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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9445 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20142/2025
RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Illiano, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Illiano in Torre Annunziata (NA), Via Vesuvio n. 57
, in persona del pro tempore;
Controparte_1 CP_2
; Controparte_3
Controparte_4
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che era docente a tempo determinato presso l'I.C. “NEVIO” DI NA); CP_4 che negli ultimi anni aveva lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche statali di seguito indicate: nell'Anno Scolastico 2022/2023 dal 08/11/2022 al
30/06/2023 presso l'I.S.I.S “GUIDO SI Controparte_5
nell'Anno Scolastico 2023/2024 dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. “TITO LIVIO-
FIORELLI” DI AP (NA);
nell'Anno Scolastico 2024/2025 dal 13/09/2024 al 30/06/2025 presso l'I.C. “NEVIO” DI AP
(NA) ; che nel menzionato periodo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica con contratto di lavoro a tempo determinato non aveva mai usufruito della carta docente;
2
che in data 10/01/2025 aveva inviato all'indirizzo dell'Amministrazione resistente diffida a mezzo pec/racc.ar, senza ottenere alcun positivo riscontro;
che la carta docente, istituita con l'art. 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n. 107, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, era stata riservata ai soli docenti di ruolo, escludendo il personale docente a tempo determinato .
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione dell'importo nominale di euro
1.500,00 (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost..
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107): “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...” .
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). 3
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) , prevede l'istituzione della Carta elettronica per un importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, utilizzabile per l'acquisto di libri e testi, pubblicazioni, hardware e software, iscrizione a corsi di aggiornamento, corsi di laurea e master, rappresentazioni culturali, ingressi a musei e spettacoli.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato
D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in Controparte_1 cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo che la normativa italiana costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a 4
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_7
EU:C:2018:390, punto 48), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40).
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento.
Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi. 5
Con la più recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-268/24, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ulteriormente precisato e consolidato i principi in materia di carta docenti, affrontando specificamente la questione delle supplenze di breve durata.
La Corte ha statuito che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, anche quando tali supplenze consistano in una serie di contratti distinti nel corso dello stesso anno scolastico. L'esistenza di un trattamento discriminatorio ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato.
Sul piano della comparabilità delle funzioni, la Corte ha affermato che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata svolgono gli stessi compiti e assumono gli stessi doveri dei docenti di ruolo durante il periodo di servizio. Essi sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi, indipendentemente dal tipo di supplenza che effettuano. La comparabilità delle funzioni non può quindi essere messa in discussione a priori dal solo fatto che le supplenze abbiano carattere breve e saltuario in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della comparabilità delle funzioni esercitate.
Per quanto riguarda le ragioni oggettive che potrebbero giustificare la differenza di trattamento, la
Corte ha escluso che il solo fatto che l'attività dei docenti non di ruolo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico possa costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
Appare, difatti, incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica i docenti incaricati di supplenze di breve durata, in quanto essi esercitano un'attività didattica che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici per la durata della loro assunzione.
Inoltre, “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte ha infine rilevato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis previsto dalla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro, dal momento che l'importo dell'indennità 6
annuale concessa sotto forma della carta elettronica è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In conclusione, la sentenza del 3 luglio 2025 ha stabilito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva sufficiente.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza annuale. In particolare:
Anno Scolastico 2022/2023: dal 08/11/2022 al 30/06/2023 presso l'I.S.I.S “GUIDO SII”
DI CP_5
Anno Scolastico 2023/2024: dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. “TITO LIVIO-FIORELLI”
DI AP (NA);
Anno Scolastico 2024/2025: dal 13/09/2024 al 30/06/2025 presso l'I.C. “NEVIO” DI AP
(NA).
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità la sig.ra , in relazione ai contratti Parte_1 di supplenza per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1.500,00 a titolo di Carta del docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.500,00 a Parte_1 titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al pagamento della somma di €.800,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €.90,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.890,00, oltre
IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20142/2025
RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Illiano, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Illiano in Torre Annunziata (NA), Via Vesuvio n. 57
, in persona del pro tempore;
Controparte_1 CP_2
; Controparte_3
Controparte_4
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che era docente a tempo determinato presso l'I.C. “NEVIO” DI NA); CP_4 che negli ultimi anni aveva lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche statali di seguito indicate: nell'Anno Scolastico 2022/2023 dal 08/11/2022 al
30/06/2023 presso l'I.S.I.S “GUIDO SI Controparte_5
nell'Anno Scolastico 2023/2024 dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. “TITO LIVIO-
FIORELLI” DI AP (NA);
nell'Anno Scolastico 2024/2025 dal 13/09/2024 al 30/06/2025 presso l'I.C. “NEVIO” DI AP
(NA) ; che nel menzionato periodo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica con contratto di lavoro a tempo determinato non aveva mai usufruito della carta docente;
2
che in data 10/01/2025 aveva inviato all'indirizzo dell'Amministrazione resistente diffida a mezzo pec/racc.ar, senza ottenere alcun positivo riscontro;
che la carta docente, istituita con l'art. 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n. 107, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, era stata riservata ai soli docenti di ruolo, escludendo il personale docente a tempo determinato .
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
condannare le Amministrazioni resistenti alla corresponsione dell'importo nominale di euro
1.500,00 (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost..
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107): “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...” .
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). 3
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) , prevede l'istituzione della Carta elettronica per un importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, utilizzabile per l'acquisto di libri e testi, pubblicazioni, hardware e software, iscrizione a corsi di aggiornamento, corsi di laurea e master, rappresentazioni culturali, ingressi a musei e spettacoli.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato
D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in Controparte_1 cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo che la normativa italiana costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a 4
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_7
EU:C:2018:390, punto 48), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40).
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento.
Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi. 5
Con la più recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-268/24, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ulteriormente precisato e consolidato i principi in materia di carta docenti, affrontando specificamente la questione delle supplenze di breve durata.
La Corte ha statuito che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, anche quando tali supplenze consistano in una serie di contratti distinti nel corso dello stesso anno scolastico. L'esistenza di un trattamento discriminatorio ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato.
Sul piano della comparabilità delle funzioni, la Corte ha affermato che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata svolgono gli stessi compiti e assumono gli stessi doveri dei docenti di ruolo durante il periodo di servizio. Essi sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi, indipendentemente dal tipo di supplenza che effettuano. La comparabilità delle funzioni non può quindi essere messa in discussione a priori dal solo fatto che le supplenze abbiano carattere breve e saltuario in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della comparabilità delle funzioni esercitate.
Per quanto riguarda le ragioni oggettive che potrebbero giustificare la differenza di trattamento, la
Corte ha escluso che il solo fatto che l'attività dei docenti non di ruolo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico possa costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
Appare, difatti, incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica i docenti incaricati di supplenze di breve durata, in quanto essi esercitano un'attività didattica che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici per la durata della loro assunzione.
Inoltre, “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte ha infine rilevato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis previsto dalla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro, dal momento che l'importo dell'indennità 6
annuale concessa sotto forma della carta elettronica è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In conclusione, la sentenza del 3 luglio 2025 ha stabilito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva sufficiente.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza annuale. In particolare:
Anno Scolastico 2022/2023: dal 08/11/2022 al 30/06/2023 presso l'I.S.I.S “GUIDO SII”
DI CP_5
Anno Scolastico 2023/2024: dal 11/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.C. “TITO LIVIO-FIORELLI”
DI AP (NA);
Anno Scolastico 2024/2025: dal 13/09/2024 al 30/06/2025 presso l'I.C. “NEVIO” DI AP
(NA).
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità la sig.ra , in relazione ai contratti Parte_1 di supplenza per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1.500,00 a titolo di Carta del docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.500,00 a Parte_1 titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al pagamento della somma di €.800,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €.90,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.890,00, oltre
IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio