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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8849 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.43449/2024 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo Parte_1
Studio dell'Avv. Donatella Vicari che lo rappresenta e difende in virtù di delega apposta in calce al ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CP_2
Scarlato giusta procura generale alle liti Notaio in Fiumicino del 22.3.2024 n. rep. Persona_1
37975
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.11.2024 ed iscritto a ruolo il 28.11.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che in data 28.11.2023 presentava domanda di pensione di vecchiaia cat. ET, che veniva successivamente accolta e liquidata con decorrenza dal 1.01.2023, per trasformazione dell'assegno di invalidità; che il ricorrente in data 7.12.2022 aveva presentato, altresì, domanda di pensione di vecchiaia nella gestione Artigiani e nel fondo Artigiani;
che in data CP_ 08.03.2023 l' comunicava che non era possibile accogliere la domanda perché “ non è possibile trasferire la contribuzione autoferrotranvieri in Assicurazione Generale Obbligatoria a causa della presenza di contribuzione appartenente al fondo artigiani. Si prega di presentare domanda di pensione in cumulo. Non si perderanno gli arretrati” ; che pertanto il ricorrente in data 31.03.2023 presentava domanda di pensione in cumulo;
che tuttavia l' in data 17.11.2023 CP_2 rigettava nuovamente la domanda sostenendo che: “non sussistono i requisiti per la pensione in cumulo: la facoltà di cumulo è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico diretto (risulta titolare di assegno ordinario di invalidità)”; che il ricorrente nuovamente ripresentava la domanda di pensione supplementare di vecchiaia in data 28.11.2023 presso la che in Controparte_3 data 07.03.2024 veniva accolta ma solo con decorrenza dal 01.12.2023 (primo giorno successivo dalla presentazione di quest'ultima domanda); che pertanto venivano riconosciuti gli arretrati solo dalla presentazione dell'ultima domanda del 28.11.2023 e non dalla prima domanda del 7/12/2022; che è interesse del ricorrente ottenere gli arretrati della pensione supplementare cat. VOART ARTIGIANATO N. 018-701433949869 dalla presentazione della domanda amministrativa del 7.12.2022 sino alla liquidazione della medesima avvenuta il 7.03.2024 con decorrenza dicembre 2023. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ A) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo a , del diritto a percepire gli arretrati della pensione di Parte_1 vecchiaia categoria VOART ARTIGIANATO con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 7.12.2022 fino alla data di liquidazione del dicembre 2023, nella misura di legge o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
B) per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati della predetta prestazione con CP_2 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7.12.2022 sino al mese di dicembre 2023, data di effettiva liquidazione della prestazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
C) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
D) compensare le spese in caso di soccombenza in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare fino a che il giudizio non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito che abbiano a verificarsi, dichiara di aver avuto nell'anno precedente l'instaurazione del presente giudizio un reddito imponibile familiare inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. così come modificato dall'art.42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03 ai fini dell'esenzione dalla spese di lite”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ voler dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere. Con compensazione delle spese” atteso che . l'Ufficio amministrativo ha comunicato alla difesa che: “La sede ha emesso provvedimento di convalida in autotutela Disposizione n° 700900-25- 0305 del 08/05/2025, allegata, ed ha provveduto a riliquidare la prestazione pensione supplementare gestione artigiani con decorrenza 01/2023. Gli arretrati sono stati già lavorati e l'utente riceverà l'arretrato con la rata di Giugno 2025. L'importo arretrato da 01/2023 a 11/2023, cui si devono aggiungere gli 11 ratei di tredicesima, è pari a 3118,78 euro netto”. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di documentazione comprovante il pagamento della prestazione di cui in ricorso. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Invero, l' ha prodotto copia del cedolino con valuta 2.6.2025 di pagamento in favore del CP_2 ricorrente degli arretrati della prestazione di cui in ricorso per il periodo da 01/2023 a 11/2023 come da comunicazione di liquidazione e modello TE08 del 08.05.2025, allegati alla memoria difensiva. Per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese CP_2 di lite, considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi