Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4917/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4917/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Elisabetta Barnaba, procuratrice domiciliataria;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.02.2025.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 20.11.2024 e Parte_1 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data Parte_2
26.04.1993 e che dalla loro unione nasceva la figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1 del tutto economicamente autosufficiente;
- che, con decreto depositato il 29.03.2023, il
Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia , maggiorenne, desidera continuare a convivere con il padre;
Per_1
2) l'abitazione familiare resterà assegnata al sig. esclusivo proprietario;
Parte_2
3) il sig. corrisponderà quale assegno divorzile per la sig.ra Parte_2 Parte_1
tutt'ora non economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00
[...] mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che sarà indicato della moglie, sig.ra Parte_1
4) ciascun coniuge si impegna a provvedere personalmente e direttamente alle esigenze della figlia a prescindere dalla sua autosufficienza economica, ove questa Per_1 dovesse decidere di convivere in maniera alternata presso l'uno o l'altro genitore;
5) il padre e la madre si impegnano inoltre a sostenere, nella misura del 50% pro- capite, le spese mediche e straordinarie che fossero necessarie nell'interesse della figlia , previamente concordate tra i coniugi e documentate, secondo il Per_1
Protocollo in vigore del Tribunale di Lecce;
6) gli arredi dell'abitazione restano nella disponibilità e proprietà del sig. Parte_2
7) i coniugi confermano di aver già provveduto alla divisione del denaro depositato sul c/c intestato ad entrambi;
Con decreto del 09.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 04.02.2025, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** ****
Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
21.07.1970, e nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2
e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 26.04.1993, è intervenuta separazione personale omologata dal
Tribunale di Lecce con decreto depositato il 29.03.2023.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della figlia , maggiorenne ma Per_1 non ancora del tutto economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 20.11.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Cesario di
Lecce il 26.04.1993 da nata a [...] il Parte_1
21.07.1970, e nato a [...] il [...] (Atto Parte_2
n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1993), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cesario di Lecce per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 11.04.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO