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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/04/2024, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1111/2021
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, assistita dal Funzionario addetto all'UPP, Dr. Antonio Maiorana, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1111/2021 R.G., promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24/10/1952, in proprio e n.q. di erede di , c.f. Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Stefano Ceraolo,
– OPPONENTI –
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
20/04/1953, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Ricchiazzi;
– OPPOSTA–
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nato a [...] l'[...]; Controparte_3
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
tutti nella qualità di eredi di , Persona_1
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Patti n. 228/2021
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opponente, l'Avv. Stefano Ceraolo.
Per la parte opposta, l'Avv. Antonino Ricchiazzi.
1 L'Avv. Ceraolo precisa le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa, con distrazione delle spese e dei compensi di lite.
L'Avv. Ricchiazzi precisa le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
e convenivano in giudizio Parte_1 Persona_1 Controparte_1
per proporre opposizione avverso il D.I. del Tribunale di Patti n. 228/2021, con
[...]
il quale veniva ingiunto loro di pagare la somma di euro 13.343,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Premettevano che il loro figlio, , aveva ottenuto in locazione dalla CP_2
l'appartamento, adibito a civile abitazione, sito in Patti (ME), Via Trieste n. CP_1
49, a far data dal 1/03/2009, giusto contratto del 26/02/2009, dietro pagamento del canone mensile di euro 390,00 (importo aggiornato al mese di febbraio 2012).
Deducevano, in particolare:
- di non aver prestato alcuna fideiussione in favore del figlio e che essa, ove esistente, doveva ritenersi estinta, ex art. 1957 c.c., attese l'intervenuta scadenza del contratto di locazione in data 28/02/2017 e la mancata comunicazione ai presunti garanti dell'inadempimento del figlio dell'obbligo di pagare i canoni di locazione per i mesi da gennaio 2019 a giugno 2021, per un totale di 30 mensilità, le spese accessorie riguardanti il mancato pagamento del canone idrico per gli anni 2016 e 2017 e le quote
2 condominiali ordinarie relative alle gestioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
- che il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso, non essendovi prova della registrazione del contratto di locazione;
- che la fideiussione inserita nella locazione era nulla, poiché il contratto era stato sottoscritto unicamente dalla locatrice e dal conduttore e da esso non risultava neppure l'identificazione dei presunti fideiussori;
- la nullità della clausola concernente la fideiussione per mancanza di approvazione specifica ex art. 1341, co. 2 c.c.;
- l'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 26/02/2009, espressamente convenuta tra le parti alla clausola n. 17.
Chiedevano, pertanto, per i fatti esposti in ricorso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva , la quale deduceva: Controparte_1
- che gli opponenti si erano costituiti garanti in favore del figlio , ai sensi CP_2
dell'art. 7 del contratto di locazione stipulato il 26.02.2009, per l'ipotesi in cui lo stesso si fosse reso inadempiente degli obblighi assunti con il contratto;
- che la clausola di cui all'art. 7, alla quale ella aveva subordinato la stessa stipula della locazione, era valida, efficace e non vessatoria, poiché stata sottoscritta per approvazione specifica dagli opponenti, resi edotti del contenuto dell'atto e delle conseguenze da esso derivanti;
- la sussistenza della legittimazione passiva degli opponenti, non essendo richiesta in contratto l'indicazione pedissequa di tutti i dati anagrafici delle parti;
- che l'oggetto della clausola fideiussoria era determinabile, essendo stato indicato in contratto l'ammontare del canone mensile di locazione;
- che le spese iniziali per la registrazione del contratto erano state pagate e che ella aveva optato per l'applicazione della cedolare secca prevista dal D. Lgs. n. 23/2011, per cui l'imposta di registro per le annualità successive non era dovuta;
3 - che le conseguenze dell'omesso versamento di tali imposte per gli anni successivi a quello iniziale, previste dalla normativa tributaria, erano di natura fiscale e non coinvolgevano la validità del contratto, per effetto del principio dell'autonomia dell'interpretazione fiscale del contratto rispetto alla sua interpretazione civilistica;
- l'inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, poiché la richiesta della locatrice di ingiunzione per il pagamento dei canoni insoluti implicava la conferma della sua determinazione ad ottenere l'adempimento e a mantenere in vita gli effetti negoziali del contratto di locazione, ponendosi in contrasto con la volontà della locatrice stessa di avvalersi della clausola di risoluzione.
Chiedeva, pertanto, per i fatti esposti in comparsa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Con le note di trattazione scritta del 18.01.2022, l'Avv. Stefano Ceraolo comunicava l'avvenuto decesso dell'opponente e, con ordinanza del Persona_1
30.01.2022, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con dichiarazione del 13.02.2022, l'Avv. Federica Tripodi comunicava la propria rinuncia per motivi personali al mandato conferitole dagli odierni opponenti.
Con ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c, notificato dall'Avv. Ceraolo via p.e.c. alla parte opposta in data 3.06.2022, la causa veniva riassunta dall'opponente Parte_1
in proprio e nella qualità di erede del defunto .
[...] Persona_1
Con provvedimento del 27.10.2023, l'opponente veniva onerata dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del de cuius.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e viene decisa, ex art. 281- sexies c.p.c., all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
Preliminarmente, va rilevato che , in ottemperanza a quanto disposto Parte_1
con provvedimento del 27.10.2023, ha notificato il ricorso in riassunzione del presente giudizio di opposizione nei confronti di , e Controparte_2 Controparte_3
, nella qualità di eredi dell'opponente , deceduto nel Controparte_4 Persona_1
corso del giudizio, come sopra indicato.
4 Essi non si sono costituiti nel presente procedimento e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La presente opposizione è fondata e va accolta, in quanto il contratto di locazione oggetto di causa non può ritenersi vincolante nei confronti degli odierni opponenti.
L'art. 214, co. 1, c.p.c., stabilisce espressamente che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
La e il , con l'atto introduttivo, hanno allegato di non aver sottoscritto Pt_1 Per_1
il contratto di locazione e, in particolare, la clausola di garanzia contenuta all'art. 7.
Essi, in particolare, hanno dedotto espressamente quanto segue: “Né può affermarsi che una tale stipula potrebbe ritenersi perfezionata con la semplice sigla apposta nel contesto dell'atto, non potendo essere considerate quali valide sottoscrizioni le firme apposte ai margini laterali delle pagine di quel contratto, peraltro di per sé poco leggibili, in uno spazio ordinariamente utilizzato per la convalida di sottoscrizioni apposte in calce e che, nella fattispecie, non sono mai state apposte nel contratto di che trattasi. Ribadito pertanto che gli odierni opponenti non hanno sottoscritto il contratto di locazione, deve qui evidenziarsi che la firma illeggibile di soggetti non meglio identificati, non può di per sé convalidare un atto certamente inesistente
(piuttosto che nullo), per mancata formalizzazione del consenso ad una obbligazione fideiussoria da parte degli odierni opponenti medesimi” (v. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione).
La giurisprudenza consolidatasi in tema di disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha affermato che non sono richieste, ai fini del disconoscimento, formule sacramentali o vincolate (v., ex multis, Cass., n. 1537/2018;
Cass., n. 24456/2011).
Le allegazioni degli opponenti sopra riportate, è evidente che abbiano contenuto sostanziale di disconoscimento della sottoscrizione del contratto, ad essi attribuita dalla locatrice con particolare riferimento alla clausola di garanzia contenuta all'art. 7.
5 Esse, infatti, non si risolvono in mere espressioni di stile e, anzi, risultano determinate e specifiche.
Dall'atto introduttivo si evince, quindi, chiaramente, la volontà degli opponenti di negare tanto l'esistenza quanto l'autenticità delle sottoscrizioni presenti a margine del documento contrattuale.
Orbene, la parte che intenda valersi di una scrittura che è stata disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione;
tale istanza va presentata, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento
(cfr. Cass. n. 2411/2005; Cass. n. 17902/2018).
La parte opposta, nel caso di specie, non ha formulato istanza di verificazione al fine di superare l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione, operato dalle parti opponenti.
Conseguentemente, non possono ritenersi vincolanti nei loro confronti le disposizioni contenute nel contratto di locazione stipulato tra e CP_2 Controparte_1
.
[...]
Sussiste, pertanto, il difetto di legittimazione passiva degli odierni opponenti e l'ingiunzione di pagamento emessa nei loro confronti è illegittima.
Né l'odierna opposta, pur essendone onerata, quale creditrice e attrice in senso sostanziale, ha dato prova altrimenti della sussistenza di obblighi contrattuali a carico degli opponenti.
L'opposizione è, pertanto, fondata e va accolta e, per l'effetto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento del terzo motivo di opposizione in applicazione del principio della cd.
“ragione più liquida” comporta l'assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
6 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Va accolta la domanda di distrazione delle spese di lite avanzata dai difensori di parte opponente.
Nulla va disposto, invece, in punto di spese di lite, nei confronti degli altri eredi di
, poiché rimasti contumaci. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
145,50 per esborsi e in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, Avv. Stefano Ceraolo.
- nulla sulle spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Così deciso telematicamente in data 24.04.2024.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
7
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 24.04.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, assistita dal Funzionario addetto all'UPP, Dr. Antonio Maiorana, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1111/2021 R.G., promossa da:
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24/10/1952, in proprio e n.q. di erede di , c.f. Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Stefano Ceraolo,
– OPPONENTI –
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
20/04/1953, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Ricchiazzi;
– OPPOSTA–
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nato a [...] l'[...]; Controparte_3
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
tutti nella qualità di eredi di , Persona_1
OGGETTO: Opposizione al D.I. del Tribunale di Patti n. 228/2021
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opponente, l'Avv. Stefano Ceraolo.
Per la parte opposta, l'Avv. Antonino Ricchiazzi.
1 L'Avv. Ceraolo precisa le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa, con distrazione delle spese e dei compensi di lite.
L'Avv. Ricchiazzi precisa le conclusioni, riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO
e convenivano in giudizio Parte_1 Persona_1 Controparte_1
per proporre opposizione avverso il D.I. del Tribunale di Patti n. 228/2021, con
[...]
il quale veniva ingiunto loro di pagare la somma di euro 13.343,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Premettevano che il loro figlio, , aveva ottenuto in locazione dalla CP_2
l'appartamento, adibito a civile abitazione, sito in Patti (ME), Via Trieste n. CP_1
49, a far data dal 1/03/2009, giusto contratto del 26/02/2009, dietro pagamento del canone mensile di euro 390,00 (importo aggiornato al mese di febbraio 2012).
Deducevano, in particolare:
- di non aver prestato alcuna fideiussione in favore del figlio e che essa, ove esistente, doveva ritenersi estinta, ex art. 1957 c.c., attese l'intervenuta scadenza del contratto di locazione in data 28/02/2017 e la mancata comunicazione ai presunti garanti dell'inadempimento del figlio dell'obbligo di pagare i canoni di locazione per i mesi da gennaio 2019 a giugno 2021, per un totale di 30 mensilità, le spese accessorie riguardanti il mancato pagamento del canone idrico per gli anni 2016 e 2017 e le quote
2 condominiali ordinarie relative alle gestioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
- che il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso, non essendovi prova della registrazione del contratto di locazione;
- che la fideiussione inserita nella locazione era nulla, poiché il contratto era stato sottoscritto unicamente dalla locatrice e dal conduttore e da esso non risultava neppure l'identificazione dei presunti fideiussori;
- la nullità della clausola concernente la fideiussione per mancanza di approvazione specifica ex art. 1341, co. 2 c.c.;
- l'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 26/02/2009, espressamente convenuta tra le parti alla clausola n. 17.
Chiedevano, pertanto, per i fatti esposti in ricorso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva , la quale deduceva: Controparte_1
- che gli opponenti si erano costituiti garanti in favore del figlio , ai sensi CP_2
dell'art. 7 del contratto di locazione stipulato il 26.02.2009, per l'ipotesi in cui lo stesso si fosse reso inadempiente degli obblighi assunti con il contratto;
- che la clausola di cui all'art. 7, alla quale ella aveva subordinato la stessa stipula della locazione, era valida, efficace e non vessatoria, poiché stata sottoscritta per approvazione specifica dagli opponenti, resi edotti del contenuto dell'atto e delle conseguenze da esso derivanti;
- la sussistenza della legittimazione passiva degli opponenti, non essendo richiesta in contratto l'indicazione pedissequa di tutti i dati anagrafici delle parti;
- che l'oggetto della clausola fideiussoria era determinabile, essendo stato indicato in contratto l'ammontare del canone mensile di locazione;
- che le spese iniziali per la registrazione del contratto erano state pagate e che ella aveva optato per l'applicazione della cedolare secca prevista dal D. Lgs. n. 23/2011, per cui l'imposta di registro per le annualità successive non era dovuta;
3 - che le conseguenze dell'omesso versamento di tali imposte per gli anni successivi a quello iniziale, previste dalla normativa tributaria, erano di natura fiscale e non coinvolgevano la validità del contratto, per effetto del principio dell'autonomia dell'interpretazione fiscale del contratto rispetto alla sua interpretazione civilistica;
- l'inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, poiché la richiesta della locatrice di ingiunzione per il pagamento dei canoni insoluti implicava la conferma della sua determinazione ad ottenere l'adempimento e a mantenere in vita gli effetti negoziali del contratto di locazione, ponendosi in contrasto con la volontà della locatrice stessa di avvalersi della clausola di risoluzione.
Chiedeva, pertanto, per i fatti esposti in comparsa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e di compensi di lite.
Con le note di trattazione scritta del 18.01.2022, l'Avv. Stefano Ceraolo comunicava l'avvenuto decesso dell'opponente e, con ordinanza del Persona_1
30.01.2022, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con dichiarazione del 13.02.2022, l'Avv. Federica Tripodi comunicava la propria rinuncia per motivi personali al mandato conferitole dagli odierni opponenti.
Con ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c, notificato dall'Avv. Ceraolo via p.e.c. alla parte opposta in data 3.06.2022, la causa veniva riassunta dall'opponente Parte_1
in proprio e nella qualità di erede del defunto .
[...] Persona_1
Con provvedimento del 27.10.2023, l'opponente veniva onerata dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del de cuius.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e viene decisa, ex art. 281- sexies c.p.c., all'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
Preliminarmente, va rilevato che , in ottemperanza a quanto disposto Parte_1
con provvedimento del 27.10.2023, ha notificato il ricorso in riassunzione del presente giudizio di opposizione nei confronti di , e Controparte_2 Controparte_3
, nella qualità di eredi dell'opponente , deceduto nel Controparte_4 Persona_1
corso del giudizio, come sopra indicato.
4 Essi non si sono costituiti nel presente procedimento e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La presente opposizione è fondata e va accolta, in quanto il contratto di locazione oggetto di causa non può ritenersi vincolante nei confronti degli odierni opponenti.
L'art. 214, co. 1, c.p.c., stabilisce espressamente che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.
La e il , con l'atto introduttivo, hanno allegato di non aver sottoscritto Pt_1 Per_1
il contratto di locazione e, in particolare, la clausola di garanzia contenuta all'art. 7.
Essi, in particolare, hanno dedotto espressamente quanto segue: “Né può affermarsi che una tale stipula potrebbe ritenersi perfezionata con la semplice sigla apposta nel contesto dell'atto, non potendo essere considerate quali valide sottoscrizioni le firme apposte ai margini laterali delle pagine di quel contratto, peraltro di per sé poco leggibili, in uno spazio ordinariamente utilizzato per la convalida di sottoscrizioni apposte in calce e che, nella fattispecie, non sono mai state apposte nel contratto di che trattasi. Ribadito pertanto che gli odierni opponenti non hanno sottoscritto il contratto di locazione, deve qui evidenziarsi che la firma illeggibile di soggetti non meglio identificati, non può di per sé convalidare un atto certamente inesistente
(piuttosto che nullo), per mancata formalizzazione del consenso ad una obbligazione fideiussoria da parte degli odierni opponenti medesimi” (v. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione).
La giurisprudenza consolidatasi in tema di disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha affermato che non sono richieste, ai fini del disconoscimento, formule sacramentali o vincolate (v., ex multis, Cass., n. 1537/2018;
Cass., n. 24456/2011).
Le allegazioni degli opponenti sopra riportate, è evidente che abbiano contenuto sostanziale di disconoscimento della sottoscrizione del contratto, ad essi attribuita dalla locatrice con particolare riferimento alla clausola di garanzia contenuta all'art. 7.
5 Esse, infatti, non si risolvono in mere espressioni di stile e, anzi, risultano determinate e specifiche.
Dall'atto introduttivo si evince, quindi, chiaramente, la volontà degli opponenti di negare tanto l'esistenza quanto l'autenticità delle sottoscrizioni presenti a margine del documento contrattuale.
Orbene, la parte che intenda valersi di una scrittura che è stata disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione;
tale istanza va presentata, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento
(cfr. Cass. n. 2411/2005; Cass. n. 17902/2018).
La parte opposta, nel caso di specie, non ha formulato istanza di verificazione al fine di superare l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione, operato dalle parti opponenti.
Conseguentemente, non possono ritenersi vincolanti nei loro confronti le disposizioni contenute nel contratto di locazione stipulato tra e CP_2 Controparte_1
.
[...]
Sussiste, pertanto, il difetto di legittimazione passiva degli odierni opponenti e l'ingiunzione di pagamento emessa nei loro confronti è illegittima.
Né l'odierna opposta, pur essendone onerata, quale creditrice e attrice in senso sostanziale, ha dato prova altrimenti della sussistenza di obblighi contrattuali a carico degli opponenti.
L'opposizione è, pertanto, fondata e va accolta e, per l'effetto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento del terzo motivo di opposizione in applicazione del principio della cd.
“ragione più liquida” comporta l'assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
6 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva svolta e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Va accolta la domanda di distrazione delle spese di lite avanzata dai difensori di parte opponente.
Nulla va disposto, invece, in punto di spese di lite, nei confronti degli altri eredi di
, poiché rimasti contumaci. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
145,50 per esborsi e in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, Avv. Stefano Ceraolo.
- nulla sulle spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Così deciso telematicamente in data 24.04.2024.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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