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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 30/04/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15-1/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BIELLA Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Paola Rava Presidente dott. Maria Donata Garambone Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel.
nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Assago (MI), Controparte_1 P.IVA_1 via Roggia Bertolomea n. 9, assistita e difesa dall'avv. Paola GIURIOLA del foro di Bergamo
(PEC: Email_1 parte istante
nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, piazza San CP_2 P.IVA_2
Paolo n. 2 resistente non costituitasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 6/3/2025, rappresentato di essere Controparte_1 creditrice nei confronti della società a responsabilità limitata resistente, in forza di decreto ingiuntivo n. 5259/2021 del 20/3/2021 del Tribunale di Milano, della somma di €.47.927,43, oltre ad interessi e spese del monitorio, stante l'inadempimento di al pagamento CP_2 del corrispettivo dovutole per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di fornitura tra le stesse intercorso, ed altresì di aver infruttuosamente tentato di ottenerne soddisfazione in sede esecutiva, anche nelle forme del pignoramento mobiliare presso terzi, ha istato per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
pag. 1 di 5 Con decreto del 12/3/2025 è stata fissata udienza al giorno 22/4/2025 per la comparizione delle parti ed assegnato termine alla società debitrice per la sua costituzione, con l'ordine di cui all'art. 41 co. 4 C.C.I.I., di cui è stata innanzitutto tentata la notificazione, unitamente al ricorso introduttivo, ad opera della Cancelleria, presso l'indirizzo di P.E.C. Email_2 risultante dal registro delle imprese e da INI-PEC, con esito negativo.
La stessa Cancelleria ha dunque provveduto all'esecuzione delle formalità previste dall'art. 40 co.
7 C.C.I.I., ritenendo l'esito negativo del tentativo di consegna suddetto imputabile al destinatario, e dunque all'inserimento del ricorso e del decreto nell'area web riservata di cui all'art. 359 C.C.I.I. in data 13/3/2025, dando quindi per perfezionata la notificazione in data
16/3/2025, oltre ad aver provveduto all'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 367
C.C.I.I. in via automatica o mediante richiesta nelle forme di cui all'art. 42 C.C.I.I.
All'udienza fissata suindicata è comparsa la sola società creditrice istante, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre la resistente non si è costituita, né ha ottemperato all'ordine di deposito dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, i quali, come risulta dalle acquisizioni documentali officiose, non sono stati depositati successivamente a quello al 31/12/2017.
Ritiene il Tribunale che sussistano nella fattispecie tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_2
Va infatti premesso preliminarmente che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società debitrice in Biella tanto la propria sede legale, quanto in passato la propria unità locale, senza che emergano del resto elementi per ritenere superata la presunzione relativa di coincidenza della sede legale con il proprio centro di interessi principali prevista dall'art. 27 co. 3 lett. c) C.C.I.I.
Quanto alle modalità della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di cui all'art. 41 C.C.I.I., va inoltre osservato che, come attestato dalla visura camerale aggiornata della società debitrice, essa non risulta cancellata dal Registro delle Imprese, conseguentemente essendo ad essa applicabile la previsione di cui all'art. 33 co. 2 secondo periodo C.C.I.I., ai sensi del quale “è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione”, regola peraltro già elaborata dalla giurisprudenza di legittimità anche nella vigenza del R.D. 267/1942, art. 15 co. 3 L.F. come modificato dal D.L. 179/2012 e ss.mm.ii., benché limitatamente ai soli casi di esito positivo della notificazione a mezzo PEC, entro l'anno dalla cancellazione, ossia in caso di regolare ricevuta di accettazione e consegna (Cass. 17884/2016).
Differentemente da quanto stabilito nella previgente Legge fallimentare, l'art. 40 co. 7 C.C.I.I. ha stabilito invece che, ove la notificazione a mezzo PEC ad opera della Cancelleria non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto siano dalla stessa Cancelleria notificati senza indugio mediante inserimento nell'area web riservata di cui all'art. 359 C.C.I.I., dandosi per eseguita nel terzo giorno successivo all'inserimento. pag. 2 di 5 Tale ipotesi è quella verificatasi nel caso di specie, in cui l'impresa, tenuta ex lege a mantenere aperta ed efficiente la propria PEC per tutta la durata della propria esistenza, ha omesso di rispettare tale obbligo, essendo così alla stessa imputabile l'esito negativo del tentativo di notificazione a mezzo PEC.
Ne consegue che la notificazione risulta perfezionata in data 16/3/2025, ben anteriormente al termine perentorio di quindici giorni ante udienza stabilito dall'art. 41 co. 2 C.C.I.I.
Quanto alla legittimazione attiva della società ricorrente ed all'esistenza del credito, trattasi di aspetti accertati dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5259/2021 emesso dal
Tribunale di Milano in data 20/3/2021 e munito di formula esecutiva in data 25/5/2021, oltre a trovare ulteriore riscontro nel riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata di transazione allegata anche nell'ambito del procedimento monitorio (docc. 2 - 3 ricorrente).
Quanto allo stato di insolvenza, l'incapacità della società resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è evincibile tanto dall'esito negativo documentato del tentativo di pignoramento presso il terzo CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (doc. 5 ricorrente), quanto dall'ulteriore pignoramento di cui alla procedura esecutiva mobiliare presso il Tribunale di Biella di cui al N. 107/2022 R.G.E., promossa dal creditore e conclusasi con Parte_1 soddisfazione solo parziale, rispetto all'importo precettato di € 16.464,76, con distribuzione della somma netta ricavata di € 1.835,59. Rilevano inoltre l'ulteriore decreto ingiuntivo emesso in data
9/2/2023 in favore del creditore er € 6.342,78 oltre interessi e spese del Parte_2 procedimento, non opposto, nonché lo stato di inattività dell'impresa debitrice, dichiarato anche presso il Registro delle Imprese e confermato dall'omesso deposito di bilanci successivi a quello al 31/12/2017 ed infine l'ulteriore debito emerso nei confronti dell'Agente della Riscossione di complessivi € 58.559,21, di cui € 50.719,74 già oggetto di cartelle esattoriali notificate alla società debitrice, derivante dall'omesso pagamento di contributi previdenziali, assistenziali e camerali, nonché di sanzioni amministrative e di tributi.
Quanto ai presupposti soggettivi, pacifica è la natura di imprenditore commerciale della società debitrice, avente quale oggetto, tra l'altro, il commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero, nonché il commercio all'ingrosso ed al minuto, import ed export di generi non alimentari, mentre l'omesso deposito dei bilanci dell'ultimo triennio, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “non può che risolversi in danno del debitore stesso, che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi”
(ex multis Cass. 13643/2013; Cass. 8769/2012).
Altrettanto pacifico è il superamento della soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I., anche considerato il solo credito portato dal decreto ingiuntivo in favore della società ricorrente, a cui devono aggiungersi quelli emersi in favore dei creditori istituzionali e di ulteriori creditori privati.
pag. 3 di 5
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125 e 358, consultato l'albo ex art. 356 e visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. e P.I. CP_2 P.IVA_2
REA- BI 200206), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, piazza San Paolo n. 2;
NOMINA il dott. Enrico CHEMOLLO quale Giudice delegato per la procedura ed il dott. Alessio
SLANZI (iscrizione n. 3245 albo 356 C.C.I.I.) quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze ei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti sui rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
FISSA udienza al giorno 17/9/2025 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione all'indirizzo PEC del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 4 di 5 AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10,co. 3 C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n.
115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico ministero ed al ricorrente ed iscritta per estratto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co.4 C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 22/4/2025
Il Giudice estensore La Presidente dott. Enrico Chemollo dott.ssa Paola Rava
pag. 5 di 5