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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12524/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. Libretti Maurizio Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Libretti Maurizio Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
2) L'abitazione familiare, situata a OM-GO (BS) in via XI Settembre 2001 n. 16, verrà provvisoriamente assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla signora per ivi Parte_1 vivere insieme ai figli e e ciò fino al raggiungimento da parte di quest'ultimi di una piena Per_1 Per_2
autonomia ed indipendenza economica.
3) Con il deposito del presente ricorso per la separazione personale consensuale dei coniugi, il signor provvederà a lasciare l'abitazione coniugale, e ciò con il consenso esplicitamente e Parte_2 reciprocamente manifestato, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori.
1 4) I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre a cui sarà provvisoriamente assegnata l'abitazione familiare per ivi vivere insieme ai figli e ciò fino al raggiungimento da parte di quest'ultimi di una piena autonomia ed indipendenza economica. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, disgiuntamente per quanto concernente le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente in riferimento alle questioni di straordinaria amministrazione.
5) Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli ogni sabato dalle ore 09:00 alle ore 21:00 Parte_2
ed ogni domenica dalle ore 09:00 alle ore 20:00, oltreché ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la signora e tenuto conto della volontà dei figli e . Le festività verranno Parte_1 Per_1 Per_2
concordate di volta in volta dalle parti, tenendo conto di un criterio di alternatività.
6) Il signor concorrerà al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Parte_2 Per_1 Per_2 versamento alla signora di una somma mensile pari ad €.2.000,00= (ovvero €.1.000,00= Parte_1
per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale ISTAT.
7) Gli importi relativi all'assegno unico verranno percepiti interamente dalla signora Parte_1
per provvedere al mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2
8) Le spese straordinarie relative ai figli minori e saranno ripartite equamente tra i genitori, Per_1 Per_2
nella misura del 50%, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, previa trasmissione da parte della signora al signor delle relative pezze giustificative. Parte_1 Parte_2
9) Il signor provvederà alle formalità necessarie all'apertura di un conto deposito e/o Parte_2 libretto di risparmio per i figli e , nel quale depositerà una somma pari ad €.10.000,00. Per_1 Per_2
10) Le parti si danno atto di essere economicamente indipendenti e, quindi, nulla viene reciprocamente previsto a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
11) Le parti danno atto di avere già diviso e regolato ogni pendenza di ordine economico e patrimoniale tra di loro, tra cui anche le forniture e gli arredi dell'abitazione familiare, donde nessuna delle parti avanza pretese all'altro coniuge.
12) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto sia per lavoro che per finalità turistiche, sia per sé stessi che per i figli e ”. Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
OM GO (atto n. 8).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
2 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12524/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. Libretti Maurizio Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. Libretti Maurizio Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
2) L'abitazione familiare, situata a OM-GO (BS) in via XI Settembre 2001 n. 16, verrà provvisoriamente assegnata, con tutti gli arredi che la compongono, alla signora per ivi Parte_1 vivere insieme ai figli e e ciò fino al raggiungimento da parte di quest'ultimi di una piena Per_1 Per_2
autonomia ed indipendenza economica.
3) Con il deposito del presente ricorso per la separazione personale consensuale dei coniugi, il signor provvederà a lasciare l'abitazione coniugale, e ciò con il consenso esplicitamente e Parte_2 reciprocamente manifestato, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori.
1 4) I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre a cui sarà provvisoriamente assegnata l'abitazione familiare per ivi vivere insieme ai figli e ciò fino al raggiungimento da parte di quest'ultimi di una piena autonomia ed indipendenza economica. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, disgiuntamente per quanto concernente le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente in riferimento alle questioni di straordinaria amministrazione.
5) Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli ogni sabato dalle ore 09:00 alle ore 21:00 Parte_2
ed ogni domenica dalle ore 09:00 alle ore 20:00, oltreché ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la signora e tenuto conto della volontà dei figli e . Le festività verranno Parte_1 Per_1 Per_2
concordate di volta in volta dalle parti, tenendo conto di un criterio di alternatività.
6) Il signor concorrerà al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Parte_2 Per_1 Per_2 versamento alla signora di una somma mensile pari ad €.2.000,00= (ovvero €.1.000,00= Parte_1
per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale ISTAT.
7) Gli importi relativi all'assegno unico verranno percepiti interamente dalla signora Parte_1
per provvedere al mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2
8) Le spese straordinarie relative ai figli minori e saranno ripartite equamente tra i genitori, Per_1 Per_2
nella misura del 50%, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, previa trasmissione da parte della signora al signor delle relative pezze giustificative. Parte_1 Parte_2
9) Il signor provvederà alle formalità necessarie all'apertura di un conto deposito e/o Parte_2 libretto di risparmio per i figli e , nel quale depositerà una somma pari ad €.10.000,00. Per_1 Per_2
10) Le parti si danno atto di essere economicamente indipendenti e, quindi, nulla viene reciprocamente previsto a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
11) Le parti danno atto di avere già diviso e regolato ogni pendenza di ordine economico e patrimoniale tra di loro, tra cui anche le forniture e gli arredi dell'abitazione familiare, donde nessuna delle parti avanza pretese all'altro coniuge.
12) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto sia per lavoro che per finalità turistiche, sia per sé stessi che per i figli e ”. Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
OM GO (atto n. 8).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
2 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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