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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2024
Udienza “cartolare” del 1-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1943/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 152/2024 del 24.2.2024, pubblicata in pari data e notificata in data 7.6.2024, promossa da:
(già (C.F. / P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del curatore fallimentare rag. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mei Parte_3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, viale C.F._1
Luporini, n. 807, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo, rilasciata anche per l'appello e sino alla completa esecuzione
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Micol Boem CP_1 C.F._2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, viale C.F._3
Regina Margherita n. 195, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e allegata in pdf per ogni fase e grado di giudizio
APPELLATA
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis: in riforma della sentenza
n.152/2024 del Giudice di Pace di Lucca del 24/2/2024, pubblicata in pari data e notificata in data
7/6/2024, e in accoglimento dei motivi di gravame formulati: - in via preliminare, accogliere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art.320 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- nel merito, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n.152/2024 del Giudice di Pace di Lucca, rigettare l'opposizione proposta dalla signora
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.274/2023 del Giudice di Pace di CP_1
Lucca. Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge”; per l'appellata: “1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla curatela del Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati e confermare la sentenza di primo grado;
2)
[...]
Rigettare nel merito il gravame perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare l'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CAP come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace di Lucca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
400/2023 nei confronti di per il pagamento di €. 4.000,95, oltre alle spese e ai CP_1
compensi della procedura monitoria, quale somma residua, al netto di alcuni pagamenti, dovuta per la fornitura ed installazione di mobili presso la sua abitazione, come da fattura n. 249 del 26.7.2013 per complessivi €. 33.440,96 (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Avverso tale decreto l'ingiunta proponeva opposizione contestando la pretesa dell'ingiungente e sostenendo che niente era dovuto a causa dei difetti e delle difformità della fornitura.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione ed insistendo per la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 152/2024 il Giudice di Pace di Lucca accoglieva l'opposizione e annullava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite. impugnava la sentenza di primo grado. Parte_1
Con il primo motivo di appello, lamentava che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione delle sue deduzioni in merito ai vizi della fornitura e installazione e all'accordo transattivo del 7.12.2023 ed era così giunta ad accogliere l'opposizione sulla base di erronei presupposti.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la mancata ammissione della prova per testi richiesta in primo grado e la riproponeva in sede di appello.
Con il terzo, infine, chiedeva di riformare la sentenza del Giudice di Pace anche in punto di condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello, contestando quanto dedotto e affermato dalla controparte e sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado. Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente, e veniva fissata udienza di discussione, con modalità “cartolari” e note scritte, assegnando altresì termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile in quanto è individuato in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, avendo l'appellante delimitato l'ambito di riesame ed avendo formulato, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione;
tali motivi non meritano accoglimento.
Rappresentano circostanze pacifiche che nel 2013 la ordinava la fornitura e l'installazione CP_1 dell'intero arredo del proprio appartamento alla (già , che tali Parte_1 Parte_2 arredi venivano consegnati e montati, che veniva corrisposto dalla un primo acconto di €. CP_1
CP_ 15.000,00 e che con raccomandata del 15.10.2023 (doc. 2 atto di citazione in opposizione a venivano contestati numerosi vizi inerenti alla fornitura e all'installazione, a fronte dei quali la chiedeva un intervento di ripristino e una riduzione del prezzo, riservandosi di agire in CP_1
giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
Parimenti pacifico è che il 7.12.2023 le parti sottoscrivevano un accordo (il doc. 3 dell'atto di citazione in opposizione) ove veniva stabilito che il saldo della fattura n. 249/2013 avvenisse con il pagamento dell'importo di € 14.000,00, anziché € 18.440,00.
Come indicato nello stesso accordo, lo sconto di € 4.400,00 derivava dal ritiro del mobile PE
(€ 1.000,00) e dallo sconto accordato per il mobile soggiorno marca UC IV (€
3.400,00).
Quanto al pagamento della somma di €. 14.000,00 nell'accordo si indicava che:
"… viene così compensata: 10.000,00 - subito
4.000,00 a totale lavori eseguiti e installati".
Oggetto del contendere è rappresentato dall'interpretazione della dicitura "a totale lavori eseguiti e installati" apposta a fianco della somma di 4.000,00.
L'appellante sostiene che tale dicitura indichi che la somma corrisponde al saldo definitivo da corrispondere, atteso che la fornitura e l'installazione al tempo erano già ultimate e che con l'accordo transattivo sopra citato le parti si erano fatte reciproche concessioni nel senso che segue: la società, riconoscendo parzialmente i vizi lamentati, aveva accordato lo sconto di € 4.400,00 e la aveva accettato la fornitura effettuata senza pretendere alcun ulteriore lavoro di ripristino o CP_1
di risoluzione delle problematiche lamentate. Sul fronte opposto, l'appellata ritiene che tale dicitura, analogamente alla riga precedente dell'accordo, vada intesa quale riferimento temporale per l'esecuzione del pagamento che, quindi, doveva essere effettuato (solo) una volta ultimati i lavori.
Afferma, inoltre, di non aver mai accettato che i lavori non fossero eseguiti a regola d'arte in cambio di uno sconto ma di aver convenuto di pagare i restanti €. 4.000,00, quale cifra forfettizzata per i lavori di ripristino, solo a lavori eseguiti ed installati.
La ricostruzione di parte appellata risulta condivisibile e corroborata dalla documentazione in atti.
Il tenore testuale dell'accordo è chiaro nella determinazione del quantum residuo a saldo della fattura n. 249/2013 e nell'individuazione dei termini per il pagamento, da eseguirsi “subito” per €.
10.000,00 e “a totale lavori eseguiti e installati” per €. 4.000,00.
Inoltre, dalla lettura del documento si evince chiaramente che lo sconto è accordato in relazione al ritiro del mobile PE (€ 1.000,00) e dallo sconto accordato per il mobile soggiorno marca
UC IV (€ 3.400,00); nessun riferimento è fatto all'accettazione della fornitura e installazione caratterizzate da vizi.
Peraltro, si osserva che, aderendo all'interpretazione di parte appellante, risulterebbe irragionevole la distinzione tra le due somme (€. 10.000,00 ed €. 4.000,00) se entrambe fossero dovute al momento della sottoscrizione e che, in ogni caso, mancherebbe la data entro cui corrispondere gli €.
4.000,00 a saldo dei lavori che secondo l'appellante erano già ultimati.
La circostanza che al momento della sottoscrizione le parti avessero previsto l'esecuzione di ulteriori opere di ripristino e che tali lavori non fossero terminati risulta documentata dalle due raccomandate inviate dalla in data 25.2.2015 e 6.3.2015 (doc. 4 e 5 della citazione in CP_1
opposizione) in cui si chiedeva l'ultimazione dei lavori pattuiti rispetto all'accordo del 7.3.2013.
Tali raccomandate, non contestate dall'appellante benché risultino agli atti del giudizio di primo grado, dimostrano, invero, che il fornitore/installatore non ha eseguito i lavori di riparazione ed installazione a fronte dei quali era previsto il pagamento di €. 4.000,00.
Dunque, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il Giudice di prime cure non ometteva di esaminare gli atti ma accoglieva l'opposizione valutando la documentazione prodotta e, sulla base di essa, respingendo le deduzioni della Parte_1
Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione della prova per testi, va precisato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (tra le tante Cass. sez. L, Sent. n. 16499/2009; Cass. sez. L, Sent. n. 13485/2014; Cass. sez. 3, Ord. 2348/2018).
Inoltre, la decisione di non ammettere le prove testimoniali nel giudizio di primo grado è giustificata anche dalla circostanza per cui i fatti di causa risultavano e risultano provati documentalmente stante l'accordo del 7.12.2023 e le due raccomandate inviate dalla in CP_1
data 25.2.2015 e 6.3.2015 con cui si chiedeva l'ultimazione dei lavori pattuiti rispetto all'accordo.
Dalle precedenti considerazioni non può che derivare il rigetto anche del terzo motivo riguardante la condanna alle spese del giudizio di primo grado: il giudice di prime cure, ritenendo fondata l'opposizione, l'accoglieva e, correttamente, in applicazione del principio della soccombenza, statuiva che le spese fossero sopportate dall'opposta.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, anche rispetto alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dei valori minimi tabellari, attesa la relativa semplicità della controversia.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quinquies DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Lucca. Condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite di questo grado in favore di liquidate in €. 852,00 per compenso professionale CP_1
oltre maggiorazione spese generali, IVA e CPA come per legge. Condanna l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame ex art. 13 comma I quater DPR 115/2002. il Giudice
Giacomo Lucente