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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2295/2024
promossa da
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_1 congiuntamente all'altro genitore nata il [...] in [...], in Persona_1 qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nato il [...] negli Persona_2 Stati Uniti D'America,
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonio Rossi, con studio in Salerno alla Via Michelangelo Testa n. 11, p.e.c.: presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata, elettivamente, domiciliano attori
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ed hanno adito Parte_1 Persona_2 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_3 nata il [...] a [...] ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 16/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
In data 9/07/2025, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata trattenuta in CP_1 decisione e sono stati trasmessi gli atti al P.M. il quale, ad oggi, non ha fatto pervenire il suo parere.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_3 18/09/1929 e, precisamente, a Campobasso (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 03/05/1956, alla figlia Persona_3 Persona_4 [...]
nata in [...] 1° novembre 1957; Persona_5
- coniugatasi con in data 28/02/1976, al figlio Persona_5 Persona_6
nato il [...]; Parte_1
- coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_1 Per_2
nato il [...].
[...]
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da a e da quest'ultima a Persona_3 Persona_5
Parte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna. Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile (da e da sono avvenuti Persona_3 Persona_5 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante il matrimonio con nel 1956, ha potuto comunque trasmettere la Persona_4 Persona_3 cittadinanza italiana a sua figlia e quest'ultima, a sua volta, nonostante il Persona_5 matrimonio con nel 1976, ha potuto trasmetterla a suo figlio Persona_6 [...]
Quest'ultimo l'ha a sua volta trasmessa al figlio Parte_1 Persona_2
Risulta inoltre dagli atti che l'ava si è naturalizzata cittadina statunitense in data Persona_3 21/12/1995, quando la figlia (nata in data [...]) era già maggiorenne. Persona_5
Nessun ostacolo normativo si pone pertanto alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La domanda deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, gli attori avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a Filadelfia (c.d. portale “Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a ed con conseguente obbligo del Parte_1 Persona_2 Controparte_1 e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2295/2024
promossa da
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_1 congiuntamente all'altro genitore nata il [...] in [...], in Persona_1 qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nato il [...] negli Persona_2 Stati Uniti D'America,
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonio Rossi, con studio in Salerno alla Via Michelangelo Testa n. 11, p.e.c.: presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata, elettivamente, domiciliano attori
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ed hanno adito Parte_1 Persona_2 l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_3 nata il [...] a [...] ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 16/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
In data 9/07/2025, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata trattenuta in CP_1 decisione e sono stati trasmessi gli atti al P.M. il quale, ad oggi, non ha fatto pervenire il suo parere.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_3 18/09/1929 e, precisamente, a Campobasso (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 03/05/1956, alla figlia Persona_3 Persona_4 [...]
nata in [...] 1° novembre 1957; Persona_5
- coniugatasi con in data 28/02/1976, al figlio Persona_5 Persona_6
nato il [...]; Parte_1
- coniugatosi con al figlio Parte_1 Persona_1 Per_2
nato il [...].
[...]
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da a e da quest'ultima a Persona_3 Persona_5
Parte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna. Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana per alcuno dei richiedenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che i passaggi per via femminile (da e da sono avvenuti Persona_3 Persona_5 successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che, nonostante il matrimonio con nel 1956, ha potuto comunque trasmettere la Persona_4 Persona_3 cittadinanza italiana a sua figlia e quest'ultima, a sua volta, nonostante il Persona_5 matrimonio con nel 1976, ha potuto trasmetterla a suo figlio Persona_6 [...]
Quest'ultimo l'ha a sua volta trasmessa al figlio Parte_1 Persona_2
Risulta inoltre dagli atti che l'ava si è naturalizzata cittadina statunitense in data Persona_3 21/12/1995, quando la figlia (nata in data [...]) era già maggiorenne. Persona_5
Nessun ostacolo normativo si pone pertanto alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La domanda deve invece essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, gli attori avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a Filadelfia (c.d. portale “Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai suddetti attori, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a ed con conseguente obbligo del Parte_1 Persona_2 Controparte_1 e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani