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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Ad impossibilia nemo tenetur: la Corte di Cassazione sull'onere di produzione del contratto. Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 2025, n. 12953. Massima redazionale Nell'ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto, perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi […] Leggi tutto “Oltre il danno, la beffa”: sull'interpretazione delle clausole inserite in una polizza di assicurazione contro i danni a un immobile. Nota a Trib. Como, Sez. II, 11 aprile 2025, n. 291. di Rita Franceschelli Senior Associate Lawyer at PG Legal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3299/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/04/2025, sono presenti:
per e per , l'avv. Guido Garroni;
Parte_1 Parte_2
per l'avv. Pietro Vanzulli;
Controparte_1
per , l'avv. Pietro Vanzulli, in sostituzione dell'avv. Enrico Luca Controparte_2
Longo;
per l'avv. Rosario Pantellaro, in sostituzione dell'avv. Maurizio Controparte_3
Orlando;
per , l'avv. Maria Grazia Cuomo, in sostituzione dell'avv. Giampietro CP_4
Bozzola.
L'avv. Garroni precisa le conclusioni come da memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1) e 2) c.p.c., discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insiste che la causa sia rimessa sul ruolo per l'ammissione di tutti i propri mezzi di prova non accolti.
L'avv. Vanzulli, per e per , si riporta a tutte le domande ed eccezioni CP_5 CP_2
articolate in atti, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice per tutte le ragioni meglio articolate nei propri scritti difensivi. Insiste, in caso di accoglimento delle domande attoree, per l'accoglimento integrale delle domande di manleva avanzate nei confronti della terza chiamata , non operando il limite della coassicurazione a differenza CP_4
di quanto dalla stessa dedotto.
pagina 1 di 20 L'avv. Pantellaro precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate e discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
L'avv. Cuomo si riporta alle note conclusive e alle conclusioni ivi formulate;
discute la causa richiamando i precedenti atti di causa, anche in punto di domanda di manleva avanzata dai convenuti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 20 R.G. N. 3299/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3299/2022 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, via Monserrato n. 25, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Angela Lettieri e dell'avv. Guido Garroni, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
P.VA , in persona della procuratrice Controparte_3 P.VA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, via Chiossetto n. 18, presso lo studio dell'avv. Parte_3
Maurizio Orlando, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
. C.F. , in persona CP_5 Controparte_1 P.VA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gallarate, piazza
Risorgimento n. 4, presso lo studio dell'avv. Valentina Milone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
pagina 3 di 20 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Milano, via Lovaino n. 10, presso lo studio dell'avv. Enrico Luca Longo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Convenuti -
NONCHÈ
(P.VA , in persona del procuratore Controparte_4 P.VA_3 CP_6
elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 5, presso lo studio dell'avv. Giampiero
Bozzola, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata -
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: “Tutto ciò premesso, parte attrice insiste nel reiterare i mezzi istruttori formulati con la seconda memoria istruttoria che sono stati rigettati dal Giudice, ivi compresi i testi e i capitoli di prova non ammessi, si insiste altresì affinché venga emesso l'ordine di esibizione ex Contr art. 210 c.p.c., già richiesto in sede di seconda memoria istruttoria, nei confronti di , della Contr
e del signor affinché esibiscano: 1) le comunicazioni che affermano di aver CP_2
inviato agli odierni attori in cui sono contenuti tutti i documenti obbligatori per legge che era necessario allegare alla Polizza in parola, ivi compreso il documento relativo alle Condizioni di
Assicurazione; 2) tutta la corrispondenza attraverso cui i soggetti convenuti sono entrati in possesso di una copia della Polizza e dei suoi allegati apparentemente sottoscritti via FEA dal signor e di esibire tutta la documentazione comprovante le modalità, con le Parte_1
quali il signor avrebbe apposto la firma elettronica avanzata sui documenti Parte_1
prodotti in giudizio. In subordine, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate in calce all'atto di citazione, ed integrate nelle memorie n. 1 e 2 ex art. 183 c.p.c. depositate, che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte”;
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, in Controparte_3
persona del Giudice Dott. Paolo Bertollini, premessa ogni più opportuna pronuncia e pagina 4 di 20 declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: In via principale accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza per le causali tutte esposte in narrativa, respingere ogni e qualsivoglia domanda, da chiunque formulata, nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
Sempre in via Controparte_3
principale respingere ogni e qualsivoglia domanda, da chiunque formulata, nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata nel denegato Controparte_3
caso di soccombenza di e di accoglimento della domanda di indennizzo formulata CP_7
dagli attori in principalità, accertare e dichiarare l'obbligazione dell'esponente Compagnia di assicurazioni, sussistendone i presupposti di legge e di contratto, contenendola nei limiti del massimale della polizza n. 406679073 per capitale, interessi e spese e con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattualmente previsti;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”;
Per la convenuta . “Voglia codesto ill.mo CP_5 Controparte_1
Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premesse le declaratorie tutte del caso, - in via principale: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, condannando i sig.ri e , ai sensi dell'art. 96, comma 1, Parte_1 Parte_2
cod. proc. civ., al risarcimento, in favore della Controparte_1 dei danni da lite temeraria patiti e patiendi, da liquidarsi anche d'ufficio ex art. 1226 cod. civ., in conseguenza dell'azione proposta nei suoi confronti da parte attrice con mala fede o, comunque, colpa grave;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, determinare la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile alla
rispetto agli altri soggetti convenuti, tenuto Controparte_1
conto della specifica condotta dell'esponente, sempre rispetto alle condotte di ogni altro convenuto, degli attori e di terzi, tenuto anche conto dell'art. 1227 cod. civ., contenendo
l'importo dell'eventuale condanna della entro i limiti Controparte_1
di tale quota, scomputati, previa devalutazione, dall'eventuale risarcimento tutti gli importi versati dai convenuti e da soggetti terzi a riduzione degli asseriti danni;
- sempre in via gradata: condannare la terza chiamata , C.F. Controparte_8
pagina 5 di 20 sia in proprio sia, eventualmente, quale delegata di P.VA_4 [...]
, con sede legale a Ferrara (FE), largo Castello n. 28, C.F. Controparte_9
per la quota di coassicurazione spettante a quest'ultima, se del caso ai sensi e P.VA_5
per gli effetti di cui all'art. 1398 cod. civ., a garantire, tenere indenne e manlevare
[...]
da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che alla medesima Controparte_1
dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna della
Compagnia al pagamento, in favore degli attori o, in subordine, dell'odierna esponente, del risarcimento che dovesse essere agli stessi liquidato, nei limiti del massimale di polizza nonché, accertato l'inadempimento contrattuale della Compagnia stessa, a pagare agli attori o comunque a rifondere alla esponente, anche oltre a tale limite, tutte le somme dovute ai danneggiati per effetto del non tempestivo adempimento dell'assicuratore; - in ogni caso condannare la , C.F. , in Controparte_8 P.VA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, sia in proprio sia, eventualmente, quale delegata di , con sede legale a Ferrara (FE), Controparte_9
largo Castello n. 28, C.F. per la quota di coassicurazione spettante a P.VA_5 quest'ultima, se del caso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1398 cod. civ., a tenere indenne
l'esponente da tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (anche per periti) sostenute per il presente giudizio;
- in via del tutto subordinata, ordinare l'intervento in causa, a norma dell'art.
107 cod. proc. civ. o, in ogni caso, previa rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., autorizzarne la chiamata in causa a cura della odierna esponente, della coassicuratrice condelegataria , con sede legale a Controparte_9
Ferrara (FE), largo Castello n. 28, C.F. affinché la stessa e già P.VA_5 Controparte_4
costituita in giudizio, siano condannate, ciascuna per la quota di sua spettanza, a garantire, tenere indenne e manlevare da ogni e qualsiasi Controparte_1
spesa, anche legale e peritale, o pregiudizio che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna della Compagnia al pagamento, in favore degli attori o, in subordine, dell'odierna esponente, del risarcimento che dovesse essere agli stessi liquidato, nei limiti del massimale di polizza;
in via istruttoria, si reiterano, onde non incorrere in decadenza, tutte le istanze di prova diretta e contraria dedotte
pagina 6 di 20 nelle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e non ammesse dal Tribunale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, nonché condanna dei sig.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in favore della ; CP_1
Per il convenuto “Voglia codesto ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria CP_2
istanza, eccezione e deduzione e premesse le declaratorie tutte del caso;
in via preliminare: dato atto che il convenuto ha un interesse diretto a chiamare in causa ex art. Controparte_2
106 c.p.c. e 1917, comma 4 c.c., la società Controparte_8
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.VA_4
Milano, piazza Vetra n. 17, per essere da questa garantito, manlevato e tenuto indenne, in forza della polizza indicata in narrativa, da eventuali condanne, si rinnova l'istanza in questione e si chiede la fissazione a sensi dell'art. 269 c.p.c. di una nuova data per la prima udienza, stabilita per il 1° febbraio 2023, ore 9.30, al fine di consentire la citazione in giudizio della terza chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis. nel merito: - in via principale: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, condannando i sig.ri Parte_1
e , ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., al risarcimento, in favore di Parte_2
, dei danni da lite temeraria patiti e patiendi, da liquidarsi anche d'ufficio Controparte_2
ex art. 1226 cod. civ., in conseguenza dell'azione proposta nei suoi confronti da parte attrice con mala fede o, comunque, colpa grave;
- in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, determinare la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al sig. rispetto agli altri soggetti convenuti, tenuto conto CP_2 della specifica condotta dell'esponente, sempre rispetto alle condotte di ogni altro convenuto, degli attori e di terzi, tenuto anche conto dell'art. 1227 cod. civ., contenendo l'importo dell'eventuale condanna dell'esponente entro i limiti di tale quota, scomputati, previa devalutazione, dall'eventuale risarcimento tutti gli importi versati dai convenuti e da soggetti terzi a riduzione degli asseriti danni;
- sempre in via subordinata: previo intervento in causa di cui alla chiamata ex artt. 106 e 269 c.p.c. della società Controparte_8
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.VA_4
pagina 7 di 20 sede in Milano, piazza Vetra n. 17, dichiarare la stessa tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che al medesimo Controparte_2
dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna della
Compagnia al pagamento, in favore degli attori o, in subordine, dell'odierno esponente, del risarcimento che dovesse essere agli stessi liquidato, nei limiti del massimale di polizza nonché, accertato l'inadempimento contrattuale della Compagnia stessa, a pagare agli attori o comunque a rifondere all'esponente, anche oltre a tale limite, tutte le somme dovute ai danneggiati per effetto del non tempestivo adempimento dell'assicuratore; - in ogni caso, condannare la società , C.F. Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, piazza P.VA_4
Vetra n. 17, a tenere indenne l'esponente da tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (anche per periti) sostenute per il presente giudizio;
- in via istruttoria, si reiterano, onde non incorrere in decadenza, tutte le istanze di prova diretta e contraria dedotte nelle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e non ammesse dal Tribunale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, nonché condanna dei sig.ri e al pagamento, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in favore di
”; Controparte_2
Per la terza chiamata: “IN VIA PRELIMINARE 1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti
Con in atti, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice ad estendere alla , con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., le domande svolte verso i convenuti;
2. In ogni caso, accertare
e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità, in quanto tardive, delle domande
Con svolte da parte attrice verso con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.; 3. Accertare
e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità delle domande svolte dalla
[...]
Con e dal Sig. verso con la memoria Controparte_1 Controparte_2
Con ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. volte a sentire condannare al pagamento della quota di spettanza della coassicuratrice anche in punto di spese legali, giudiziali e stragiudiziali;
CP_9
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti,
l'infondatezza di ogni e tutte le domande, pretese ed azioni, svolte dalla e/o dal Sig. CP_1
pagina 8 di 20 Con
e/o dai Signori e nei confronti di con CP_2 Parte_1 Parte_4
Con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. in relazione alla polizza e per l'effetto respingere Con ogni e tutte le domande, pretese ed azioni svolte verso , per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione al predetto contratto assicurativo e alle relative appendici e/o estensioni e/o condizioni aggiuntive, per i motivi e le esclusioni di Polizza, come menzionate in atti;
2. in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande avanzate nei confronti della e del Sig. e, pertanto, delle domande svolte da questi CP_1 CP_2
ultimi (e di quelle avanzate dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.) verso
Con
e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate verso CP_1
ed il Sig. e, conseguentemente di ogni e tutte quelle svolte dagli stessi (e dagli CP_2
Con attori con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.) verso;
NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA 1. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie verso la e/o verso il Sig. e/o per l'ipotesi in cui venga CP_1 CP_2
Con ritenuta operativa la Polizza e/o vengano accolte le domande svolte dagli attori con la Con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. verso limitare l'eventuale accoglimento delle Con domande di manleva della e/o del Sig. verso e/o di quelle svolte CP_1 CP_2
Con dagli attori verso con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. alla quota parte di responsabilità attribuibile alla e/o del Sig. e, in ogni caso, entro il CP_1 CP_2
Con limite del massimale della Polizza tenuto conto delle somme che sarebbero spettate agli
Contr attori in forza della Polizza dagli stessi azionati in detta sede, con la detrazione della franchigia, e, in ogni caso, entro la quota di coassicurazione del 70%. IN OGNI CASO 1. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre VA, CPA come per legge”;
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 9 di 20 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la Controparte_3 CP_5 Controparte_1
e innanzi all'intestato Ufficio, esponendo quanto segue:
[...] Controparte_2
• In data 25.11.2003, essi attori avevano stipulato un contratto di compravendita con il quale avevano acquistato, in regime di comproprietà, un bene immobile sito nel Comune di
Laglio, via Regina n. 1 (denominato “Villa Negri”);
• In data 26.01.2021, gli stessi avevano stipulato un contratto di assicurazione contro i danni con al fine di garantire la protezione del loro immobile, il tutto Controparte_3 con l'intermediazione della che aveva agito per il tramite del proprio CP_5 CP_1
subagente ; Controparte_2
• Essendo di nazionalità britannica e non avendo essi confidenza con la lingua italiana, gli attori si erano fatti aiutare da un loro amico, l'avv. il quale aveva partecipato CP_10
a tutti gli incontri con l'agente assicurativo;
• La polizza stipulata dagli attori, con decorrenza dal 26.02.2021 al 26.02.2022, garantiva l'immobile di loro proprietà, tra l'altro, in caso di “incendio ed altri danni alla casa” e, tra le ipotesi di copertura assicurativa, rientrava anche quella relativa ai danni provocati da “eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico di neve”, con ciò intendendosi
“uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria” e con la precisazione che dovevano ritenersi inclusi
“gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi”;
• La polizza indicava espressamente, in calce, che “il contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere ed accettare il set informativo, composto da: Documento Informativo
Precontrattuale (DIP); Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP aggiuntivo); Condizioni di Assicurazioni comprensive di Glossario e informativa privacy”, oltre a dare atto che il contraente aveva ricevuto tutte le informazioni precontrattuali;
pagina 10 di 20 • Tuttavia, a differenza di quanto indicato nel contratto, alcun documento era stato consegnato allo stipulante, , il quale aveva ricevuto dall'agente un Parte_1
mero preventivo e non era stato, dunque, messo in condizione di comprendere appieno le condizioni di operatività della polizza;
• Nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2021, si era verificato un nubifragio che aveva coinvolto tra gli altri il Comune di Laglio e, a seguito di ciò, l'immobile di proprietà degli istanti aveva subito una serie di danni, provocati dall'evento atmosferico;
• In particolare, per il ripristino dello stato dei luoghi, gli attori avrebbero dovuto sostenere opere del valore ricompreso tra € 962.000,00 ed € 1.588.000,00;
• Ciò nonostante, aveva rifiutato la corresponsione Controparte_3
dell'indennizzo, adducendo l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto il danno era stato provocato da una “inondazione/alluvione”.
Premesso quanto sopra e precisato che, a differenza di quanto dedotto dalla compagnia assicurativa, l'alluvione era stata, a propria volta, una conseguenza immediata e diretta dell'evento atmosferico, incluso nel rischio garantito, tanto ciò vero che il nubifragio aveva provocato anche considerevoli “danni da bagnamento”, gli attori chiedevano la condanna di al pagamento del relativo indennizzo, da liquidarsi nella misura di € Controparte_3
1.000.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito di CTU.
In subordine, per il caso in cui si fosse ritenuto l'evento estraneo alla copertura assicurativa, deducevano gli attori la responsabilità dell'intermediaria per non avere CP_5 CP_1
quest'ultima reso ai clienti informazioni esaustive, chiare e complete sul contenuto del contratto, tenuto altresì conto delle loro esigenze;
in altri termini, l'intermediario assicurativo avrebbe dovuto disincentivare la conclusione di prodotti assicurativi svantaggiosi e promuovere quelli più confacenti alle esigenze dei clienti, così come previsto dalla normativa di settore e dai generali principi di correttezza e buona fede.
Né la stipula del contratto era stata accompagnata dalla consegna di tutta la documentazione precontrattuale, necessaria ad assumere una decisione informata.
Chiedevano, quindi, la condanna della e di CP_5 Controparte_1 [...]
quest'ultima tenuta a rispondere del fatto del proprio ausiliario ex art. 2049 Controparte_3
pagina 11 di 20 c.c., in solido tra loro, al risarcimento del danno da loro subito, pari all'indennizzo che avrebbero ottenuto in caso di stipula di un contratto di assicurazione che li garantisse contro i danni derivanti da alluvioni o inondazioni.
Infine, in via di estremo subordine, premesso che il avrebbe dovuto prospettare CP_2 una polizza assicurativa adatta alle loro esigenze di rischio (giacché l'immobile era ubicato in un'area a forte rischio idrogeologico, sottaciuto al momento della stipula del contratto) e quest'ultimo aveva agito in veste di subagente, per conto tanto di Controparte_3
quanto della chiedevano la condanna al CP_5 Controparte_1
risarcimento del danno da loro subito da parte di tutte e tre le parti convenute.
Con distinte comparse di risposta, tutte tempestivamente depositate, si costituivano in giudizio la e il . Controparte_3 CP_5 CP_1 CP_2
In primo luogo, contestavano questi ultimi l'operatività della garanzia assicurativa in quanto la polizza contro i danni, stipulata dal solo , riguardava solo i danni da Parte_1
“eventi atmosferici”, mentre erano esclusi quelli provocati da “inondazioni” e “alluvioni”, con ciò intendendosi la “fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o bacini naturali o artificiali”, così come dovevano ritenersi esclusi i danni causati da “cedimento o franamento del terreno”. Rappresentavano infatti che, nella notte tra il
26 e il 27 luglio 2021, si era verificata l'esondazione di un torrente che aveva trasportato a valle un flusso di detriti, danneggiando l'immobile di proprietà attorea.
Contestavano, inoltre, i convenuti di essersi resi inadempienti agli obblighi informativi, come riconosciuto dallo stesso al momento della stipula del contratto;
sarebbe stato, Pt_2
piuttosto, onere dell'assicurato fornire alla compagnia assicurativa le informazioni necessarie a valutare il rischio garantito, considerata l'ubicazione dell'immobile posto nelle immediate vicinanze di un torrente, esposto al rischio di esondazione.
Concludevano, quindi, per il rigetto integrale delle domande attoree.
Per quanto qui rileva, contestava poi di essere tenuta a rispondere del Controparte_3
fatto degli altri due convenuti, opponeva il massimale e la franchigia, come da polizza, e contestava la quantificazione del danno dedotto in giudizio da parte avversa.
pagina 12 di 20 La GEC&Co. e il chiedevano, invece, di essere autorizzati alla chiamata in CP_1 CP_2 causa della , per essere da quest'ultima garantiti in forza del relativo contratto di CP_4
assicurazione sulla responsabilità professionale, di graduare le rispettive quote di responsabilità, anche tenendo conto dell'eventuale concorso di colpa degli attori, e infine di condannare questi ultimi al risarcimento del danno, in proprio favore, per responsabilità processuale ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
Differita la prima udienza e autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio anche la , associandosi alle difese dei propri assicurati, opponendo la carenza CP_4
assoluta di copertura assicurativa per i danni dedotti in giudizio dagli attori, il massimale e la franchigia indicati in contratto, nonché la limitazione alla solidarietà dal lato passivo dovuta al regime di coassicurazione con la . CP_9
Concludeva, quindi, per il rigetto tanto delle domande attoree, quanto di quelle di garanzia avanzate nei suoi confronti dai due convenuti.
All'esito della prima udienza, la fase di trattazione proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva, successivamente, istruita con l'esame dei testi e CP_10 Testimone_1 Testimone_2
In seguito, respinte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa subiva rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va innanzitutto respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
Controparte_3
È infatti pacifico tra le parti che gli stessi hanno stipulato, in data 26.02.2021, un contratto di assicurazione contro i danni relativo all'immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Laglio, via Regina n. 1, a garanzia, tra gli altri, degli eventi indicati all'art.
1.7 delle condizioni generali, come “eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico di neve”, locuzione ricomprendente
“uragano; bufera;
tempesta; vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
grandine; tromba d'aria”, e con la precisazione che “sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o Contr lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi” e che “ indennizza i danni pagina 13 di 20 materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di: formazione di ruscelli o accumulo esterno;
spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e Pluviali” (cfr. all. 2 e 3 all'atto introduttivo).
Risulta, tuttavia, dalla documentazione contrattuale versata in atti che gli attori non hanno optato per la garanzia relativa a “inondazioni, alluvioni” di cui all'art.
1.13 delle condizioni generali di contratto, relativa ai “danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio
– alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto”
(cfr. all. 3 all'atto di citazione, pag. 18).
Che si trattasse di due garanzie tra loro distinte a mente di polizza è, d'altra parte, confermato dall'art.
1.15 delle condizioni generali, ove si precisa che la copertura per “eventi atmosferici ed acqua piovana” non ricomprende “i danni:
1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno” (cfr. condizioni generali di contratto, pag. 20).
Ciò posto, occorre ulteriormente considerare che, dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori, si evince chiaramente che la causa del danneggiamento è stata lo straripamento del torrente limitrofo alla loro proprietà (cfr. all. 9 all'atto di citazione).
L'abitazione risulta, infatti, quasi completamente sommersa da fango e detriti, cioè da materiali solidi che non possono essere derivati, in via immediata e diretta, dall'evento atmosferico inteso come “uragano; bufera;
tempesta; vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
grandine; tromba d'aria” e che, con evidente maggiore probabilità, sono derivati dallo straripamento di un corso d'acqua.
Né può sostenersi che lo straripamento sia comunque conseguenza dell'evento atmosferico e che, pertanto, quest'ultimo sia la causa principale dell'evento.
È senz'altro vero, infatti, che l'accertamento della causalità materiale obbedisce alla teoria della condicio sine qua non, che trova la propria consacrazione all'art. 41, primo comma, c.p., ove si prevede che “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
pagina 14 di 20 l'azione od omissione e l'evento”, sicché un fattore può dirsi causa dell'evento tutte le volte in cui, in assenza di esso, lo stesso non si sarebbe verificato: senza le piogge torrenziali che hanno avuto luogo nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2021, il torrente non sarebbe mai straripato e l'immobile attoreo non avrebbe subito i danni dedotti in giudizio.
L'eccessivo rigore della teoria condizionalistica nell'accertamento della causalità materiale, che conduce al paradosso del c.d. “regresso all'infinito”, da condizione a condizione (causa causae est causa causati), portando a considerare causa dell'evento un numero indefinito di fattori antecedenti, anche quelli più remoti, trova tuttavia un temperamento nella previsione di cui all'art. 41, secondo comma, c.p., ai sensi del quale “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”.
Secondo l'impostazione più convincente, la norma dovrebbe infatti essere letta come espressione della teoria della causalità adeguata (o regolarità causale), fondata su un giudizio in termini ipotetici, dovendosi dunque attribuire rilievo, all'interno della sequenza causale, solo a quei fattori che non appaiano – secondo una valutazione ex ante – del tutto inverosimili (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123, così massimata: “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"”).
Per quanto, da un punto di vista naturalistico, sia innegabile quanto dedotto dagli attori, ovvero che lo straripamento del torrente sia derivato a propria volta dalle precipitazioni, non è quest'ultima la reale causa del danneggiamento dell'immobile di loro proprietà, essendosi verificato un fattore sopravvenuto, di carattere eccezionale, che ha reso di per sé solo possibile il verificarsi dell'evento di danno. pagina 15 di 20 La correttezza di tale impostazione è, d'altra parte, confermata dalla stessa polizza assicurativa che distingue nettamente le due classi di rischio garantito, l'una relativa ai danni provocati dalle precipitazioni atmosferiche, “compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi” e “i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di: formazione di ruscelli
o accumulo esterno;
spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali” e, l'altra, relativa ai danni “causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali”.
Peraltro, tale ultima classe eventi sarebbe stata garantita a mente di polizza “anche se provocata da terremoto”, con ciò evidentemente sottendendo che la garanzia si riferisce a tutte le ipotesi di straripamento o di alluvione, qualunque ne fosse la causa.
Segue il rigetto dalla domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo, proposta dagli attori nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, per difetto della relativa copertura in relazione al sinistro oggetto di causa.
3. Infine, meritano di essere respinte le domande proposte dagli attori in via subordinata, che si fondano tutte sulla presunta violazione, da parte dei convenuti CP_5 [...]
e , degli obblighi informativi relativi alla fase Controparte_1 Controparte_2
precontrattuale, per non avere gli stessi fornito agli assicurati sufficienti informazioni sull'ampiezza della copertura assicurativa, da loro scelta, e per non aver prospettato loro il prodotto assicurativo più confacente alle loro esigenze.
Infatti, come correttamente dedotto dagli istanti, “in materia di contratto di assicurazione,
l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art.
1176, secondo comma, cod. civ.” (cfr. Cass., sez. III, 24 aprile 2015, n. 8412). Risulta tuttavia dagli atti di causa che, al momento della stipula del contratto, il ha dichiarato di “di Pt_2
aver ricevuto, di conoscere ed accettare il set informativo, composto da: Documento Informativo
pagina 16 di 20 Precontrattuale (DIP); Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo);
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e informativa privacy (modello ed edizione come identificato nel frontespizio pag. 1); Il modulo di proposta, ove previsto”, nonché di aver ricevuto l'informativa precontrattuale, consistente in: Comunicazione sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (modello conforme all'allegato 3 del Regolamento 40/2018 VASS); Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto (modello conforme all'allegato 4 del Regolamento 40/2018
VASS)”, il tutto con atto scritto recante la firma elettronica dell'attore medesimo, da lui non disconosciuta nel corso del presente giudizio (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta).
Ha dunque dichiarato il , con atto scritto avente l'efficacia di confessione stragiudiziale, Pt_2
come tale insuscettibile di prova contraria (art. 2733 c.c.), di aver preso visione della documentazione precontrattuale prima di stipulare la polizza, documenti tra i quali vi erano anche le condizioni generali del contratto di assicurazione, che davano conto, in modo chiaro ed esaustivo, della differenza tra le due classi di rischio garantito.
Pertanto, non è ravvisabile alcuna concreta violazione degli obblighi informativi precontrattuali, da parte dell'intermediario assicurativo.
Né depone in senso contrario la nazionalità britannica degli attori e il fatto che gli stessi non avessero sufficiente conoscenza della lingua italiana, giacché è pacifico tra le parti ed è altresì emerso dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, che essi attori si erano fatti assistere, al momento della conclusione del contratto, dall'avv. e questo a prescindere dal titolo CP_10
(amicale o professionale) del suo ausilio.
Ancorché quest'ultimo non fosse munito di un formale incarico professionale, è infatti evidente che, dal punto di vista dell'intermediario assicurativo medio, la presenza al momento delle trattative di un soggetto di nazionalità italiana, peraltro esercente la professione di avvocato, fosse tale da far ritenere perfettamente conosciute e comprese le condizioni generali che regolavano il contratto di assicurazione.
Né, infine, coglie nel segno quanto dedotto dagli attori sul fatto che gli obblighi informativi, che pure gravano sull'intermediario assicurativo, dovrebbero estendersi al punto tale da mettere al corrente i clienti dei rischi che essi stessi avrebbero corso (nel caso di specie, dunque, che pagina 17 di 20 l'immobile di proprietà attorea si trovava in un'area ad elevato rischio idrogeologico) al fine di scegliere la polizza più adeguata.
Come correttamente dedotto dai convenuti, si ricava piuttosto dal combinato disposto degli artt.
1892 e 1893 c.c. che l'assicurato è tenuto a comunicare tutte le circostanze a lui note e influenti sulla misura del rischio garantito.
Se ne ricava che, in relazione allo stato di fatto e ai rischi palesati dagli assicurati, l'intermediario
è senz'altro tenuto a consigliare il prodotto assicurativo più adatto alle esigenze del cliente e a sconsigliare la stipula di quelli svantaggiosi, ma non può certamente farsi carico allo stesso di svolgere approfondimenti su circostanze da loro sottaciute.
Peraltro, dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio è emerso che gli attori avevano chiesto un preventivo per la stipula di un contratto di assicurazione contro i danni del tutto coincidente con quello già in essere con altra compagnia assicurativa, che non comprendeva la garanzia per inondazioni e alluvioni.
Ciò è stato, infatti, espressamente affermato dai testi di parte convenuta (cfr. quanto riferito dalla teste , sentita all'udienza dell'11.09.2024 sul cap. 5 della memoria istruttoria del Testimone_1 convenuto : “Oltre all'e-mail ricordo di avere sentito il CP_2 CP_2
telefonicamente e quest'ultimo mi aveva chiesto di predisporre una polizza uguale a quella che mi aveva girato via mail”; nello stesso senso, v. anche la deposizione resa alla medesima udienza CP_1 dal teste “Non ho parlato con l'avv. ma solo con il . Testimone_2 CP_2
Quest'ultimo mi ha detto che era necessario predisporre una polizza uguale a quella di Allianz allegata al testo della mail”), ma trova riscontro anche nella deposizione resa dal teste dell'attore,
il quale ha ammesso di non aver svolto un'attività di contrattazione vera e propria CP_10
per conto degli attori e di essersi limitato a trasmettere al , che già conosceva, il CP_2
testo della precedente polizza assicurativa (cfr. la deposizione resa dal teste alla CP_10 medesima udienza dell'11.09.2024, sul cap. 12 della memoria istruttoria di parte attrice: “Non abbiamo fatto un'attività di contrattazione;
mi sono limitato a trasmettere al la CP_2
polizza precedente e quest'ultimo mi ha inoltrato una nuova polizza, che è stata poi conclusa dai
mediante pagamento del compenso. Preciso che non ho visto la polizza firmata dalle Pt_2
parti ma so che è stato pagato il premio in quanto me l'ha riferito ”). Parte_1
pagina 18 di 20 Non vi sono, quindi, elementi per ritenere la negligenza degli intermediari assicurativi nel proporre un contratto inadatto alle esigenze di rischio palesate dagli attori.
Segue il rigetto integrale delle domande avanzate dagli attori, senza necessità di ammettere le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, in ciò assorbita anche la domanda di manleva avanzata dai convenuti e nei confronti della terza chiamata. CP_5 CP_1 CP_2
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate:
• Nei rapporti con in base ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, Controparte_3
così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tranne quella istruttoria e decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e del modulo decisionale prescelto;
• Nei rapporti con la in applicazione dei CP_5 Controparte_1
valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per via della particolare semplicità delle questioni affrontate, tranne l'istruttoria, da liquidare in base ai medi atteso lo svolgimento dell'istruttoria orale;
• Nei rapporti con la terza chiamata , in base ai valori minimi di cui al DM CP_4
n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, considerato l'assorbimento della domanda di manleva.
Anche le spese a favore di quest'ultima devono essere poste a carico degli attori soccombenti, in quanto l'esigenza della chiamata in causa è sorta dalla proposizione della domanda attorea e non vi evidenza che la stessa sia abusiva o manifestamente infondata.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti nei confronti degli attori, in quanto non vi è prova che questi ultimi abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da e da nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti;
pagina 19 di 20 2) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore di Controparte_3
che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA e CPA
[...]
come per legge;
3) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore della
[...]
che liquida in € 21.365,00 per compensi, oltre spese Controparte_11
generali al 15%, VA e CPA come per legge;
4) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore di
[...]
, che liquida in € 21.365,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA CP_2
e CPA;
5) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore di , che CP_4
liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA e CPA;
6) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta dalla
[...]
e da nei confronti degli attori. Controparte_11 Controparte_2
Così deciso in Como, all'udienza dell'11.04.2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 20 di 20
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/04/2025, sono presenti:
per e per , l'avv. Guido Garroni;
Parte_1 Parte_2
per l'avv. Pietro Vanzulli;
Controparte_1
per , l'avv. Pietro Vanzulli, in sostituzione dell'avv. Enrico Luca Controparte_2
Longo;
per l'avv. Rosario Pantellaro, in sostituzione dell'avv. Maurizio Controparte_3
Orlando;
per , l'avv. Maria Grazia Cuomo, in sostituzione dell'avv. Giampietro CP_4
Bozzola.
L'avv. Garroni precisa le conclusioni come da memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1) e 2) c.p.c., discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insiste che la causa sia rimessa sul ruolo per l'ammissione di tutti i propri mezzi di prova non accolti.
L'avv. Vanzulli, per e per , si riporta a tutte le domande ed eccezioni CP_5 CP_2
articolate in atti, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice per tutte le ragioni meglio articolate nei propri scritti difensivi. Insiste, in caso di accoglimento delle domande attoree, per l'accoglimento integrale delle domande di manleva avanzate nei confronti della terza chiamata , non operando il limite della coassicurazione a differenza CP_4
di quanto dalla stessa dedotto.
pagina 1 di 20 L'avv. Pantellaro precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate e discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
L'avv. Cuomo si riporta alle note conclusive e alle conclusioni ivi formulate;
discute la causa richiamando i precedenti atti di causa, anche in punto di domanda di manleva avanzata dai convenuti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 20 R.G. N. 3299/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3299/2022 vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, via Monserrato n. 25, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Angela Lettieri e dell'avv. Guido Garroni, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attori –
E
P.VA , in persona della procuratrice Controparte_3 P.VA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, via Chiossetto n. 18, presso lo studio dell'avv. Parte_3
Maurizio Orlando, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
. C.F. , in persona CP_5 Controparte_1 P.VA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gallarate, piazza
Risorgimento n. 4, presso lo studio dell'avv. Valentina Milone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
pagina 3 di 20 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Milano, via Lovaino n. 10, presso lo studio dell'avv. Enrico Luca Longo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Convenuti -
NONCHÈ
(P.VA , in persona del procuratore Controparte_4 P.VA_3 CP_6
elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 5, presso lo studio dell'avv. Giampiero
Bozzola, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata -
Conclusioni delle parti:
Per gli attori: “Tutto ciò premesso, parte attrice insiste nel reiterare i mezzi istruttori formulati con la seconda memoria istruttoria che sono stati rigettati dal Giudice, ivi compresi i testi e i capitoli di prova non ammessi, si insiste altresì affinché venga emesso l'ordine di esibizione ex Contr art. 210 c.p.c., già richiesto in sede di seconda memoria istruttoria, nei confronti di , della Contr
e del signor affinché esibiscano: 1) le comunicazioni che affermano di aver CP_2
inviato agli odierni attori in cui sono contenuti tutti i documenti obbligatori per legge che era necessario allegare alla Polizza in parola, ivi compreso il documento relativo alle Condizioni di
Assicurazione; 2) tutta la corrispondenza attraverso cui i soggetti convenuti sono entrati in possesso di una copia della Polizza e dei suoi allegati apparentemente sottoscritti via FEA dal signor e di esibire tutta la documentazione comprovante le modalità, con le Parte_1
quali il signor avrebbe apposto la firma elettronica avanzata sui documenti Parte_1
prodotti in giudizio. In subordine, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate in calce all'atto di citazione, ed integrate nelle memorie n. 1 e 2 ex art. 183 c.p.c. depositate, che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte”;
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, in Controparte_3
persona del Giudice Dott. Paolo Bertollini, premessa ogni più opportuna pronuncia e pagina 4 di 20 declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: In via principale accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza per le causali tutte esposte in narrativa, respingere ogni e qualsivoglia domanda, da chiunque formulata, nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
Sempre in via Controparte_3
principale respingere ogni e qualsivoglia domanda, da chiunque formulata, nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata nel denegato Controparte_3
caso di soccombenza di e di accoglimento della domanda di indennizzo formulata CP_7
dagli attori in principalità, accertare e dichiarare l'obbligazione dell'esponente Compagnia di assicurazioni, sussistendone i presupposti di legge e di contratto, contenendola nei limiti del massimale della polizza n. 406679073 per capitale, interessi e spese e con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattualmente previsti;
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”;
Per la convenuta . “Voglia codesto ill.mo CP_5 Controparte_1
Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e premesse le declaratorie tutte del caso, - in via principale: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, condannando i sig.ri e , ai sensi dell'art. 96, comma 1, Parte_1 Parte_2
cod. proc. civ., al risarcimento, in favore della Controparte_1 dei danni da lite temeraria patiti e patiendi, da liquidarsi anche d'ufficio ex art. 1226 cod. civ., in conseguenza dell'azione proposta nei suoi confronti da parte attrice con mala fede o, comunque, colpa grave;
- in via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, determinare la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile alla
rispetto agli altri soggetti convenuti, tenuto Controparte_1
conto della specifica condotta dell'esponente, sempre rispetto alle condotte di ogni altro convenuto, degli attori e di terzi, tenuto anche conto dell'art. 1227 cod. civ., contenendo
l'importo dell'eventuale condanna della entro i limiti Controparte_1
di tale quota, scomputati, previa devalutazione, dall'eventuale risarcimento tutti gli importi versati dai convenuti e da soggetti terzi a riduzione degli asseriti danni;
- sempre in via gradata: condannare la terza chiamata , C.F. Controparte_8
pagina 5 di 20 sia in proprio sia, eventualmente, quale delegata di P.VA_4 [...]
, con sede legale a Ferrara (FE), largo Castello n. 28, C.F. Controparte_9
per la quota di coassicurazione spettante a quest'ultima, se del caso ai sensi e P.VA_5
per gli effetti di cui all'art. 1398 cod. civ., a garantire, tenere indenne e manlevare
[...]
da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che alla medesima Controparte_1
dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna della
Compagnia al pagamento, in favore degli attori o, in subordine, dell'odierna esponente, del risarcimento che dovesse essere agli stessi liquidato, nei limiti del massimale di polizza nonché, accertato l'inadempimento contrattuale della Compagnia stessa, a pagare agli attori o comunque a rifondere alla esponente, anche oltre a tale limite, tutte le somme dovute ai danneggiati per effetto del non tempestivo adempimento dell'assicuratore; - in ogni caso condannare la , C.F. , in Controparte_8 P.VA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, sia in proprio sia, eventualmente, quale delegata di , con sede legale a Ferrara (FE), Controparte_9
largo Castello n. 28, C.F. per la quota di coassicurazione spettante a P.VA_5 quest'ultima, se del caso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1398 cod. civ., a tenere indenne
l'esponente da tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (anche per periti) sostenute per il presente giudizio;
- in via del tutto subordinata, ordinare l'intervento in causa, a norma dell'art.
107 cod. proc. civ. o, in ogni caso, previa rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., autorizzarne la chiamata in causa a cura della odierna esponente, della coassicuratrice condelegataria , con sede legale a Controparte_9
Ferrara (FE), largo Castello n. 28, C.F. affinché la stessa e già P.VA_5 Controparte_4
costituita in giudizio, siano condannate, ciascuna per la quota di sua spettanza, a garantire, tenere indenne e manlevare da ogni e qualsiasi Controparte_1
spesa, anche legale e peritale, o pregiudizio che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna della Compagnia al pagamento, in favore degli attori o, in subordine, dell'odierna esponente, del risarcimento che dovesse essere agli stessi liquidato, nei limiti del massimale di polizza;
in via istruttoria, si reiterano, onde non incorrere in decadenza, tutte le istanze di prova diretta e contraria dedotte
pagina 6 di 20 nelle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e non ammesse dal Tribunale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, nonché condanna dei sig.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in favore della ; CP_1
Per il convenuto “Voglia codesto ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria CP_2
istanza, eccezione e deduzione e premesse le declaratorie tutte del caso;
in via preliminare: dato atto che il convenuto ha un interesse diretto a chiamare in causa ex art. Controparte_2
106 c.p.c. e 1917, comma 4 c.c., la società Controparte_8
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.VA_4
Milano, piazza Vetra n. 17, per essere da questa garantito, manlevato e tenuto indenne, in forza della polizza indicata in narrativa, da eventuali condanne, si rinnova l'istanza in questione e si chiede la fissazione a sensi dell'art. 269 c.p.c. di una nuova data per la prima udienza, stabilita per il 1° febbraio 2023, ore 9.30, al fine di consentire la citazione in giudizio della terza chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis. nel merito: - in via principale: respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, condannando i sig.ri Parte_1
e , ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., al risarcimento, in favore di Parte_2
, dei danni da lite temeraria patiti e patiendi, da liquidarsi anche d'ufficio Controparte_2
ex art. 1226 cod. civ., in conseguenza dell'azione proposta nei suoi confronti da parte attrice con mala fede o, comunque, colpa grave;
- in via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, determinare la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al sig. rispetto agli altri soggetti convenuti, tenuto conto CP_2 della specifica condotta dell'esponente, sempre rispetto alle condotte di ogni altro convenuto, degli attori e di terzi, tenuto anche conto dell'art. 1227 cod. civ., contenendo l'importo dell'eventuale condanna dell'esponente entro i limiti di tale quota, scomputati, previa devalutazione, dall'eventuale risarcimento tutti gli importi versati dai convenuti e da soggetti terzi a riduzione degli asseriti danni;
- sempre in via subordinata: previo intervento in causa di cui alla chiamata ex artt. 106 e 269 c.p.c. della società Controparte_8
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.VA_4
pagina 7 di 20 sede in Milano, piazza Vetra n. 17, dichiarare la stessa tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che al medesimo Controparte_2
dovesse derivare dall'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna della
Compagnia al pagamento, in favore degli attori o, in subordine, dell'odierno esponente, del risarcimento che dovesse essere agli stessi liquidato, nei limiti del massimale di polizza nonché, accertato l'inadempimento contrattuale della Compagnia stessa, a pagare agli attori o comunque a rifondere all'esponente, anche oltre a tale limite, tutte le somme dovute ai danneggiati per effetto del non tempestivo adempimento dell'assicuratore; - in ogni caso, condannare la società , C.F. Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, piazza P.VA_4
Vetra n. 17, a tenere indenne l'esponente da tutte le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (anche per periti) sostenute per il presente giudizio;
- in via istruttoria, si reiterano, onde non incorrere in decadenza, tutte le istanze di prova diretta e contraria dedotte nelle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e non ammesse dal Tribunale. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, nonché condanna dei sig.ri e al pagamento, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata in favore di
”; Controparte_2
Per la terza chiamata: “IN VIA PRELIMINARE 1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti
Con in atti, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice ad estendere alla , con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., le domande svolte verso i convenuti;
2. In ogni caso, accertare
e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità, in quanto tardive, delle domande
Con svolte da parte attrice verso con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.; 3. Accertare
e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità delle domande svolte dalla
[...]
Con e dal Sig. verso con la memoria Controparte_1 Controparte_2
Con ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. volte a sentire condannare al pagamento della quota di spettanza della coassicuratrice anche in punto di spese legali, giudiziali e stragiudiziali;
CP_9
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti,
l'infondatezza di ogni e tutte le domande, pretese ed azioni, svolte dalla e/o dal Sig. CP_1
pagina 8 di 20 Con
e/o dai Signori e nei confronti di con CP_2 Parte_1 Parte_4
Con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. in relazione alla polizza e per l'effetto respingere Con ogni e tutte le domande, pretese ed azioni svolte verso , per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione al predetto contratto assicurativo e alle relative appendici e/o estensioni e/o condizioni aggiuntive, per i motivi e le esclusioni di Polizza, come menzionate in atti;
2. in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande avanzate nei confronti della e del Sig. e, pertanto, delle domande svolte da questi CP_1 CP_2
ultimi (e di quelle avanzate dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.) verso
Con
e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate verso CP_1
ed il Sig. e, conseguentemente di ogni e tutte quelle svolte dagli stessi (e dagli CP_2
Con attori con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.) verso;
NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA 1. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie verso la e/o verso il Sig. e/o per l'ipotesi in cui venga CP_1 CP_2
Con ritenuta operativa la Polizza e/o vengano accolte le domande svolte dagli attori con la Con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. verso limitare l'eventuale accoglimento delle Con domande di manleva della e/o del Sig. verso e/o di quelle svolte CP_1 CP_2
Con dagli attori verso con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. alla quota parte di responsabilità attribuibile alla e/o del Sig. e, in ogni caso, entro il CP_1 CP_2
Con limite del massimale della Polizza tenuto conto delle somme che sarebbero spettate agli
Contr attori in forza della Polizza dagli stessi azionati in detta sede, con la detrazione della franchigia, e, in ogni caso, entro la quota di coassicurazione del 70%. IN OGNI CASO 1. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre VA, CPA come per legge”;
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 9 di 20 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la Controparte_3 CP_5 Controparte_1
e innanzi all'intestato Ufficio, esponendo quanto segue:
[...] Controparte_2
• In data 25.11.2003, essi attori avevano stipulato un contratto di compravendita con il quale avevano acquistato, in regime di comproprietà, un bene immobile sito nel Comune di
Laglio, via Regina n. 1 (denominato “Villa Negri”);
• In data 26.01.2021, gli stessi avevano stipulato un contratto di assicurazione contro i danni con al fine di garantire la protezione del loro immobile, il tutto Controparte_3 con l'intermediazione della che aveva agito per il tramite del proprio CP_5 CP_1
subagente ; Controparte_2
• Essendo di nazionalità britannica e non avendo essi confidenza con la lingua italiana, gli attori si erano fatti aiutare da un loro amico, l'avv. il quale aveva partecipato CP_10
a tutti gli incontri con l'agente assicurativo;
• La polizza stipulata dagli attori, con decorrenza dal 26.02.2021 al 26.02.2022, garantiva l'immobile di loro proprietà, tra l'altro, in caso di “incendio ed altri danni alla casa” e, tra le ipotesi di copertura assicurativa, rientrava anche quella relativa ai danni provocati da “eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico di neve”, con ciò intendendosi
“uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria” e con la precisazione che dovevano ritenersi inclusi
“gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi”;
• La polizza indicava espressamente, in calce, che “il contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere ed accettare il set informativo, composto da: Documento Informativo
Precontrattuale (DIP); Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP aggiuntivo); Condizioni di Assicurazioni comprensive di Glossario e informativa privacy”, oltre a dare atto che il contraente aveva ricevuto tutte le informazioni precontrattuali;
pagina 10 di 20 • Tuttavia, a differenza di quanto indicato nel contratto, alcun documento era stato consegnato allo stipulante, , il quale aveva ricevuto dall'agente un Parte_1
mero preventivo e non era stato, dunque, messo in condizione di comprendere appieno le condizioni di operatività della polizza;
• Nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2021, si era verificato un nubifragio che aveva coinvolto tra gli altri il Comune di Laglio e, a seguito di ciò, l'immobile di proprietà degli istanti aveva subito una serie di danni, provocati dall'evento atmosferico;
• In particolare, per il ripristino dello stato dei luoghi, gli attori avrebbero dovuto sostenere opere del valore ricompreso tra € 962.000,00 ed € 1.588.000,00;
• Ciò nonostante, aveva rifiutato la corresponsione Controparte_3
dell'indennizzo, adducendo l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto il danno era stato provocato da una “inondazione/alluvione”.
Premesso quanto sopra e precisato che, a differenza di quanto dedotto dalla compagnia assicurativa, l'alluvione era stata, a propria volta, una conseguenza immediata e diretta dell'evento atmosferico, incluso nel rischio garantito, tanto ciò vero che il nubifragio aveva provocato anche considerevoli “danni da bagnamento”, gli attori chiedevano la condanna di al pagamento del relativo indennizzo, da liquidarsi nella misura di € Controparte_3
1.000.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito di CTU.
In subordine, per il caso in cui si fosse ritenuto l'evento estraneo alla copertura assicurativa, deducevano gli attori la responsabilità dell'intermediaria per non avere CP_5 CP_1
quest'ultima reso ai clienti informazioni esaustive, chiare e complete sul contenuto del contratto, tenuto altresì conto delle loro esigenze;
in altri termini, l'intermediario assicurativo avrebbe dovuto disincentivare la conclusione di prodotti assicurativi svantaggiosi e promuovere quelli più confacenti alle esigenze dei clienti, così come previsto dalla normativa di settore e dai generali principi di correttezza e buona fede.
Né la stipula del contratto era stata accompagnata dalla consegna di tutta la documentazione precontrattuale, necessaria ad assumere una decisione informata.
Chiedevano, quindi, la condanna della e di CP_5 Controparte_1 [...]
quest'ultima tenuta a rispondere del fatto del proprio ausiliario ex art. 2049 Controparte_3
pagina 11 di 20 c.c., in solido tra loro, al risarcimento del danno da loro subito, pari all'indennizzo che avrebbero ottenuto in caso di stipula di un contratto di assicurazione che li garantisse contro i danni derivanti da alluvioni o inondazioni.
Infine, in via di estremo subordine, premesso che il avrebbe dovuto prospettare CP_2 una polizza assicurativa adatta alle loro esigenze di rischio (giacché l'immobile era ubicato in un'area a forte rischio idrogeologico, sottaciuto al momento della stipula del contratto) e quest'ultimo aveva agito in veste di subagente, per conto tanto di Controparte_3
quanto della chiedevano la condanna al CP_5 Controparte_1
risarcimento del danno da loro subito da parte di tutte e tre le parti convenute.
Con distinte comparse di risposta, tutte tempestivamente depositate, si costituivano in giudizio la e il . Controparte_3 CP_5 CP_1 CP_2
In primo luogo, contestavano questi ultimi l'operatività della garanzia assicurativa in quanto la polizza contro i danni, stipulata dal solo , riguardava solo i danni da Parte_1
“eventi atmosferici”, mentre erano esclusi quelli provocati da “inondazioni” e “alluvioni”, con ciò intendendosi la “fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o bacini naturali o artificiali”, così come dovevano ritenersi esclusi i danni causati da “cedimento o franamento del terreno”. Rappresentavano infatti che, nella notte tra il
26 e il 27 luglio 2021, si era verificata l'esondazione di un torrente che aveva trasportato a valle un flusso di detriti, danneggiando l'immobile di proprietà attorea.
Contestavano, inoltre, i convenuti di essersi resi inadempienti agli obblighi informativi, come riconosciuto dallo stesso al momento della stipula del contratto;
sarebbe stato, Pt_2
piuttosto, onere dell'assicurato fornire alla compagnia assicurativa le informazioni necessarie a valutare il rischio garantito, considerata l'ubicazione dell'immobile posto nelle immediate vicinanze di un torrente, esposto al rischio di esondazione.
Concludevano, quindi, per il rigetto integrale delle domande attoree.
Per quanto qui rileva, contestava poi di essere tenuta a rispondere del Controparte_3
fatto degli altri due convenuti, opponeva il massimale e la franchigia, come da polizza, e contestava la quantificazione del danno dedotto in giudizio da parte avversa.
pagina 12 di 20 La GEC&Co. e il chiedevano, invece, di essere autorizzati alla chiamata in CP_1 CP_2 causa della , per essere da quest'ultima garantiti in forza del relativo contratto di CP_4
assicurazione sulla responsabilità professionale, di graduare le rispettive quote di responsabilità, anche tenendo conto dell'eventuale concorso di colpa degli attori, e infine di condannare questi ultimi al risarcimento del danno, in proprio favore, per responsabilità processuale ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
Differita la prima udienza e autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio anche la , associandosi alle difese dei propri assicurati, opponendo la carenza CP_4
assoluta di copertura assicurativa per i danni dedotti in giudizio dagli attori, il massimale e la franchigia indicati in contratto, nonché la limitazione alla solidarietà dal lato passivo dovuta al regime di coassicurazione con la . CP_9
Concludeva, quindi, per il rigetto tanto delle domande attoree, quanto di quelle di garanzia avanzate nei suoi confronti dai due convenuti.
All'esito della prima udienza, la fase di trattazione proseguiva con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva, successivamente, istruita con l'esame dei testi e CP_10 Testimone_1 Testimone_2
In seguito, respinte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa subiva rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va innanzitutto respinta la domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
Controparte_3
È infatti pacifico tra le parti che gli stessi hanno stipulato, in data 26.02.2021, un contratto di assicurazione contro i danni relativo all'immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Laglio, via Regina n. 1, a garanzia, tra gli altri, degli eventi indicati all'art.
1.7 delle condizioni generali, come “eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico di neve”, locuzione ricomprendente
“uragano; bufera;
tempesta; vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
grandine; tromba d'aria”, e con la precisazione che “sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o Contr lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi” e che “ indennizza i danni pagina 13 di 20 materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di: formazione di ruscelli o accumulo esterno;
spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e Pluviali” (cfr. all. 2 e 3 all'atto introduttivo).
Risulta, tuttavia, dalla documentazione contrattuale versata in atti che gli attori non hanno optato per la garanzia relativa a “inondazioni, alluvioni” di cui all'art.
1.13 delle condizioni generali di contratto, relativa ai “danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio
– alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto”
(cfr. all. 3 all'atto di citazione, pag. 18).
Che si trattasse di due garanzie tra loro distinte a mente di polizza è, d'altra parte, confermato dall'art.
1.15 delle condizioni generali, ove si precisa che la copertura per “eventi atmosferici ed acqua piovana” non ricomprende “i danni:
1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno” (cfr. condizioni generali di contratto, pag. 20).
Ciò posto, occorre ulteriormente considerare che, dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori, si evince chiaramente che la causa del danneggiamento è stata lo straripamento del torrente limitrofo alla loro proprietà (cfr. all. 9 all'atto di citazione).
L'abitazione risulta, infatti, quasi completamente sommersa da fango e detriti, cioè da materiali solidi che non possono essere derivati, in via immediata e diretta, dall'evento atmosferico inteso come “uragano; bufera;
tempesta; vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
grandine; tromba d'aria” e che, con evidente maggiore probabilità, sono derivati dallo straripamento di un corso d'acqua.
Né può sostenersi che lo straripamento sia comunque conseguenza dell'evento atmosferico e che, pertanto, quest'ultimo sia la causa principale dell'evento.
È senz'altro vero, infatti, che l'accertamento della causalità materiale obbedisce alla teoria della condicio sine qua non, che trova la propria consacrazione all'art. 41, primo comma, c.p., ove si prevede che “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra
pagina 14 di 20 l'azione od omissione e l'evento”, sicché un fattore può dirsi causa dell'evento tutte le volte in cui, in assenza di esso, lo stesso non si sarebbe verificato: senza le piogge torrenziali che hanno avuto luogo nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2021, il torrente non sarebbe mai straripato e l'immobile attoreo non avrebbe subito i danni dedotti in giudizio.
L'eccessivo rigore della teoria condizionalistica nell'accertamento della causalità materiale, che conduce al paradosso del c.d. “regresso all'infinito”, da condizione a condizione (causa causae est causa causati), portando a considerare causa dell'evento un numero indefinito di fattori antecedenti, anche quelli più remoti, trova tuttavia un temperamento nella previsione di cui all'art. 41, secondo comma, c.p., ai sensi del quale “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”.
Secondo l'impostazione più convincente, la norma dovrebbe infatti essere letta come espressione della teoria della causalità adeguata (o regolarità causale), fondata su un giudizio in termini ipotetici, dovendosi dunque attribuire rilievo, all'interno della sequenza causale, solo a quei fattori che non appaiano – secondo una valutazione ex ante – del tutto inverosimili (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123, così massimata: “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"”).
Per quanto, da un punto di vista naturalistico, sia innegabile quanto dedotto dagli attori, ovvero che lo straripamento del torrente sia derivato a propria volta dalle precipitazioni, non è quest'ultima la reale causa del danneggiamento dell'immobile di loro proprietà, essendosi verificato un fattore sopravvenuto, di carattere eccezionale, che ha reso di per sé solo possibile il verificarsi dell'evento di danno. pagina 15 di 20 La correttezza di tale impostazione è, d'altra parte, confermata dalla stessa polizza assicurativa che distingue nettamente le due classi di rischio garantito, l'una relativa ai danni provocati dalle precipitazioni atmosferiche, “compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi” e “i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di: formazione di ruscelli
o accumulo esterno;
spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali” e, l'altra, relativa ai danni “causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali”.
Peraltro, tale ultima classe eventi sarebbe stata garantita a mente di polizza “anche se provocata da terremoto”, con ciò evidentemente sottendendo che la garanzia si riferisce a tutte le ipotesi di straripamento o di alluvione, qualunque ne fosse la causa.
Segue il rigetto dalla domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo, proposta dagli attori nei confronti della compagnia assicurativa convenuta, per difetto della relativa copertura in relazione al sinistro oggetto di causa.
3. Infine, meritano di essere respinte le domande proposte dagli attori in via subordinata, che si fondano tutte sulla presunta violazione, da parte dei convenuti CP_5 [...]
e , degli obblighi informativi relativi alla fase Controparte_1 Controparte_2
precontrattuale, per non avere gli stessi fornito agli assicurati sufficienti informazioni sull'ampiezza della copertura assicurativa, da loro scelta, e per non aver prospettato loro il prodotto assicurativo più confacente alle loro esigenze.
Infatti, come correttamente dedotto dagli istanti, “in materia di contratto di assicurazione,
l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art.
1176, secondo comma, cod. civ.” (cfr. Cass., sez. III, 24 aprile 2015, n. 8412). Risulta tuttavia dagli atti di causa che, al momento della stipula del contratto, il ha dichiarato di “di Pt_2
aver ricevuto, di conoscere ed accettare il set informativo, composto da: Documento Informativo
pagina 16 di 20 Precontrattuale (DIP); Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo);
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e informativa privacy (modello ed edizione come identificato nel frontespizio pag. 1); Il modulo di proposta, ove previsto”, nonché di aver ricevuto l'informativa precontrattuale, consistente in: Comunicazione sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (modello conforme all'allegato 3 del Regolamento 40/2018 VASS); Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto (modello conforme all'allegato 4 del Regolamento 40/2018
VASS)”, il tutto con atto scritto recante la firma elettronica dell'attore medesimo, da lui non disconosciuta nel corso del presente giudizio (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta).
Ha dunque dichiarato il , con atto scritto avente l'efficacia di confessione stragiudiziale, Pt_2
come tale insuscettibile di prova contraria (art. 2733 c.c.), di aver preso visione della documentazione precontrattuale prima di stipulare la polizza, documenti tra i quali vi erano anche le condizioni generali del contratto di assicurazione, che davano conto, in modo chiaro ed esaustivo, della differenza tra le due classi di rischio garantito.
Pertanto, non è ravvisabile alcuna concreta violazione degli obblighi informativi precontrattuali, da parte dell'intermediario assicurativo.
Né depone in senso contrario la nazionalità britannica degli attori e il fatto che gli stessi non avessero sufficiente conoscenza della lingua italiana, giacché è pacifico tra le parti ed è altresì emerso dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, che essi attori si erano fatti assistere, al momento della conclusione del contratto, dall'avv. e questo a prescindere dal titolo CP_10
(amicale o professionale) del suo ausilio.
Ancorché quest'ultimo non fosse munito di un formale incarico professionale, è infatti evidente che, dal punto di vista dell'intermediario assicurativo medio, la presenza al momento delle trattative di un soggetto di nazionalità italiana, peraltro esercente la professione di avvocato, fosse tale da far ritenere perfettamente conosciute e comprese le condizioni generali che regolavano il contratto di assicurazione.
Né, infine, coglie nel segno quanto dedotto dagli attori sul fatto che gli obblighi informativi, che pure gravano sull'intermediario assicurativo, dovrebbero estendersi al punto tale da mettere al corrente i clienti dei rischi che essi stessi avrebbero corso (nel caso di specie, dunque, che pagina 17 di 20 l'immobile di proprietà attorea si trovava in un'area ad elevato rischio idrogeologico) al fine di scegliere la polizza più adeguata.
Come correttamente dedotto dai convenuti, si ricava piuttosto dal combinato disposto degli artt.
1892 e 1893 c.c. che l'assicurato è tenuto a comunicare tutte le circostanze a lui note e influenti sulla misura del rischio garantito.
Se ne ricava che, in relazione allo stato di fatto e ai rischi palesati dagli assicurati, l'intermediario
è senz'altro tenuto a consigliare il prodotto assicurativo più adatto alle esigenze del cliente e a sconsigliare la stipula di quelli svantaggiosi, ma non può certamente farsi carico allo stesso di svolgere approfondimenti su circostanze da loro sottaciute.
Peraltro, dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio è emerso che gli attori avevano chiesto un preventivo per la stipula di un contratto di assicurazione contro i danni del tutto coincidente con quello già in essere con altra compagnia assicurativa, che non comprendeva la garanzia per inondazioni e alluvioni.
Ciò è stato, infatti, espressamente affermato dai testi di parte convenuta (cfr. quanto riferito dalla teste , sentita all'udienza dell'11.09.2024 sul cap. 5 della memoria istruttoria del Testimone_1 convenuto : “Oltre all'e-mail ricordo di avere sentito il CP_2 CP_2
telefonicamente e quest'ultimo mi aveva chiesto di predisporre una polizza uguale a quella che mi aveva girato via mail”; nello stesso senso, v. anche la deposizione resa alla medesima udienza CP_1 dal teste “Non ho parlato con l'avv. ma solo con il . Testimone_2 CP_2
Quest'ultimo mi ha detto che era necessario predisporre una polizza uguale a quella di Allianz allegata al testo della mail”), ma trova riscontro anche nella deposizione resa dal teste dell'attore,
il quale ha ammesso di non aver svolto un'attività di contrattazione vera e propria CP_10
per conto degli attori e di essersi limitato a trasmettere al , che già conosceva, il CP_2
testo della precedente polizza assicurativa (cfr. la deposizione resa dal teste alla CP_10 medesima udienza dell'11.09.2024, sul cap. 12 della memoria istruttoria di parte attrice: “Non abbiamo fatto un'attività di contrattazione;
mi sono limitato a trasmettere al la CP_2
polizza precedente e quest'ultimo mi ha inoltrato una nuova polizza, che è stata poi conclusa dai
mediante pagamento del compenso. Preciso che non ho visto la polizza firmata dalle Pt_2
parti ma so che è stato pagato il premio in quanto me l'ha riferito ”). Parte_1
pagina 18 di 20 Non vi sono, quindi, elementi per ritenere la negligenza degli intermediari assicurativi nel proporre un contratto inadatto alle esigenze di rischio palesate dagli attori.
Segue il rigetto integrale delle domande avanzate dagli attori, senza necessità di ammettere le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, in ciò assorbita anche la domanda di manleva avanzata dai convenuti e nei confronti della terza chiamata. CP_5 CP_1 CP_2
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate:
• Nei rapporti con in base ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, Controparte_3
così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, tranne quella istruttoria e decisionale, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa e del modulo decisionale prescelto;
• Nei rapporti con la in applicazione dei CP_5 Controparte_1
valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per via della particolare semplicità delle questioni affrontate, tranne l'istruttoria, da liquidare in base ai medi atteso lo svolgimento dell'istruttoria orale;
• Nei rapporti con la terza chiamata , in base ai valori minimi di cui al DM CP_4
n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, considerato l'assorbimento della domanda di manleva.
Anche le spese a favore di quest'ultima devono essere poste a carico degli attori soccombenti, in quanto l'esigenza della chiamata in causa è sorta dalla proposizione della domanda attorea e non vi evidenza che la stessa sia abusiva o manifestamente infondata.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti nei confronti degli attori, in quanto non vi è prova che questi ultimi abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da e da nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti;
pagina 19 di 20 2) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore di Controparte_3
che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA e CPA
[...]
come per legge;
3) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore della
[...]
che liquida in € 21.365,00 per compensi, oltre spese Controparte_11
generali al 15%, VA e CPA come per legge;
4) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore di
[...]
, che liquida in € 21.365,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA CP_2
e CPA;
5) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali a favore di , che CP_4
liquida in € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA e CPA;
6) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta dalla
[...]
e da nei confronti degli attori. Controparte_11 Controparte_2
Così deciso in Como, all'udienza dell'11.04.2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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