Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2092/2019, posta in decisione in data 18.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
EMPEDOCLE in data 09/08/1964, con il patrocinio dell'Avv. FIGLIOMENI
MICHELE e con elezione di domicilio in via VIA BARI N. 28 C/ AVV. BIANCO
GIUSEPPE PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. CANCELLIERE CONCETTA e con elezione di domicilio in via Goethe n.
1
APPELLATA
(C.F. ), nato ad Controparte_2 C.F._2
AGRIGENTO in data 20/09/1961,
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avanti al Tribunale Civile di Agrigento, ed esponeva: che in data 29.08.2015, alle ore
7,45 circa, mentre si trovava nella qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo
Yamaha T-Max, targato DT06487, di sua proprietà, assicurato con la in CP_1
Palma di Montechiaro, il conducente , nell'affrontare una Controparte_2 curva, perdeva il controllo del mezzo che rovinava al suolo unitamente agli occupanti;
che, a causa del sinistro egli veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale “San
Giacomo d'Altopasso” di Licata, dove gli veniva diagnosticata frattura spiroidea al terzo prossimale del perone dx, frattura spiroidea della tibia e politrauma, con prognosi di quarantacinque giorni. Pertanto, avanzava domanda contro la Unipol ex art. 141 Cod. Ass. Priv. quale terzo trasportato e in subordine domanda risarcitoria contro il ex art. 144 C.A.P., per colpa e negligenza di costui. Chiedeva la CP_2 condanna della società assicuratrice (o in subordine contro il conducente), al pagamento del risarcimento del danno da lui sofferto, quantificato in complessivi €
51.263,49;
Si costituiva la che eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_3 attiva dell'attore con riferimento alle somme già liquidate o da liquidare dall' CP_4 stante la richiesta di surroga del detto Istituto previdenziale prodotta in giudizio;
contestava recisamente sia l'an che il quantum della pretesa avversaria, a causa delle gravi incongruenze e anomalie riscontrate sulla richiesta risarcitoria e dell'assenza di prova in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro secondo le modalità denunciate e,
2 in particolare, alla qualità di terzo trasportato dell'attore e alla riconducibilità delle lesioni lamentate all'evento dedotto in giudizio;
deduceva, peraltro, che parte attrice avrebbe dovuto indicare quale azione intendeva proporre, di quelle concesse al trasportato, ex artt. 141 e 144 Codice delle Assicurazioni, essendo queste fondate su presupposti diversi e, quindi, alternative e non cumulabili, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta e sussunta in entrambi i paradigmi normativi.
In ottemperanza alla richiesta del Giudice, il chiariva, con note del Pt_1
27.07.2018, di aver intrapreso l'azione diretta di cui all'art. 141 CdA.
Istruita la causa con l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace, con sentenza n. 1225/2019, pronunziata il 1.10.2019 il Tribunale adito rigettava la domanda perché sfornita di prova, soprattutto in ordine alle modalità dedotte dal , soprattutto sul fatto che alla guida al momento del sinistro fosse il Pt_1
e non il , il proprietario del mezzo (circostanza sottaciuta in CP_2 Pt_1 citazione dall'attore e accertata irrefutabilmente). Secondo il Decidente, non eraè raggiunta la prova che l'attore, proprietario del motociclo coinvolto nel sinistro, fosse solo trasportato nel suo stesso mezzo, mentre il sinistro si era verificato in modo autonomo per responsabilità del conducente e dunque si doveva escludere l'applicazione dell'art. 141 C.A.P.; sanciva, di contro, l'applicazione dell'art.129
CAP, secondo il quale non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il;
resisteva Pt_1 CP_5 mentre restava contumace il . CP_2
In data 18.11.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante denuncia contraddittorietà nella motivazione, con riferimento alla mancanza di prova assunta dal primo Giudice, in ordine alla circostanza che viaggiasse come terzo trasportato e non fosse il conducente Pt_1 del motociclo;
a suo dire, ai sensi dell'articolo 141 C.A.P. il danneggiato deve solo provare che viaggiava come passeggero indipendentemente dalla dinamica come peraltro riferito sia in udienza che in precedenza all'accertatore della compagnia.
Secondo l'attore, vi è piena prova della fondatezza dei fatti allegati e della domanda, laddove evidenzia che ha dichiarato di essersi trovato alla guida mentre il CP_2
3 sedeva nella parte posteriore del motociclo e di avere riportato lesioni, Pt_1 esibendo anche il referto dell'ospedale; vi sarebbe a detta dell'appellante, anche prova che lo stesso aveva allertato i soccorsi. CP_2
L'attore contesta, altresì, le considerazioni fatte dal primo Giudice in ordine all'interrogatorio formale, più esattamente alla circostanza che essa non costituisce prova dai fatti descritti, stante che la domanda era stata avanzata non contro il ma
contro
Unipol, sicché le dichiarazioni rese in interrogatorio formale CP_2 da non potevano avere efficacia probatoria a fondamento della domanda CP_2 proposta dal deferente contro altro soggetto cioè Unipol.
E' utile riassumere qui il contenuto della sentenza impugnata.
Ora, il primo Giudice ha evidenziato che solo il in sede di CP_2 interrogatorio formale ha confermato di essere stato lui alla guida del motore e che il era terzo trasportato e che non vi è stato alcun intervento della Polstrada o Pt_1 altre autorità nell'immediatezza che riscontri l'affermazione «portante » dell'attore (e cioè che lui fosse terzo trasportato del motociclo di sua proprietà). Il Tribunale richiama anche il principio secondo il quale, in caso di processo con pluralità di parti,
l'interrogatorio non può essere deferito su un punto dibattuto in quel processo tra il soggetto deferente e un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte eventualmente affermative fornite dal dichiarante, poiché «la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persona diversa dal confidente in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri distinti soggetti del rapporto processuale» (Cass. 20476/15). Sicché, il primo Giudice concludeva escludendo che quanto risulta dalle dichiarazioni del non abbia efficacia nei confronti CP_2 della compagnia assicuratrice CP_1
Va ricordato altresì che il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale richiesta con il teste , che, secondo il tenore dell'articolato, avrebbe assistito al Tes_1 sinistro e soccorso i due centauri;
ciò perché il , nelle dichiarazioni spontanee Pt_1 rese in fase stragiudiziale, prodotte dalla ha riferito che il sinistro è CP_1 avvenuto senza la presenza di testimoni oculari;
lo stesso ha dichiarato CP_2 che «nessun altro ha assistito al sinistro e non ricordo di automobilisti che ci hanno soccorso[testuale e nel verbale]. Non manca di notare il Tribunale che le
4 dichiarazioni spontanee del sono datate 22 settembre, cioè di poco posteriori Pt_1 all'incidente, avvenuto il 29 agosto 2015 e per questo sono particolarmente attendibili.
Il primo Giudice non manca di osservare, quanto alla chiamata telefonica al 118 sotto il profilo dell'ammissibilità della relativa documentazione, che l'attore ha di sua iniziativa chiesto, conseguito e prodotto la telefonata ed effettivamente tale telefonata
- la conversazione tra il chiedente l'intervento cioè il e l'operatore del CP_2
118-non aggiunge nulla a supporto della di lui posizione, perché si sente soltanto il che richiede l'ambulanza, che riferisce che c'è un'altra persona CP_2 infortunata, epperò ma nulla ci dice la conversazione su chi fosse a guidare il mezzo.
Ebbene, la valutazione del primo Giudice deve essere condivisa e ribadita, tenuto conto che l'unico elemento a supporto della domanda sono le dichiarazioni del che per i motivi invocati dal Tribunale, non possono costituire prova dei CP_2 fatti addotti, atteso che la domanda ex art. 141 C.A.P. è rivolta contro la compagnia assicuratrice.
Né rileva la posizione di litisconsorte o meno del nel giudizio, quale CP_2 che sia il titolo, considerato che in questo caso il Giudice dovrebbe liberamente apprezzare la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal litisconsorte
(cfr. ex multis Cass.
4.5.2004 n. 8458) ma manca qualunque altro elemento idoneo anche in via indiziaria che possa concorrere a sostenere la dichiarazione e indurre il giudice ad apprezzare le dichiarazioni in oggetto. Correttamente il Tribunale ha escluso la testimonianza di tale , alla luce di quanto dichiarato da entrambi i Tes_1 passeggeri del motociclo, circa l'assenza di terzi presenti all'incidente.
Con il secondo motivo il, attacca la sentenza nella parte in cui il Giudice, Pt_1 escludendo l'applicazione dell'art. 141 C.A.P. perché egli non è terzo trasportato (o non ha comunque dato prova di tale circostanza), richiama l'art. 129 CAP e arriva a dire che per essere ristorato il avrebbe dovuto stipulare apposita Pt_1 assicurazione, poiché quella obbligatoria non copre i danni del conducente del veicolo che ha prodotto il sinistro;
l'appellante assume che questa motivazione è illogica
L'assunto del primo Giudice è fondato e gli argomenti del non confutano Pt_1 il dato di realtà che l'appellante, non essendo trasportato, è presumibilmente il
5 conducente del motociclo responsabile del sinistro, sicché è soggetto ai principi della norma richiamata.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA, in favore della compagnia assicuratrice vittoriosa. Nulla sulle spese per il contumace.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia di : Controparte_2
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e , avverso la sentenza 1225/2019, Controparte_1 Controparte_2 pronunziata il 1.10.2019 dal Tribunale di Agrigento;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della convenuta costituita, , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 20.2.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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