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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9038 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 44849/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Parte_1 no come in atti ricorrent contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Tondo come in atti Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5.12.2024 e ritualmente notificato il 23.12.2024 alla società , il ricorrente Controparte_1 indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la predetta società chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 6.342,83 a titolo di retribuzioni, 13^ e 14^, permessi, lavoro straordinario e domenicale, TFR in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 14.2.2023 al 10.8.2024. Si è costituita la società convenuta chiedendo “il rigetto del ricorso promosso dal ricorrente, già integralmente soddisfatto di ogni sua pretesa creditoria, comunque con condanna di quest'ultimo alle spese del presente giudizio, incardinato nonostante la pendenza di specifiche trattative in corso”. All'odierna udienza, il difensore di parte resistente ha rilevato di aver corrisposto al ricorrente quanto dovuto chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
il difensore di parte ricorrente ha dato atto dei pagamenti ricevuti dopo la notifica del ricorso, chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite. E' accertato che le richieste del ricorrente abbiano trovato accoglimento con il riconoscimento delle somme pretese, come riconosciuto dai procuratori all'odierna udienza;
deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, che non ha più un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio;
residua unicamente un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Ai fini della regolamentazione delle spese, si osserva che le somme azionate erano effettivamente dovute, che si tratta in parte di crediti relativi al 2023 sicchè, per il principio della soccombenza virtuale, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento delle spese di lite per aver determinato, con il suo ritardo nell'adempimento, il presente giudizio;
considerato, tuttavia, il comportamento di parte resistente, che ha consentito la definizione del giudizio in prima udienza, nonché la discordanza tra quanto riferito in ricorso e quanto risultante dalla documentazione in atti in ordine alle modalità di cessazione del rapporto (nella diffida del 30.10.2024 il lavoratore afferma che per i mesi di settembre e ottobre gli era stata concessa una aspettativa non retribuita, mentre in ricorso afferma di aver rassegnato verbalmente le dimissioni comunicando che avrebbe fruito delle ferie residuali fino al 10.8.2024), si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Si precisa che le spese sono determinate con riferimento alle vigenti tabelle, cause di lavoro, scaglione € 5.201-26.000, valori minimi, con esclusione della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 1.300,00, ponendo a carico di parte resistente la restante metà, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/09/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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