Sentenza 17 maggio 2017
Parere definitivo 31 ottobre 2019
Improcedibile
Sentenza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/05/2022, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 04267/2022REG.PROV.COLL.
N. 00397/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2018, proposto da
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale-Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Costaguta Cantieri S.r.l. poi fusa per incorporazione nella società Supermercati PAM S.p.A. divenuta PAM Panorama Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Gerbi, Francesco Massa, domiciliato presso la Consiglio Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
nei confronti
Comune di Genova, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00432/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di PAM Panorama S.p.A.;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Francesco Massa e l'avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Costaguta Cantieri S.r.l. - già titolare di una licenza di concessione demaniale annuale relativa ad un compendio demaniale ubicato sulla spiaggia di Genova Voltri, adibito, oltre che a riparazione di navigli da diporto, anche ad esposizione e commercio di prodotti – richiedeva, con istanza del 27.03.1987, il rilascio di una concessione pluriennale allo scopo di costruirvi un nuovo fabbricato (con relative superfici asservite per transito e parcheggio) da destinare integralmente ad attività commerciale.
Il 7 ottobre 1993 il Consorzio Autonomo del Porto rilasciava, in favore della citata società, la concessione per la durata di anni 27, per un canone annuale pari a circa euro 71.000,00 (lire 137.712.500).
La concessione prevedeva che, previa demolizione del preesistente manufatto e realizzazione ex novo di un fabbricato, la società esercitasse l’attività commerciale in continuità rispetto a quella già espletata, fino al 31.12.2020.
In data 23 agosto 2002 il Reparto Annona della Polizia Municipale del Comune di Genova, nel corso di indagini ispettive, accertava che all’interno del fabbricato de quo, l’attività commerciale era esercitata non dalla legittima concessionaria bensì dalla società “Supermercati Pam S.r.l.”.
Successivamente all’accertamento ispettivo, la società Costaguta Cantieri S.r.l. comunicava all’Amministrazione Portuale di aver provveduto a volturare la licenza commerciale alla società Supermercati PAM, a seguito di contratto di affitto di ramo d’azienda tra le due società del 7 agosto 2002, recante un canone annuale di Euro 735.000.00,00.
L’Amministrazione Portuale contestava alla società Costaguta Cantieri S.r.l di aver unilateralmente consentito ad altri la gestione dell’attività concessoria in assenza di alcuna richiesta nonché della necessaria preventiva autorizzazione del concedente ex art. 45 bis Cod. Nav..
Nel corso della seduta del 2 ottobre 2002, il Comitato Portuale riteneva necessario l’espletamento di istruttoria volta, tra l’altro, ad accertare se, in particolare, l’eventuale “ sostituzione abusiva di altri nel godimento dei beni in concessione” avesse integrato gli estremi per l’adozione di un provvedimento di decadenza, con necessità di adottare i conseguenti atti.
Con memoria del 13/04/2017, depositata presso il TAR in vista dell’udienza di merito, la ricorrente in primo grado ha asserito che l’intervenuto rilascio dell’atto di subingresso avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, poiché tale atto avrebbe comportato il venir meno della contestazione della sostituzione abusiva di altro soggetto nell’esercizio della concessione.
Con la sentenza impugnata, il TAR Liguria ha dichiarato il ricorso improcedibile “ Rilevato che, in via preliminare rispetto ad ogni altra questione, assume rilievo dirimente in termini di improcedibilità del gravame la motivata e documentata conclusione formulata dalla parte ricorrente in ordine al venir meno di interesse alla decisione del gravame ”.
Con il ricorso in sede di appello, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza, ritenendo che nessuna delle contestazioni mosse dall’Amministrazione sia venuta meno.
In particolare, quanto ai motivi di appello, ha invocato in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a., per insussistenza dei presupposti per dichiarare l’improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse e successivamente articolando, una serie di argomenti nel merito relativi alla dedotta infondatezza dei motivi di ricorso allegati in primo grado dalla parte ricorrente.
Quanto all’eccezione preliminare volta a richiedere a questo giudice la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame in prime cure per carenza d’interesse, va osservato come emerga dagli atti che, ad oggi, non sia stato dato seguito all’avviato procedimento di decadenza della concessione. Secondo quanto rappresentato dalla stessa parte appellante, le note oggetto di impugnazione e la Delibera di Comitato hanno valore meramente endoprocedimentale e si risolvono nella formulazione di contestazioni senza che sia stato adottato alcun atto idoneo a creare pregiudizi alla ricorrente, essendosi con essi l’Amministrazione in sostanza limitata a diffidare la concessionaria ad utilizzare l’area a parcheggio in forza di problematiche di natura tecnica.
Come richiamato, in ragion di ciò, secondo l’appellante, il TAR Liguria avrebbe dovuto dichiarare non già l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, tenuto conto che nessuna delle contestazioni mosse al concessionario è venuta meno, ma invece l’inammissibilità per originaria insussistenza dell’interesse, e comunque rigettarlo nel merito.
Ritiene il collegio che il giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, abbia correttamente dichiarato improcedibile il ricorso, alla luce della dichiarazione del ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione del gravame.
Peraltro, si rileva che nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla cessata materia del contendere, ragione per la quale va ritenuto che la decisione di primo grado non comporti alcun effetto sull’accertamento del rapporto giuridico controverso.
Quanto ai pure evocati profili di inammissibilità del ricorso in primo grado, va comunque condivisa la scelta del giudice di prime cure di valorizzare l’elemento dell’improcedibilità, che prevale sull’inammissibilità in quanto, sebbene cronologicamente successiva, preclude l’esame del ricorso anche in relazione alla originaria sussistenza delle condizioni dell’azione.
Non si rileva, d’altro canto, negli atti di causa, l’interesse dell’amministrazione a una diversa statuizione.
Il ricorso in appello va pertanto dichiarato improcedibile con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza di primo grado lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO