CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1750/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RI IN AL Presidente dott. OL IA Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1750/2023 promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FARGIONE VINCENZO MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 entrambi il patrocinio dell'avv. DI FRANCO MASSIMO
CA OV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI DI C.F._3
OR LE e dell'avv. ALFIERI ELENA
CECILIA C.F. Controparte_3 C.F._4 APPELLATI
CONCLUSIONI come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 e quali, rispettivamente, Controparte_1 Persona_1
padre e fratello di a seguito di sentenza penale di condanna Persona_2
definitiva di SC CA per i delitti, in danno del suddetto congiunto, di rapina ed pagina 1 di 8 omicidio preterintenzionale, avvenuto per investimento stradale in data 1.11.2016, convenivano dinanzi al Tribunale di Parma, rispettivamente quale proprietaria e assicuratrice dell'autovettura con la quale il SC aveva causato la morte della vittima, e per sentirli Controparte_4 Controparte_5
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, iure proprio, per la perdita del congiunto, e iure hereditatis, ciascuno pro quota, per danno c.d. catastrofale. si costituiva eccependo, in via preliminare, l'invalidità Controparte_5
della procura alle liti, rilasciata in Nigeria dinazi a notaio del predetto Stato, in quanto il paese in questione non aderiva a convenzioni internazionali per la legalizzazione degli atti così che il mandato alle liti avrebbe dovuto essere rilasciato, tradotto e legalizzato, presso l'autorità consolare italiana in Nigeria;
eccepiva inoltre il difetto di prova che gli attori fossero effettivamente padre e fratello del deceduto, avendo essi prodotto in giudizio un'attestazione di nascita, redatta in inglese, e “affidavit” analogamente redatti in inglese, privi di valore certificatorio in Italia perché non legalizzati.
La compagnia contestava poi la responsabilità del garantito nella produzione del sinistro per cui è causa, eccependo, in subordine, il concorso colposo della vittima.
Chiedeva infine di chiamare in causa SC CA, per vedere accertata la inoperatività della garanzia assicurativa nei suoi confronti per dolo, ed il conseguente diritto di rivalsa/surroga per tutte le somme che essa fosse stata condannata a pagare.
Il SC si costituiva aderendo alle eccezioni preliminari della compagnia, nonché alle difese di questa in punto di responsabilità nel sinistro.
Nella contumacia della con sentenza n. 1319/23 il Tribunale, rigettate le CP_3
eccezioni preliminari e ritenuta la colpa esclusiva del SC, condannava la e CP_3
la compagnia a pagare, a titolo di risarcimento solo del danno da lesione del rapporto parentale, euro 142.197,15 a favore di ed euro Controparte_1
pagina 2 di 8 88.260,30,a favore di accoglieva inoltre la domanda di rivalsa Persona_1
proposta dalla compagnia nei confronti del SC.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per vedere Controparte_5
accolte tutte le eccezioni e le difese svolte in primo grado.
Il SC si costituiva proponendo appello incidentale tempestivo per chiedere il rigetto della domanda dei danneggiati- o, in subordine la riduzione dell'importo loro liquidato-, ed il rigetto della domanda di rivalsa.
I danneggiati si costituivano per opporsi all'accoglimento delle impugnazioni.
Nella contumacia della sospesa con ordinanza del 9.4.2024 l'esecutività della CP_3
sentenza impugnata, la causa veniva trasmessa al collegio in esto all'udienza del
15.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Il primo motivo dell'appello della compagnia censura il capo di sentenza che afferma la validità della procura alle liti, rilasciata per il primo e secondo grado, il 23.4.2021 al difensore dagli attori, avendo il Tribunale rigettato la relativa eccezione perché sensi dell'articolo 83 comma 2, c.p.c. la procura alle liti può essere conferita mediante scrittura privata autenticata. Nel caso di specie, l'autenticazione è stata posta all'estero, pacificamente da un notaio che ha rispettato l'ordinamento giuridico italiano, dichiarando, quale pubblico ufficiale, che il documento è stato firmato in sua presenza>>.
L'appellante deduce che la procura in rilievo consisteva in un atto di “Public Notary” dello Stato della Nigeria, privo di validità nel nostro ordinamento, in quanto non legalizzato presso l'autorità consolare italiana in Nigeria;
la sentenza di primo grado sul punto era errata perché in violazione della normativa nazionale sulla legalizzazione degli atti esteri di cui agli artt. 30, 31 e 33 DPR 455/2000, per effetto della quale gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Poiché la Nigeria non ha aderito alla
Convenzione dell'Aja né ad altre convenzioni internazionali che esimano dalla pagina 3 di 8 legalizzazione degli atti, il mandato alle liti doveva essere tradotto e legalizzato presso l'autorità consolare italiana in Nigeria.
Neppure poteva ritenersi valido l'allegato mandato in lingua italiana con la sottoscrizione del difensore ove si legge “ Luogo Nigeria data 23/4/2021” poiché il potere certificativo del difensore è circoscritto solo alle procure alle liti rilasciate nel territorio nazionale.
Con il primo motivo di appello incidentale, il SC ha altresì dedotto la mancanza di accertamento, da parte del Public Notary, dell'identità dei sottoscrittori delle procure.
I motivi sono fondati.
I mandati alle liti datati 23.4.2021, redatti in lingua italiana e rilasciati in Nigeria, anche a volere attribuire alla mera firma appostavi dall'avv. Di Franco il valore di autenticazione, sono invalidi, non estendendosi il potere di autentica del difensore ex art. 83 c3 cpc oltre i limiti del territorio nazionale (Cass. 16050/18).
Quanto alle procure rilasciate lo stesso giorno in lingua inglese, deve osservarsi che, come da ultimo ribadito dalla S.C. (SS.UU.17876/25), a norma dell'art. 12 L. 218/95 la procura alle liti rilasciata all'estero utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia -valida anche se non in lingua italiana-, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché, in tali evenienze, la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. Anche in tema di procura alle liti trova applicazione, quindi, il principio per cui l'atto pubblico, o comunque l'atto formato con l'intervento di una pubblica autorità straniera, è valido se è tale in base alla legge che deve essere seguita dal pubblico ufficiale che ne cura la redazione. Occorre, tuttavia, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che in particolare consistono, per la scrittura pagina 4 di 8 privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
Orbene, nel caso di specie tale dichiarazione da parte del Public Notary non è presente nelle procure rilasciate dai danneggiati, sulla cui identità nulla si attesta nell'atto, limitandosi il pubblico ufficiale a dichiarare che la firma è stata apposta dai clienti in sua presenza, dopo lettura e comprensione dell'atto.
A ciò si aggiunge che la Nigeria non ha aderito alla convenzione dell'Aja né ad altre convenzioni internazionali in materia di legalizzazione degli atti, talché, per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere, compresa la procura alle liti, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Con la comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio di appello in data
13.6.2025, i danneggiati hanno prodotto una nuova procura rilasciata in Nigeria il
21.6.2024 dinanzi ad un Public Notary, tradotta e legalizzata presso l'autorità consolare italiana.
Deve tuttavia rilevarsi che, secondo l'insegnamento della S.C. (v. da ultimo Cass.
7589/23, 29244/21), richiamato anche nell'ordinanza emessa sull'istanza ex art. 283 cpc, tale produzione è tardiva e inammissibile;
infatti, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso.
In ogni caso anche la procura del 21.6.2024 è invalida poiché, pur menzionate le generalità dei soggetti che hanno rilasciato il mandato, essa non contiene l'attestazione del Public Notary in merito all'accertamento -come si è detto, imprescindibile- da lui pagina 5 di 8 compiuto dell'identità dei sottoscrittori, ma solo dell'apposizione delle firma in sua presenza.
3)La nullità, non sanata, delle procure alle liti per il giudizio di primo e secondo grado rende superfluo l'esame degli altri motivi di appello della compagnia e del SC in merito al diritto degli attori al risarcimento dei danni, compreso quello relativo alla prova del rapporto di parentela con la vittima per mancanza della necessaria legalizzazione degli atti formati in Nigeria cui detta prova è affidata.
4)Merita accoglimento l'appello del incidentale del SC avverso l'accoglimento della domanda di rivalsa proposta dalla compagnia, sussistendo l'interesse ad impugnare il capo della pronuncia non solo con riguardo alla condanna a rifondere le spese alla compagnia, ma anche in considerazione del fatto che la Parte_1
aveva domandato accertarsi la inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti del
SC per dolo, ed il conseguente diritto di rivalsa/surroga per tutte le somme pagate o da pagare in conseguenza dei fatti di causa, somme fra cui vi è l'importo di euro
60.000,00 liquidato dal giudice penale a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, al fratello della vittima costituitosi parte civile. Persona_3
Il motivo di impugnazione è fondato talché la domanda della compagnia verso il
SC va respinta.
Il Tribunale ha, sul punto, così motivato: <Poiché ai sensi dell'art. 1917, 1° comma,
c.c., nell'assicurazione della responsabilità civile, sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi, e poiché nell'omicidio preterintenzionale l'elemento soggettivo va ravvisato nel dolo di percosse o lesioni, la domanda rivolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere integralmente accolta>>. Il primo giudice ha dunque ritenuto che ciò deve essere preso in esame ai fini dell'art. 1917 c1 cc, è l'azione che ha determinato il danno e non l'evento che ad essa consegue, per cui - pur pacifico che la morte della vittima, come accertato in sede penale, non era stata voluta dal SC- determinante pagina 6 di 8 era la circostanza che la morte fosse stata conseguenza della condotta dolosa integrante le lesioni volontarie.
Ritiene la Corte che, come rilevato dal SC, questo assunto vada disatteso.
Non in contestazione che l'elemento psicologico del SC, in relazione all'evento morte al quale è seguito il danno da perdita del rapporto parentale risarcito dalla compagnia, non fu quello del dolo (neppure eventuale, che avrebbe comunque condotto ad una condanna per omicidio volontario), deve richiamarsi l'insegnamento della S.C. la quale ha osservato che è rispetto all'evento morte che va valutata la natura della condotta dell'agente, e che ne va esclusa la natura dolosa quando si tratti di evento non voluto;
la condotta che causa l'evento non voluto rimane colposa anche quando la colpa si sia concretata nella violazione di una norma penale inerente, come le lesioni volontarie, ad un reato doloso (Cass. 26505/09).
5)Gli attori in primo grado, soccombenti, vanno condannati a rifondere alla compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate d'ufficio in difetto di note.
Anche fra la compagnia ed il SC le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, previa, però, compensazione per la metà attesa la particolarità della fattispecie in rilievo, peraltro affrontata, in diritto, dalla S.C., per quanto consta, solo nel precedente sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1319/23, nei Controparte_5
confronti di Controparte_6 Controparte_4
e SC CA, e sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, riforma
[...]
della decisione impugnata, così provvede:
pagina 7 di 8 a) Dichiara inammissibili per nullità della procure alle liti le domande proposte da e nei confronti della Controparte_1 Persona_1
e della CP_3 Controparte_5
b) rigetta la domanda di rivalsa e surroga proposta dalla
[...]
nei confronti del SC. Controparte_5
Condanna in solido rifondere Controparte_1 Controparte_6
alla le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_5
liquida, per il primo grado in euro 10.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra la
[...]
ed il SC, e condanna la prima a rifondere al secondo Controparte_5
la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, per il primo grado in euro 5.000,00,
e per il secondo grado in euro 402,00 per anticipazioni ed euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OL IA RI IN AL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. RI IN AL Presidente dott. OL IA Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1750/2023 promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FARGIONE VINCENZO MARIA
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 entrambi il patrocinio dell'avv. DI FRANCO MASSIMO
CA OV (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI DI C.F._3
OR LE e dell'avv. ALFIERI ELENA
CECILIA C.F. Controparte_3 C.F._4 APPELLATI
CONCLUSIONI come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 e quali, rispettivamente, Controparte_1 Persona_1
padre e fratello di a seguito di sentenza penale di condanna Persona_2
definitiva di SC CA per i delitti, in danno del suddetto congiunto, di rapina ed pagina 1 di 8 omicidio preterintenzionale, avvenuto per investimento stradale in data 1.11.2016, convenivano dinanzi al Tribunale di Parma, rispettivamente quale proprietaria e assicuratrice dell'autovettura con la quale il SC aveva causato la morte della vittima, e per sentirli Controparte_4 Controparte_5
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, iure proprio, per la perdita del congiunto, e iure hereditatis, ciascuno pro quota, per danno c.d. catastrofale. si costituiva eccependo, in via preliminare, l'invalidità Controparte_5
della procura alle liti, rilasciata in Nigeria dinazi a notaio del predetto Stato, in quanto il paese in questione non aderiva a convenzioni internazionali per la legalizzazione degli atti così che il mandato alle liti avrebbe dovuto essere rilasciato, tradotto e legalizzato, presso l'autorità consolare italiana in Nigeria;
eccepiva inoltre il difetto di prova che gli attori fossero effettivamente padre e fratello del deceduto, avendo essi prodotto in giudizio un'attestazione di nascita, redatta in inglese, e “affidavit” analogamente redatti in inglese, privi di valore certificatorio in Italia perché non legalizzati.
La compagnia contestava poi la responsabilità del garantito nella produzione del sinistro per cui è causa, eccependo, in subordine, il concorso colposo della vittima.
Chiedeva infine di chiamare in causa SC CA, per vedere accertata la inoperatività della garanzia assicurativa nei suoi confronti per dolo, ed il conseguente diritto di rivalsa/surroga per tutte le somme che essa fosse stata condannata a pagare.
Il SC si costituiva aderendo alle eccezioni preliminari della compagnia, nonché alle difese di questa in punto di responsabilità nel sinistro.
Nella contumacia della con sentenza n. 1319/23 il Tribunale, rigettate le CP_3
eccezioni preliminari e ritenuta la colpa esclusiva del SC, condannava la e CP_3
la compagnia a pagare, a titolo di risarcimento solo del danno da lesione del rapporto parentale, euro 142.197,15 a favore di ed euro Controparte_1
pagina 2 di 8 88.260,30,a favore di accoglieva inoltre la domanda di rivalsa Persona_1
proposta dalla compagnia nei confronti del SC.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per vedere Controparte_5
accolte tutte le eccezioni e le difese svolte in primo grado.
Il SC si costituiva proponendo appello incidentale tempestivo per chiedere il rigetto della domanda dei danneggiati- o, in subordine la riduzione dell'importo loro liquidato-, ed il rigetto della domanda di rivalsa.
I danneggiati si costituivano per opporsi all'accoglimento delle impugnazioni.
Nella contumacia della sospesa con ordinanza del 9.4.2024 l'esecutività della CP_3
sentenza impugnata, la causa veniva trasmessa al collegio in esto all'udienza del
15.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Il primo motivo dell'appello della compagnia censura il capo di sentenza che afferma la validità della procura alle liti, rilasciata per il primo e secondo grado, il 23.4.2021 al difensore dagli attori, avendo il Tribunale rigettato la relativa eccezione perché sensi dell'articolo 83 comma 2, c.p.c. la procura alle liti può essere conferita mediante scrittura privata autenticata. Nel caso di specie, l'autenticazione è stata posta all'estero, pacificamente da un notaio che ha rispettato l'ordinamento giuridico italiano, dichiarando, quale pubblico ufficiale, che il documento è stato firmato in sua presenza>>.
L'appellante deduce che la procura in rilievo consisteva in un atto di “Public Notary” dello Stato della Nigeria, privo di validità nel nostro ordinamento, in quanto non legalizzato presso l'autorità consolare italiana in Nigeria;
la sentenza di primo grado sul punto era errata perché in violazione della normativa nazionale sulla legalizzazione degli atti esteri di cui agli artt. 30, 31 e 33 DPR 455/2000, per effetto della quale gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Poiché la Nigeria non ha aderito alla
Convenzione dell'Aja né ad altre convenzioni internazionali che esimano dalla pagina 3 di 8 legalizzazione degli atti, il mandato alle liti doveva essere tradotto e legalizzato presso l'autorità consolare italiana in Nigeria.
Neppure poteva ritenersi valido l'allegato mandato in lingua italiana con la sottoscrizione del difensore ove si legge “ Luogo Nigeria data 23/4/2021” poiché il potere certificativo del difensore è circoscritto solo alle procure alle liti rilasciate nel territorio nazionale.
Con il primo motivo di appello incidentale, il SC ha altresì dedotto la mancanza di accertamento, da parte del Public Notary, dell'identità dei sottoscrittori delle procure.
I motivi sono fondati.
I mandati alle liti datati 23.4.2021, redatti in lingua italiana e rilasciati in Nigeria, anche a volere attribuire alla mera firma appostavi dall'avv. Di Franco il valore di autenticazione, sono invalidi, non estendendosi il potere di autentica del difensore ex art. 83 c3 cpc oltre i limiti del territorio nazionale (Cass. 16050/18).
Quanto alle procure rilasciate lo stesso giorno in lingua inglese, deve osservarsi che, come da ultimo ribadito dalla S.C. (SS.UU.17876/25), a norma dell'art. 12 L. 218/95 la procura alle liti rilasciata all'estero utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia -valida anche se non in lingua italiana-, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché, in tali evenienze, la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. Anche in tema di procura alle liti trova applicazione, quindi, il principio per cui l'atto pubblico, o comunque l'atto formato con l'intervento di una pubblica autorità straniera, è valido se è tale in base alla legge che deve essere seguita dal pubblico ufficiale che ne cura la redazione. Occorre, tuttavia, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che in particolare consistono, per la scrittura pagina 4 di 8 privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore.
Orbene, nel caso di specie tale dichiarazione da parte del Public Notary non è presente nelle procure rilasciate dai danneggiati, sulla cui identità nulla si attesta nell'atto, limitandosi il pubblico ufficiale a dichiarare che la firma è stata apposta dai clienti in sua presenza, dopo lettura e comprensione dell'atto.
A ciò si aggiunge che la Nigeria non ha aderito alla convenzione dell'Aja né ad altre convenzioni internazionali in materia di legalizzazione degli atti, talché, per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere, compresa la procura alle liti, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Con la comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio di appello in data
13.6.2025, i danneggiati hanno prodotto una nuova procura rilasciata in Nigeria il
21.6.2024 dinanzi ad un Public Notary, tradotta e legalizzata presso l'autorità consolare italiana.
Deve tuttavia rilevarsi che, secondo l'insegnamento della S.C. (v. da ultimo Cass.
7589/23, 29244/21), richiamato anche nell'ordinanza emessa sull'istanza ex art. 283 cpc, tale produzione è tardiva e inammissibile;
infatti, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso.
In ogni caso anche la procura del 21.6.2024 è invalida poiché, pur menzionate le generalità dei soggetti che hanno rilasciato il mandato, essa non contiene l'attestazione del Public Notary in merito all'accertamento -come si è detto, imprescindibile- da lui pagina 5 di 8 compiuto dell'identità dei sottoscrittori, ma solo dell'apposizione delle firma in sua presenza.
3)La nullità, non sanata, delle procure alle liti per il giudizio di primo e secondo grado rende superfluo l'esame degli altri motivi di appello della compagnia e del SC in merito al diritto degli attori al risarcimento dei danni, compreso quello relativo alla prova del rapporto di parentela con la vittima per mancanza della necessaria legalizzazione degli atti formati in Nigeria cui detta prova è affidata.
4)Merita accoglimento l'appello del incidentale del SC avverso l'accoglimento della domanda di rivalsa proposta dalla compagnia, sussistendo l'interesse ad impugnare il capo della pronuncia non solo con riguardo alla condanna a rifondere le spese alla compagnia, ma anche in considerazione del fatto che la Parte_1
aveva domandato accertarsi la inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti del
SC per dolo, ed il conseguente diritto di rivalsa/surroga per tutte le somme pagate o da pagare in conseguenza dei fatti di causa, somme fra cui vi è l'importo di euro
60.000,00 liquidato dal giudice penale a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, al fratello della vittima costituitosi parte civile. Persona_3
Il motivo di impugnazione è fondato talché la domanda della compagnia verso il
SC va respinta.
Il Tribunale ha, sul punto, così motivato: <Poiché ai sensi dell'art. 1917, 1° comma,
c.c., nell'assicurazione della responsabilità civile, sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi, e poiché nell'omicidio preterintenzionale l'elemento soggettivo va ravvisato nel dolo di percosse o lesioni, la domanda rivolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere integralmente accolta>>. Il primo giudice ha dunque ritenuto che ciò deve essere preso in esame ai fini dell'art. 1917 c1 cc, è l'azione che ha determinato il danno e non l'evento che ad essa consegue, per cui - pur pacifico che la morte della vittima, come accertato in sede penale, non era stata voluta dal SC- determinante pagina 6 di 8 era la circostanza che la morte fosse stata conseguenza della condotta dolosa integrante le lesioni volontarie.
Ritiene la Corte che, come rilevato dal SC, questo assunto vada disatteso.
Non in contestazione che l'elemento psicologico del SC, in relazione all'evento morte al quale è seguito il danno da perdita del rapporto parentale risarcito dalla compagnia, non fu quello del dolo (neppure eventuale, che avrebbe comunque condotto ad una condanna per omicidio volontario), deve richiamarsi l'insegnamento della S.C. la quale ha osservato che è rispetto all'evento morte che va valutata la natura della condotta dell'agente, e che ne va esclusa la natura dolosa quando si tratti di evento non voluto;
la condotta che causa l'evento non voluto rimane colposa anche quando la colpa si sia concretata nella violazione di una norma penale inerente, come le lesioni volontarie, ad un reato doloso (Cass. 26505/09).
5)Gli attori in primo grado, soccombenti, vanno condannati a rifondere alla compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate d'ufficio in difetto di note.
Anche fra la compagnia ed il SC le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, previa, però, compensazione per la metà attesa la particolarità della fattispecie in rilievo, peraltro affrontata, in diritto, dalla S.C., per quanto consta, solo nel precedente sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1319/23, nei Controparte_5
confronti di Controparte_6 Controparte_4
e SC CA, e sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto, riforma
[...]
della decisione impugnata, così provvede:
pagina 7 di 8 a) Dichiara inammissibili per nullità della procure alle liti le domande proposte da e nei confronti della Controparte_1 Persona_1
e della CP_3 Controparte_5
b) rigetta la domanda di rivalsa e surroga proposta dalla
[...]
nei confronti del SC. Controparte_5
Condanna in solido rifondere Controparte_1 Controparte_6
alla le spese di entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_5
liquida, per il primo grado in euro 10.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra la
[...]
ed il SC, e condanna la prima a rifondere al secondo Controparte_5
la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, per il primo grado in euro 5.000,00,
e per il secondo grado in euro 402,00 per anticipazioni ed euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OL IA RI IN AL
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