale ingiunzione ha proposto opposizione dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lecce, eccependo l'inutilizzabilità del procedimento ex R.D. 639/1910;
l'irrilevanza del verbale del 14.07.2011; la prescrizione quinquennale, e in subordine decennale, della domanda restitutoria;
l'insussistenza dell'indebito, l'invalidità dell'ingiunzione per vizi del procedimento;
l'infondatezza della pretesa;
la non debenza o erronea quantificazione degli interessi;
formulando altresì istanza di sospensione cautelare dell'ingiunzione opposta.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti depositati in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il giudicante che l'opposizione sia in parte fondata e vada accolta nei limiti di cui in motivazione.
1. – Come esposto in premessa, si è opposta all'ingiunzione Parte_1
amministrativa di pagamento, eccependo con il primo motivo di opposizione l'inutilizzabilità, da parte della del procedimento speciale previsto dal R.D. CP_1
n. 639/1910, ritenendo che la pretesa della P.A. non rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del predetto decreto, ovverosia le entrate patrimoniali dello Stato, e che la medesima pretesa non risulti fondata su un titolo idoneo a conferire al credito azionato i necessari caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Sul punto, la convenuta ha rappresentato come il contributo del quale ha richiesto CP_1
la restituzione è stato erogato dalla stessa con quota regionale in favore della parte attrice,
Parte nell'ambito Puglia 2000-2006 Misura 4.3, e poi revocato, ritenendo pertanto di essersi legittimamente avvalsa del procedimento d'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 al fine del recupero del contributo/finanziamento comunitario, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile. La stessa ha precisato come, con il processo verbale di accertamento dell'illecito è stato stabilito l'obbligo della sig.ra di restituire Parte_1 la somma di €102.500,00 alla a causa degli artifizi e raggiri realizzati in CP_1 danno della stessa che la inducevano in errore, facendole erogare indebitamente la somma di €102.500,00.
Sul punto, deve dirsi che, in materia di contributi comunitari, il ricorso all'ingiunzione di pagamento, per la restituzione degli indebiti conseguenti a false dichiarazioni, è espressamente previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (di conversione del d.l. 701/1986), il quale dispone che “
1. Indipendentemente dalla sanzione penale, […] il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. 2.
L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa […].
In particolare, nel caso in esame, la si è limitata a chiedere la restituzione delle CP_1
somme corrisposte e degli interessi legali, esercitando pertanto il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2033 c.c., che trova applicazione sia nel caso di carenza originaria della causa debendi, sia nel caso di sopravvenuta carenza della stessa.
In tal senso, Cass. sent. n. 24040/2019, ha affermato che “in tema di recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, la disciplina della ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., trova applicazione non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il titolo per fruire del beneficio, originariamente esistente, venga meno per decadenza o revoca, senza che sia necessaria l'adozione di un atto di accertamento o liquidazione. Tale disciplina non è esclusa dalla possibilità di applicare sanzioni amministrative, tenuto conto che l'Amministrazione può provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate e all'irrogazione delle sanzioni, adottando il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981, richiamato dalla l. n. 898 del
1986, ma può anche agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, utilizzando gli strumenti contemplati dal diritto comune (fattispecie relativa ad aiuti anticipati e poi richiesti in restituzione a causa dell'incompletezza della documentazione presentata a consuntivo dal beneficiario)”.
Con precipuo riferimento al procedimento speciale a cui è ricorsa la P.A. nel caso di specie, la Suprema Corte, Cass. Sez. Unite, sentenza n. 11992/2009, ha peraltro ritenuto che “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti”.
D'altro canto, anche al di fuori dalla materia dei contributi comunitari, non v'è dubbio che l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo possa essere esercitata dalla P.A. con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio (cfr. Cass. ord. n. 34552/2019).
Nel caso in esame, la P.A. si è avvalsa del predetto procedimento speciale per il recupero coattivo di un credito le cui caratteristiche sono le seguenti.
Trattasi di credito certo, in quanto la sua esistenza è riscontrata da atti pubblici (in primis, dalla determina dirigenziale n. 2564 del 22.12.2006, con la quale veniva concesso il contributo); liquido, in quanto l'ammontare della sorte capitale è inequivocabilmente determinato in €102.500,00; esigibile, in quanto il diritto alla restituzione è sorto a seguito di accertamento amministrativo, culminato nella determina dirigenziale n. 1018 del
12.12.2011, con la quale veniva disposto il recupero del contributo a seguito di accertamento di fattispecie illecite.
Non residuano, pertanto, dubbi riguardo al fatto che il credito della P.A. coattivamente ingiunto all'opponente rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
Il primo motivo di opposizione è dunque infondato.
2. – Con il secondo ed il sesto motivo di opposizione, esaminati congiuntamente, l'attore ha lamentato l'irrilevanza del verbale del 14.07.2011 in ragione della tardività della notifica, ritenendo decaduti sia il potere sanzionatorio, sia il potere accertativo, nonché
l'invalidità dell'ingiunzione per i vizi del procedimento. Al riguardo, si osserva quanto segue.
Posto che, nel caso in esame, con l'ingiunzione la P.A. ha richiesto la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione, si versa in materia di ripetizione dell'indebito e non di sanzione amministrativa. A nulla, pertanto, rileva qualunque censura in ordine all'eventuale consumazione del potere sanzionatorio della in CP_1 conseguenza dell'asserita tardività della notifica, stante come la P.A. procedente non ha, per l'appunto, esercitato alcun potere sanzionatorio in tale atto.
L'opponente ha altresì lamentato l'invalidità dell'ingiunzione per vizi procedimentali connessi, in particolare, all'irregolarità del procedimento di notificazione e all'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte di un ufficio diverso dall'ufficio regionale territorialmente competente.
Entrambe le censure non sono meritevoli di pregio.
Quanto al procedimento di notificazione, deve rilevarsi come tra l'ingiunzione opposta e gli atti relativi all'accertamento della GdF non sussiste alcun rapporto di consequenzialità necessaria, sicché gli asseriti vizi procedimentali di trasmissione del rapporto, quand'anche sussistenti, non produrrebbero l'invalidità dell'ingiunzione opposta, non avendo quest'ultima carattere sanzionatorio, ma meramente accertativo.
Quanto all'emissione dell'ingiunzione da parte di un ufficio diverso dall'ufficio regionale territorialmente competente, basti rilevare che entrambi gli uffici, quello ingiungente e quello asseritamente competente, costituiscono articolazioni della medesima
Amministrazione regionale e che gli atti emessi dall'ingiungente, in forza del principio di immedesimazione organica, sono in ogni caso atti imputabili alla . CP_1
3. – Con il terzo e il quarto motivo di opposizione, l'attore ha ritenuto che sia maturata la prescrizione della domanda restitutoria della P.A.
Per quanto concerne la prescrizione, il Regolamento UE n. 2988/95, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di combattere le lesioni agli interessi finanziari della
Comunità, applicabile a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'articolo 3, n.1, il termine di prescrizione quadriennale. Tuttavia, tale termine risulta applicabile salvo che una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (cfr. Cass. sent. n. 1274/2007; Cass. sent.n. 1995/2005).
Conseguentemente, per la indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli articoli 2
e 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale che prevede il termine di prescrizione superiore a quattro anni, vale a dire quello ordinario di dieci anni, non contrasta con il predetto regolamento e deve essere applicata.
Invero, la questione è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale
è approdata, nella sentenza Cass. n. 24040/2019, al principio di diritto a mente del quale
“La prescrizione del diritto alla restituzione degl'importi anticipati resta pertanto assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione l'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., nella specie pacificamente non ancora decorso alla data di notificazione dell'ingiunzione”.
Sull'individuazione del dies a quo della prescrizione dei crediti sorti a seguito di accertamento dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritiene il decidente di condividere, a mente dell'art. 2935 c.c., l'orientamento espresso dalla Suprema Corte,
Cass. sentenza n. 23603/2017 “Con riguardo al profilo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa restitutoria della il ricorrente vorrebbe CP_1
farla risalire al momento della percezione del contributo, nel 1980, sulla base di un orientamento - quello secondo cui l'azione di ripetizione del corrispettivo contrattuale deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento (ad es., Cass. n.
7749/2016) - non pertinente. La fattispecie in esame, infatti, riguarda un contributo pubblico erogato […] e successivamente revocato dall'Amministrazione (in data 11 dicembre 1992) che ne ha chiesto la restituzione, avendo scoperto e accertato la falsità delle attestazioni rese dal privato per ottenerlo e, quindi, l'insussistenza delle condizioni per l'erogazione. In questa situazione il diritto alla restituzione non poteva sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato”.
Nel caso di specie, verificato che il contributo è stato erogato in data 22.12.2006 e che la determina dirigenziale di recupero della somma è del 12.12.2011, la notifica dell'ingiunzione opposta, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 06.11.2020, risulta tempestiva, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione decennale dal momento della revoca.
Quand'anche si volesse condividere il più restrittivo orientamento giurisprudenziale che individua il dies a quo della prescrizione nella data dell'indebita percezione dell'aiuto, quale momento perfezionativo dell'illecito amministrativo (cfr. Cass. sent. n.
28048/2011; Cons. Stato, sent. n. 2196/2000), il termine decennale sarebbe in ogni caso da considerarsi interrotto dalla determina dirigenziale del 12.12.2011 e, conseguentemente, la notifica dell'ingiunzione risulterebbe ugualmente tempestiva.
4. – Con il quinto e il settimo motivo di opposizione, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, l'attore ha lamentato l'insussistenza dell'indebito e l'infondatezza della pretesa azionata dalla P.A.
Sul punto, si rammenta come incombe sull'amministrazione provare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, per effetto della carenza dei presupposti prescritti ai fini dell'erogazione del beneficio o per effetto della sopravvenuta inadempienza agli obblighi imposti dagli atti della procedura di sovvenzione. Posto, peraltro, che la violazione amministrativa è sanzionata anche a titolo di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 legge n. 689/1981, secondo cui la colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, che si presume a carico di colui che ha commesso il fatto vietato, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. n. 7573/2007; Cass. n. 4927/1998).
Nel caso di specie, la ha prodotto il verbale di accertamento della GdF del CP_1
14.07.2011, dal quale emerge come l'odierna opponente, in concorso con altri soggetti, mediante artifizi e raggiri presentava in data 01.10.2005 una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a corredo dell'istanza di richiesta di liquidazione del primo acconto per stato di avanzamento lavori, nell'ambito della concessione di finanziamento
. Parte_2
Il citato fatto è stato sottoposto alla cognizione di molteplici giudici, sia civili che penali,
e le relative sentenze sono versate in atti. In particolare, per quanto attiene alle vicende civili, deve darsi atto di come, in ogni grado di giudizio instaurato dall'odierna opponente nei confronti della innanzi al Tribunale di Bari, innanzi alla Corte CP_1
d'Appello di Bari, finanche innanzi alla Suprema Corte, è emerso inequivocabilmente come “nel corso dei sopralluoghi del 10 gennaio 2011, il c.t.u. riscontrò che le opere non erano state regolarmente effettuate e/o rendicontate in conformità alle regole stabilite dal bando regionale;
che le tre imprese attrici ditta individuale AM
RI TT, società agricola G.M.G.G. s.r.l. e società cooperativa Fiori non avevano rispettato le regole previste dal bando regionale in quanto: la società agricola
G.M.G.G. s.r.l., avendo ottenuto l'anticipazione di € 405.331,88 non aveva ottemperato alla richiesta della di presentare idonea documentazione amministrativo- CP_1
tecnica da cui poter rilevare il corretto utilizzo di tale anticipazione ricevuta, né aveva documentato la realizzazione delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni regionali;
la società cooperativa Fiori non aveva presentato entro 180 giorni previsti dal bando-a decorrere dal giorno di avvenuta comunicazione del decreto di concessione del finanziamento-la fideiussione necessaria per ottenere l'erogazione a titolo di prima anticipazione, né aveva documentato la realizzazione delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni regionali;
la ditta Parte_1
non aveva mai presentato nei termini richiesti dal bando regionale di avere
[...]
realizzato il completamento delle opere per le quali erano state accordate le agevolazioni;
le opere di sbancamento la cui esecuzione il c.t.u. aveva attestato falsamente sui suoli condotti dalle imprese società agricola G.M.G.G. s.r.l. e società cooperativa Fiori non erano state mai realizzate ovvero furono realizzate sotto forma di trattamenti meramente superficiali. A riprova della falsità della consulenza tecnica
d'ufficio militano gli atti di indagine della Guardia di Finanza-Nucleo Polizia Tributaria di Bari-, in particolare il rapporto indirizzato alla il 22 agosto 2011 da CP_1
cui si desume che gli accertamenti svolti anche mediante l'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali supportate da ulteriori riscontri quali controlli incrociati, assunzione di sommarie informazioni, accertamenti bancari, avevano permesso di appurare come il (padre di Persona_1 Parte_1
e ) avesse ideato un particolare sistema di frode consistente Persona_2
nell'utilizzare imprese agricole-anche appositamente costituite- formalmente intestate ai propri familiari, al fine di ottenere, con la consapevole partecipazione di questi ultimi, la concessione di cospicui finanziamenti agevolati da parte della CP_1
nell'ambito dei POR 2000-2006 tutti a carico del Feoga-Sezione Orientamento ed in particolare riguardante la Misura 4.3 "investimenti nelle aziende agricole". Gli operatori della Guardia di Finanza quindi riferirono che il , con la Persona_1
collaborazione dei componenti del proprio nucleo familiare, aveva appositamente costituito imprese (individuali e/o societarie) anche in concomitanza alla presentazione delle singole istanze di finanziamento agevolato, già con l'intento fraudolento di porre in essere artifici e raggiri finalizzati a percepire detti finanziamenti in modo illecito, costituendo, all'uopo, un soggetto giuridico di comodo che avrebbe emesso documenti fiscali a giustificazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti.”(Corte
d'Appello di Bari, sentenza n. 610/2018, confermata da Cass. ordinanza n. 12124/2020).
A seguito del sopracitato accertamento giudiziale di non regolare effettuazione e rendicontazione delle opere finanziate, non è dunque revocabile in dubbio che il contributo erogato all'odierna opponente costituisca indebito oggettivo e che la pretesa restitutoria della sia fondata. CP_1
Anche il quinto e il settimo motivo di opposizione sono pertanto infondati.
5. – Con l'ottavo motivo di opposizione, parte attrice ha contestato il calcolo degli interessi legali effettuato dall'Amministrazione.
Giova, sul punto, rammentare come, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il soggetto che ha eseguito il pagamento non dovuto ha diritto, oltre alla ripetizione dell'indebito, alla corresponsione degli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Dall'esame dell'ingiunzione, la P.A. resistente non risulta aver computato gli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento, bensì dal momento del verbale di accertamento
Part della estrinsecando in tale criterio di calcolo la presunzione che l'accipiens fosse in buona fede e la pretesa corresponsione degli interessi dal momento della domanda.
Non è tuttavia corretto, a parere del decidente, ritenere che il verbale di accertamento della GdF costituisca una “domanda”, non contenendo lo stesso alcuna pretesa restitutoria avanzata dalla CP_1
Sul concetto di “domanda” espresso nell'art. 2033 c.c., Cass. sentenza n. 7586/2011 ha precisato che “In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 cod. civ. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 cod. civ.”. Ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 2033 c.c., il momento della domanda può dunque rinvenirsi in un atto stragiudiziale che abbia il contenuto minimo di un atto di costituzione in mora.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dalla emerge come CP_1 quest'ultima abbia domandato per la prima volta la restituzione del contributo indebitamente percepito dall'opponente con la determina dirigenziale n. 1018 del
12.12.2011, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 08.02.2012.
Nel caso in esame, pertanto, gli interessi legali vanno dunque computati dal 08.02.2012, sino al soddisfo.
L'ottavo motivo di opposizione è dunque fondato.
6. – La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna di parte attrice, alla luce della sostanziale conferma dell'ingiunzione opposta, al pagamento dei restanti 2/3 in favore della Le spese sono CP_1
liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento delle sole fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Accoglie l'ottavo motivo di opposizione e, per l'effetto, modifica l'ingiunzione opposta nella parte relativa alla determinazione degli interessi legali, da calcolarsi dal
08.02.2012 sino al soddisfo, confermando per il resto l'ingiunzione opposta;
2) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte attrice al pagamento in favore della dei restanti 2/3, liquidati in €5.622,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott. Matteo Muci